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Sentenza — n. 29204/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29204/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29204/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17 arile 2021 il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Torino ha convalidato l'arresto di Ahmed Chihab, eseguito in base a mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Francia per l'esecuzione della condanna alla pena di anni uno di reclusione, inflitta per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e ha emesso nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29204/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione arresto allontanamento mandato d'arresto europeo domanda d'asilo di cittadino etiope arresto in vista d'estradizione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chihab Ahmed, nato il 01/12/1975 in Marocco avverso l'ordinanza del 17/04/2921 della Corte di appello di Torino visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 arile 2021 il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Torino ha convalidato l'arresto di Ahmed Chihab, eseguito in base a mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Francia per l'esecuzione della condanna alla pena di anni uno di reclusione, inflitta per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e ha emesso nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Ha proposto ricorso Ahmed Chihab tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 9 e 13 legge 69 del 2005 e mancanza e vizio di motivazione in ordine al pericolo di fuga. La Corte non aveva argomentato in ordine al pericolo di fuga, avendolo rilevato in ragione della gravità dei fatti, ma senza considerare quanto rappresentato circa il fatto che il ricorrente vive stabilmente a Novara con la famiglia, e ha un'occupazione lavorativa, essendo stato inoltre segnalato che il ricorrente ha avanzato istanza di misura alternativa, accolta dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con riguardo all'esecuzione di condanna inflittagli in Italia. 3. 111 Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta che Ahmed Chihab è stato consegnato in data 17 maggio 2021 in base alla sentenza di consegna nel frattempo emessa dalla Corte di appello di Torino.

2. Su tali basi deve ritenersi venuto meno l'interesse del ricorrente alla valutazione del tema riguardante la custodia cautelare che gli era stata applicata.

3. Di qui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 30/6/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ri arelli Stef no;,Mogi OSITATO IN CA