Sentenza — n. 28689/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Nicola Jarno Masone per i reati di cui agli artt. 326, 378 cod. pen. connessi al delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen.. Secondo la prospettazione accusatoria l'indagato, agente di Polizia, aveva fornito fin dall'anno 2018 notizie riservate a Arturo D'Elia per aiutarlo a sottrarsi alle indagini per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.. Da qui il decreto di sequestro avente ad oggetto documentazione cartacea, supporti e apparecchi informatici fra i quali personal computer, tablet, telefoni ed altro appartenenti al Masone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 615-ter cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 378 cod. pen, art. 253 cod. proc. pen, artt. 42 Cost; Sentenza — n. 28689/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale del riesame. E' mal posto il primo motivo di ricorso nella parte in cui l'indagato contesta che per effetto della scadenza del termine delle indagini preliminari in relazione al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. il Pubblico Ministero non avrebbe potuto procedere al sequestro probatorio. Questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto (Sez. 6, Sentenza n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Masone Nicola Jarno, nato a Benevento il 6/4/1974 avverso l'ordinanza del 16/2/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Nicola Jarno Masone per i reati di cui agli artt. 326, 378 cod. pen. connessi al delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen.. Secondo la prospettazione accusatoria l'indagato, agente di Polizia, aveva fornito fin dall'anno 2018 notizie riservate a Arturo D'Elia per aiutarlo a sottrarsi alle indagini per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.. Da qui il decreto di sequestro avente ad oggetto documentazione cartacea, supporti e apparecchi informatici fra i quali personal computer, tablet, telefoni ed altro appartenenti al Masone.
2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge in ordine alla individuazione del nesso di pertinenzialità tra res e reati per i quali si procede, ed alla possibilità di procedere a sequestro di beni pertinenziali con riferimento non solo ai reati di cui agli artt. 326 e 378 cod. pen. ma anche a quello di cui all'art. 615-ter cod. pen. per il quale sono scaduti i termini delle indagini preliminari. Sul punto l'ordinanza impugnata è del tutto generica e non ha esaminato la questione dedotta dalla difesa; 2.2. violazione di legge sulla configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen. dal momento che il ricorrente era indagato in concorso con D'Elia in relazione al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. mentre il delitto di favoreggiamento presuppone che il soggetto attivo del reato non sia stato coinvolto né oggettivamente né soggettivamente nella realizzazione del reato presupposto; né il Tribunale aveva verificato la sussistenza della scriminate di cui all'art. 384 primo comma, cod. pen.: la condotta del Masone era, infatti, polarizzata verso l'autofavoreggiamento, sicché il favoreggiamento del D'Elia costituiva una conseguenza necessitata; 2.3. motivazione apparente in relazione ai principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza essendo stato eseguito il sequestro massivo ed indiscriminato di hard disk, SSD, pen drive, computer e telefono cellulare dell'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale del riesame. E' mal posto il primo motivo di ricorso nella parte in cui l'indagato contesta che per effetto della scadenza del termine delle indagini preliminari in relazione al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. il Pubblico Ministero non avrebbe potuto procedere al sequestro probatorio. Questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto (Sez. 6, Sentenza n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459).
Il principio è stato ribadito anche di recente (Sez. 2, Sentenza n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337) con la conseguenza che rimane isolata l'affermazione secondo la quale dopo la scadenza dei termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari non è possibile disporre il sequestro ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 35060 del 02/07/2003, Vitali, Rv. 226163).2.All'eccezione difensiva, sulla invalidità del sequestro probatorio con riferimento all'aspetto della pertinenzialità dei beni in sequestro rispetto ai reati per i quali si procede o alla loro natura di corpo del reato, il Tribunale ha dato una risposta evasiva ed apparente, concentrando l'attenzione sulla tempestività del sequestro rispetto alla iscrizione della notizia di reato in relazione ai reati di cui agli artt. 326 e 378 cod. pen., che riguardano il concreto apporto che Masone avrebbe dato al D'Elia per aiutarlo a sottrarsi alle indagini a suo carico fornendogli, a tal riguardo, notizie riservate.
Ma si tratta, come anticipato, di una risposta di mera apparenza rispetto alla valutazione del fumus delicti che costituisce il necessario presupposto per la verifica della natura di corpo del reato o del vincolo di pertinenzialità tra il bene e la condotta di reato e, quindi del collegamento che giustifica l'apprensione. Il Tribunale si è (solo nominalisticamente) riportato all'indirizzo della giurisprudenza secondo cui il fumus commissi delicti non va verificato su un piano di mera astrattezza (nel senso di limitarsi alla sussistenza dell'ipotesi criminosa) bensì in concreto, onde verificare la sussistenza di elementi di commissione del fatto - reato.
