Sentenza — n. 28702/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGallina Gregorio ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria della Repubblica Francese con mandato di arresto europeo emesso in data 26/4/2021 dal Tribunale di Nizza e relativo a mandato di arresto interno per reati di truffa e falso in scrittura privata. La sentenza indica che al ricorrente è contestato dall'Autorità giudiziaria francese di aver indotto in errore degli istituti bancari, con artifici consistenti nell'allegazione di fatture per lavori di ristrutturazione inesistenti, ottenendo l'ingiusto profitto della concessione di due mutui fondiari per importi di gran lunga superiori al valore degli immobili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 Disp. att. cod. proc. pen, artt. 696 cod. proc. pen, art. 485 cod. pen, artt. 9 cod. pen; Sentenza — n. 28702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, in Italia il falso in scrittura privata non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. disposta con d. Igs. 15/1/2013, n. 7, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque escludere, per quel fatto, la sussistenza delle condizioni per la consegna. 2.2. Violazione degli artt. 2 e 6 legge n. 69 del 2005 a causa della generica formulazione dei fatti contestati col mandato di arresto europeo, con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. 2.3. Violazione degli artt. 9 cod. pen. e 18 bis, comma 1, lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gallina Gregorio, nato a Caltabellotta il 4/1/1960 avverso la sentenza del 9 giugno 2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Stefano Mogini lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Gallina Gregorio ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria della Repubblica Francese con mandato di arresto europeo emesso in data 26/4/2021 dal Tribunale di Nizza e relativo a mandato di arresto interno per reati di truffa e falso in scrittura privata. La sentenza indica che al ricorrente è contestato dall'Autorità giudiziaria francese di aver indotto in errore degli istituti bancari, con artifici consistenti nell'allegazione di fatture per lavori di ristrutturazione inesistenti, ottenendo l'ingiusto profitto della concessione di due mutui fondiari per importi di gran lunga superiori al valore degli immobili.
2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 Disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005, con riferimento agli artt. 696 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito della doppia punibilità dei fatti contestati allorché i fatti contestati e descritti - peraltro in modo del tutto generico - nel mandato di arresto europeo non costituiscono reato per l'ordinamento italiano, ma solo un inadempimento civile.
Inoltre, in Italia il falso in scrittura privata non è più previsto dalla legge come reato a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. disposta con d. Igs. 15/1/2013, n. 7, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque escludere, per quel fatto, la sussistenza delle condizioni per la consegna. 2.2. Violazione degli artt. 2 e 6 legge n. 69 del 2005 a causa della generica formulazione dei fatti contestati col mandato di arresto europeo, con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. 2.3. Violazione degli artt. 9 cod. pen. e 18 bis, comma 1, lett.
b) legge n. 69 del 2005, poiché la Corte territoriale ha genericamente e apoditticamente assunto che nessuno dei reati ascritti al ricorrente col mandato di arresto europeo in esame risulta commesso in Italia. La Corte territoriale avrebbe altresì dovuto rifiutare la consegna in applicazione dell'art. 18 bis, comma 1, lett.
a) legge n. 69 del 2005 poiché il m.a.e. riguarda fatti commessi in parte in Italia, per i quali la legge italiana non consente l'esercizio dell'azione penale in quanto essi, al momento dell'emissione del m.a.e. (26/4/2021), erano estinti per prescrizione. 2.4. Violazione dell'art. 19, comma 1, lett.
b) legge n. 69 del 2005, poiché la consegna, richiesta in base a m.a.e. processuale, avrebbe dovuto essere subordinata alla condizione da quella norma prevista.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché intempestivo. Il procedimento in esame è regolato dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il quale, all'art. 28, prevede che proseguano con la previgente disciplina soltanto i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della novella (20 febbraio 2021), dovendo intendersi per tali quelli nei quali, a quella data, la Corte di appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria.
Nello specifico, il ricorrente è stato tratto in arresto dalla polizia giudiziaria il 24 maggio 2021, sicché debbono trovare applicazione le disposizioni della novella: la quale ha modificato l'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005, nel senso che il ricorso per cassazione contro la sentenza che dispone la consegna debba essere proposto dalla parte interessata entro cinque giorni dalla conoscenza legale del provvedimento, e non più, come per rinnanzi, entro dieci giorni da tale momento. Dalle annotazioni apposte dalla cancelleria in calce alla sentenza ed al ricorso nonché dagli atti presenti in fascicolo, risulta, invece, che la prima è stata pubblicata mediante proconti l'int0r,.cent.c) il ci d^ difonc‘lre, f1 3! ignf' " 9 mcintri. il ricorso, pur spedito con lettera raccomandata il 12 giugno 2021, è pervenuto - e quindi risulta "presentato", ai sensi dell'art. 18, comma 2 del citato art. 18 - nella cancelleria della competente Corte di appello soltanto il 15 giugno seguente, quando il suddetto termine di cinque giorni era già scaduto.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vedi, Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza dì diligenza, va fissata in tremila euro.
2. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 20 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Ci-afnn Mnnini 1.2ter n PiA.11-sn M