Sentenza — n. 29194/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta nei confronti di Rega Angelina Annita la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e nei riguardi di Greco Adolfo, Biondi Maurizio ed Elefante Antonio quella degli arresti domiciliari. I ricorrenti sono indagati, in concorso tra loro e con altri, per una serie di fatti corruttivi commessi in occasione delle operazioni di riconversione del complesso produttivo dismesso degli impianti industriali chiamati "ex Cirio" di Castellammare di Stabia" e di una verifica fiscale; il Giudice per le indagini preliminari aveva derubricato il fatto corruttivo di cui al capo a) - commesso nel novembre del 2013 - in quello previsto dall'art. 346 bis cod. pen. ed aveva ritenuto sussistenti i reati di corruzione solo dall'ottobre del 2014 per i fatti di cui ai capi B) -C) -D).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 346 bis cod. pen, art. 416 bis cod. pen, art. 270 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 266 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29194/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il Pubblico Ministero ricorrente, le intercettazioni sarebbero state disposte- nonostante l'indicazione nella parte inziale dei relativi provvedimenti della sola ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.- anche e proprio per i fatti corruttivi e dunque non opererebbe il divieto di utilizzabilità di cui all'art. 270 cod. proc. pen. Il Tribunale, si argomenta, lungi dall'adottare una motivazione unica e generale, avrebbe in realtà dovuto di volta in volta verificare il contenuto dei singoli decreti ed accertare se ed in che limiti le conversazioni intercettate fossero utilizzabili; sarebbe inoltre mancante la valutazione dei decreti disposti successivamente alla iscrizione della notizia di reato per i fatti corruttivi.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 03/06/2020 nel procedimento nei riguardi di Rega Angelina Annita, nata a Sargana il 22/04/1953, Greco Adolfo, nato a Castellammare di Stabia il 20/04/1950, Biondi Maurizio, nato a Napoli il 28/07/1955, Elefante Antonio, nato a Castellammare di Stabia il 28/01/1958 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; uditi gli avv.ti Stefano Montone, Nicola Monda, Francesco Cappiello, difensori rispettivamente il primo, anche in sostituzione dell'avv. Ettore Stravino, di Rega Angelina Annita, il secondo di Biondi Maurizio ed il terzo di Elefante Antonio che hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta nei confronti di Rega Angelina Annita la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e nei riguardi di Greco Adolfo, Biondi Maurizio ed Elefante Antonio quella degli arresti domiciliari. I ricorrenti sono indagati, in concorso tra loro e con altri, per una serie di fatti corruttivi commessi in occasione delle operazioni di riconversione del complesso produttivo dismesso degli impianti industriali chiamati "ex Cirio" di Castellammare di Stabia" e di una verifica fiscale; il Giudice per le indagini preliminari aveva derubricato il fatto corruttivo di cui al capo a) - commesso nel novembre del 2013 - in quello previsto dall'art. 346 bis cod. pen. ed aveva ritenuto sussistenti i reati di corruzione solo dall'ottobre del 2014 per i fatti di cui ai capi B) -C) -D).
L'annullamento dei titoli cautelari è stato disposto per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza derivante dalla ritenuta inutilizzabilità della conversazioni telefoniche ed ambientali, intercettate nell'ambito del proc. n. 1819/13 RGPM Napoli - che, si assume, avevano ad oggetto il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.- poi confluite nel presente procedimento a seguito di un provvedimento di separazione relativo al reato di corruzione, con conseguente trasmissione degli atti per competenza alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata Secondo il Tribunale, nella specie, non sarebbe in contestazione l'assunto secondo cui - alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza "Cavallo" - non potrebbe trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. non rinvenendosi connessione sostanziale di cui all'art. 12 cod. proc. pen. tra il reato per cui le captazioni furono autorizzate e quelli per cui si procede.
