Sentenza — n. 29199/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano del 3 marzo scorso, che ha dichiarato inammissibile l'appello da esso proposto ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese del 15 febbraio precedente, che ne aveva respinto la richiesta di misura cautelare personale avanzata nei confronti di Enzo Adamo ed altri indagati.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29199/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' indiscusso che, in tema di impugnazioni, le modalità di presentazione e di spedizione dell'atto, disciplinate dall'art. 583, cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili, non ammettendo equipollenti (Sez. 6, n. 41283 dell'11/9/2019, Di Nolfo, rv. 277369; Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, Rv. 271677; Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Alamaru, Rv. 263900). Se così è, il dato normativo testuale si rivela insuperabile. Le disposizioni del ridetto art. 24, invero, prendono in considerazione unicamente i difensori delle parti private, quali soggetti legittimati ad avvalersi dell'alternativa forma di deposito dell'atto di impugnazione a mezzo pec.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese nel procedimento contro Adamo Enzo, nato a Librizzi il 01/05/1947 avverso l'ordinanza emessa il 03/03/2021 dal Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'interessato, avv. Paolo Bossi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano del 3 marzo scorso, che ha dichiarato inammissibile l'appello da esso proposto ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese del 15 febbraio precedente, che ne aveva respinto la richiesta di misura cautelare personale avanzata nei confronti di Enzo Adamo ed altri indagati.
2. Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello, poiché intempestivo, essendo il relativo atto pervenuto nella propria cancelleria nel giorno di scadenza del termine di legge, ma oltre l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio.
3. L'autorità giudiziaria ricorrente deduce la violazione dell'art. 24, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 137 del 2020, a tenore del quale anche alla parte pubblica è consentito proporre impugnazione a mezzo posta elettronica certificata ed il relativo deposito si considera tempestivo se eseguito entro la fine del giorno di scadenza del termine previsto dalla legge, indipendentemente dall'orario di chiusura dell'ufficio ricevente. Tanto, infatti, sarebbe avvenuto nel caso di specie, essendo stato l'atto d'appello inviato a mezzo pec, da indirizzo istituzionale in uso alla Procura della Repubblica, alle ore 14.07 del giorno di scadenza del termine per impugnare.
In subordine, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale del citato art. 24, commi 4, 6-bis e 6-quinquies, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 111, commi 1 e 2, Cost., in quanto, se interpretato nel senso che le relative disposizioni si applicano esclusivamente alle parti private ed ai loro difensori, esso comporta un'irragionevole disparità di trattamento a detrimento della parte pubblica: disparità che non è giustificata dalla specificità delle rispettive posizioni processuali e che, inoltre, si rivela inutilmente lesiva dei beni della salute e della sicurezza pubbliche, che la norma mira a tutelare dai rischi connessi alla pandemia in corso.
4. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore dell'indagato, chiedendo entrambi di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto. Non v'è dubbio che le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentano, per il circoscritto periodo considerato da tale normativa speciale emergenziale, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, con invio mediante pec.: depongono indiscutibilmente in tal senso, invero, le disposizioni dei commi dal 6-bis al 6-decies del citato art. 24, nella sua attuale formulazione. La questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi, piuttosto, è quella se le previsioni del citato art. 24 legittimino a tale forma di deposito alternativa dell'atto di impugnazione anche il Pubblico ministero e non soltanto le parti private. Ritiene il Collegio che la risposta debba essere negativa.
2. E' indiscusso che, in tema di impugnazioni, le modalità di presentazione e di spedizione dell'atto, disciplinate dall'art. 583, cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili, non ammettendo equipollenti (Sez. 6, n. 41283 dell'11/9/2019, Di Nolfo, rv. 277369; Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, Rv. 271677; Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Alamaru, Rv. 263900). Se così è, il dato normativo testuale si rivela insuperabile. Le disposizioni del ridetto art. 24, invero, prendono in considerazione unicamente i difensori delle parti private, quali soggetti legittimati ad avvalersi dell'alternativa forma di deposito dell'atto di impugnazione a mezzo pec.
Se ne trae logica conferma, ad esempio, dai riferimenti espressi alle modalità di invio del ricorso e dei motivi nuovi (commi 6-ter e 6-quater); alla sottoscrizione digitale dei documenti allegati in punto di conformità all'originale (comma 6-bis); alle specifiche cause d'inammissibilità dell'impugnazione depositata in tale forma (comma 6-sexies, lett. a, b, d). Peraltro, si tratta di incombenze in astratto suscettibili d'essere imposte a qualsiasi parte processuale, talché non può ritenersi casuale, bensì oggetto di una precisa scelta legislativa, la limitazione ai soli difensori.
