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Sentenza — n. 29203/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29203/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29203/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola impugnava Ar l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro, con la quale veniva annullata l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Mario Veltri in relazione alle imputazioni di concorso in corruzione propria - contestate ai capi c) e g) - mentre, con riguardo all'imputazione di tentata estorsione descritta sub a), il Tribunale applicava la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in luogo della originaria misura custodiale.

Regesto Legislator

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art. 318 cod. pen, art. 319 cod. pen; Sentenza — n. 29203/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'assoluta diversità tra i due ambiti amministrativi conduce ad escludere in radice la possibilità di configurare le contestate corruzioni, proprio perché mancherebbe la messa a disposizione della funzione (art. 318 cod. pen.), ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio propri del pubblico agente (art. 319 cod. pen.). 2.1. Rispetto alle argomentazioni recepite dal Tribunale del riesame, il ricorso del pubblico ministero ripropone la diversa ricostruzione accusatoria, senza fornire elementi in grado di superare le ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

Parole chiave

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corruzione elettorale corruzione nell'esecuzione forzata truffa all'assistenza sociale favoreggiamento corruzione passiva complicità

Disposizioni normative citate

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art. 318 cod. pen
L'assoluta diversità tra i due ambiti amministrativi conduce ad escludere in radice la possibilità di configurare le contestate corruzioni, proprio perché mancherebbe la messa a disposizione della funzione (art. 318 cod.
art. 319 cod. pen
pen.), ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio propri del pubblico agente (art. 319 cod. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nel procedimento a carico di Veltri Mario, nato a Cosenza 1'11/8/1977 avverso l'ordinanza dell'11/2/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dell'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato Francesco Santelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola impugnava Ar l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro, con la quale veniva annullata l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Mario Veltri in relazione alle imputazioni di concorso in corruzione propria - contestate ai capi c) e g) - mentre, con riguardo all'imputazione di tentata estorsione descritta sub a), il Tribunale applicava la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in luogo della originaria misura custodiale.

2. Il ricorrente formula due motivi di ricorso, per vizio di motivazione e violazione di legge, contestando integralmente l'ordinanza cautelare e rilevando, per quanto concerne in particolare i reati di corruzione, come l'ordinanza impugnata ha dato atto dell'intervento del Veltri, in concorso con la moglie Donatella Attanasio, consigliere comunale di Longobardi, al fine di consentire a due privati di ottenere atti di favoritismo, consistiti nel versare oneri per la sanatoria edilizia (capo c), nonché oneri concessori (capo g) in misura inferiore rispetto a quelli dovuti.

In cambio di tale intervento presso gli uffici tecnici comunali, i privati si sarebbero impegnati a votare in favore della lista elettorale appoggiata dalla Attanasio. Al Veltri, inoltre, si contestava la tentata estorsione commessa ai danni di Maria Francesca Petrungaro, alla quale si intimava di non candidarsi con la lista concorrente con quella appoggiata dalla Attanasio, minacciando che, in caso contrario, la stessa non sarebbe stata assunta, a differenza di quanto avvenuto in passato, presso un lido svolgente attività stagionale. 2.1. In particolare, deduce il ricorrente che il Tribunale del Riesame avrebbe errato nel ritenere insussistente il reato di corruzione sul presupposto che l'attività compiuta non rientrerebbe nelle competenze o nella sfera di influenza del pubblico ufficiale, individuato nella Attanasio, essendo questa consigliere comunale, mentre l'atto oggetto di mercimonio era di competenza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale. 2.2.

Si contesta, altresì, il mancato accertamento della natura degli atti posti in essere - consistenti nella determinazione degli oneri edilizi in misura inferiore al dovuto - essendosi il Tribunale del Riesame limitato a contrapporre la prospettazione dell'accusa a quella emergente dalla consulenza tecnica depositata dalla difesa, ritenendo che le conclusioni di quest'ultima non fossero destituite di fondamento e che l'accertamento nel merito dovesse essere demandato alla fase del giudizio. 2.3. Infine, si contesta l'errata valutazione dell'adeguatezza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto in sostituzione della custodia cautelare in carcere.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, evidenziandosi come analoga decisione è stata già adottata da questa Corte con riguardo al ricorso presentato dal pubblico ministero nei confronti di Nicola Aloe, indicato quale privato corruttore in relazione al reato contestato sub c) (si veda Sez. 6, n. 24474 del 29/04/2021, Aloe).

2. Il Tribunale del riesame, pur non negando l'intervento del Veltri presso l'ufficio tecnico comunale al fine di far ottenere ai privati una rideterminazione degli oneri dovuti, ha escluso la sussistenza di idonei elementi atti a. sostenere l'esistenza di un accordo corruttivo, coinvolgente la Attanasio, sottolineando come quest'ultima non avrebbe esercitato alcun potere ricollegato alla propria funzione. L'iter logico seguito nell'ordinanza impugnata, quindi, si incentra tutto sul fatto che le funzioni demandate al consigliere comunale non contemplano alcuna forma di partecipazione, neppure indiretta, rispetto alla funzione strettamente amministrativa demandata all'ufficio tecnico comunale.

L'assoluta diversità tra i due ambiti amministrativi conduce ad escludere in radice la possibilità di configurare le contestate corruzioni, proprio perché mancherebbe la messa a disposizione della funzione (art. 318 cod. pen.), ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio propri del pubblico agente (art. 319 cod. pen.). 2.1. Rispetto alle argomentazioni recepite dal Tribunale del riesame, il ricorso del pubblico ministero ripropone la diversa ricostruzione accusatoria, senza fornire elementi in grado di superare le ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

Per consolidata giurisprudenza, il reato di corruzione presuppone quanto meno una generica competenza dell'agente sull'atto in questione, che deve consistere nella possibilità di influire positivamente sulla deliberazione dell'atto oggetto del patto illecito. L'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur di mero fatto (tra le tante, Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935).

Nella specie, se pur ingerenza "mediata" vi sia stata, non risulta che l'atto (la riduzione degli oneri concessori per la sanatoria edilizia) rientrasse nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto (nella specie, consigliere comunale). Peraltro, per come il fatto è ricostruito nell'ordinanza impugnata, ad attivarsi è stato essenzialmente il Veltri, nella sua qualità di geometra esperto in pratiche edilizie, mentre il ruolo della Attanasio - unica a rivestire la qualifica di pubblico agente - non viene direttamente in rilievo, non essendosi chiarito se ed in che modo quest'ultima abbia esercitato pressioni sul funzionario comunale:

Né, del resto, nel ricorso del pubblico ministero si indicano le ragioni per cui l'intervento di quest'ultima sarebbe stato effettivo e concretamente idoneo ad incidere sull'esercizio del potere amministrativo rientrante nella competenza esclusiva del funzionario tecnico.

3. Parimenti manifestamente infondato è l'ulteriore motivo di ricorso con il quale si censura la decisione del Tribunale del riesame di applicare al Veltri, in relazione alla tentata estorsione, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura ritenuta inidonea a prevenire il pericolo di reiterazione. Invero, il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione immune da censure in questa sede, in quanto non manifestamente illogica o contraddittoria, avendo dato atto che, una volta esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine agli episodi di corruzione, la gravità dell'intera condotta si è ridimensionata, giustificando l'adozione di una misura più blanda. Si tratta di una valutazione coerente sia con la residualità della custodia cautelare in carcere, sia con l'incensuratezza dell'indagato.

4. Alla luce della manifesta infondatezza dei motivi esaminati, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 giugno 2021 Il Consigliere