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Sentenza — n. 29195/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29195/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29195/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di Randò Bruno il 29.6.2019 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 23.5.2019 con contestuale deposito della motivazione. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si sostiene che per l'udienza del 23.5.2019, in cui fu deciso il processo, il difensore aveva inviato il 7.5.2019, attraverso posta elettronica certificata- con accettazione e consegna-, una istanza di rinvio del processo prospettando un proprio legittimo assoluto impedimento.Si tratterebbe di un'istanza non valutata dal Tribunale, che procedette alla nomina di un difensore d'uffici e decise il processo; ciò, si assume, avrebbe comportato un "logico ritardo di conoscenza dei reali sviluppi processuali da parte del difensore, catapultato in una fortuita e forzosa ignoranza" (così il ricorso). La Corte di appello, si aggiunge, avrebbe dovuto accertare la causa di nullità e riconosciuta la tempestività dell'appello, dichiarare nulla la sentenza di primo grado.

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Sentenza — n. 29195/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di una impostazione coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza delle Sezioni civili, secondo la quale la decadenza da un temine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto (così Sez. 3 civ., n. 17704 del 29/07/2010, Rv. 615151; sul tema anche Sez. 5, n. 5946 dell'08/03/2017, Rv. 643241).

Parole chiave

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ritardo ingiustificato istanza di ricusazione tardiva atto tardivo opposizione tardiva restituzione del termine scaduto carenza di urgenza
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Testo completo

la seguente SENTENZA P -24,1 , sul ricorso proposto da Randò Bruno, nato a iSo-pregro)11 27/11/1991 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 16/09/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di Randò Bruno il 29.6.2019 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 23.5.2019 con contestuale deposito della motivazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si sostiene che per l'udienza del 23.5.2019, in cui fu deciso il processo, il difensore aveva inviato il 7.5.2019, attraverso posta elettronica certificata- con accettazione e consegna-, una istanza di rinvio del processo prospettando un proprio legittimo assoluto impedimento.Si tratterebbe di un'istanza non valutata dal Tribunale, che procedette alla nomina di un difensore d'uffici e decise il processo; ciò, si assume, avrebbe comportato un "logico ritardo di conoscenza dei reali sviluppi processuali da parte del difensore, catapultato in una fortuita e forzosa ignoranza" (così il ricorso). La Corte di appello, si aggiunge, avrebbe dovuto accertare la causa di nullità e riconosciuta la tempestività dell'appello, dichiarare nulla la sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Non è in contestazione la tardività dell'appello; si assume tuttavia che detta tardività sarebbe stata causata da un ritardo nella conoscenza degli atti da parte del difensore, in qualche modo causata dal mancato esame della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del Tribunale. Ciò, a dire del ricorrente, giustificherebbe una sostanziale rimessione in termini che dovrebbe indurre a ritenere tempestivo l'appello. Si tratta di un assunto manifestamente infondato e generico. Sotto un primo profilo non è stato neppure allegato un qualunque elemento volto a comprovare che effettivamente il difensore e l'imputato, che erano a conoscenza del processo, dopo la decisione del Tribunale, non chiesero informazioni sull'esito di quell'udienza e, quindi della sentenza. Sul tema il ricorso è totalmente silente.

3. Peraltro, ove pure fosse configurabile un inadempimento o un inesatto adempimento da parte del difensore del ricorrente, secondo l'orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza, che questo Collegio condivide, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (cfr., segnatamente, tra le tante: Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovich, Rv. 271660; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738;

Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926; Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015, Costica, Rv. 263761; Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, Leka, Rv. 257221; Sez. 1, n. 1801 del 30/11/2012, dep. 2013, Masini, Rv. 254211; Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012, Ferioli, Rv. 254072; Sez. 2, n. 18886 del 24/01/2012, Dennaoui, Rv. 252812; Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011, Mangano, Rv. 251695; Sez. 2, n. 48243 del 11/11/2003, La Spina, Rv. 227085; Sez. 2, n. 49179 del 11/11/2003, Sulli, Rv. 227696; Sez. 5, n. 626 del 01/02/2000, Bettili, Rv. 215490).A sostegno di questa conclusione si osserva che il mancato o inesatto adempimento dell'incarico di proporre impugnazione non sono idonei ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - sia perché il comportamento delle parti è superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, sia perché non può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.

Si tratta di una impostazione coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza delle Sezioni civili, secondo la quale la decadenza da un temine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto (così Sez. 3 civ., n. 17704 del 29/07/2010, Rv. 615151; sul tema anche Sez. 5, n. 5946 dell'08/03/2017, Rv. 643241).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen