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Sentenza — n. 28694/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28694/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28694/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Doddo Francesco Duilio, nato a Milazzo il 24 maggio 1963 avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 23 luglio 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28694/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile atteso il tenore della questione sollevata dal Doddo con l'istanza di revoca o sostituzione della misura in atto applicata allo stesso, inerente il tempo "silente" cioè il tempo intercorso tra la data di commissione delle condotte e quello di applicazione della misura. Il relativo profilo in discussione deve/ infatti/ritenersi inconferente se, come nella specie, proposta fuori dalla fase di applicazione della misura, a sostegno di una istanza ex art. 299 cod. proc. pen.: il relativo tema è infatti oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare e diviene in coerenza motivo di riesame ex art 309 dello stesso codice.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione dipendenza da sostanze stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti criminalità persistente inchiesta per reati di droga proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 299 cod. proc. pen
Il relativo profilo in discussione deve/ infatti/ritenersi inconferente se, come nella specie, proposta fuori dalla fase di applicazione della misura, a sostegno di una istanza ex art. 299 cod. proc. pen.: il relativo tema è infatti oggetto di valutazione, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Doddo Francesco Duilio, nato a Milazzo il 24 maggio 1963 avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 23 luglio 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da Francesco Duilio Doddo avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto applicata al suddetto, indagato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, accertato sino al 2015. 2.Impugna il difensore di fiducia dell'indagato e lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. In particolare, nel valutare l'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale avrebbe unicamente ancorato il relativo giudizio alla presunzione relativa inerente il rischio di reiterazione, correlata al titolo di reato posto a fondamento dell'intervento cautelare contestato, ciò malgrado il lasso di tempo trascorso dalla data di definizione delle condotte associative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile atteso il tenore della questione sollevata dal Doddo con l'istanza di revoca o sostituzione della misura in atto applicata allo stesso, inerente il tempo "silente" cioè il tempo intercorso tra la data di commissione delle condotte e quello di applicazione della misura. Il relativo profilo in discussione deve/ infatti/ritenersi inconferente se, come nella specie, proposta fuori dalla fase di applicazione della misura, a sostegno di una istanza ex art. 299 cod. proc. pen.: il relativo tema è infatti oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare e diviene in coerenza motivo di riesame ex art 309 dello stesso codice.

Per contro, analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che potrebbe assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (ex multis, da ultimo Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999). 2.Alla detta ragione di radicale manifesta infondatezza della prospettazione sottesa alla richiesta veicolata ex art 299 cod. proc. pen., tale da assorbire le altre valutazioni di merito argomentate nel provvedimento impugnato, va altresi aggiunto, per quanto sembra di comprendere dal tenore della decisione in esame, che il profilo del tempo trascorso dalla data delle condotte poste a fondamento dell'intervento cautelare, venne, vanamente, sollevato dal Doddo anche con apposito motivo di riesame, in linea, del resto, con le superiori indicazioni di principio.

Tanto contribuisce tuttavia alla emersione di un ulteriore profilo pregiudiziale, ostativo alla disamina nel merito del tema in questione, già coperto dal giudicato cautelare legato alla decisione assunta sul punto in sede di riesame. 3.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente\ \ Benedetto Paternò Raddusa Ste