Sentenza — n. 29209/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon precedente ordinanza confermata in data 16 marzo 2021 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, era stata applicata ad Antonio Tornincasa la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 630 cod. pen. per avere sequestrato, minacciato e percosso, in concorso con Bernardino Crispino, Emanuele Tornincasa e Enrico De Meo, nei modi descritti nell'imputazione, Giuseppe Basco per ottenere dalla sua compagna Elvira Oliva (alla quale, per coartarla, avevano trasmesso immagini del sequestrato), la restituzione della somma di 31.000,00 euro, accumulata dalla vittima con le cessioni di cocaina effettuate assieme a Emanuele Tornincasa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 377 cod. pen, art. 377-bis cod. pen, art. 526 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29209/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Tornincasa e Kader ha presentato ricorso per cassazione per i due assistiti, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e deducendo: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del reato. Il Tribunale ha erroneamente qualificato il fatto come violazione dell'art. 377 anziché dell'art. 377-bis cod. pen., fattispecie integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. È un reato di evento, in relazione al quale è configurabile il tentativo, come nel caso di specie è avvenuto avendo la Oliva reso dichiarazioni conformi innanzi all'Autorità Giudiziaria.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Tornincasa Antonio, nato il 16/07/1970 a Orta di Atella 2. Kader Nicola Sergio, nato il 14/12/1986 a Aversa avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con precedente ordinanza confermata in data 16 marzo 2021 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, era stata applicata ad Antonio Tornincasa la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 630 cod. pen. per avere sequestrato, minacciato e percosso, in concorso con Bernardino Crispino, Emanuele Tornincasa e Enrico De Meo, nei modi descritti nell'imputazione, Giuseppe Basco per ottenere dalla sua compagna Elvira Oliva (alla quale, per coartarla, avevano trasmesso immagini del sequestrato), la restituzione della somma di 31.000,00 euro, accumulata dalla vittima con le cessioni di cocaina effettuate assieme a Emanuele Tornincasa.
Con successivo provvedimento del 15 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava nei confronti di Antonio Tornincasa e di Nicola Sergio Kader la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 377, 416-bis.1 cod. pen. per avere (in concorso con Francesco Frascogna ed Emanuele Tornincasa) offerto denaro e altre utilità al fine di indurre Giuseppe Basco e Elvira Oliva a ritrattare le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento relativo al sequestro di persona a scopo di estorsione al fine di far loro commettere il reato di falsa testimonianza nel procedimento medesimo.
Detta ordinanza veniva confermata dal Tribunale all'esito della procedura di riesame. I giudici dell'impugnazione disattendevano le censure difensive e ritenevano da un lato sussistente a carico di entrambi gli indagati il quadro gravemente indiziario in ordine al reato contestato alla luce delle dichiarazioni della persona offesa Elvira Oliva, sottoposta nel giro di alcuni giorni -dal 6 marzo 2020- ad una serie di pressioni provenienti da più soggetti, dissimulate anche da atteggiamenti di tipo persuasivo, aventi l'univoca finalità di indurla a ritrattare le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di Antonio ed Emanuele Tornincasa nella vicenda attinente il sequestro del compagno.
Il Tribunale riteneva che la versione dei fatti resa dalla persona offesa fosse puntuale e attendibile, attesa la mancanza di contraddizioni, la contiguità temporale con la vicenda e la presenza di plurimi riscontri, costituiti dal riconoscimento fotografico, dai tabulati e dalle intercettazioni telefoniche, che confermano una rete di contatti tra i soggetti interessati. Né la stessa era contraddetta dalle dichiarazioni rese da Francesco Piccolo e dalla moglie Teresa Oliva (sorella della persona offesa), determinati dalla volontà di rimanere estranei alla vicenda e di non esporsi ad atti ritorsivi.
Il Tribunale riteneva altresì corretta la qualificazione giuridica dei fatti come reato di cui all'art. 377 cod. pen., di cui ricorrevano gli elementi costitutivi e, in particolare, la consapevole e concordata strumentalizzazione di offerte e dazioni di denaro, nonché di minacce nei confronti di Elvira Oliva volte alla ritrattazione delle accuse da questa mosse, disattendendo la richiesta difensiva di riconduzione dei fatti alla diversa fattispecie di cui agli artt. 56 e 377-bis cod. pen. Riteneva altresì la sussistenza della contestata aggravante del metodo mafioso, dal momento che la richiesta era stata effettuata con modalità tipiche dell'attività camorristica.
2. Il difensore di Tornincasa e Kader ha presentato ricorso per cassazione per i due assistiti, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e deducendo: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del reato. Il Tribunale ha erroneamente qualificato il fatto come violazione dell'art. 377 anziché dell'art. 377-bis cod. pen., fattispecie integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. È un reato di evento, in relazione al quale è configurabile il tentativo, come nel caso di specie è avvenuto avendo la Oliva reso dichiarazioni conformi innanzi all'Autorità Giudiziaria.
Il Tribunale ha trascurato di considerare che nessuna effettiva richiesta veniva avanzata dai soggetti imputati, dal momento che Kader aveva semplicemente riferito di essere un amico di Basco, e Tornincasa si era avvalso di Francesco Piccolo, detenuto, che aveva poi riferito alla propria moglie le richieste da far giungere alla di lei sorella Elvira Oliva. Con riguardo alla posizione di Tornincasa vi è addirittura un travisamento del fatto, posto che le minacce non erano rivolte alla persona offesa, ma semmai al terzo e senza individuazione di mezzi e modalità precise; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. proc. pen. dal momento che i ricorrenti non hanno mai prospettato l'esercizio di forme di violenza o minaccia, né si sono avvalsi della forza intinnidatrice del clan per indurre la persona offesa a ritrattare le accuse.
