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Sentenza — n. 29205/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29205/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29205/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26 febbraio 2021 il Tribunale di Lecce ha confermato in sede di riesame il decreto del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 7 gennaio 2021, integrato dal decreto del 29 gennaio 2021, con cui è stato disposto, con riguardo alla posizione di Pizzolante Pierpaolo, il sequestro preventivo -finalizzato a confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990- di veicoli e della somma di denaro di euro 800.800,00 e, residualmente, per equivalente di beni immobili, anche intestati alla sorella Pizzolante Francesca, nonché a seguito della vendita di quattro immobili, del ricavato confluito su conti correnti intestati a Pizzolante Francesca e al padre Pizzolante Giancarlo.

Regesto Legislator

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artt. 321 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Sentenza — n. 29205/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Era dunque maggiormente plausibile la tesi difensiva e illogica la motivazione, rientrando nella normalità dei rapporti familiari che Francesca si affidasse al fratello per la ristrutturazione e vendita degli immobili. Relativamente al terzo immobile, lo stesso costituiva residenza familiare, non rilevando che Pierpaolo Pizzolante avesse l'intenzione di liberarsi della titolarità formale dei beni di famiglia e che avesse ceduto l'immobile per euro 8.000,00 alla sorella.

Parole chiave

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beni sequestrati occultamento di beni causa di sequestro distrazione di valori patrimoniali pignoramento di crediti inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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artt. 321 cod. proc. pen
Con il primo motivo deducono violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 73, 74 d.P.R.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Peraltro la contestazione formulata a carico di Pizzolante Pierpaolo non era sufficiente ad attribuirgli un profitto, in quanto le ipotesi contemplate dall'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 sono diverse e non implicanti in pari misura un profitto.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pizzolante Francesca, nata il 26/11/1987 a Maglie Pizzolante Giancarlo, nato il 03/11/1953 a Acquarica del Capo avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, Avv. Ladislao Massari e Avv. Biagio Salvatore Palamà, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 febbraio 2021 il Tribunale di Lecce ha confermato in sede di riesame il decreto del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 7 gennaio 2021, integrato dal decreto del 29 gennaio 2021, con cui è stato disposto, con riguardo alla posizione di Pizzolante Pierpaolo, il sequestro preventivo -finalizzato a confisca del profitto dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990- di veicoli e della somma di denaro di euro 800.800,00 e, residualmente, per equivalente di beni immobili, anche intestati alla sorella Pizzolante Francesca, nonché a seguito della vendita di quattro immobili, del ricavato confluito su conti correnti intestati a Pizzolante Francesca e al padre Pizzolante Giancarlo.

2. Hanno presentato ricorso Pizzolante Francesca e Pizzolante Giancarlo con atto a firma dell'Avv. Palamà. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 73, 74 d.P.R. 309 del 1990. In primo luogo segnalano che ai ricorrenti, non coinvolti negli affari di Pizzolante Pierpaolo e non indagati, erano stati sequestrati beni mobili e immobili a loro riconducibili fin da epoca lontana da quella di commissione dei reati, non essendo ammissibile la confisca di beni appartenenti a persona estranea al reato.

Relativamente al fumus, era rilevante il tema della quantificazione del profitto, che era stata effettuata in modo non condivisibile sulla base di mere deduzioni. Era stata valorizzata la disponibilità di droga, ma era conosciuta solo l'entità del denaro corrisposto per l'acquisto, non potendosi risalire ad un calcolo esatto del profitto conseguito, in assenza del riferimento ad episodi di vendita. Peraltro la contestazione formulata a carico di Pizzolante Pierpaolo non era sufficiente ad attribuirgli un profitto, in quanto le ipotesi contemplate dall'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 sono diverse e non implicanti in pari misura un profitto.

