Sentenza — n. 28693/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rizzo Giovanni, nato a Cinquefrondi il 29 ottobre 1982 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 10 novembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giusepe Locatelli che ha chiesto l'annullamento richiamandosi alla requisitoria scritta già versata in atti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rizzo Giovanni, nato a Cinquefrondi il 29 ottobre 1982 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 10 novembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giusepe Locatelli che ha chiesto l'annullamento richiamandosi alla requisitoria scritta già versata in atti;
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rizzo Giovanni, nato a Cinquefrondi il 29 ottobre 1982 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 10 novembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giusepe Locatelli che ha chiesto l'annullamento richiamandosi alla requisitoria scritta già versata in atti;
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO Rilevato che con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da Giovanni Rizzo avverso l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale locale ha rigettato l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare della custodia in carcere in atto applicata al Rizzo, indagato del reato di cui all'ad 416 bis cod. pen.; rilevato, ancora, che avverso il detto provvedimento ha proposto impugnazione l'indagato, per il tramite del difensore, contestando la motivazione resa dal Tribunale, sia perché viziata da un evidente errore (la conferma del provvedimento appellato sarebbe stata supportata da elementi indiziari riferibili ad un soggetto diverso dal ricorrente, per un evidente scambio di identità, nel caso favorito dall'omonimia), sia perché carente ( atteso che il Tribunale non avrebbe considerato i rilievi formulati con l'appello, diretti a rimarcare l'assenza di elementi indiziari a suo carico successivi al 2013; l'assenza di contatti con altri sodali; il mancato coinvolgimento del ricorrente nei reati scopo oggetto del programma associativo); ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile per ragioni, rilevabili d'ufficio dalla Corte, che inficiavano in modo pregiudiziale anche l'appello; ritenuto, in particolare, che la lettura degli atti trasmessi alla Corte, anche in esito alla ordinanza interlocutoria assunta alla udienza del 29 aprile 2021, permette di rimarcare che l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., rigettata dal G.I.P. competente con il provvedimento oggetto dell'appello cautelare definito dall'ordinanza portata all'odierno scrutinio di legittimità, era sostanzialmente parallela alla richiesta di riesame proposta, dal medesimo indagato, avverso l'ordinanza genetica di applicazione della misura in contestazione e che la stessa venne esitata dal G.I.P. dopo la definizione del riesame ( definito il 14/17 gennaio 2020) solo perché inizialmente smarrita; ritenuto, ancora, che il tema oggetto dell'odierna regiudicanda, proposto con la citata istanza di revoca ( l'addotto ne bis in idem perché Rizzo risulterebbe già condannato per il medesimo titolo di reato all'esito del processo "Costa Pulita", per fatti sostanzialmente sovrapponibili relativi al medesimo arco temporale), risultava parimenti evocato nella richiesta di riesame; ritenuto, in particolare, che siffatto profilo è stato scrutinato e rigettato dal Tribunale in sede di riesame con valutazione divenuta definitiva perchè confermata, anche in parte qua, da questa Corte all'esito della reiezione del ricorso interposto dall'indagato avvero la decisione di riesame ( sentenza del n. 23378 del 10 luglio 2020 di questa stessa sezione della Corte: si consideri al fine il primo motivo del relativo ricorso che riproduce il medesimo tema della violazione del disposto di cui all'ad 649 cod. proc. pen., nuovamente sollecitata con l'impugnazione che occupa); ritenuto, in definitiva, che sulle ragioni poste a fondamento della richiesta di revoca negativamente esitate dapprima dal G.i.p. e poi dal Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen.
è caduto il giudicato cautelare e che siffatto profilo pregiudiziale, rilevabile d'ufficio dalla Corte anche in caso di inerzia da parte del giudice dell'appello cautelare ( la decisione impugnata è successiva a quella assunta da questa Corte) preclude, in termini assorbenti rispetto alla motivazione comunque resa nel provvedimento impugnato, la disamina nel merito del ricorso in esame; ritenuto infine che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma I- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidentè Benedetto Paternò Raddusa Stef o Mogini