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Sentenza — n. 28691/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28691/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28691/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Costei Suru, indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 1, 7 e 8 dell'imputazione). Nell'ambito di una diffusa narrazione delle più generali vicende concernenti l'esistenza e l'operatività di un'associazione di tipo mafioso denominata "Cappello-Bonaccorsi", attiva nel territorio catanese, ramificata in due distinte articolazioni, capeggiate rispettivamente da Salvuccio Lombardo junior e da Massimiliano Cappello, entrambi autonomamente impegnati nella perpetrazione di attività illecite, il Tribunale sottolineava il ruolo verticistico di Lombardo, lumeggiato nel corso delle indagini dalle dichiarazioni del collaboratore Martino Carmelo Sanfilippo.

Regesto Legislator

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artt. 416-bis cod. pen, artt. 110 cod. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 28691/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le medesime ragioni doveva ritenersi la gravità indiziaria quanto ai reati in materia di armi, aggravati dall'art. 416-bis.1, essendo evidente la finalità agevolatrice nei confronti della cosca di appartenenza. Circa le esigenze cautelari, il Collegio, riteneva che nessun elemento idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fosse emerso dagli atti.

Parole chiave

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collaboratore della Securitate prove acquisite tramite sorveglianza indagine sotto copertura atti istruttori penali spionaggio nel diritto penale porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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artt. 416-bis cod. pen
Il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Costei Suru, indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen.
artt. 110 cod. pen
vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I.
art. 416-bis cod. pen
Il secondo motivo di ricorso investe, per il profilo del difetto della motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Suru Costei, nato il 13/02/1984 in Romania avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del Tribunale di Catania, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Costei Suru, indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 1, 7 e 8 dell'imputazione). Nell'ambito di una diffusa narrazione delle più generali vicende concernenti l'esistenza e l'operatività di un'associazione di tipo mafioso denominata "Cappello-Bonaccorsi", attiva nel territorio catanese, ramificata in due distinte articolazioni, capeggiate rispettivamente da Salvuccio Lombardo junior e da Massimiliano Cappello, entrambi autonomamente impegnati nella perpetrazione di attività illecite, il Tribunale sottolineava il ruolo verticistico di Lombardo, lumeggiato nel corso delle indagini dalle dichiarazioni del collaboratore Martino Carmelo Sanfilippo.

La squadra dallo stesso diretta era composta, fra gli altri, da Sebastiano Cavallaro (descritto dal collaboratore Salvatore Giarrizzo come cugino e uomo di fiducia di Lombardo), Giuseppe Di Stefano, Giovanni Santoro e Costei Suru. Le imponenti attività di intercettazione e videoripresa davano modo di constatare l'attività del gruppo nel settore degli stupefacenti e la disponibilità di un ingente quantitativo di armi di varia natura (anche bombe a mano e candelotti esplosivi), delle quali Salvuccio Lombardo era appassionato. Le operazioni investigative consentivano anche di monitorare l'installazione da parte dei sodali di sistemi di videosorveglianza nei pressi delle loro abitazioni e addirittura presso gli uffici di polizia in modo da poterne monitorare gli spostamenti.

Il Tribunale riteneva dunque integrata la fattispecie associativa, nella quale Suru Costei era coinvolto nel ruolo di custode delle armi. La prova cautelare degli addebiti emergeva dagli esiti investigativi e in particolare dai contenuti, univoci e chiari, delle plurime conversazioni intercettate e trascritte in motivazione e dalle immagini offerte dalle videoriprese. Le registrazioni avevano infatti consentito di accertare che Di Stefano, il 4 gennaio 2021, era stato avvisato dalla propria figlia della necessità di recarsi da "Mario il rumeno" e proprio quella sera si recava presso l'abitazione di Suru, ove le videoriprese lo ritraggono mentre riceve un pacco da un terzo.