Di qui la contraddittorietà della motivazione. Inoltre a fronte di ipotesi concorsuali non avrebbe potuto imputarsi l'intero profitto ad uno solo dei coimputati, non essendo dato sapere a chi e in che misura fosse spettato il guadagno, essendo inoltre inammissibile la duplicazione del sequestro in capo a più soggetti per l'intero ricavo prodotto. Ribadiscono i ricorrenti che in caso di pluralità di indagati il sequestro non avrebbe potuto eccedere per ciascuno la misura della quota di profitto a lui attribuibile, sempre che la quota sia individuata o individuabile. 2.2.

Con il secondo motivo deducono violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla riconducibilità a Pizzolante Pierpaolo di tutti i beni oggetto di sequestro. Rilevano di non poter essere considerati nullatenenti, in ragione della vendita di un complesso alberghiero, intestato ai genitori di Pizzolante Pierpaolo, avvenuta nel 2008 per il corrispettivo di euro 1.200.000,00. Era dunque da escludere che nessuno disponesse di beni salvo il Pierpaolo, profilo implicante contraddittorietà della motivazione.Non era dato comprendere perché, a rigore, anche la quota di asse ereditario, spettante a Francesca e al padre Giancarlo dopo la morte della madre Anna Maria Cazzato, sarebbe entrata nella disponibilità del Pierpaolo.

Semmai in presenza di beni in uso a tutti i componenti, il sequestro avrebbe potuto essere disposto pro-quota. Relativamente al sequestro fino alla concorrenza di euro 207.000,00 di saldi attivi di conti correnti intestati a Francesca Pizzolante e del conto corrente intestato a Giancarlo Pizzolante, avrebbe dovuto ricostruirsi la provenienza delle somme. Si trattava del corrispettivo della vendita di tre immobili, uno solo dei quali intestato a Pierpaolo Pizzolante. Il prezzo dell'immobile di via dell'Abate, intestato a Francesca, era confluito su conto della ricorrente.

Il prezzo dell'immobile di via Udine era stato parimenti incassato da Francesca con due assegni di importo pari ad euro 89.000,00. L'immobile di Acquarica del Capo era stato l'abitazione della famiglia e dopo la morte della madre era entrato a far parte del patrimonio dei figli. Le deduzioni difensive relative ai primi due immobili erano state respinte sulla base del contenuto di conversazioni intercettate, ma il Tribunale aveva omesso di valutare la provenienza degli immobili nella prospettiva difensiva, con particolare riguardo al fatto che Pizzolante Francesca e Pizzolante Giancarlo erano eredi, al pari di Pierpaolo, della madre Cazzato Anna Maria, risultando inidonee le conversazioni a smentire il fatto che i beni fossero di chi li aveva ab origine ereditati, non essendo stato spiegato perché solo il Pierpaolo avrebbe ereditato ed essendo, per contro, plausibile che il ricavato della vendita del complesso alberghiero fosse stato reinvestito.

Era dunque maggiormente plausibile la tesi difensiva e illogica la motivazione, rientrando nella normalità dei rapporti familiari che Francesca si affidasse al fratello per la ristrutturazione e vendita degli immobili. Relativamente al terzo immobile, lo stesso costituiva residenza familiare, non rilevando che Pierpaolo Pizzolante avesse l'intenzione di liberarsi della titolarità formale dei beni di famiglia e che avesse ceduto l'immobile per euro 8.000,00 alla sorella.

