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Sentenza — n. 29198/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29198/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29198/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'Il dicembre scorso, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di quella stessa città, ha annullato l'ordinanza con cui la medesima Corte aveva revocato la custodia cautelare in carcere già in atto nei confronti di Gaetano Angrisano, definitivamente ritenuto colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il processo pende dinanzi a quella Corte, infatti, quale giudice di rinvio a sèguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, limitatamente alla configurabilità di alcune circostanze aggravanti. 1.1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29198/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ne consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

Parole chiave

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pena privativa della libertà indennizzo per carcerazione preventiva assistenza riabilitativa riabilitazione controllo periodico della detenzione regime penitenziario
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Angrisano Gaetano, nato a Napoli il 01/02/1992 avverso l'ordinanza del 11/12/2020, emessa dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'Il dicembre scorso, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di quella stessa città, ha annullato l'ordinanza con cui la medesima Corte aveva revocato la custodia cautelare in carcere già in atto nei confronti di Gaetano Angrisano, definitivamente ritenuto colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il processo pende dinanzi a quella Corte, infatti, quale giudice di rinvio a sèguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, limitatamente alla configurabilità di alcune circostanze aggravanti. 1.1.

La revoca della misura cautelare era stata giustificata dalla Corte d'appello in ragione del decorso di un significativo lasso di tempo dal relativo inizio, in rapporto alla pena irrogata ed all'avanzato stato del procedimento. 1.2. Il Tribunale ha annullato tale decisione, rilevando che detta motivazione - complessiva ed identica per altri imputati oltre all'Angrisano - non consentiva di chiarire la specifica posizione di quest'ultimo, descritto nell'anzidetta sentenza della Corte di cassazione come elemento apicale di quei sodalizi criminali; né, per altro verso, evidenziava elementi capaci di ribaltare le presunzioni legali previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

2. Hanno proposto ricorso nell'interesse dell'imputato entrambi i suoi difensori. 2.1. L'avv. Perone denuncia la violazione del citato art. 275, comma 3, e vizi cumulativi di motivazione, per avere il Tribunale escluso la rilevanza del tempo trascorso dai fatti oggetto d'addebito e dall'inizio dell'esecuzione della misura, altresì omettendo la dovuta considerazione della condotta tenuta dal ricorrente successivamente alla scarcerazione ed assegnandogli, invece, sulla base di un'erronea lettura della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, un ruolo apicale nei sodalizi di riferimento, tuttavia mai contestatogli.

Inoltre, ai fini del giudizio di attualità delle esigenze cautelari, l'ordinanza avrebbe valorizzato una nota investigativa prodotta dal Pubblico ministero, tuttavia riferita genericamente alla famiglia Angrisano e non alla specifica persona del ricorrente. 2.2. L'avv. Del Vecchio lamenta i medesimi vizi, rilevando anzitutto l'erroneità dell'esegesi normativa secondo la quale le presunzioni di cui al citato art. 275, comma 3, opererebbero non soltanto nel momento genetico della misura cautelare ma anche in relazione alla successiva esecuzione della stessa: in proposito, il ricorso critica le divergenti considerazioni formulate dalle Sezioni unite di questa Corte nell'ordinanza n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186, rivendicando, nello specifico, l'incidenza del decorso del tempo sul ritenuto pericolo di recidiva.Evidenzia, inoltre, il ricorso, in dissenso dalle contrarie affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, che:

a) ove le circostanze ancora sub iudice venissero escluse, la pena irrogabile sarebbe prossima alla custodia presofferta;

b) detto provvedimento non spiega perché il vincolo associativo dell'Angrisano non possa considerarsi reciso;

c) quegli è stato erroneamente ritenuto elemento di vertice nella sentenza rescindente del giudice di legittimità, in assenza della relativa contestazione;

d) la nota investigativa valorizzata dall'ordinanza non si riferisce specificamente all'imputato e, comunque, è successiva alla pronuncia appellata.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.

2. Manifestamente destituita di fondamento giuridico è l'affermazione secondo cui la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., debba intendersi limitata al momento genetico della misura cautelare e non anche alla permanenza della medesima. Il punto - come lo stesso ricorrente mostra di conoscere - è stato ormai ampiamente e da tempo risolto in senso contrario da Sez. U, n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186, confermata senza eccezioni dalla giurisprudenza di legittimità successiva (fra moltissime altre, Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383), mentre il ricorso si limita a richiamare la giurisprudenza contraria formatasi prima di tale intervento regolatore, senza tuttavia confrontarsi criticamente con gli argomenti di quest'ultimo.

3. Le censure in punto di motivazione, attraverso le quali si adombra l'esistenza, nello specifico, di elementi idonei e sufficienti al superamento di tale presunzione, sono aspecifiche e, comunque, tese ad una rivalutazione del merito della decisione, che è preclusa in sede di legittimità. Va anzitutto ribadito, in proposito, che, in caso di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato (o imputato) dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. "tempo silente" tra i fatti addebitati e l'emissione della misura non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento di quegli dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi idonei a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; analogamente, tra molte altre, Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905;

Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Bonforte, Rv. 275681, nel senso dell'irrilevanza di per sé del fattore cronologico, qualora risultino comunque accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa del soggetto e la perdurante adesione di questi ai valori del sodalizio). Nel caso specifico, nessun elemento concludente in tal senso hanno addotto le difese, denunciando l'omessa considerazione della condotta dell'imputato successiva alla sua scarcerazione, ma nemmeno allegando le ragioni per le quali essa dovrebbe reputarsi sintomatica di una irreversibile presa di distanza di costui da quel radicato contesto criminale in cui è sempre vissuto.

Pertinente si rivela, inoltre, il riferimento compiuto dal Tribunale alla motivazione della sentenza con la quale la Corte di cassazione ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, poiché quest'ultima, al di là della formale contestazione o meno del ruolo direttivo, comunque descrive in dettaglio una collocazione di primo piano del ricorrente nell'àmbito di quei sodalizi, ormai definitivamente accertata.

4. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ne consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso in Ro