A parere del Tribunale, in particolare, non sarebbe condivisibile:
a) l'affermazione del Giudice per le indagini preliminari secondo cui dal 2013 le intercettazioni disposte nel procedimento originale distrettuale sarebbero state autorizzate - di fatto- anche per i reati di corruzione oggetto del titolo cautelare emesso nel procedimento derivato in esame; in tal senso il Giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente valorizzato una serie di passaggi motivazionali contenuti nelle richieste di proroga o di convalida delle intercettazioni - poi recepite nei provvedimenti autorizzativi - che, a suo dire, sarebbero stati rivelatori della volontà di chiedere nel corso degli anni (da settembre 2013 a dicembre 2015) il mezzo di ricerca della prova in esame anche per i reati di corruzione per cui si procede;
b) neppure l'assunto con cui lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto, quanto al capo D), sussistente la motivazione del provvedimento autorizzatorio delle captazioni per il solo richiamo alle informative di Polizia nelle quali si faceva riferimento ai rapporti tra Greco - legale rappresentante della società Polgre Europa - ed i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, senza tuttavia che di tali rapporti fosse stata fatta menzione nella richiesta del Pubblico Ministero o nel provvedimento del Giudice .Sula base della ritenuta inutilizzabilità delle captazioni il Tribunale ha poi compiuto la c.d. prova di resistenza al fine di verificare l'autosufficienza degli ulteriori elementi indiziari, costituiti da documenti, servizi di osservazione e pedinamento, dagli incontri di Greco con esponenti politici e con il commissario nominato ad acta Biondi per la riconversione del complesso industriale c.d. ex Cirio, nei cui confronti la polizia giudiziaria aveva accertato, dopo un incontro con Greco in un determinato bar, il possesso della somma di 7.200 euro in contante e, in un'altra occasione, dopo un incontro con Elefante, il possesso in una busta di 5000 euro in contante.
Si è affermato che detti elementi, privati della ricostruzione fattuale di contorno emergente dalle intercettazioni, non sarebbero idonei a formulare il giudizio di gravità indiziarla " in ragione della impossibilità di ritenere accertate le ragioni degli incontri di Greco con i politici (capo a) e le causali del possesso del denaro da parte di Biondi (capo c). Quanto infine al capo d)- versamento di denaro ad alcuni funzionari dell'Agenzia delle entrate- non assumerebbero decisiva valenza né i servizi di osservazione relativi agli incontri a pranzo di Campitiello, Colavecchia e Ciofaro con Greco, né la circostanza che Campitiello, dopo un incontro con Greco presso la sede di una società sottoposta a verifica fiscale, fu controllato dalla polizia giudiziaria e trovato in possesso di una borsa al cui interno vi era un foglio di giornale chiuso con un elastico che conteneva banconote per complessivi 30.000 euro, cioè di una somma che lo stesso Campitiello dichiarava di essere destinata all'acquisto di una imbarcazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che:
a) a partire dal 16.9.2013 le intercettazioni furono disposte anche per ì reati di corruzione dei quali vi sarebbero stati gravi indizi;
b) i fatti corruttivi sarebbero stati connessi con quello di cui all'art. 110- 416 bis cod. pen. per il quale le captazioni erano state autorizzate;
c) la prova di resistenza sarebbe stata compiuta in modo erroneo. Quanto al punto sub a), si fa riferimento, titolo esemplificativo, al decreto di urgenza emesso dal Pubblico Ministero il 25.10.2014 - per le intercettazioni delle conversazioni all'interno dell'abitazione di Greco Adolfo e dello studio di Elefante Antonio - in cui sarebbe stata descritta una condotta corruttiva in corso in modo dettagliato; dunque, si sostiene, ad essere vagliata in termini di gravità indiziaria dal Giudice nel successivo decreto di convalida sarebbe stata proprio la specifica vicenda corruttiva in ragione della quale il mezzo intercettativo era stato disposto e non il reato di criminalità organizzata.Discorso analogo viene compiuto per una serie di decreti autorizzativi o di proroga e di atti investigativi (note di polizia giudiziaria il cui contenuto è sinteticamente riportato).