3. Hanno proposto ricorso Pizzolante Francesca e Pizzolante Giancarlo anche con atto a firma dell'Avv. Massari. Deducono violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 9, 325, comma 7, cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 73, comma 7, e 74, comma 7, d.P.R. 309 del 1990.In primo luogo segnalano che con riguardo al decreto integrativo di sequestro non era dato rinvenire una motivazione autonoma rispetto alla richiesta di applicazione della misura cautelare. In secondo luogo rilevano che il provvedimento impugnato non aveva considerato che i ricorrenti non sono indagati. Richiamano gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di profitto e di confisca, rilevando come costituisca profitto solo il vantaggio di immediata e diretta derivazione causale dal reato, non essendo condivisibile il provvedimento impugnato, in quanto deve ritenersi inammissibile il sequestro dei contri correnti, nell'impossibilità di porre in diretto collegamento il reato imputabile a Pizzolante Pierpaolo con il denaro sequestrato ai congiunti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. E' in primo luogo tardiva e comunque generica la deduzione incentrata sulla mancanza di autonoma valutazione del decreto integrativo di sequestro, emesso dal G.I.P. in data 29 gennaio 2021: deve al riguardo rilevarsi che la censura si fonda su affermazioni apodittiche, non correlate alla concreta dimostrazione di un contenuto meramente riproduttivo, fermo restando che l'oggetto del decreto integrativo era costituito solo dalla constatazione della vendita di alcuni immobili e dalla ricostruzione dei passaggi di denaro confluiti sui conti correnti; inoltre deve segnalarsi che la questione non era stata dedotta in sede di riesame, non potendo dunque essere per la prima volta prospettata in questa sede (sul punto si rinvia a Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, dep. 2019, Urso, Rv. 276482; Sez. 5, n. 4618 del 29/12/2015, dep. 2016, S,m Rv. 266054).

3. Per il resto il motivo contenuto nell'atto a firma dell'Avv. Massari è generico. Esso deduce in via meramente astratta la questione della sequestrabilità dei conti correnti in relazione alla circostanza che non sarebbe stata dimostrata la derivazione delle somme dai reati addebitati a Pierpaolo Pizzolante, quale profitto degli stessi, ma non considera che:

1) il sequestro di quei conti è stato disposto in quanto le somme provenivano dalla vendita di immobili, ritenuti riferibili a Pierpaolo Pizzolante (tema non oggetto del ricorso), di cui era stato disposto il sequestro in vista della confisca per equivalente, consentita dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309 del 1990;

2) il rinvenimento di denaro, ritenuto imputabile a Pizzolante Pierpaolo, avrebbe comunque consentito di procedere a confisca diretta delle somme, sulla base di quello stesso orientamento giurisprudenziale, che è stato valorizzato a fondamento del ricorso (Sez. U. n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264437; deve peraltro richiamarsi la recente sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite in data 27/5/2021, che in base all'informazione provvisoria risulta conforme al principio enunciato dalla sentenza Lucci).

3. I motivi contenuti nell'atto a firma dell'Avv. Palamà sono parimenti inammissibili. Deve premettersi che in materia di misure cautelari reali il ricorso è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizi della motivazione, fatta eccezione per il caso di motivazione radicalmente assente o meramente apparente ovvero affetta da vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. U. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; in senso analogo per la nozione di violazione di legge, Sez.

U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Ciò posto, è agevole rilevare come nel caso di specie i due motivi di ricorso, al di là del riferimento anche alla violazione di legge, non deducano profili realmente riconducibili a tale specie di vizio, ma indulgano nel rappresentare l'inadeguatezza e l'illogicità o contraddittorietà della motivazione, ponendosi dunque al di fuori dei binari consentiti e comunque formulando rilievi generici.

4. Ciò vale in primo luogo per la questione della quantificazione del profitto, che il Tribunale, confermando sul punto le valutazioni esposte nel provvedimento genetico, ha tutt'altro che arbitrariamente fondato sul dato costituito dai chili di droga a mano a mano acquisita e sugli elementi, rivenienti da conversazioni intercettate, dai quali era dato desumere sia il costo sia il guadagno ricavato per ciascun chilo di stupefacente venduto, peraltro sulla base di un calcolo prudenziale, suffragato dalle rivelazioni fatte da Basilicata Luigi in una conversazione con Attianese Silvestre e da quanto confidato da Rizzo Giovanni a Toma Emanuele in ordine al guadagno ricavato lavorando con Pierpaolo Pizzolante.

