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Sentenza — n. 29197/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29197/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29197/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sidney Broidic, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Venezia del 28 giugno 2019, che ha confermato il sequestro di un camper nella sua disponibilità, disposto dal Tribunale della stessa città con decreto del 10 aprile precedente, a norma dell'art. 20, d.lgs. n. 159 del 2011, sul presupposto che egli sia persona pericolosa, ai sensi dell'art. 1, lett. b), stesso d.lgs., e che detto bene sia di valore sproporzionato ai suoi redditi leciti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29197/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) dell'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011. La circostanza per cui quest'ultima non consenta più l'applicazione della misura - per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, intervenuta nelle more del procedimento - non determina una situazione equivalente, od anche soltanto assimilabile, all'omissione della indicazione della categoria di pericolosità ipotizzata: indicazione che è requisito formale, inerente e strumentale esclusivamente alla rituale instaurazione del contraddittorio e che, pertanto, soddisfa tale sua funzione pur quando, in ipotesi, non abbia fondamento giuridico.

Parole chiave

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prova del rischio persecuzione condizioni della detenzione preventiva sequestrabilità infrazione privilegiata minaccia non comprovata motivi di sicurezza
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Broidic Sidney, nato a Trento il 25/03/1984 avverso il decreto del 28/06/2019, emesso dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Sidney Broidic, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Venezia del 28 giugno 2019, che ha confermato il sequestro di un camper nella sua disponibilità, disposto dal Tribunale della stessa città con decreto del 10 aprile precedente, a norma dell'art. 20, d.lgs. n. 159 del 2011, sul presupposto che egli sia persona pericolosa, ai sensi dell'art. 1, lett. b), stesso d.lgs., e che detto bene sia di valore sproporzionato ai suoi redditi leciti.

2. Il ricorso propone due doglianze. 2.1. La prima consiste nella nullità dell'intero giudizio, per violazione del diritto di difesa, in ragione della genericità dell'atto introduttivo, nel quale non risulterebbe indicata la categoria di pericolosità sottesa alla richiesta di misura di prevenzione. Al relativo motivo di gravame la Corte d'appello avrebbe risposto con motivazione inconferente, essendosi soffermata sul diverso profilo per cui non è ravvisabile un difetto di correlazione tra richiesta e decisione, qualora quest'ultima applichi la misura di prevenzione in relazione ad una tipologia di pericolosità diversa da quella prospettata dall'autorità richiedente, purché sulla base delle medesime emergenze fattuali. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono vizi di motivazione in ordine ai presupposti della misura ed alla valutazione delle emergenze probatorie addotte a discarico.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Nello specifico, non si versa nell'ipotesi di omessa indicazione, nell'invito a comparire, della forma di pericolosità contestata, che effettivamente comporterebbe la nullità del provvedimento (Sez. 1, n. 51843 del 14/11/2014, Santarelli, Rv. 261608; Sez. 1, n. 35767 del 05/07/2013, Bellini, Rv. 256751). Rileva, infatti, la Corte di appello - ed il ricorrente non contesta - che, nell'invito comunicatogli, vi fosse il riferimento al precedente provvedimento applicativo nei suoi confronti della misura di prevenzione personale, contenente l'espressa indicazione della categoria di pericolosità di cui alla lett.

a) dell'art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011. La circostanza per cui quest'ultima non consenta più l'applicazione della misura - per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, intervenuta nelle more del procedimento - non determina una situazione equivalente, od anche soltanto assimilabile, all'omissione della indicazione della categoria di pericolosità ipotizzata: indicazione che è requisito formale, inerente e strumentale esclusivamente alla rituale instaurazione del contraddittorio e che, pertanto, soddisfa tale sua funzione pur quando, in ipotesi, non abbia fondamento giuridico.

Correttamente, dunque, la Corte di appello ha esaminato il merito della proposta, facendo applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel procedimento di prevenzione non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta, purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915;

Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451).

2. Il secondo motivo non può essere proposto in questa sede. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione è consentito solamente per violazione di legge. E' esclusa, dunque, dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

S'intende, però, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non è tale, invece, la sottovalutazione di argomenti, che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).3. Il rigetto del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2021. Il Con