Secondo il Pubblico Ministero ricorrente, le intercettazioni sarebbero state disposte- nonostante l'indicazione nella parte inziale dei relativi provvedimenti della sola ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.- anche e proprio per i fatti corruttivi e dunque non opererebbe il divieto di utilizzabilità di cui all'art. 270 cod. proc. pen. Il Tribunale, si argomenta, lungi dall'adottare una motivazione unica e generale, avrebbe in realtà dovuto di volta in volta verificare il contenuto dei singoli decreti ed accertare se ed in che limiti le conversazioni intercettate fossero utilizzabili; sarebbe inoltre mancante la valutazione dei decreti disposti successivamente alla iscrizione della notizia di reato per i fatti corruttivi.
La valutazione sui presupposti legittimanti le intercettazioni, si aggiunge, non dovrebbe essere compiuta sul piano formale, ma in concreto, cioè vagliando se il giudice abbia ritenuto l'ipotesi investigativa grave e sostanziata da elementi tali da attestarne serietà e concretezza. Sotto ulteriore profilo, ove pure si volesse ritenere che le intercettazioni non furono direttamente autorizzate per i fatti corruttivi in esame, nondimeno, a dire del ricorrente, vi sarebbe una connessione tra i fatti per cui si procede e quelli di concorso esterno in associazione mafiosa per il quale formalmente le captazioni furono autorizzate.
Secondo il Procuratore, al momento in cui le captazioni furono di volta in volta autorizzate, la vicenda corruttiva inerente i progetti di speculazione nell'area industriale c.d. "ex Cirio" sarebbe stata connessa con la fattispecie di criminalità organizzata ascritta a Greco Adolfo, ovvero alle modalità di partecipazione di questi ai sodalizi camorristici; in tal senso si richiamano nuovamente alcuni decreti autorizzativi. Nondimeno, quanto alla c.d. prova di resistenza, l'ordinanza sarebbe viziata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
2. Non è in contestazione che il procedimento originario avesse ad oggetto anche i rapporti tra il clan mafioso camorristico D'Alessandro, operante in Castellammare di Stabia, e Adolfo Greco, imprenditore ritenuto contiguo al sodalizio, e che nello sviluppo delle indagini sarebbero emersi i fatti che poi hanno condotto alla emissione dei titoli cautelari per cui si procede. In tale contesto il ricorso è strutturato intorno a due temi fondanti. Il primo attiene al se per i fatti corruttivi per cui si procede le captazioni siano state autorizzate; se cioè i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, nel tempo succedutisi, siano stati emessi solo per il reato di criminalità organizzata per il quale formalmente si procedeva ovvero sostanzialmente anche - in tutto o in parte, per i fatti corruttivi oggetto del processo. Il secondo argomento posto a fondamento del ricorso, che presuppone una soluzione negativa al primo quesito, attiene invece al se i fatti corruttivi in esame siano connessi al reato di criminalità organizzata.
3. Quanto alla prima questione il Tribunale ha ritenuto che:
a) tutti i decreti autorizzativi sarebbero stati emessi ai sensi dell'art. 13 d.l. 13/05/1991, n. 152- convertito con la legge 12/071991, n. 203, in quanto relativi ad un procedimento che aveva ad oggetto reati di criminalità organizzata (416 bis cod. pen.) e, dunque, sulla base di presupposti di legittimazione diversi da quelli richiesti dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. per i reati comuni, come quello di corruzione;
b) le parti dei provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari, che pure facevano riferimento alle relazioni di interesse investigativo tra Greco e gli amministratori pubblici, non potrebbero considerarsi autonomi provvedimenti autorizzatori per i reati di corruzione, tenuto conto, da una parte, che il requisito della gravità indiziaria di cui all'art. 266 cod. proc. pen. non può ritenersi soddisfatto dalla genericità dei riferimenti contenuti in dette parti di provvedimenti ai fatti corruttivi per cui si procede, e, dall'altra, a conferma della nebulosità della situazione esistente nel 2014, che solo nel settembre del 2014 si era proceduto alla iscrizione nel registro delle notizie di reato di Greco Adolfo per il reato di abuso d'ufficio, e che, in particolare, il Pubblico Ministero aveva iscritto il 16.3.2015 la notizia relativa al fatto corruttivo - accertato a Castellammare di Stabia il 29.1.2015 - di cui al capo c) nei riguardi di Greco Adolfo, Maurizio Biondi e Elefante Antonio, il 3.7.2015 nei confronti dello stesso Greco e Campitello per quella relativa alla corruzione di cui al capo d) e il 12.4.2018 la notizia per tutti gli altri reati;
c) i decreti emessi a settembre del 2013 non conterrebbero dunque una valutazione adeguata, seppur sostanziale, della gravità indiziaria del reato di corruzione;
d) nessuno dei provvedimenti autorizzativi- prorogati fino al dicembre del 2015- sarebbe stato emesso con riferimento al reato di corruzione di cui al capo d) ed a tal fine non potrebbe essere sufficiente il mero richiamo alle informative di polizia giudiziaria.