Sulla base dei quantitativi oggetto delle diverse imputazioni è stato dunque computato un ricavo al chilogrammo di euro 10.000,00 per un totale di euro 800.800,00, peraltro riferibile al periodo oggetto di indagine e certamente coerente con le ulteriori risultanze attestanti i complessivi guadagni del Pizzolante risultanti da rivelazioni di Duca Antonio Rocco (pag. 16 dell'ordinanza impugnata). Deve aggiungersi che, relativamente al tema dell'effettivo conseguimento del profitto, gli elementi indicati sono stati valutati alla luce dell'ulteriore argomento per cui non avrebbe avuto alcuna ragionevolezza l'approvvigionamento continuo di sostanze stupefacenti nell'ordine di svariati chilogrammi, aventi un rilevante costo, ove non fosse seguito lo smercio della droga, in assenza di documentati episodi riferibili alla perdita della sostanza.

5. Quanto poi alla legittimità del sequestro riferito all'intero profitto derivante dai reati, pur commessi in concorso con altri, deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente applicato l'arresto giurisprudenziale che fa leva sul principio solidaristico per cui l'azione e il relativo effetto devono essere imputati a ciascun concorrente (sul punto, oltre a Sez. U. n. 26654 del 27/3/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239926, si rinvia a Sez. 6, n. 26621 del 10/4/2018, Ahmed, Rv. 273256), fermo restando che comunque non risulta allo stato possibile stabilire l'esatta quota di profitto specificamente attribuibile a ciascuno (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, Venuti, Rv. 281046) e che il provvedimento ablativo non potrebbe essere emesso per un importo eccedente l'entità effettiva del profitto.

6. Relativamente alla riconducibilità degli immobili e del denaro riveniente dalla loro vendita a Pierpaolo Pizzolante, si osserva che i ricorrenti hanno contestato la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si dà conto delle ragioni per cui si è ritenuto che gli immobili, poi venduti, fossero effettivamente riconducibili al Pierpaolo, ma non hanno formulato censure deducibili in questa sede. Deve al riguardo osservarsi che il Tribunale ha richiamato plurime conversazioni, nelle quali si faceva distintamente riferimento ai vari immobili, da cui ha desunto che Pierpaolo Pizzolante non si limitava a fornire consigli e suggerimenti alla sorella ma impartiva precise direttive di tipo gestionale nel presupposto che proprio al predetto spettasse l'ultima parola in merito, dovendosi fra le altre segnalare con riguardo all'appartamento di via Udine la conversazione con la sorella, nel corso della quale, come sottolineato dal Tribunale, costei aveva affermato che «Luca prima di agosto te la consegna» (pag. 18), frase valorizzata a dimostrazione dell'effettiva proprietà in capo al Pierpaolo.

Inoltre con riferimento all'appartamento di Acquarica del Capo è stato tutt'altro che arbitrariamente fatto riferimento alla circostanza che il Pierpaolo avesse ceduto l'immobile alla sorella per soli euro 8.000,00, peraltro mantenendo l'usufrutto, circostanza reputata idonea a suffragare l'effettiva titolarità del bene, di cui il Pizzolante, in ragione del suo arresto, intendeva sul piano formale liberarsi. A fronte di ciò sono state difensivamente formulate censure generiche, incentrate sulla pregressa vendita di un complesso alberghiero e sulla derivazione dei beni dall'asse ereditario della madre Cazzato Anna Maria, ma senza alcun specifico riferimento a singoli beni e senza alcun specifico confronto con le argomentazioni del Tribunale, che non possono in alcun modo ridursi a mera apparenza di motivazione.

Ciò vale anche con riferimento alla successiva confluenza delle somme ricavate dalle vendite sui conti correnti poi sottoposti a sequestro, essendosi rilevato che i conti avrebbero dovuto considerarsi a disposizione di Pierpaolo Pizzolante, fermo restando che sul conto intestato a Pizzolante Giancarlo aveva in precedenza la delega ad operare proprio il Pierpaolo e che solo di seguito la delega era stata attribuita alla sorella Francesca. Risulta inconferente in tale prospettiva la circostanza che i due ricorrenti non siano indagati e che siano estranei ai reati imputabili a Pierpaolo Pizzolante, giacché il sequestro li ha raggiunti nel diverso presupposto che i beni siano imputabili a quest'ultimo, non venendo dunque in rilievo neppure l'ulteriore tema della individuazione delle rispettive quote.

7. In definitiva i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro