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Sentenza — n. 28704/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28704/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28704/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Boncu Lucian Adrian, nato il 02/09/1978 in Romania avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi. E IN DIRITTO - che con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di Lucian Adrian Boncu allo Stato della Romania in quanto raggiunto da mandato di arresto europeo emesso il 30 maggio 2021 dal Tribunale di Timis (Romania) per i reati di tentato omicidio e violazione della legge sulle armi, commessi in Romania il 10 settembre 2019; - che il difensore di fiducia di Boncu ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, della quale è stata data lettura in udienza il 10 giugno 2021 alla presenza del ricorrente e del suo difensore, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Latina il 18 giugno 2021, pervenuto alla cancelleria della Corte di appello di Roma il 22 giugno 2021; - che il procedimento in esame è regolato dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, che all'art. 28 prevede che proseguano con la previgente disciplina soltanto i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della novella (20 febbraio 2021), dovendo intendersi per tali quelli nei quali, a quella data, la Corte di appello abbia già ricevuto il mandato di arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia già stata arrestata a iniziativa della polizia giudiziaria; - che il ricorso risulta pertanto proposto tardivamente, dal momento che la attuale formulazione dell'art. 22 d.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28704/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi. E IN DIRITTO - che con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di Lucian Adrian Boncu allo Stato della Romania in quanto raggiunto da mandato di arresto europeo emesso il 30 maggio 2021 dal Tribunale di Timis (Romania) per i reati di tentato omicidio e violazione della legge sulle armi, commessi in Romania il 10 settembre 2019; - che il difensore di fiducia di Boncu ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, della quale è stata data lettura in udienza il 10 giugno 2021 alla presenza del ricorrente e del suo difensore, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Latina il 18 giugno 2021, pervenuto alla cancelleria della Corte di appello di Roma il 22 giugno 2021; - che il procedimento in esame è regolato dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, che all'art. 28 prevede che proseguano con la previgente disciplina soltanto i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della novella (20 febbraio 2021), dovendo intendersi per tali quelli nei quali, a quella data, la Corte di appello abbia già ricevuto il mandato di arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia già stata arrestata a iniziativa della polizia giudiziaria; - che il ricorso risulta pertanto proposto tardivamente, dal momento che la attuale formulazione dell'art. 22 d.

Parole chiave

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allontanamento tempestività dell'istanza di ricusazione domanda d'asilo di rom omicidio su richiesta della vittima pericolo di tortura tentato assassinio
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Boncu Lucian Adrian, nato il 02/09/1978 in Romania avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO - che con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di Lucian Adrian Boncu allo Stato della Romania in quanto raggiunto da mandato di arresto europeo emesso il 30 maggio 2021 dal Tribunale di Timis (Romania) per i reati di tentato omicidio e violazione della legge sulle armi, commessi in Romania il 10 settembre 2019; - che il difensore di fiducia di Boncu ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, della quale è stata data lettura in udienza il 10 giugno 2021 alla presenza del ricorrente e del suo difensore, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Latina il 18 giugno 2021, pervenuto alla cancelleria della Corte di appello di Roma il 22 giugno 2021; - che il procedimento in esame è regolato dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, che all'art. 28 prevede che proseguano con la previgente disciplina soltanto i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della novella (20 febbraio 2021), dovendo intendersi per tali quelli nei quali, a quella data, la Corte di appello abbia già ricevuto il mandato di arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia già stata arrestata a iniziativa della polizia giudiziaria; - che il ricorso risulta pertanto proposto tardivamente, dal momento che la attuale formulazione dell'art. 22 d.

Igs. cit. prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza che dispone la consegna debba essere proposto dalla parte interessata entro cinque giorni dalla conoscenza legale del provvedimento; - che peraltro in data 2 luglio 2021 è intervenuta la consegna di Boncu allo Stato richiedente, come da comunicazione dell'Ufficio di Polizia Frontiera Aerea di Fiumicino, in atti, e che pertanto è venuto meno l'interesse all'impugnazione; - che, per i motivi illustrati, la Corte dichiara de plano, "senza formalità di procedura", l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 20/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Giorr idelbo DEPOSITATO IN