4. Si tratta di una valutazione generica perchè compiuta in maniera indistinta. Gli assunti del Tribunale sono condivisibili ove si faccia esclusivo riferimento al contenuto dei decreti autorizzativi del Giudice per le indagini preliminari, obiettivamente poco chiari, che si prestano a letture alternative, che rivelano un dato comune e cioè che, al di là richiamo all'art. 416 bis cod. pen., non vi è mai un riferimento formale ai fatti corruttivi specifici per i quali si procede. Si tratta tuttavia di un modo di procedere lacunoso perché i decreti in questione, per come strutturati, non contengono - per lo più - riferimenti specifici a nulla, cioè non solo ai fatti corruttivi in esame ma, sostanzialmente, nemmeno al reato di concorso esterno in associazione mafiosa per il quale si indagava nei confronti di Greco.
In realtà, i decreti, di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, diventano comprensibili solo esaminandoli in connessione con le richieste del Pubblico Ministero, con i decreti di urgenza disposti da questi, con gli atti di polizia giudiziaria allegati e giustificativi delle iniziative investigative. Se esaminata in tale prospettiva l'ordinanza rivela la sua instabilità perché, ad esempio, non è affatto chiaro il motivo per cui, secondo il Tribunale, non avrebbe rilievo il decreto di urgenza del Pubblico Ministero del 25.10.2014 in cui si fa obiettivo riferimento - oggettivo e soggettivo - ad un fatto corruttivo specifico, tenuto conto che quel decreto fu convalidato dal Giudice per le indagini preliminari con un decreto in cui, in una prospettiva, certo, di non elevata precisione, si faceva a sua volta riferimento sì all'art. 416 bis cod. pen., ma anche ad " altro" e si rinviava al decreto di urgenza ed agli atti a quest'ultimo sottostanti, cioè agli atti in cui si descriveva il fatto corruttivo.
A non diverse conclusioni si perviene, a titolo esemplificativo, anche in relazione al decreto del Pubblico Ministero del 6.3.2015, in cui si ricostruiva analiticamente l'oggetto del procedimento penale, spiegando la prospettiva investigativa, il senso e la portata dei fatti corruttivi, l'ipotizzato rapporto tra detti fatti e l'interesse del clan camorristico D'Alessandro alla riconversione dell'area ex Cirio, al ruolo di "cerniera" di Greco Adolfo. Su tali decisivi punti la motivazione è inesistente, non avendo il Tribunale spiegato alcunchè.
La Giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato, in tema di intercettazioni telefoniche (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, in motivazione; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv. 243241; Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900), che la motivazione dei decreti autorizzativi, nel chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso a detto intrusivo mezzo di ricerca della prova, deve necessariamente spiegare i motivi che impongono l'intercettazione di una determina utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona, indicando la base indiziaria del reato per il quale si procede ed il collegamento tra l'indagine in corso e la persona che si intende intercettare, affinchè possa esserne verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l'adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost.