Seguono poi altri riferimenti fra i sodali a "Mario il rumeno" e un video in cui Suru viene incaricato da Lombardo di rimuovere dalla strada un animale da costui ucciso. Quanto alle intercettazioni il Tribunale ne sottolineava la valenza, nonostante la mancanza di comunicazioni dirette tra Suru e gli altri sodali, valendo le stesse quale fonte diretta di prova senza la necessità di riscontri (in quanto non equiparabili alla chiamata in correità) alla luce della univocità dei contenuti. Emerge invero da varie conversazioni che il gruppo intendeva spostare in altro luogo l'arsenale di armi affidate a Suru, di cui occorreva curare la manutenzione, essendo state esposte alle intemperie atmosferiche.

In proposito citava le conversazioni del 20 ottobre e 23 novembre che precedono il trasferimento delle armi avvenuto il successivo 29 novembre, attestato da registrazioni e videoriprese in cui Cavallaro, Cristaudo, Lombardo, Di Stefano e Finocchiaro vengono filmati mentre escono dal cancello di accesso dell'abitazione di Suru trasportando ben sette borsoni e un trolley che veniva caricato sulla vettura di Di Stefano. Una volta terminato lo spostamento il gruppo si trasferiva a casa di Di Stefano, ove le registrazioni consentivano di udire distintamente il rumore di scartellamento delle armi e di registrare le operazioni di pulizia, cui i sodali facevano riferimento quanto ai problemi provocati dall'acqua cui le armi erano state esposte.

Poiché risultava mancante una rivoltella, alle lamentele di Lombardo, Di Stefano suggeriva che forse "il rumeno" l' aveva spostata da una vasca all'altra e, recatosi effettivamente sul posto, faceva ritorno con la pistola mancante, riferendo che Suru l'aveva nascosta sotto un materasso. I dialoghi captati nelle intercettazioni e le immagini videoriprese (in particolare quelle registrate dalle telecamere poste davanti all'abitazione del ricorrente), richiamati in motivazione, evidenziavano la partecipazione di Suru nella detenzione e custodia dell'arsenale poi rinvenuto.

Egli non solo era a conoscenza della presenza delle armi nelle pertinenze della sua abitazione, ma aveva anche la possibilità di movimentarle e utilizzare una delle pistole custodite. Sotto tale profilo il Tribunale disattendeva la tesi difensiva circa la falsità delle affermazioni di Di Stefano al fine di esonerarsi da responsabilità nei confronti di Lombardo per il mancato ritrovamento della pistola, posto che la rappresentazione fornita nell'immediatezza dei fatti, l'effettivo ritrovamento dell'arma e il fatto che Di Stefano non si fosse recato in alcun altro luogo ne facevano desumere la veridicità.

Donde l'affermata sussistenza a carico di Suru della gravità indiziaria relativamente al reato associativo, avendo lo stesso messo a disposizione la propria abitazione per la prolungata detenzione e custodia di un ingente quantitativo di armi, manifestando cosi la volontà di cooperare per la realizzazione delle finalità associative. Né la mancata partecipazione alle ulteriori attività del gruppo si pone in contrasto con tali conclusioni, atteso che la tipologia esecutiva delle mansioni non incide sull'organicità all'associazione, in presenza della consapevolezza di offrire un contributo (nella specie fondamentale) e la propria disponibilità.

Per le medesime ragioni doveva ritenersi la gravità indiziaria quanto ai reati in materia di armi, aggravati dall'art. 416-bis.1, essendo evidente la finalità agevolatrice nei confronti della cosca di appartenenza. Circa le esigenze cautelari, il Collegio, riteneva che nessun elemento idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fosse emerso dagli atti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendo l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati: 2.1. inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione non avendo il Tribunale effettuato una autonoma valutazione della legittimità e rilevanza degli elementi disponibili, limitandosi a richiamare apoditticamente l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari; 2.2. vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine di ritenere Suru intraneo alla consorteria criminale ex art. 416-bis, dal momento che nessuno dei collaboratori di giustizia si riferisce a Suru, non sono state registrate conversazioni dirette tra il ricorrente e gli altri indagati ed emergendo che le armi del gruppo non erano detenute all'interno dell'abitazione del medesimo, bensì in un terreno adiacente.

