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Sentenza — n. 28695/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28695/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28695/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame proposto da Salvatore Ginese avverso l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale locale ha applicato al predetto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria perché gravemente indiziato del reato di cui all'art 337 cod. pen. 2.Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso adducendo due doversi motivi. 2.1 Con il primo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art 393 bis cod. pen. tale da escludere la configurabilità (della gravità indiziaria) del reato contestato.

Regesto Legislator

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art 337 cod. pen, art 393 bis cod. pen; Sentenza — n. 28695/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si lamenta difetto di motivazione in ordine al ritenuto rischio di recidiva, espresso in termini apodittici e congetturali senza dare adeguata argomentazione delle ragioni per le quali nel caso il pericolo debba ritenersi concreto e attuale laddove , come nel caso, la condotta rilevata sia connotata da mera occasionalità.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità pericolo di reiterazione prova del rischio persecuzione minaccia attuale reati violenti misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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art 337 cod. pen
art 393 bis cod. pen
2.1 Con il primo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art 393 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ginese Salvatore, nato a Corigliano Calabro il 24 febbraio 1994 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23 dicembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame proposto da Salvatore Ginese avverso l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale locale ha applicato al predetto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria perché gravemente indiziato del reato di cui all'art 337 cod. pen. 2.Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso adducendo due doversi motivi. 2.1 Con il primo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art 393 bis cod. pen. tale da escludere la configurabilità (della gravità indiziaria) del reato contestato.

Entrambe le condotte minacciose ascritte all'imputato sarebbero state il frutto della legittima reazione avverso atti arbitrari realizzati in suo danno dagli operanti : la prima, immediatamente conseguenziale alla paventata intenzione dei carabinieri di sanzionare l'indagato ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 24/10/2020, disposizione per più ragioni inapplicabile e comunque non sanzionabile dai carabinieri; la seconda, specificatamente circoscritta alle frasi minacciose proferite nei confronti dell'appuntato scelto Alfredo Scalisi, per la arbitrarietà della perquisizione personale al quale ebbe ad opporsi nella medesima occasione. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta difetto di motivazione in ordine al ritenuto rischio di recidiva, espresso in termini apodittici e congetturali senza dare adeguata argomentazione delle ragioni per le quali nel caso il pericolo debba ritenersi concreto e attuale laddove , come nel caso, la condotta rilevata sia connotata da mera occasionalità.

3. Con memoria trasmessa a mezzo "pec" il 3 giugno 2021 la difesa ha replicato alle conclusioni della parte pubblica, ribadendo nuovamente la fondatezza dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.II ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. Il primo motivo è inammissibile perchè si lega ad una prospettazione.4. (quella della ritenuta arbitrarietà delle condotte poste in essere dagli operanti) non dedotta innanzi al Tribunale del riesame e che, soprattutto con riferimento alle condotte correlate alla prospettata perquisizione personale, presuppone uno scrutinio legato ad aspetti in fatto che ne impedisce radicalmente la proposizione unicamente e per la prima volta in sede di legittimità.

3. Pari sorte merita il secondo motivo di doglianza, per la genericità che lo connota. A fronte di una condotta dotata di pregnante rilievo per il tenore oggettivo delle frasi proferite ( "da domani portati la pistola che pure io so procurarmela che ti devo sparare"; "stai attento che so dove abiti"; "so dove tua figlia va a scuola di danza"), sintomo logico di una personalità criminale non indifferente, la difesa ha integralmente trascurato di evidenziare quali siano stati, nel caso, gli elementi pretermessi dal motivare dei giudici della cautela, utili a un diverso giudizio sul rischio da cautelare, limitandosi a rivendicare apoditticamente la mancanza di effettiva serietà delle minacce nonchè la mera occasionalità delle condotte.4.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente,. , Benedetto Paternò Raddusa S?f no Mogin