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Sentenza — n. 28690/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28690/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28690/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Catania, con il provvedimento in epigrafe, ha confermato l'ordinanza di quel Tribunale in data 4 dicembre 2019 che -in sede di incidente di esecuzione- aveva dichiarato inammissibile la richiesta delle sorelle Paglia, eredi e figlie della terza interessata Concetta Nicosia, di fissare l'esatta delimitazione del terreno di proprietà della madre, loro dante causa, che era sito in Tremestieri Etneo, via Trigona n. 52, che le ricorrenti assumevano non pertinente all'immobile definitivamente confiscato con decreto del 7 luglio 2003 del Tribunale di Catania nel procedimento di prevenzione contro Salvatore Paglia, padre delle ricorrenti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28690/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che, con decreto in data 7 luglio 2003, il Tribunale di Catania ha disposto la sottoposizione di Salvatore Paglia alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la confisca - tra l'altro - della "villa sita in Tremestieri Etneo, via Trigona 52, accatastata presso l'UTE di Catania alla partita 3606 fol. 2 part. 934, intestata alla moglie del proposto, abusivamente costruita su parte di un terreno ricevuto dalla stessa in donazione dai genitori (censito al catasto terreni alla partita 5640, fol. 2, particelle 934 e 935)".

Parole chiave

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accesso al fondo sequestro di beni immobili confine particellare frazionamento legato di cosa altrui zona comunale residua
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Paglia Lucia, nata il 16/11/1980 a Catania Paglia Agata Chiara, nata il 06/08/1988 a Catania Paglia Giovanna Maria, nata il 12/09/1996 a Catania avverso l'ordinanza del 11/12/2020 della Corte di appello di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Catania, con il provvedimento in epigrafe, ha confermato l'ordinanza di quel Tribunale in data 4 dicembre 2019 che -in sede di incidente di esecuzione- aveva dichiarato inammissibile la richiesta delle sorelle Paglia, eredi e figlie della terza interessata Concetta Nicosia, di fissare l'esatta delimitazione del terreno di proprietà della madre, loro dante causa, che era sito in Tremestieri Etneo, via Trigona n. 52, che le ricorrenti assumevano non pertinente all'immobile definitivamente confiscato con decreto del 7 luglio 2003 del Tribunale di Catania nel procedimento di prevenzione contro Salvatore Paglia, padre delle ricorrenti.

La Corte territoriale condivideva l'assunto del Tribunale per il quale il ricorso era inammissibile perché non prospettava profili nuovi e diversi da quelli già presi in esame (quanto alla pretesa revoca della confisca del terreno) e disattesi con ordinanza del medesimo Tribunale in data 7 luglio 2009 su ricorso di Salvatore Paglia, confermata nei successivi gradi di impugnazione. Inoltre, premesso che l'immobile abusivo e il relativo terreno non erano suscettibili di utilizzazione separata sul piano economico e funzionale, l'esatta individuazione delle relative particelle catastali non poteva incidere sulla disposta confisca del terreno.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore delle sorelle Paglia, deducendo la violazione di legge e la mancanza assoluta di motivazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l'incidente di esecuzione meramente ripropositivo delle medesime questioni sollevate da Salvatore Paglia (con riferimento alla legittimità della confisca del terreno su cui era stato costruito l'edificio abusivo) e disattese con ordinanza del 7 luglio 2009, rispetto a quella avanzata dalle ricorrenti, riguardante invece la restituzione della porzione residua di terreno di oltre 1.000 mq., di legittima provenienza ereditaria della madre ed estranea all'area su cui insisteva l'edificio né a questo pertinente, perciò non oggetto di confisca. Sarebbe altresì assente la motivazione circa le emergenze difensive rappresentate da una perizia tecnica giurata sulla consistenza degli immobili, depositata dalle ricorrenti, come pure sarebbe assente la prova che l'edificio avesse un valore superiore a quello del terreno circostante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, consentito per i vizi denunciati di violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione, sono fondati.

2. Va premesso che, con decreto in data 7 luglio 2003, il Tribunale di Catania ha disposto la sottoposizione di Salvatore Paglia alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la confisca - tra l'altro - della "villa sita in Tremestieri Etneo, via Trigona 52, accatastata presso l'UTE di Catania alla partita 3606 fol. 2 part. 934, intestata alla moglie del proposto, abusivamente costruita su parte di un terreno ricevuto dalla stessa in donazione dai genitori (censito al catasto terreni alla partita 5640, fol. 2, particelle 934 e 935)".

A sua volta, la Corte di cassazione, con sentenza del 5 ottobre 2010 n. 39228, nel rigettare il ricorso di Salvatore Paglia avverso l'ordinanza del 10 novembre 2009 della Corte d'appello di Catania confermativa di quella del 7 luglio 2009 del Tribunale, che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca del terreno sul quale era costruito l'edificio abusivo, ha statuito: - che il terreno di cui alla particella 934 ha seguito la sorte dell'immobile sopra costruito e delle relative pertinenze, non potendosi separare i due beni e avendo il fabbricato un valore preminente, poiché l'illecito investimento nella edificazione abusiva ha comportato il vantaggio economico dell'incremento di valore del suolo su cui è avvenuta l'edificazione; - che è estraneo alla confisca l'adiacente terreno di cui alla particella 935.

3. Ciò posto, non sembra che il Tribunale prima e la Corte d'appello poi abbiano preso attentamente in esame la richiesta delle sorelle Paglia, figlie ed eredi della terza interessata Concetta Nicosia, di fissare l'esatta delimitazione di quella porzione di terreno di proprietà della madre, loro dante causa, sita in Tremestieri Etneo, via Trigona n. 52, e a loro avviso non pertinente all'immobile confiscato con decreto del 7 luglio 2003 del Tribunale di Catania nel procedimento di prevenzione contro Salvatore Paglia, padre delle ricorrenti. E hanno erroneamente considerato inammissibile l'odierno ricorso, atteso che i profili con esso prospettati erano in realtà nuovi e diversi da quelli già valutati e disattesi su ricorso di Salvatore Paglia, avente ad oggetto la pretesa revoca della confisca del medesimo terreno su cui era costruito l'edificio abusivo.

D'altra parte, a fronte della perizia giurata sulla effettiva consistenza degli immobili, depositata dalla difesa delle ricorrenti, le cui risultanze non risultano apprezzate né efficacemente contrastate nell'apparato argomentativo dell'ordinanza di appello, appare invero apodittica e meramente congetturale l'affermazione per cui le singole porzioni del terreno de quo (ivi compresa la residua porzione di legittima provenienza ereditaria della madre delle ricorrenti, che esse assumono essere estranea all'area su cui insiste l'edificio né a questo pertinente) non sarebbero suscettibili di utilizzazione separata sul piano economico e funzionale.

4. Sicché, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso il 03/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Renato Giuseppe Br