Sentenza — n. 29188/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto del proprio difensore, Gerarda Pescina impugna la sentenza della Corte di appello di Salerno del 3 novembre scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato, per essersi appropriata, nella qualità di legale rappresentante della "L. & C. Servizi s.a.s.", delle somme dovute al Comune di San Marzano sul Sarno a titolo di aggio sui corrispettivi riscossi dalla società per il servizio di gestione delle lampade votive presso il cimitero di quel comune.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29188/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di qui, l'illogicità della sentenza d'appello, là dove ha ritenuto irrilevante, ai fini del dolo, la prova di quel dato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 314, cod. pen., poiché, all'atto delle anzidette condotte, essendo ormai scaduto il relativo contratto di appalto che legava la società al Comune, la ricorrente aveva perduto la qualifica di incaricato di pubblico servizio: talché la relativa condotta avrebbe potuto integrare, al più, il diverso delitto di appropriazione indebita, ormai estintosi per prescrizione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pescina Gerarda, nata a Gragnano il 05/09/1964 avverso la sentenza del 03/11/2020, emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. Vincenzo Calabrese, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del proprio difensore, Gerarda Pescina impugna la sentenza della Corte di appello di Salerno del 3 novembre scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato, per essersi appropriata, nella qualità di legale rappresentante della "L. & C. Servizi s.a.s.", delle somme dovute al Comune di San Marzano sul Sarno a titolo di aggio sui corrispettivi riscossi dalla società per il servizio di gestione delle lampade votive presso il cimitero di quel comune.
2. L'impugnazione consta di due motivi. 2.1. Il primo riguarda la mancata assunzione di un prova decisiva, ai fini della dimostrazione della dedotta assenza di dolo dell'imputata. Quest'ultima deduce, infatti, di aver trattenuto dette somme a titolo di compensazione di un proprio credito, oggetto di pregresso contenzioso con il Comune, e lamenta che il Tribunale, dopo aver ammesso ai sensi dell'art. 507, cod. proc. pen., la testimonianza di alcuni funzionari comunali, proprio per la prova dell'esistenza di tale contenzioso, ha revocato la relativa ordinanza, non consentendo di provare detta circostanza, decisiva ai fini del giudizio.
Di qui, l'illogicità della sentenza d'appello, là dove ha ritenuto irrilevante, ai fini del dolo, la prova di quel dato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 314, cod. pen., poiché, all'atto delle anzidette condotte, essendo ormai scaduto il relativo contratto di appalto che legava la società al Comune, la ricorrente aveva perduto la qualifica di incaricato di pubblico servizio: talché la relativa condotta avrebbe potuto integrare, al più, il diverso delitto di appropriazione indebita, ormai estintosi per prescrizione.
3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, anzitutto perché aspecifico in fatto. La sentenza, infatti, spiega in dettaglio come fossero dubbi il diritto di credito vantato dalla ricorrente verso il Comune e, ancor prima, l'esistenza di un pregresso contenzioso tra le parti (pagg. 6 s.), ed il ricorso si limita a riproporre la doglianza. In ogni caso, quest'ultima è manifestamente infondata in diritto. Le Sezioni unite della Corte di cassazione - proprio in una fattispecie in cui il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell'ente, per soddisfare un proprio diritto di credito vantato nei confronti del medesimo, ricorrendo a una sorta di autoliquidazione - hanno statuito che il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della res o del danaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314, cod. pen., che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Sez.
U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190). Nulla, pertanto, autorizzava la ricorrente a trattenere le somme incassate in esecuzione del servizio svolto; né potrebbe rilevare l'eventuale sua erronea convinzione che ciò le fosse consentito, trattandosi di errore di diritto e non sul fatto.
2. Il secondo motivo è infondato. Sebbene a rigore non si versi - a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello - nell'ipotesi del c.d. "funzionario di fatto", l'intervenuta scadenza del contratto d'appalto non è comunque sufficiente di per sé a far venir meno la qualifica pubblica dell'agente, tanto più laddove quest'ultimo - come nel caso in rassegna - abbia pacificamente continuato a svolgere il servizio ed a riscuotere le relative somme, poi trattenute. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nell'affermare che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell'art. 360, cod. pen., che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, qualora la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all'ufficio od al servizio precedentemente esercitati (per tutte, Sez. 6, n. 2230 del 11/12/2019, Rennella, Rv. 278131).
3. Il ricorso dev'essere, pertanto, respinto, con conseguente condanna della ricorrente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021. Il Consigli re estensore Il Pre idente Mar no Rosati DEPOSI