3. Tra i diversi profili qualificanti per l'utile proposizione via pec dell'impugnazione, si rivela decisivo, ai fini del presente giudizio, quello della imprescindibile sottoscrizione digitale del ricorso. 3.1. Ai sensi del comma 6-bis del citato art. 24, «quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale».
Una volta sottoscritto digitalmente, l'atto di impugnazione, in ragione di quanto previsto dal successivo comma 6- ter, dev'essere trasmesso, tramite posta elettronica certificata, dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Previsioni, queste ultime, che, se non rispettate, comportano l'inammissibilità dell'impugnazione, giusta quanto previsto dalle lettere a) e c) del comma 6-sexies, ad integrazione della disciplina generale dell'art. 591, cod. proc. pen.. 3.2.
Nel caso in rassegna, è pacifico che l'impugnazione oggetto di scrutinio sia stata trasmessa dalla casella di posta certificata assegnata all'ufficio ricorrente a quella del Tribunale del riesame di Milano, entrambe individuate in forza del provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, a mente dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020. E' altrettanto incontroverso, però, che il ricorso non sia stato sottoscritto digitalmente dal Pubblico ministero, secondo le modalità tecniche prescritte imposte da tale decreto direttoriale.
E' la stessa parte pubblica ricorrente che lo precisa, giustificandolo con l'assenza di strumentazione tecnica adeguata, non disponendo gli uffici della Procura, allo stato, di una firma digitale. 3.3. Proprio questo, tuttavia, è il profilo qualificante. Come già evidenziato da questa Corte - con affermazioni che rimangono valide, benché intervenute in relazione al testo del citato art. 24, poi modificato in sede di conversione del decreto legge che l'ha introdotto - la procedura di deposito dell'atto assume una funzione essenziale, strumentale alla verifica della legittimazione di colui che propone l'impugnazione (che è condizione di ammissibilità della stessa, ex art. 591, cod. proc. pen.); e, per altro verso, la posta elettronica certificata non attribuisce la paternità del documento trasmesso, svolgendo unicamente la funzione di certificare la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737).
E' solo la firma digitale, dunque, che, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa. La sua assenza, a differenza di quanto rivendicato nel ricorso, non può ritenersi superata dalla sola certezza della provenienza dell'atto dall'ufficio di riferimento, nel caso garantita dall'uso della casella di posta certificata assegnata alla relativa segreteria: a ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ritenere che un atto cartaceo, benché non sottoscritto dal Pubblico ministero che impugna, varrebbe comunque ad incardinare ritualmente l'impugnazione, solo perché consegnato dall'addetto di segreteria dell'ufficio.
In termini conformi, del resto, si è già espressa la Corte di cassazione, nell'unico precedente relativo a fattispecie, del tutto simile, di impugnazione proposta dal Pubblico ministero mediante una scansione per immagine dell'originale analogico dell'atto sottoscritto di pugno dal magistrato ricorrente (Sez. 1, n. 12007 del 20 gennaio 2021, Koburova, n.m.).4. Le precedenti considerazioni consentono di superare anche i rassegnati dubbi di legittimità costituzionale delle norme in questione, così interpretate. A tal fine, deve considerarsi, anzitutto, che tali disposizioni, almeno allo stato, hanno un limitato perimetro temporale di operatività, giustificato dall'emergenza sanitaria e dalla necessità di contenere nel minimo indispensabile l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, senza comunque arrecare pregiudizio all'efficace esercizio dell'attività giurisdizionale.
In tale situazione, ed in considerazione della non ancora avvenuta implementazione del processo penale telematico, le difficoltà tecniche legate all'impossibilità per gli uffici del Pubblico ministero di sottoscrivere digitalmente gli atti di impugnazione hanno finito per imporre la scelta, unidirezionale, assunta con la normativa in disamina, individuata quale ragionevole punto di compromesso tra tali esigenze concorrenti, tanto più ove si tenga conto che analoghe necessità di limitazione dell'accesso alle sedi giudiziarie non si pongono, all'evidenza, tra addetti ai vari uffici, trattandosi di flussi enormemente inferiori rispetto a quelli relativi all'utenza privata.
L'unica differenziazione di disciplina, a discapito del Pubblico ministero, consisterebbe nella possibilità, riconosciuta solo ai difensori delle parti private, di utile deposito dell'atto di impugnazione oltre i limiti ricavabili dall'art. 172, comma 6, cod. proc. pen.: situazione, tuttavia, alla quale la parte pubblica potrebbe ovviare, avvalendosi delle possibilità di impugnazione a mezzo raccomandata, dettate dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23257 del 19/05/2016, Leombruni, Rv. 267093)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così dec