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Sentenza — n. 29208/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29208/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29208/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Ancona, con il provvedimento in epigrafe, ha confermato il decreto di quel Tribunale che applicava a Mohamed Zouabi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di domicilio (Osimo) per la durata di anni tre con prescrizioni. Il profilo prognostico della persistente e attuale pericolosità sociale del proposto -irregolare e privo di attività lavorativa in Italia- è desunto dalla lunga serie di precedenti penali (anche per il delitto di rapina) e giudiziari (procedimenti pendenti per reati contro il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti, per reiterata violazione del foglio di via obbligatorio) riguardanti vicende criminose risalenti al 2011 protrattesi senza soluzione di continuità fino al 2020, fra le più recenti delle quali si segnalano il rinvio a giudizio per rapina a mano armata commessa il 7 settembre 2017 e la violazione dell'obbligo di dimora con possesso di sostanza stupefacente del 29 marzo 2020.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29208/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il vincolo di dimora e le relative prescrizioni (circa la frequentazione di pregiudicati, la limitazione di movimento in tempo di notte, la partecipazione a riunioni con un ampio numero di persone) erano giustificati dall'esigenza di consentire una effettiva sorveglianza sulla persona del proposto, mentre la durata triennale della misura appariva congrua e proporzionata al caso di specie: si trattava perciò di misure idonee ad evitare il pericolo di reiterazione di condotte illecite.

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione rischio di soggiorno illegale minaccia attuale prova del rischio persecuzione condizioni della detenzione preventiva divieto di molestie
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zouabi Mohamed, nato il 12/09/1990 in Tunisia avverso il decreto del 04/12/2020 della Corte d'appello di Ancona. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Ancona, con il provvedimento in epigrafe, ha confermato il decreto di quel Tribunale che applicava a Mohamed Zouabi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di domicilio (Osimo) per la durata di anni tre con prescrizioni. Il profilo prognostico della persistente e attuale pericolosità sociale del proposto -irregolare e privo di attività lavorativa in Italia- è desunto dalla lunga serie di precedenti penali (anche per il delitto di rapina) e giudiziari (procedimenti pendenti per reati contro il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti, per reiterata violazione del foglio di via obbligatorio) riguardanti vicende criminose risalenti al 2011 protrattesi senza soluzione di continuità fino al 2020, fra le più recenti delle quali si segnalano il rinvio a giudizio per rapina a mano armata commessa il 7 settembre 2017 e la violazione dell'obbligo di dimora con possesso di sostanza stupefacente del 29 marzo 2020.

Il vincolo di dimora e le relative prescrizioni (circa la frequentazione di pregiudicati, la limitazione di movimento in tempo di notte, la partecipazione a riunioni con un ampio numero di persone) erano giustificati dall'esigenza di consentire una effettiva sorveglianza sulla persona del proposto, mentre la durata triennale della misura appariva congrua e proporzionata al caso di specie: si trattava perciò di misure idonee ad evitare il pericolo di reiterazione di condotte illecite.

2. Il difensore di Zouabi ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, censurandone la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente, poiché la Corte territoriale: - non aveva adeguatamente verificato la configurabilità del requisito di attualità della pericolosità sociale, anche alla stregua delle memorie difensive e delle allegazioni dell'appellante; - non aveva indicato le esigenze concrete alla base delle limitazioni della libertà di movimento e di partecipazione a riunioni pubbliche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso si palesano per un verso generici, siccome meramente ripetitivi delle doglianze mosse con l'atto di appello e già motivatamente disattese da quel giudice, e per altro verso manifestamente infondati.

2. Zouabi, irregolare e privo di attività lavorativa in Italia, è stato ritenuto persona socialmente pericolosa all'esito di una argomentata e analitica valutazione dell'alto numero, della gravità e della tipologia dei reati abitualmente commessi dal proposto in un arco temporale dal 2011 al 2020 -perciò obiettivamente significativo quanto al giudizio di persistenza, concretezza e attualità della pericolosità sociale- e ciò nonostante l'avvenuto assoggettamento del soggetto a misure cautelari e amministrative. Parimenti aspecifica appare la censura attinente alle conseguenti prescrizioni impartite a carico di Zouabi.

I giudici della prevenzione, infatti, quanto all'esigenza di evitare il pericolo di reiterazione di condotte delittuose, hanno fatto leva, con congruo e logico apparato giustificativo, sulla esclusiva adeguatezza di quelle misure che, tenuto conto delle pregresse e specifiche esperienze criminali del proposto, fossero concretamente idonee a impedire contatti personali con altri soggetti dediti ad attività delittuose e occasioni d'incontri finalizzati alla commissione di ulteriori reati. Trattasi, a ben vedere, di apprezzamenti fattuali e di merito che, siccome diffusamente e congruamente giustificati con coerente apparato argomentativo da entrambi i giudici della prevenzione, non sono affatto sindacabili in sede di sindacato di legittimità del provvedimento impugnato.

Neppure emergono elementi per ravvisare la dedotta omessa valutazione di memoria difensiva, dal momento che essa rileverebbe qualora fossero stati introdotti temi e questioni potenzialmente decisivi, cosa non verificatasi nel caso di specie ove gli argomenti rappresentati sono stati oggetto di trattazione nel provvedimento impugnato.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Ren