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Sentenza — n. 28698/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28698/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28698/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il cittadino albanese Dikeljon Mirashi, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano dello scorso 25 maggio, che ne ha autorizzato la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica francese, in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso dalla medesima autorità il 7 novembre 2020, per l'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Caen il 29 settembre 2015 e divenuta irrevocabile.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28698/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan domanda d'asilo di rom esecuzione all'estero situazione nel paese d'origine arresto in vista d'estradizione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mirashi Dikeljon, nato in Albania il 17/03/1986 avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Ciro Angelillis, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il cittadino albanese Dikeljon Mirashi, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano dello scorso 25 maggio, che ne ha autorizzato la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica francese, in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso dalla medesima autorità il 7 novembre 2020, per l'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Caen il 29 settembre 2015 e divenuta irrevocabile.

2. Due sono i motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge penale e processuale e vizi di motivazione, in quanto la sentenza sottesa al mandato non sarebbe ancora divenuta esecutiva, essendo stata pronunciata soltanto in data 17 maggio 2021, ed essendo irrevocabile, invece, solo altra sentenza di condanna, emessa dal medesimo Tribunale di Caen il 16 gennaio 2015, della cui pena è stato ordinato il cumulo con quella oggetto di tale successiva sentenza. 2.2. Violazione di legge penale e processuale e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso il c.d. "radicamento" del ricorrente nel territorio italiano, nel quale, invece, egli dimora stabilmente da anni, svolge attività lavorativa, sebbene "in nero", ed abita presso una sua cugina connazionale, provvista di regolare permesso di soggiorno e proprietaria della casa d'abitazione; egli pure, infine, ha inoltrato domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente destituiti di fondamento e l'impugnazione dev'essere perciò dichiarata inammissibile.

2. Il primo si fonda su un evidente equivoco. La data del 17 maggio 2021 non è quella di emissione, da parte del Tribunale di Caen, della sentenza sottesa al mandato d'arresto (la cui pena è stata cumulata con quella irrogata con altra sentenza del 16 gennaio 2015), bensì quella in cui ne è stata compiuta la traduzione ai fini della procedura di consegna. Basta porre attenzione, infatti, all'intestazione di quella pronuncia, che reca in epigrafe la data del 29 settembre 2015; e, del resto, non troverebbe spiegazione logica l'emissione di un mandato d'arresto europeo, da parte dell'autorità francese, in data 7 novembre 2020, riferito ad una sentenza che - se i fatti stessero come sostiene la difesa - a quella data non era stata neppure pronunciata.

In ogni caso, trattandosi di doglianza non rassegnata già alla Corte di appello, la stessa non può essere proposta per la prima volta in questa sede, implicando per la sua risoluzione un'attività istruttoria, che è incompatibile con la competenza attribuita alla Corte di cassazione. La previsione del ricorso per cassazione "anche per il merito", infatti, attribuisce al giudice di legittimità la possibilità di verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma non gli conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio, a fronte di carenze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini della consegna (Sez. 6, n. 19138 del 12/05/2021, Zbranca, Rv. 281160;

Sez. 6, n. 23130 del 21/05/2019, Vasile, non mass.; Sez. 6, n. 32404 del 18/07/2019, Hantig, non mass.; Sez. 6, n. 43804 del 9/11/2012, Casini, Rv. 253433).

3. Quanto al secondo motivo, va ribadita l'univoca giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di residenza o dimora, rilevante ai fini del rifiuto della consegna a norma del previgente art. 18-bis, lett. c), legge n. 69 del 2005 (applicabile al caso specifico ratíone temporis), presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, ed il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (così, tra le più recenti, Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419).

Nello specifico, in modo corretto e pertinente la Corte d'appello ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia documentazione comprovante tale condizione, trattandosi di soggetto non residente nel nostro Paese, privo di lavoro stabile e che non risulta da quando si sarebbe qui trasferito. Di contro, le allegazioni difensive o sono sfornite di qualsivoglia documentazione (in particolare, lo svolgimento di attività lavorativa), oppure sono palesemente inconcludenti, nulla consentendo di ritenere che l'ospitalità concessagli dalla parente non sia solamente precaria ed occasionale (basti pensare che la richiesta di permesso di soggiorno è stata da costui avanzata solo pochi mesi prima d'essere arrestato).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,