Sentenza — n. 29200/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 1 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di Luigi Ferraro avverso il rigetto dell'istanza di revoca della confisca di quote della società Costa Blue s.a.s., disposta ai sensi dell'art. 12-sexies legge 356 del 1992 con la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del Ferraro per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29200/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente la Corte ha rilevato che nel caso di specie, a fronte di una confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies legge 356 del 1992 in sede di condanna per il reato di concorso esterno in associazione camorristica, la circostanza che Nicola Schiavone, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, avesse negato che il Ferraro fosse suo prestanome in relazione al Lido Costa Blue, in contrasto con quanto ritenuto in sede di condanna pronunciata a carico del Ferraro, non poteva essere sic et simpliciter posta a fondamento della revoca della confisca, giacché questa costituiva la conseguenza della condanna, cosicché avrebbe dovuto semmai esperirsi il rimedio della revisione della sentenza di condanna, implicante a quel punto anche la revoca della confisca.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferraro Luigi, nato il 19/01/1964 a Casal di Principe avverso l'ordinanza del 01/12/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1 dicembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di Luigi Ferraro avverso il rigetto dell'istanza di revoca della confisca di quote della società Costa Blue s.a.s., disposta ai sensi dell'art. 12-sexies legge 356 del 1992 con la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del Ferraro per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen.
2. Ha proposto ricorso il Ferraro tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 125, 582, 666, 667 676 cod. proc. pen., 12-sexies /egge 356 del 1992, 2-ter legge 575 del 1965, 24 Cost.Rileva che indebitamente la Corte aveva respinto la richiesta che si fondava su elementi nuovi, costituiti dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Nicola Schiavone, il quale aveva escluso che il Ferraro fosse suo prestanome rispetto al Lido Costa Blue, presupposto alla base della condanna pronunciata a carico del Ferraro, e dal provvedimento con cui la Corte di appello di Napoli aveva revocato la confisca di prevenzione dell'intero patrimonio del Ferraro.
La Corte non aveva spiegato le ragioni per cui tali elementi non fossero rilevanti, essendo stata peraltro riconosciuta dalla giurisprudenza una preclusione nel rapporto tra confisca allargata e confisca di prevenzione, nel caso di provvedimento di rigetto che coinvolga i presupposti di fatto comuni. La Corte aveva per contro illogicamente ritenuto che il ricorrente potesse ricorrere al rimedio della revisione e non aveva indicato quali maggiori oneri di allegazione e prova gravassero sul ricorrente per ottenere la revoca della confisca.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. P. Q. M.
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
2. Correttamente la Corte ha rilevato che nel caso di specie, a fronte di una confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies legge 356 del 1992 in sede di condanna per il reato di concorso esterno in associazione camorristica, la circostanza che Nicola Schiavone, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, avesse negato che il Ferraro fosse suo prestanome in relazione al Lido Costa Blue, in contrasto con quanto ritenuto in sede di condanna pronunciata a carico del Ferraro, non poteva essere sic et simpliciter posta a fondamento della revoca della confisca, giacché questa costituiva la conseguenza della condanna, cosicché avrebbe dovuto semmai esperirsi il rimedio della revisione della sentenza di condanna, implicante a quel punto anche la revoca della confisca.
3. Deve al riguardo osservarsi che in linea generale «la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen.e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n.28525 del 24/9/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491, in cui si esaminano anche con richiami giurisprudenziali i profili comuni e gli elementi distintivi della confisca allargata e della confisca di prevenzione; in senso analogo Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004, La Mastra, Rv. 227330).
A diverse conclusioni si è giunti con riferimento al caso in cui la confisca sia stata disposta in sede esecutiva, allorché si è ritenuto che sia applicabile un meccanismo analogo a quello della revisione, già ritenuto operante per la confisca di prevenzione, sempreché tuttavia vengano addotti elementi che non si pongano di per sé in conflitto con l'accertamento coperto dal giudicato, ma si risolvano in prove nuove, tali essendo anche quelle esistenti ma non valutate (Sez. 1, n. 4196 del 9/1/2009, Laforet, Rv. 242844). 4, A fronte di ciò il ricorrente ha anche invocato il provvedimento di revoca della confisca di prevenzione dell'intero patrimonio adottato nelle more dalla Corte di cassazione e ha a tal fine valorizzato l'orientamento volto a delineare un rapporto tra i presupposti della c.d. confisca allargata di cui all'art. 12-sexies legge 356 del 1992 e quella di prevenzione, tale per cui la definitività del provvedimento di rigetto ovvero di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo, in mancanza di fatti nuovi dedotti, ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni (in tal senso Sez. 6, n. 18267 del 6/2/2014, Garone, Rv. 259453;
Sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013, Bevilacqua, rv. 257669; più di recente Sez. 6, n. 51366 del 17/5/2018, Trovato, Rv. 275879). Ma tale principio risulta nel caso di specie inapplicabile, in quanto non viene in considerazione una preclusione rispetto all'adozione della misura, ma deve al contrario valutarsi se e come un elemento di novità possa incidere, al fine di giustificare la revoca di una confisca già disposta con sentenza e costituente la conseguenza della condanna per uno dei reati «spia» previsti dalla norma. In tale prospettiva si torna al primo aspetto esaminato, incentrato sull'inammissibilità della revoca disposta con la procedura dell'incidente di esecuzione, essendo in primo luogo necessario elidere il presupposto su cui la confisca si fonda, cioè l'accertamento che ha dato causa alla condanna, ciò tanto più che in questa sede il sottostante elemento di novità inerisce al presupposto stesso del riconoscimento della penale responsabilità piuttosto che a taluno degli ulteriori presupposti comuni anche alla confisca di prevenzione, quale quello della sproporzione.
In buona sostanza deve ritenersi che nel caso di specie la confisca direttamente conseguente alla condanna non possa essere autonomamente revocata in assenza di un diverso giudizio relativo alla penale responsabilità. Ciò implica che il ricorrente debba percorrere la strada del giudizio di revisione, come correttamente rilevato dalla Corte nel provvedimento impugnato.
5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/6/2021 Il Consigliere e