Kader è soggetto incensurato e non risulta provato il suo coinvolgimento in fatti camorristici, non potendo ritenersi sufficiente l'evocazione del termine "amici" per ritenere la sussistenza dell'aggravante. Quanto a Tornincasa egli ha interloquito con Piccolo per sostenere la propria innocenza e convincere la cognata di costui a ritrattare le accuse rivoltegli. Il Tribunale ha dunque ritenuto l'aggravante in modo apodittico e senza rappresentarne gli indici concreti.
3. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dei ricorsi sono inammissibili in quanto generici e meramente reiterativi delle questioni poste col gravame cautelare cui il Tribunale ha fornito logica e completa risposta e con cui non vi è reale confronto.
2. I giudici del riesame hanno puntualmente argomentato e descritto le azioni concentriche cui la Oliva è stata sottoposta per alcuni giorni per convincerla alla ritrattazione delle accuse rivolte ai Tornincasa, padre e figlio. Fin dal 6 marzo 2020 Francesco Frascogna le aveva proposto l'assistenza di un legale per il compagno, rappresentandole che così facendo "non le sarebbe successo niente". Lo stesso Frascogna il giorno successivo aveva portato la donna al cospetto di Kader, che, mostrandosi dalla sua parte, le aveva consegnato la somma di mille euro a titolo di "regalo" per il compagno, facendole intendere che doveva ritrattare.Il giorno stesso la sorella Teresa Oliva le aveva riferito del colloquio fra il marito e Antonio Tornincasa, detenuti nel medesimo carcere, ove il secondo le aveva rivolto esplicite minacce per farle modificare la versione dei fatti ("togliere di mezzo le tarantelle").
Ancora, nei giorni successivi, Frascogna aveva ribadito promesse di denaro e la aveva accompagnata nuovamente al cospetto di Kader, che aveva reso espliciti i suoi rapporti con Emanuele Tornincasa e la moglie di costui. Successivamente Frascogna la aveva minacciata pretendendo anche la riconsegna dei mille euro. Infine, era stata contattata da un conoscente del compagno e di Emanuele Tornincasa che le aveva proposto, a nome di quest' ultimo, l'azzeramento del debito. A fronte dello svolgersi dei fatti il Tribunale riteneva integrati gli elementi soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 377 cod. pen. ravvisando la strumentalizzazione delle offerte e delle minacce, susseguitesi con alternanza, alla ritrattazione delle accuse mosse nei confronti di Antonio Tornincasa.
E, in modo del tutto condivisibile, ha rappresentato che il reato di cui all'art. 377-bis cod. pen. ha carattere residuale e non si attaglia al caso di specie. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di delitti contro l'attività giudiziaria, mentre l'art. 377 cod. pen. tutela il corretto svolgimento dell'attività processuale, in relazione a condotte volte a pregiudicare, mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità ovvero violenza o minaccia -come accaduto nel caso concreto in esame- la serena acquisizione delle dichiarazioni di soggetti sui quali grava l'obbligo di rispondere, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 377-bis, cod. pen., ha ad oggetto analoghe situazioni di pericolo per la corretta acquisizione delle dichiarazioni concernenti tuttavia i soggetti su cui non grava l'obbligo di rispondere, ma che comunque possono rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 526 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10129 del 20/01/2015, Lattanzi, Rv. 262906).
3. Risulta parimenti privo di pregio il motivo di ricorso avente ad oggetto la denunzia dell'erroneo riconoscimento da parte dei giudici del riesame dell'aggravante del "metodo mafioso". Ed invero, il Tribunale, nel ribadire l'apprezzamento favorevole alla sussistenza dell'aggravante in parola, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), secondo cui l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, ed è caratterizzata da dolo intenzionale.
Nel caso in esame, gli estremi dell'aggravante mafiosa, anche per lo specifico profilo soggettivo, sono stati ravvisati nell'utilizzo di un metodo in cui la violenza degli atti intimidatori risulta concretamente collegata alla forza intinnidatrice del vincolo associativo evocato. Il Tribunale ha rappresentato che l'episodio in esame è esemplificativo di un contegno prevaricatorio finalizzato a dimostrare la forza del clan e il dominio sul territorio, grazie al quale i suoi membri si sentono legittimati a intimidire altri cittadini e dunque ispirato dal dolo intenzionale.
Per ben due volte la Oliva è stata condotta al cospetto di Kader, che si presentava, attraverso i continui riferimenti agli "amici", come soggetto in grado di evocare e far valere rapporti con la criminalità organizzata. Lo stesso adombrava anche la possibilità di coinvolgere altri ed incidere sugli equilibri fra fazioni nel controllo del territorio, facendo riferimento al fatto che "Emanuele ha sbagliato a venire a casa dei suonatori, perché zona dei casalesi, a Formia ci puoi andare tranquillamente, saranno loro che non ci potranno andare più".
Ciò vale anche per Antonio Tornincasa, che era la persona che aveva maggiore interesse alla ritrattazione e che non ha esitato a convogliare dal carcere messaggi minacciosi utilizzando il cognato della persona offesa. Si tratta di metodo indubbiamente percepibile dalle vittime ed obiettivamente caratterizzato da una forza intimidatoria di particolare cogenza, al punto da instillare nelle stesse quelle situazioni di assoggettamento ed omertà tipiche di chi è vittima di attività criminali poste direttamente in essere dalle organizzazioni mafiose.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 01/07/