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Sentenza — n. 28697/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28697/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28697/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Picozzi Gerardo ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia: ha rifiutato la consegna alla Romania, che l'aveva richiesta con mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 15/1/2021 dal Tribunale ordinario di Cluj-Napoca in relazione alla sentenza di condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione pronunciata dallo stesso Tribunale nei confronti dello ricorrente per plurimi reati di truffa, in continuazione, commessi in Romania tra gennaio e marzo 2012, confermata e divenuta esecutiva a seguito di intervenuta sentenza della Corte di appello di Cluj del 15/7/2020;

Regesto Legislator

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art. 173 Disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 28697/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 Disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Violazione dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 6, 10 e 16 d. Igs. 7/9/2010, n. 161, poiché la Corte territoriale non ha ottenuto dall'Autorità giudiziaria richiedente la consegna la sentenza di appello oggetto di formale riconoscimento e non ha acquisito gli elementi necessari per l'accertamento della partecipazione del ricorrente al processo romeno, del rispetto del suo diritto al doppio grado di giudizio e del carattere definitivo ed esecutivo della decisione di condanna pronunciata a suo carico in Romania. 2.2.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie esecuzione di decisioni straniere perseguimento penale per truffa riciclaggio internazionale di denaro confisca sotto sanzione internazionale contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 173 Disp. att. cod. proc. pen
Il ricorrente deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 Disp. att. cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Picozzi Gerardo, nato a Caserta il 20/8/1960 avverso la sentenza del 17 maggio 2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. Stefano Mogini lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Picozzi Gerardo ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia:

1) ha rifiutato la consegna alla Romania, che l'aveva richiesta con mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 15/1/2021 dal Tribunale ordinario di Cluj-Napoca in relazione alla sentenza di condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione pronunciata dallo stesso Tribunale nei confronti dello ricorrente per plurimi reati di truffa, in continuazione, commessi in Romania tra gennaio e marzo 2012, confermata e divenuta esecutiva a seguito di intervenuta sentenza della Corte di appello di Cluj del 15/7/2020;

2) ha disposto che la pena di anni tre e mesi sei di reclusione inflitta al ricorrente dall'Autorità giudiziaria romena sia espiata in Italia, in conformità al diritto interno, procedendo al riconoscimento delle suddette sentenze.

2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 Disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Violazione dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 6, 10 e 16 d. Igs. 7/9/2010, n. 161, poiché la Corte territoriale non ha ottenuto dall'Autorità giudiziaria richiedente la consegna la sentenza di appello oggetto di formale riconoscimento e non ha acquisito gli elementi necessari per l'accertamento della partecipazione del ricorrente al processo romeno, del rispetto del suo diritto al doppio grado di giudizio e del carattere definitivo ed esecutivo della decisione di condanna pronunciata a suo carico in Romania. 2.2.

Violazione dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 10 e 16 d. Igs. 7/9/2010, n. 161, poiché la Corte territoriale non ha ottenuto dall'Autorità giudiziaria richiedente il testo delle rilevanti disposizioni della legge romena, con l'indicazione del tipo e della durata della pena. 2.3. Violazione degli artt. 18 bis legge n. 69 del 2005, 10 e 16 d. Igs. 7/9/2010, n. 161, in ordine alla mancata riduzione della pena inflitta al ricorrente con le citate sentenze romene oggetto di riconoscimento e alla mancata applicazione in sede di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di tali sentenze e quelli, della stessa specie e cronologicamente contigui ai primi, giudicati con altra sentenza di condanna pronunciata dall'Autorità giudiziaria romena e già riconosciuta nell'ordinamento italiano.

Sul punto, il ricorrente ha sollecitato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, avendo rilevato un contrasto nella pertinente giurisprudenza di legittimità. n; i .,-,;.-..-..-.,-,-.-;1-4-.. osi p-n nes i- r. -si nnet,i .4"UL-se+ ...I • I %.J IL, LI Li CLUL.I MI IL. .7L.I ILLU LILA I LO LA.. Calli IL., I L V II I L.A.A IL/I I L. i I I .71 CI ¼. Il LA I L . comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini e limiti di seguito indicati. Va in primo luogo precisato che ai sensi dell'art. 28, d. Igs. n. 10 del 2021 al caso di specie, riguardante mandato di arresto europeo per il quale l'arresto della persona richiesta in consegna è stato eseguito in data 15/2/2021, si applica la disciplina previgente al detto d. Igs. n. 10/2021. Sulla base degli elementi contenuti nel mandato di arresto europeo, la sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni necessarie ai fini della consegna, ma vi ha motivatamente opposto la condizione ostativa contemplata nell'art. 18-bis, lett. c), legge 22 aprile 2005, n. 69, rifiutando la consegna e disponendo, al contempo, l'esecuzione in Italia della sentenza definitiva di condanna pronunciata dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

A ciò ha provveduto previo riconoscimento della sentenza estera, il cui contenuto, tuttavia, non ha potuto congruamente vagliare ai fini delle specifiche indicazioni contenute nella pertinente normativa dettata dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, non risultando essere stata trasmessa dall'Autorità di emissione la sentenza pronunciata ad esito del giudizio di secondo grado pur avendone, la Corte d'appello, disposto in un primo tempo l'acquisizione agli atti ai sensi dell'art. 16 legge cit. Ora, in tema di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18-bis, lett. c), legge cit., disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia), è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. (in questo caso, la sentenza di appello) secondo quanto previsto dal richiamato d.lgs. n. 161 del 2010 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), anche per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro (vedi, Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 2015, Petrescu, Rv. 261803).

Orbene, in tema di mandato d'arresto europeo esecutivo, la persona richiesta in consegna che invochi l'applicazione del motivo di rifiuto facoltativo di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. c), legge 22 aprile 2005, n. 69, presta implicitamente il consenso al riconoscimento della sentenza straniera ma ciò non determina il venir meno dell'interesse a dedurre, con ricorso per cassazione, la sussistenza di eventuali fattori ostativi al recepi mento del contenuto e all'esecuzione delle statuizioni della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato di emissione (Sez. 6, n. 7801 del 09/02/2018, Stinga, Rv. 272388;

Sez. 6, Sentenza n. 15245 del 14/05/2020, Ispas Anca, Rv. 278877, pronunciata in fattispecie, analoga a quella oggetto del presente giudizio, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata disposta l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna inflitta dall'autorità giudiziaria rumena a un proprio cittadino, nonostante la mancata acquisizione della sentenza oggetto del riconoscimento).2. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello in dispositivo indicata, affinché proceda ad acquisire dalla competente Autorità giudiziaria romena copia della sentenza oggetto di riconoscimento, e alla stregua delle regole di giudizio su affermate, alle necessarie verifiche riconnesse all'applicazione del menzionato quadro normativo di riferimento, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede statuiti.

3. Risultano assorbiti nel disposto annullamento gli ulteriori motivi di ricorso.

4. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 20 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr s