Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29206/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29206/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29206/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ricorso ritualmente proposto, Arapi e Prenika impugnavano l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Lecce, con la quale veniva confermata l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione di efficacia della misura della custodia in carcere per mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia entro il termine previsto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 27 cod. proc. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29206/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto detto comporta che le modifiche non possono considerarsi una mera specificazione dell'iniziale contestazione essendo, invece, mutata la condotta e la data di commissione del fatto. È pur vero che, nel momento stesso in cui si rileva l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., il fatto contestato subisce una modifica, ma nel caso di specie la differenza tra le imputazioni non si è affatto limitata all'individuazione di un diverso luogo di commissione del reato, bensì ha comportato una nuova descrizione del fatto, mediante l'inserimento di circostanze rilevanti e rispetto alle quali gli indagati non hanno avuto la possibilità di fornire il loro contributo dichiarativo in sede di interrogatorio.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti arresto arresto in vista d'estradizione trasferimento dei condannati atto sessuale con un detenuto procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 27 cod. proc. pen
del Tribunale di Como, il quale si dichiarava incompetente, trasmettendo gli atti al giudice territorialmente competente, affinché provvedesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.
art. 626 cod. proc. pen
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1 - Arapi Renato, nato in Albania il 16/6/1980 2 - Prenika Andi, nato in Albania il 22/9/1990 avverso l'ordinanza del 16/3/2021 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dell'Olio, che ha concluso per il parziale accoglimento; udito l'avvocato Michele D'Agostino che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso ritualmente proposto, Arapi e Prenika impugnavano l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Lecce, con la quale veniva confermata l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione di efficacia della misura della custodia in carcere per mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia entro il termine previsto.

2. Premettevano i ricorrenti di essere stati sottoposti a misura cautelare con ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Como, il quale si dichiarava incompetente, trasmettendo gli atti al giudice territorialmente competente, affinché provvedesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. Si assume che il g.i.p. di Brindisi, pur confermando la misura cautelare, si sarebbe pronunciato con riguardo ad un diverso capo di imputazione, in quanto nell'originaria contestazione si indicava il trasporto e la detenzione di sostanza stupefacente commesso in provincia di Como il 19/12/2020, mentre, nella seconda ordinanza cautelare, si specificava che gli indagati avrebbero introdotto in Italia la sostanza stupefacente, peraltro indicando una diversa data di commissione del reato (18/12/2020). 2.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge processuale, in quanto la modifica dell'imputazione avrebbe dovuto comportare la nuova sottoposizione degli indagati all'interrogatorio di garanzia. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si contesta la violazione di legge processuale conseguente dall'omessa valutazione delle esigenze cautelari alla luce della modifica dell'imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

2. I ricorrenti sostengono che l'ordinanza resa dal g.i.p. del Tribunale di Brindisi non si sarebbe limitata a confermare quella precedentemente resa da giudice dichiaratosi territorialmente incompetente, bensì avrebbe preso in esame un'imputazione diversa da quella iniziale, essendo contestata, oltre alla detenzione della sostanza stupefacente, l'introduzione in Italia, in tal modo anticipando anche la data del commesso delitto. Sulla base di tale presupposto, si invoca la consolidata giurisprudenza secondo cui le misure cautelari disposte, a norma dell'art.27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente, il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez.U., n. 39618 del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975; di recente si veda Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 2018, Paladino, Rv. 272136). 2.1.

Il principio sopra indicato è risolutivo del caso di specie, nel quale la modifica della contestazione ha comportato l'attribuzione di un fatto di reato diverso rispetto a quello inizialmente addebitato ai ricorrenti, modificando radicalmente l'oggetto materiale della condotta ed anticipando la commissione del reato. A ben vedere, infatti, nell'iniziale contestazione agli imputati si contestava la sola detenzione illecita di sostanza stupefacente mentre, nella contestazione riformulata dalla Procura della Repubblica territorialmente competente, è stato indicato quando e dove tale detenzione illecita è iniziata, inserendo un segmento della condotta (l'introduzione dello stupefacente in Italia) in precedenza non menzionato.

Quanto detto comporta che le modifiche non possono considerarsi una mera specificazione dell'iniziale contestazione essendo, invece, mutata la condotta e la data di commissione del fatto. È pur vero che, nel momento stesso in cui si rileva l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., il fatto contestato subisce una modifica, ma nel caso di specie la differenza tra le imputazioni non si è affatto limitata all'individuazione di un diverso luogo di commissione del reato, bensì ha comportato una nuova descrizione del fatto, mediante l'inserimento di circostanze rilevanti e rispetto alle quali gli indagati non hanno avuto la possibilità di fornire il loro contributo dichiarativo in sede di interrogatorio.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dell'ulteriore doglianza concernente l'individuazione, accanto all'iniziale rischio di reiterazione del reato, anche del pericolo di fuga.

4. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi vanno accolti con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e declaratoria di inefficacia della misura cautelare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la sopravvenuta inefficacia della misura della custodia in carcere applicata ai ricorrenti, dei quali ordina l'immediata liberazione se non detenuti per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 30 giugno 2021 Il Consigliere est