Sentenza — n. 28688/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.Generico e manifestamente infondato è il denunciato vizio della motivazione la cui sussistenza avrebbe potuto integrare il vizio di violazione di legge nell'applicazione della norma di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in materia di presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare che, anche a riguardo del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte esclude - per non trasformare le presunzioni che legittimano l'applicazione della misura, in un sistema di tipo meccanicistico - quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. (Sez. 1, Sentenza n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 28688/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.Generico e manifestamente infondato è il denunciato vizio della motivazione la cui sussistenza avrebbe potuto integrare il vizio di violazione di legge nell'applicazione della norma di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in materia di presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare che, anche a riguardo del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte esclude - per non trasformare le presunzioni che legittimano l'applicazione della misura, in un sistema di tipo meccanicistico - quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. (Sez. 1, Sentenza n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Lo Riggio Mario, nato a Vibo Valentia il 1/1/1961 avverso l'ordinanza del 1/12/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per Mario Lo Riggio gli avvocati Valerio Vianello, in sostituzione dell'avvocato Salvatore Staiano e l'avvocato Francesco Muzzopappa che insistono per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello dell'imputato, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Mario Lo Riggio per i reati di cui agli art. 110, 416- bis cod. pen. e 512 -bis, 416 -bis.1 cod. pen. con quella degli arresti domiciliari. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. il Pubblico Ministero chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione poiché gli elementi valorizzati, in primis il decorso del tempo, non sono idonei ad incidere sul pericolo di reiterazione. Gli altri elementi indicati erano noti al momento di applicazione della misura e sono, pertanto, irrilevanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.Generico e manifestamente infondato è il denunciato vizio della motivazione la cui sussistenza avrebbe potuto integrare il vizio di violazione di legge nell'applicazione della norma di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in materia di presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare che, anche a riguardo del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte esclude - per non trasformare le presunzioni che legittimano l'applicazione della misura, in un sistema di tipo meccanicistico - quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. (Sez. 1, Sentenza n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388).
Il Tribunale ha ritenuto attenuate le esigenze di prevenzione valorizzando l'apprezzabile periodo di detenzione sofferto dall'indagato, il corretto comportamento processuale, il sequestro dei beni, le esigenze di equiparazione con la posizione di altri imputati già posti a tale regime, quali evenienze in grado di attenuare il giudizio di pericolosità connesso alla probabile futura commissione di reati dello stesso genere di quelli per i quali si procede e, dunque, adeguatamente tutelabile con la misura degli arresti donniciliari. Si tratta di argomentazioni logiche e fondate sulla valutazione di tutti gli elementi processuali alle quali il ricorrente oppone una rivalutazione ancorata al dato formale - che, cioè, si tratta di elementi (quanto all'incensuratezza) già valutati e irrilevanti (il decorso del tempo), ovvero astratta, richiamando la natura dei reati per i quali si procede. 3.Non è superfluo rammentare che secondo l'orientamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).
Osserva, infine, il Collegio, con riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive custodiali, che l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. può essere ritenuta sia quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto (precedenti evasioni; episodi di inosservanza a regole o prescrizioni) inducano a ritenere che quest'ultimo possa essere propenso a disubbidire all'ordine di non allontanarsi dal domicilio, in violazione della cautela impostagli, sia quando la gravità del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosità dell'indagato depongano nel medesimo senso, ossia per la propensione all'inosservanza delle prescrizioni, aspetto, questo, sul quale incidono, anche in caso di reato associativo, considerazioni che devono avere riguardo specifico alla persona indagata ed alla tipologia del suo coinvolgimento nell'attività illecita anche in relazione anche alle ragioni e moventi personali sui quali va necessariamente ritagliato il giudizio di pericolosità sociale.
Si tratta, come anticipato, di aspetti, questi, sui quali il Tribunale ha adeguatamente motivato richiamando la specificità della condotta ascritta al Lo Riggio non riproducibili in presenza della tipologia della misura adottata, fidando nell'osservanza delle prescrizioni che sono imposte all'indagato e che non ci sono giustificati motivi per ritenere che questi non osserverà.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 maggio 2021 Il Consigliere relatore Il