Si tratta di una verifica che deve essere compiuta al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata, non rilevando, ai fini della utilizzabilità dei risultati della attività di intercettazione, la circostanza che all'esito delle indagini, l'originaria ipotesi accusatoria non sia stata confermata. Se è indubbiamente vero che la motivazione del provvedimento autorizzativo assolve ad una ineliminabile funzione di garanzia perché, attraverso essa, deve essere esplicitato il collegamento tra l'indagine e la persona le cui comunicazioni si intendono intercettare e, più in generale, la sussistenza dei presupposti che legittimano l'adozione del mezzo di ricerca della prova, è altrettanto vero che è legittima la motivazione "per relationem" del decreto del pubblico ministero che disponga lo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, allorché: 1)- il provvedimento a tal fine richiamato (nella specie il decreto autorizzativo del ricorso al mezzo di ricerca della prova emesso dal giudice per le indagini preliminari) contenga idonea giustificazione della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e dell'insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di procura; 2)- abbia natura di atto del medesimo procedimento; 3)- sia, se non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, conosciuto dall'interessato ovvero a lui ostensibile quanto meno al momento - giudizio di riesame - in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame, con conseguente controllo dell'organo dell'impugnazione (Sez.
U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220095). Ciò che è tuttavia indispensabile, in ossequio ai canoni di proporzione e ragionevolezza a fronte della forza intrusiva del mezzo usato, è che la qualificazione, pure provvisoria, del fatto risulti ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari che ne sorreggano, per un verso, la corretta formulazione da parte del pubblico ministero e, per altro verso, la successiva, rigorosa, verifica dei presupposti da parte del giudice chiamato ad autorizzare le relative operazioni intercettative; fermo restando il sindacato di legittimità della Corte di cassazione in ordine all'effettiva sussistenza di tali presupposti (così testualmente, Sez.
U., n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, in motivazione). Questo avrebbe dovuto verificare il Tribunale in relazione ai singoli fatti ed ai singoli provvedimenti autorizzativi al fine di accertare se i fatti corruttivi fossero stati, in tutto o in parte, oggetto dei provvedimenti autorizzatori. Ciò che doveva essere verificato è se il Giudice per le indagini preliminari avesse correttamente accertato la consistenza della ipotesi accusatoria, della qualificazione del fatto ipotizzato, della struttura della base indiziaria, della conformità della prospettazione accusatoria con le risultanze di indagine, pur prescindendo dal "quantum" di colpevolezza; si tratta di una verifica che deve essere compiuta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565;
Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Rv. 265127); si è osservato in maniera condivisibile che "il presupposto dei "gravi indizi di reato", infatti, non ha una connotazione "probatoria", in chiave di valutazione prognostica della colpevolezza, ma esige un vaglio di particolare serietà delle esigenze investigative, che vanno riferite ad uno specifico fatto costituente reato, in modo da circoscrivere l'ambito di possibile incidenza dell'interferenza nelle altrui comunicazioni private" (cosi, Sez. 6, n. 36874 del 2017, cit.). Il giudizio prognostico che deve effettuare il magistrato è sulla probabilità che sia stato commesso uno dei reati previsti per legittimare un'intercettazione, ed ovviamente il vaglio del giudice deve essere eseguito in modo idoneo ad indicare l'attendibilità della fattispecie probatoria e la necessità del mezzo di ricerca della prova "de quo".
Una gravità oggettiva che degrada a sufficienza indiziaria nel caso di fattispecie criminose che attengono ai delitti di criminalità organizzata ai sensi della L. n. 203/1991, atteso che in questa ipotesi lo spirito del legislatore è quello di ritenere prevalente l'esigenza di tutela della collettività, rispetto alla garanzia dei diritti dei singoli alla comunicazioni, per delitti di grave allarme sociale; ciò spiega perché allorchè si proceda per delitti di criminalità organizzata sono sufficienti frammenti probatori idonei ad indicare l'esistenza di elementi essenziali di indagine, per consentire e legittimare l'autorizzazione dell'intercettazione.
Al di là delle parole impiegate è importante, comunque - ai fini di una corretta motivazione del provvedimento autorizzativo - che vengano in essa indicate le "ragioni" sulla cui base il giudice ritenga di dover autorizzare le intercettazioni richieste dal pubblico ministero, in quanto proprio quelle intercettazioni, relative a quella particolare utenza, risultano "indispensabili" per il completo accertamento del fatto specifico cui si riferiscono le indagini, nonché per la individuazione dei responsabili. Il Tribunale, come detto, non ha fatto corretta applicazione dei principi in questione ed ha ritenuto, in modo assertivo e totalizzante, che i reati per cui si procede non siano mai stati oggetto di autorizzazione, senza spiegare, così come invece aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari, perché, in relazione ai singoli decreti (in particolare, a quelli che fanno riferimento anche ad "altri" reati oltre a quello di criminalità organizzata), alle singole richieste ed agli atti posti a fondamento delle stesse, non vi sia stato un corretto scrutinio da parte del Giudice.
