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Sentenza — n. 29192/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29192/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29192/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 3 dicembre 2020 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Cuneo in data 26 maggio 2017, prosciogliendo Massimiliano Giraudo dalla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza perché estinta per prescrizione, ma confermando la condanna del predetto per il reato di resistenza ex art. 337 cod. pen. e riducendo la pena.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 29192/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

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pena massima esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa revisione della sentenza penale commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
La Corte aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giraudo Massimiliano, nato il 25/04/1980 a Savigliano avverso la sentenza del 03/12/2020 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 dicembre 2020 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Cuneo in data 26 maggio 2017, prosciogliendo Massimiliano Giraudo dalla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza perché estinta per prescrizione, ma confermando la condanna del predetto per il reato di resistenza ex art. 337 cod. pen. e riducendo la pena.

2. Ha proposto ricorso il Giraudo tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131- bis, comma primo e terzo, cod. pen. La Corte aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo al fatto che il ricorrente era gravato da precedenti, circostanza in realtà inconferente in assenza di un giudizio di abitualità, che presuppone reati della stessa indole, nel caso di specie non ravvisabili, a fronte di una pregressa sentenza di applicazione di pena per guida in stato di ebbrezza, seguita da declaratoria di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., e di una condanna per reato fiscale. 2.2.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. La Corte aveva fatto riferimento a benefici di cui il ricorrente aveva già fruito e risultati inidonei a conseguire gli effetti sperati, ciò che però non risultava al di là della sostituzione dell'arresto con l'ammenda disposta in sede di sentenza di applicazione di pena, pronunciata nel 2008. Inoltre era contraddittorio il giudizio prognostico favorevole alla base della concessione della sospensione condizionale della pena e della concessione delle attenuanti generiche rispetto al diniego dell'invocata sostituzione della pena.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato ed assume carattere assorbente il primo motivo.

2. Premesso che nel caso di specie non opera, ratione temporis, la ragione ostativa introdotta dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, si rileva che la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. senza soffermarsi sulla concreta consistenza del fatto e dell'offesa da esso derivante, ma facendo riferimento alla circostanza che il ricorrente è gravato da precedenti che escluderebbero l'occasionalità della condotta.

3. Si tratta di assunto non conforme al dettato normativo che da un lato prevede che debba farsi riferimento, al fine di valutare le modalità della condotta e l'offesa, ai canoni di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (sul punto Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590), e dall'altro contempla quale causa ostativa l'abitualità del comportamento, desunta (al di fuori dei casi di abitualità, professionalità o tendenza) dalla commissione di più reati della stessa indole e non genericamente dalla sussistenza di precedenti penali (sul punto Sez. 6, n. 605 del 3/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095;

Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco, Rv. 270948). Nel caso di specie la Corte si è limitata a far riferimento a precedenti non ulteriormente indicati e qualificati, senza dar conto della loro riconducibilità a reati della stessa indole, connotati per loro natura o per i motivi da caratteri fondamentali comuni (Sez. 5, n. 53401 del 30/5/2018, M., Rv. 274186; Sez. 4, n. 27323 del 4/5/2017, Garbocci, Rv. 270107). D'altro canto il ricorrente ha segnalato come i precedenti non ineriscano al medesimo tipo di reato per cui è stata pronunciata condanna, al di là della sentenza di applicazione di pena emessa nel 2008 per reato di guida in stato di ebbrezza, poi dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

4. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo motivo e con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 30/6/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente .