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Sentenza — n. 29189/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29189/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29189/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto del proprio difensore, Filippo Rappa impugna la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta dell'Il giugno 2020, che, in parziale accoglimento della richiesta di revisione da lui avanzata quale prossimo congiunto ed erede del deceduto padre Vincenzo, ha revocato la condanna a quest'ultimo inflitta dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 marzo 2004, divenuta irrevocabile 1'8 novembre 2007, per il delitto di cui all'art. 648- bis, cod. pen., perché il fatto non sussiste, mentre ha respinto la medesima richiesta in relazione alla condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis, cod. pen..

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29189/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata, dopo aver revocato la condanna per il delitto di riciclaggio, non ha altresì revocato la confisca delle quote della società "GEI - Generali Imprese s.r.l." delle quali Rappa era titolare, omettendo qualsiasi motivazione sul punto. Rileva il ricorrente che quell'imputazione e la conseguente condanna si fondavano sul presupposto per cui Rappa, attraverso tale società, avesse acquistato un terreno a scopo edificatorio, agendo, tuttavia, quale mero intestatario fittizio per conto della famiglia mafiosa dei Madonia, effettivi titolari del bene.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato appropriazione indebita e appropriazione di poca entità aggiudicazione all'incanto contraffazione di merci confisca dei beni quota pignorabile
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rappa Filippo, nato a Borgetto (PA) il 20/11/1943 avverso la sentenza del 11/06/2020, emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso l'annullamento della sentenza senza rinvio, con revoca della confisca, in relazione al secondo motivo di ricorso e per l'inammissibilità dell'impugnazione nel resto; udito il difensore del ricorrente, avv. Raffaele Bonsignore, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del proprio difensore, Filippo Rappa impugna la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta dell'Il giugno 2020, che, in parziale accoglimento della richiesta di revisione da lui avanzata quale prossimo congiunto ed erede del deceduto padre Vincenzo, ha revocato la condanna a quest'ultimo inflitta dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 marzo 2004, divenuta irrevocabile 1'8 novembre 2007, per il delitto di cui all'art. 648- bis, cod. pen., perché il fatto non sussiste, mentre ha respinto la medesima richiesta in relazione alla condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis, cod. pen..

2. Il ricorso propone due doglianze. 2.1. La prima riguarda la violazione degli artt. 5, cod. pen., 25, Cost., 7 e 46, CEDU, relativamente al rigetto della revisione della condanna per il delitto di c.d. "concorso esterno" in associazione mafiosa. Il ricorso ripercorre sostanzialmente le cadenze argomentative della sentenza della Corte EDU, n. 3 del 14 aprile 2015, Contrada c/ Italia, ponendo in rilievo che la stessa è stata classificata come "leading case" in materia di prevedibilità delle decisioni giurisdizionali e, perciò, invocandone l'applicazione generalizzata ai casi simili.

Come in quel caso, infatti, anche per Rappa si tratta di condotta tenuta in epoca anteriore alla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite n. 16 del 5 ottobre 1994, ricorrente Demitry, e quindi in un momento in cui le incertezze della giurisprudenza sulla configurabilità della fattispecie delittuosa del "concorso esterno" determinavano non soltanto una imprevedibilità di tipo soggettivo delle relative conseguenze penali, bensì un difetto di determinatezza e di tipicità della norma incriminatrice. Nello specifico, dunque, Rappa si sarebbe limitato a pagare il "pizzo" all'organizzazione mafiosa "Cosa nostra" per poter svolgere le proprie attività imprenditoriali e, all'epoca, proprio per l'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale, non poteva oggettivamente rappresentarsi che tale condotta potesse configurare un concorso "esterno" in associazione mafiosa. 2.2.

Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata, dopo aver revocato la condanna per il delitto di riciclaggio, non ha altresì revocato la confisca delle quote della società "GEI - Generali Imprese s.r.l." delle quali Rappa era titolare, omettendo qualsiasi motivazione sul punto. Rileva il ricorrente che quell'imputazione e la conseguente condanna si fondavano sul presupposto per cui Rappa, attraverso tale società, avesse acquistato un terreno a scopo edificatorio, agendo, tuttavia, quale mero intestatario fittizio per conto della famiglia mafiosa dei Madonia, effettivi titolari del bene.

Questa ricostruzione, tuttavia, risulterebbe smentita dalla sentenza impugnata, che, proprio escludendo la natura soggettivamente simulata di tale acquisto, ha ritenuto insussistente detta condotta delittuosa, almeno nei termini in cui contestata, ed ha perciò revocato la condanna per essa disposta, senza tuttavia ordinare la conseguente restituzione delle predette quote sociali, confiscate in relazione a quel reato.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza senza rinvio, con revoca della confisca, in relazione al secondo motivo di ricorso e per la declaratoria d'inammissibilità nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima censura è inammissibile, perché manifestamente destituita di fondamento giuridico. Essa si limita a riproporre tutti i temi già affrontati e risolti da Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054 (ampiamente richiamata nei suoi passaggi qualificanti dalla sentenza impugnata), senza minimamente confrontarsi con le relative argomentazioni. Non può che essere ribadito, pertanto, il principio affermato da tale sentenza, secondo cui, in tema di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono a coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano proposto ricorso in sede europea, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non è una sentenza pilota e non può neppure ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea.

Peraltro, il presupposto di fatto su cui poggia l'addotta imprevedibilità, da parte del condannato, delle conseguenze della propria condotta, ovvero l'essere stato egli una mera vittima del "pizzo" impostogli da "Cosa nostra", risulta del tutto sfornito di sostegno probatorio, sol che si leggano le risultanze istruttorie su cui si è fondata la condanna, riportate nella sentenza impugnata (pagg. 3 - II) e completamente obliate dal ricorso.

2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Vincenzo Rappa era stato ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio, perché, nella sua qualità di azionista ed amministratore di fatto della "GEI s.r.l.", aveva intestato fittiziamente a quest'ultima un terreno edificabile, in realtà di proprietà della famiglia mafiosa dei Madonia, così ostacolando l'individuazione della provenienza delittuosa del medesimo, in quanto acquisito mediante il reimpiego dei proventi derivanti dalle attività criminali dell'associazione mafiosa. La sentenza di condanna del 2004, aveva disposto la confisca delle quote della "GEI" a norma dell'art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992, proprio in relazione a tale imputazione di riciclaggio, giustificandola per la ritenuta riconducibilità ai Madonia del terreno in località "Arenella" di Palermo, costituente il principale cespite patrimoniale della società.

Venuta meno, però, per effetto della revoca, la condanna per tale ipotesi di riciclaggio, peraltro proprio in ragione dell'accertata natura effettiva e non fittizia della titolarità di quel terreno da parte della società, la confisca delle relative quote risulta del tutto ingiustificata. Pertanto, nella parte in cui non l'ha revocata, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca delle quote societarie relative alla "GEI s.r.l.". Dichiara inammissibile nel resto