Né assume valenza decisiva la circostanza che i fatti corruttivi in questione siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato in un momento successivo ai provvedimenti autorizzativi le captazioni. Il tema infatti attiene non alla legittimità dei provvedimenti autorizzativi, quanto, piuttosto, alla loro utilizzabilità in relazione all'eventuale decorso del termine di durata delle indagini preliminari e, dunque, ad un profilo diverso non dedotto. Dunque anche l'argomento in questione appare valorizzato in modo improprio dal Tribunale.Ne deriva che l'ordinanza deve essere annullata con rinvio sul punto;
Il Tribunale, applicando i principi indicati, verificherà se ed in che termini in relazione ai singoli fatti corruttivi ed ai singoli decreti, le captazioni siano state autorizzate.
5. A conclusioni diverse deve giungersi invece per quel che concerne il tema della connessione tra i fatti di criminalità organizzata per cui si procedeva e quelli corruttivi in esame, in relazione al quale il motivo è, in parte, infondato, in parte, inammissibile per genericità. Nel caso di specie, non vi è contestazione sul fatto che i reati di corruzione emersi a seguito delle intercettazioni non siano in connessione con il reato di criminalità organizzata per il quale le captazioni erano state autorizzate. E tuttavia, secondo il Procuratore ricorrente, la valutazione sul fatto di connessione dovrebbe essere compiuta non sulla base dei risultati della captazioni, ma ex ante, al omento in cui queste furono autorizzate.
Si tratta di un assunto non condivisibile. Sul punto è necessario fare riferimento alla sentenza delle Sezioni unite n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, che, come è noto, hanno stabilito che "in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza — non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.".
Si è spiegato che la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. "riguarda i procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex plurimis, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345)". Secondo le Sezioni unite "Il carattere originario della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. rende ragione del rilievo dottrinale secondo cui essa è un riflesso della connessione sostanziale dei reati: con specifico riferimento al caso di connessione di cui alla lett.
c) dell'art. 12 cit., in particolare, si è rilevato come esso si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Patroni Griffi, Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla vicenda procedimentale; analoga connessione sostanziale - prima ancora che processuale - sussiste in presenza, oltre che di un concorso formale di reati, di un reato continuato (lett. b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione è necessario «che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già 23 programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'"autorizzazione in bianco".
Soluzione, questa, che, d'altra parte, consente, attiene alle ipotesi in cui, rispetto al fatto-reato per cui sono state autorizzate le intercettazioni, emergano fatti -reato diversi" Dunque, al fine di stabilire se il "diverso reato" sia connesso rispetto a quello autorizzato, si deve avere riguardo al reato "accertato" attraverso le captazioni e non, come invece sostenuto dal Pubblico Ministero ricorrente, alla mera prospettazione astratta, alla mera possibilità potenziale esistente al momento in cui le intercettazioni sono autorizzate che l'ipotizzato diverso reato sia connesso con quello oggetto della autorizzazione.
Il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui si è affermato che la valutazione della sussistenza del nesso di connessione debba essere compiuta sulla base della situazione prospettata e non su quella accertata, ma è anche inammissibile per non avere il Pubblico ministero nemmeno indicato quale sarebbe, tra quelle previste dall'art.12 cod. proc. pen., l'ipotesi di connessione sostanziale nella specie configurabile e quale sarebbe la parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, tra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e i reati di corruzione in esame.
Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei limiti di cui si è detto; all'esito il Tribunale effettuerà un nuovo giudizio sulla utilizzabilità delle captazioni e, quindi, anche alla luce della eventuale c.d. prova di resistenza, sulla sussistenza dei