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Sentenza — n. 29201/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29201/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29201/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ricorso ritualmente proposto, Vito Squicciarini impugnava l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Lecce, senza procedere alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione presentata avverso il collegio giudicate dinanzi al quale pendeva il giudizio penale nel quale il ricorrente è imputato. Rilevava la Corte di appello che la ricusazione non era stata presentata nei confronti di uno specifico componente del collegio, bensì riguardava l'intero collegio, se non l'intera sezione penale della Corte di appello.

Regesto Legislator

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art. 41 cod. proc. pen, art. 37 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29201/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lo Squicciarini, poi, si dilunga nell'esporre le ragioni per cui i reati sarebbero da considerarsi già prescritti, entrando nel merito della res iudicanda. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 41 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sostenendosi che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi solo dopo aver instaurato il contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 37 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, ritenendo che la Corte di appello, omettendo di dichiarare la prescrizione dei reati, avrebbe manifestato una "volontà persecutoria" nei confronti dello Squicciarini.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero domanda tardiva di ricusazione declinatoria di competenza esclusione del testimone ritiro della querela penale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 41 cod. proc. pen
Con il primo motivo di ricorso, si eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 41 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sostenendosi che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi solo dopo aver instaurato il contraddittorio.
art. 37 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 37 cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen
Il primo motivo è manifestamente infondato nella misura in cui si sostiene che l'ordinanza della Corte di appello sarebbe nulla, per violazione del diritto di intervento dell'imputato, in quanto la decisione era stata adottata de plano e senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste dall'art. 127 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Squicciarini Vito, nato ad Altamura 1'11/05/1965 avverso l'ordinanza del 25/2/2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso ritualmente proposto, Vito Squicciarini impugnava l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Lecce, senza procedere alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione presentata avverso il collegio giudicate dinanzi al quale pendeva il giudizio penale nel quale il ricorrente è imputato. Rilevava la Corte di appello che la ricusazione non era stata presentata nei confronti di uno specifico componente del collegio, bensì riguardava l'intero collegio, se non l'intera sezione penale della Corte di appello.

2. Avverso tale decisione propone ricorso lo Squicciarini formulando due motivi, preceduti da un'ampia premessa nella quale espone di essere stato sottoposto ad indagini per i reati di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari, falso in atto pubblico ed abuso d'ufficio, asseritamente commessi nello svolgimento della funzione di giudice di pace, nell'ambito della quale sarebbe emerso "lo sproporzionato accoglimento dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative". Per i suddetti reati, lo Squicciarini veniva condannato in primo grado alla pena di anni sei di reclusione oltre al risarcimento del danno arrecato al Comune di Bari.

Nell'ambito del giudizio di appello, lo Squicciarini proponeva istanza di rinnessione, dichiarata inammissibile dalla Cassazione, con decisione che veniva immediatamente comunicata alla Corte di appello, prima ancora che alle parti del giudizio. Ipotizza il ricorrente che la Corte di appello fosse in possesso del dispositivo della decisione della Corte di Cassazione il giorno dopo rispetto all'emissione, il che consentiva la celere fissazione della data per la prosecuzione del processo "all'evidente scopo di confermare la sentenza di condanna". Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe volutamente accelerato i tempi di trattazione del giudizio, mostrando un atteggiamento incline a non voler tener conto della già intervenuta prescrizione dei reati.

Lo Squicciarini, poi, si dilunga nell'esporre le ragioni per cui i reati sarebbero da considerarsi già prescritti, entrando nel merito della res iudicanda. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 41 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, sostenendosi che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi solo dopo aver instaurato il contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 37 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, ritenendo che la Corte di appello, omettendo di dichiarare la prescrizione dei reati, avrebbe manifestato una "volontà persecutoria" nei confronti dello Squicciarini.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, senza la comparizione delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato nella misura in cui si sostiene che l'ordinanza della Corte di appello sarebbe nulla, per violazione del diritto di intervento dell'imputato, in quanto la decisione era stata adottata de plano e senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. 2.1. Invero, il ricorrente prospetta una lettura parziale della norma, non considerando che la procedura partecipata è espressamente richiesta solo nel caso in cui si proceda all'esame nel merito della ricusazione.

Quando, invece, si ritiene la sussistenza di un'ipotesi di inammissibilità che, a norma dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., può derivare anche dalla manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione, la Corte di appello legittimamente si pronuncia de plano e senza formalità di sorta. Nel caso di specie, la Corte di appello ha condivisibilmente rilevato la sussistenza di un caso di manifesta infondatezza, nella misura in cui l'istanza di ricusazione non era rivolta nei confronti di uno o più giudici, in relazione ad una delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 37 cod. proc. pen., bensì concerneva l'operato dell'intero collegio in relazione alla presunta particolare celerità mostrata nel proseguire il giudizio a seguito della dichiarata inammissibilità dell'istanza di rimessione.

Si tratta di un'ipotesi che non rientra in alcuna delle fattispecie indicate dall'art. 37 cod. proc. pen., se non altro perché la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo non può costituire una manifestazione indebita del convincimento dell'organo giudicante. Né rileva la presunta comunicazione in via prioritaria del dispositivo di inammissibilità dell'istanza di rimessione, atteso che - ove pure risultasse fondata la tesi del ricorrente - si tratterebbe di una irregolarità procedurale neppure imputabile all'organo ricusato, bensì alla Corte di Cassazione. 2.2.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si intende surrettiziamente introdurre il tema dell'accertamento dell'avvenuta prescrizione dei reati, al fine di dimostrare che la mancata pronuncia di estinzione dimostrerebbe la "manifesta volontà persecutoria" dimostrata dal collegio giudicante nei confronti dello Squicciarini. La doglianza è manifestamente infondata nella misura in cui sollecita un esame nel merito di una questione - qual è la prescrizione dei reati - che attengono al merito del giudizio in corso di svolgimento in secondo grado.

Né può ritenersi che il semplice fatto che la Corte di appello abbia dimostrato un "atteggiamento persecutorio" per il mero fatto di non aver recepuito la tesi difensiva secondo cui i reati si sarebbero già prescritti.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 30 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il President