Gli elementi raccolti non possono pertanto essere ritenuti indicatori della partecipazione di Suru al sodalizio;2.3. vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 895/1967 per la mancata esposizione di seri e concreti indizi di un effettivo contributo causale ai contestati delitti, atteso che dalle videoriprese si evince che il ricorrente non ha mai adoperato le armi e che non ha partecipato alle operazioni di spostamento, pulitura e successiva ricollocazione dell'arsenale.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati.

2. Quanto alla sostenuta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, ritiene la Corte che il percorso argomentativo espresso nel provvedimento del giudice del riesame sia immune da censure, dal momento che il Tribunale si è confrontato con la doglianze sollevate dalla Difesa operando una congrua valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Con riferimento -come nel caso di specie- al (parziale) rinvio per relationem o mediante incorporazione della richiesta cautelare, ed alla possibilità che tale metodo non incida negativamente sulla complessiva legittimità dell'apparato argomentativo del giudice della cautela, si evidenzia che l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessario, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339;

Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Il motivo peraltro è generico, poiché, il ricorrente, nel proprio atto difensivo, affida la dedotta nullità all'enunciazione di principi generali, mancando, però, di indicare quali contenuti dell'ordinanza registrino il denunciato acritico recepimento o si traducano in una mera esposizione dei dati indiziari raccolti, non mediati dalla necessaria valutazione che dell'attività di giudizio costituisce il proprium.

3. Il secondo motivo di ricorso investe, per il profilo del difetto della motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riguardo all'intraneità di Suru al gruppo "Cappello- Bonaccorsi" nell'articolazione facente capo a Salvuccio Lombardo. Difetterebbe il presupposto 4 y9t probatorio per l'assenza di condotte concrete, evocative di una condotta causalmente apprezzabile. Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, prevalentemente di tipo intercettativo, risultano generiche e manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa.

Il Tribunale del riesame, nel contesto di una più ampia narrazione delle vicende criminose del clan "Cappello-Bonaccorsi", ha infatti dato logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza. La prova cautelare era costituita dai contenuti, lineari ed univoci, delle plurime conversazioni intercettate e trascritte in motivazione, nonché dalle immagini offerte dalle videoriprese, dalle quali emergeva il ruolo di custode delle armi assegnato a Suru, conosciuto come "Mario il rumeno". In particolare, il 23 novembre 2020 Di Stefano comunicava a Cavallaro che il giorno successivo si sarebbe recato dal ricorrente per prelevare le armi e riporle in luogo più idoneo e sicuro.

Effettivamente il 24 novembre le videoriprese mostrano che Di Stefano si era recato da Suru, ma non avendolo trovato, se ne andava, dimostrando così che in assenza dello stesso i sodali non potevano accedere al luogo di occultamento delle armi. Il trasferimento dell'arsenale avveniva il successivo 29 novembre, ove le videoriprese attestano che i compartecipi "uscivano dal cancello di accesso dell'abitazione del ricorrente" trasportando sette borsoni e un trolley contenenti armi, come emerge dal rumore dello scartellannento registrato poco tempo dopo presso l'abitazione di Di Stefano.

Il Tribunale ha quindi rappresentato che Suru svolgeva il risalente ruolo di stabile custode delle armi del gruppo (non rilevando che le stesse fossero custodite in una pertinenza anziché all'interno dell'abitazione). Di qui la coerente e logica conclusione, in diritto, che la condotta di consapevole e fattiva collaborazione al perseguimento del programma criminoso del clan mafioso, in un ruolo di sicuro rilievo attinente alla custodia di un ingente quantitativo di armi e munizioni, ne evidenziava l'organicità all'associazione e la consapevolezza di offrire un contributo fondamentale.

Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato, laddove la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata.

4. Le medesime osservazioni valgono con riguardo al terzo motivo di ricorso, ove la prova cautelare a carico dell'indagato è stata agevolmente individuata dal Tribunale nella partecipazione alla detenzione e alla custodia dell'importante arsenale. In tal senso la concordata operazione di trasferimento delle armi è altamente significativa. Si palesa irrilevante la circostanza che non risulti che Suru abbia adoperato le armi e che abbia partecipato alle operazioni di pulitura e spostamento delle stesse, pur emergendo che egli aveva trattenuto una pistola cambiandone il luogo di occultamento.

5. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così