Sentenza — n. 28701/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl cittadino rumeno Bogdan Lacatus, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Catania del 19 maggio scorso, che, pur rifiutandone la consegna alla Romania, richiesta in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso da quello Stato per l'esecuzione della sentenza definitiva di condanna ad un anno di reclusione per il reato di guida senza patente, emessa dal Tribunale di Botosami il 28 gennaio 2021, ha riconosciuto la medesima R sentenza ai fini e per gli effetti della recidiva e dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28701/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione dell'art. 2 della legge n. 257 del 1989, che, recependo le disposizioni della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, la quale consente tale trasferimento solo nel caso in cui il condannato sia cittadino dello Stato di esecuzione della sentenza (art. 3), non può trovare applicazione del caso di specie, non essendo Lacatus cittadino italiano. 2.4. Violazione dell'art. 7, legge n. 69 del 2005, per difetto del requisito della c.d. "doppia punibilità", poiché, nell'ordinamento italiano, la condotta di guida senza patente, in assenza di recidiva nel biennio, non è prevista come reato, bensì soltanto come illecito amministrativo.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lacatus Bogdan, nato a Botosani (ROM) il 25/10/1986 avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza; udito il difensore del ricorrente, avv. Carmelo Minnella, che si è associato alla richiesta del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1. Il cittadino rumeno Bogdan Lacatus, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Catania del 19 maggio scorso, che, pur rifiutandone la consegna alla Romania, richiesta in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso da quello Stato per l'esecuzione della sentenza definitiva di condanna ad un anno di reclusione per il reato di guida senza patente, emessa dal Tribunale di Botosami il 28 gennaio 2021, ha riconosciuto la medesima R sentenza ai fini e per gli effetti della recidiva e dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
2. Il ricorso propone sette motivi. 2.1. Violazione degli artt. 12, cod. pen., e 730 ss., cod. proc. pen., in quanto mancano la richiesta di riconoscimento del Procuratore generale distrettuale (la contraria affermazione contenuta in sentenza, infatti, sarebbe smentita dall'allegato verbale d'udienza) nonché la copia della sentenza straniera, corredata della traduzione italiana. Non è possibile sapere, dunque, se, dinanzi all'autorità giudiziaria straniera, sia stata assicurata al ricorrente la difesa, ciò che osterebbe al riconoscimento. 2.2.
Violazione degli artt. 12, 28, 29 e 37, cod. pen., 730 ss., cod. proc. pen., e 116, cod. strada, nella parte in cui la sentenza è stata riconosciuta ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici. L'art. 730, cit., al comma 3, prevede che la richiesta del Procuratore generale specifichi gli effetti per i quali il riconoscimento è richiesto: specificazione che, invece, non si rinviene, essendo inesistente, ancor prima, la stessa richiesta. In ogni caso, tale pena accessoria non è prevista dal nostro ordinamento per il reato di guida senza patente e, comunque, la durata si presenta sproporzionata ed illegale. 2.3.
Violazione dell'art. 2 della legge n. 257 del 1989, che, recependo le disposizioni della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, la quale consente tale trasferimento solo nel caso in cui il condannato sia cittadino dello Stato di esecuzione della sentenza (art. 3), non può trovare applicazione del caso di specie, non essendo Lacatus cittadino italiano. 2.4. Violazione dell'art. 7, legge n. 69 del 2005, per difetto del requisito della c.d. "doppia punibilità", poiché, nell'ordinamento italiano, la condotta di guida senza patente, in assenza di recidiva nel biennio, non è prevista come reato, bensì soltanto come illecito amministrativo.
Erra la Corte d'appello, allorché valorizza, a tal fine, due precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza, trattandosi di reati di specie diversa nonché commessi anteriormente al biennio rispetto a quello oggetto della sentenza straniera.2.5. La medesima violazione di legge viene dedotta anche in riferimento all'analoga norma dell'art. 10, comma 1, lett. e), d. Igs. n. 161 del 2010, in materia di reciproco riconoscimento di sentenze tra gli Stati UE. 2.6. Violazione dell'art. 10, commi 1, lett. f), e 5, d. Igs. n. 161 del 2010, per non avere la sentenza impugnata proceduto ai necessari adattamenti della pena inflitta con la sentenza straniera a quella comminata dalla legge italiana per il medesimo fatto, a norma dell'art. 116, cod. strada, così violando i princìpi di eguaglianza, equità e ragionevolezza.
In Romania, infatti, tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni, mentre in Italia, non solo la sanzione è quella dell'arresto, ma essa è pari, nel massimo, al minimo edittale rumeno. 2.7. Violazione di legge processuale, non essendo stato consentito al ricorrente di partecipare all'udienza in Corte d'appello: egli, infatti, detenuto per altra causa in luogo diverso, è stato indicato come assente, benché non avesse rinunciato a comparire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' fondato il quinto motivo di ricorso, con conseguente irrilevanza dei restanti.
2. Nell'ordinamento italiano, infatti, la condotta per la quale è intervenuta la condanna nello Stato richiedente la consegna non è prevista dalla legge come reato. L'art. 116, cod. strada, puniva la guida senza patente, nella forma non aggravata, con la sola pena dell'ammenda. L'art. 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, ha depenalizzato, trasformandole in illeciti amministrativi, tutte le violazioni sanzionate con pena pecuniaria (comma 1), fatte salve quelle punite con la pena detentiva nelle ipotesi aggravate, considerando queste ultime come reati autonomi (comma 2), nonché quelle espressamente eccettuate (comma 3).
La guida senza patente non rientra tra queste ultime ed è punita con la pena detentiva soltanto in caso di recidiva nel biennio (art. 116, cit., comma 15). E, a norma dell'art. 5, d.lgs. n. 8, cit., quando i reati trasformati in illeciti amministrativi da tale testo di legge prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva, e perciò escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.3. Tale condizione non ricorre per Lacatus, dal cui certificato del casellario giudiziale in atti emergono plurime condanne, ma nessuna per il reato di guida senza patente.
Manca, pertanto, nel caso di specie, il requisito della doppia punibilità della condotta in entrambi gli ordinamenti, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e), d. Igs. n. 161 del 2010, per il riconoscimento della sentenza penale straniera nello Stato italiano (in tal senso, in relazione alla medesima fattispecie di reato, Sez. 6, n. 26317 del 08/07/2021, Pasmac, non mass.; Sez. 6, n. 33182 del 17/07/2019, Dodea, non mass.; Sez. 6, n. 5749 del 09/02/2016, Caldaras, Rv. 266039).
4. Non sussistendo, pertanto, le condizioni per la consegna allo Stato richiedente, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni per la consegna. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, c