Alla chiarezza della enunciazione di principio nell'ordinanza impugnata, che sembra esaminare l'aspetto del fumus delicti in ordine ai reati di cui agli artt. 326 e 378 cod. pen. ascritti all'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dal D'Elia e per i quali non si pone un problema di tempestività del sequestro, fa seguito, infatti, il riferimento anche alla mera "possibilità" che il ricorrente fosse venuto a conoscenza di materiale esfiltrato dal D'Elia presso gli stabilimenti della Leonardo e delle altre aziende presso le quali questi aveva lavorato, possibilità che costituisce il presupposto giustificativo del sequestro di tutto il materiale cartaceo e informatico e dei relativi supporti detenuti dal Masone, senza che neppure sia dato comprendere la tipologia di connessione fra i reati ascritti direttamente al Masone e quello di cui 615-ter cod. pen. (che sembra riconducibile al solo D'Elia), con la conseguenza che non è dato comprendere se la documentazione oggetto del sequestro costituisca corpo del reato o cosa pertinente al reato.
Va infatti osservato che le nozioni di corpo del reato e cosa pertinente al reato non costituiscono endiadi tra loro fungibili o che si distinguono solo per la più ampia portata della seconda, che rinvia a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il profitto o il prodotto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 26444 del 28/5/2014, Denaro, Rv. 259850). Le nozioni penalistiche di corpo del reato e cosa pertinente al reato non sono, infatti, ricostruibili solo sulla base di un concetto che le descrive sul piano fenomenico ma costituiscono il risultato del rapporto tra la res e il reato per cui si procede. 3.Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (SU., Sentenza n. 36072 de/ 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).
Nella sentenza si osserva che "la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedinnentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato".
La giurisprudenza successiva di questa Corte ha precisato il contenuto dell'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, contenuto che deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez.6, Sentenza n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).
Rispetto, poi, a provvedimenti di sequestro probatorio "massivo", ai quali si prestano i decreti di sequestro di documentazione e di materiale informatico e relativi supporti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro (cfr.
Sez. 6, Sentenza n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti Lucia, Rv. 279949). Il principio ora enunciato, esaminato dalla Corte nella sentenza da ultimo richiamata con riferimento al sequestro preventivo di cose pertinenti al reato appartenenti ad un soggetto estraneo al reato, assume una valenza generale e suscettibile di applicazione anche al sequestro probatorio, soprattutto nel caso in cui il sequestro non abbia ad oggetto res determinate ma si atteggi a sequestro omnicomprensivo nel quale vengono ricomprese intere categorie di beni. La finalità di accertamento del reato, correlata alla descrizione "concreta" e non meramente astratta del fumus boni iuris, esprime, infatti, un concetto ben diverso dalla finalità meramente esplorativa e, opportunamente illustrata attraverso la motivazione, è in grado di assolvere alla funzione di giusto equilibrio e ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito che orienta l'azione investigativa del pubblico ministero.4.Così ricostruiti i criteri per la individuazione del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato e della finalità probatoria, il provvedimento impugnato non soddisfa il requisito della necessaria motivazione sulla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale e sulla concreta finalità investigativa poiché si risolve nella mera elencazione di documentazione idonea a ricostruire i rapporti fra il Masone e il D'Elia (pag. 2 dell'ordinanza impugnata), elencazione che ne denuncia la finalità esplorativa, piuttosto che quella di accertamento funzionale alle esigenze investigative dei reati per i quali si procede.
In particolare, per quanto concerne il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., che costituisce la struttura portante della descritta finalità probatoria, rileva il Collegio che non è stato neppure individuato con riferimento all'imputazione soggettiva della condotta illecita, se, cioè, riferita al solo D'Elia o ad una fattispecie di concorso che coinvolge anche l'odierno ricorrente. Tale confusione si presta così alla descritta sovrapposizione concettuale tra sequestro del corpo di reato e sequestro di cosa pertinente al reato, che l'ordinanza non chiarisce, e che la difesa ha denunciato sia attraverso il terzo motivo di ricorso sia attraverso il motivo, per vero confuso, nel quale allega la sussistenza della scriminante di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen. in capo al Masone, in relazione al delitto di cui all'art. 378 cod. pen. ed al reato presupposto nel quale il Masone avrebbe concorso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deciso il 17/5/2021