Cassation Court dismisses appeal against preventive seizure, upholding presumption of illicit accumulation for spouse of accused.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pasqualina Lascenzione inadmissible, confirming the lower court's rejection of her request to lift the preventive seizure on her villa. Lascenzione argued that the trial court violated the law by failing to consider her husband's financial flows and committed a vizio di motivazione by ignoring her expert testimony on family expenses. The Court rejected these claims, ruling that the presumption of illicit accumulation applies to the spouse unless they prove legitimate income sources, a burden the appellant failed to meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306: In preventive seizure proceedings for confiscation, a presumption of illicit accumulation applies to the apparent owner's spouse, requiring them to prove legitimate income sources to overturn the seizure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lascenzione Pasqualina nato a Cirò Marina il 18/04/1973 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. Giancarlo Caterina in sostituzione dell'avv. Gianni Russano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato l'appello proposto da Pasqualina Lascenzione, terza interessata, e, per l'effetto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 25 luglio 2020, con il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di dissequestro dei beni nella titolarità della predetta. In particolare, Lascenzione ha chiesto il dissequestro del bene immobile (meglio precisato nel provvedimento) attinto dal provvedimento di sequestro ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 240 cod. pen., 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) e 416-bis cod. pen., emesso dal medesimo Giudice in data 30 dicembre 2017 nei confronti di Vito Castellano (imputato del delitto ex 416-bis cod. pen.), di cui la ricorrente è coniuge.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, munito di procura speciale, Pasqualina Lascenzione chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento reiettivo della richiesta di dissequestro della villa alla medesima intestata, senza confrontarsi con le conclusioni della consulenza tecnica allegata all'istanza relativa ai flussi finanziari dei coniugi Castellano - Lascenzione, limitandosi a rilevare l'esistenza del rapporto di coniugio fra l'istante e Vito Castellano ed a richiamare apoditticamente i dati presi in considerazione nel provvedimento genetico sulla scorta degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri. 2.2.
Vizio di motivazione per motivazione apparente in ordine alle prove decisive (rappresentate dalla consulenza tecnica di parte e dagli allegati) in merito ai flussi patrimoniali tesi a dimostrare la disponibilità in capo alla Lascenzione delle risorse economiche atte a sostenere l'acquisito del bene oggetto della richiesta di restituzione e la conseguente insussistenza dei presupposti per l'ablazione. Evidenzia la ricorrente come la valutazione della consulenza tecnica di parte sia stata parcellizzata estromettendo gli introiti del nucleo familiare non contabilizzati dagli inquirenti; come la Corte sia così pervenuta ad escludere significative discrasie (invece evidenziate dal consulente) con mere formule di stile o comunque con considerazioni assertive.
In ultimo, la difesa rileva che, anche qualora si volesse attribuire al Castellano, in luogo della moglie, l'effettiva titolarità della casa familiare, egli potrebbe sempre provare la liceità dell'acquisito così da superare la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Occorre muovere dal dato normativo incontrovertibile fissato nell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale, contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 2.1. In particolare, nella violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rientrano tanto la mancanza assoluta di motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc.
Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Ne discende che non possono essere coltivati nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in tema di misure cautelari reali tutti quei vizi che, sia pur formalmente dedotti in termini di violazione di legge, si traducano in eccezioni concernenti l'impianto argomentativo del provvedimento, mentre è certamente censurabile la mancanza - anche sotto forma dell'apparenza - della motivazione rispetto ad elementi fondamentali del provvedimento ablativo.
3. Di tale insuperabile regula iuris non ha tenuto conto la Lascenzione nel promuovere la presente impugnazione là dove, sotto l'insegna della violazione di legge e della motivazione apparente (vizi in astratto coltivabili con il ricorso ex art.325 cod. proc. pen.), si è limitata - a ben vedere - ad attaccare la motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti - rectius persistenti - i presupposti per l'ablazione cautelare del bene immobile intestato alla ricorrente. 3.1. D'altronde, il corredo motivazionale sviluppato a sostegno del provvedimento in verifica risulta scevro dai vizi denunciati.
Dopo avere ricordato le coordinate ermeneutiche applicabili in materia (con specifico riguardo alla presunzione semplice di intestazione fittizia del bene in caso di parente dell'indagato), il Tribunale distrettuale ha preso in esame la consulenza tecnica di parte ed ha rilevato come, sulla scorta di quanto in essa messo in evidenza, non sia ravvisabile alcuna significativa discrasia, idonea a confutare la sperequazione, ravvisata dagli inquirenti e condivisa dal Giudice per le indagini preliminari, tra i redditi percepiti da Vito Castellano e dal suo nucleo familiare nelle annualità prese in considerazione (ivi compresi i rimborsi di buoni fruttiferi postali) riportati nella consulenza tecnica (e relativi allegati) e quelli presi in considerazione nel provvedimento genetico sulla base degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri.
Il Collegio ha inoltre evidenziato come, nel reddito complessivo del nucleo familiare di Castellano-Lascenzione, siano stati considerati dal consulente anche i redditi percepiti da Erminia Basta, madre di Vito Castellano, deceduta nel 2003, dando atto della circostanza che ella era stata "da sempre convivente con il figlio", peraltro non riscontrata dagli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini. Il Giudice a quo ha inoltre posto in luce che, nella consulenza tecnica di parte, nella somma complessiva dei redditi del nucleo familiare comprendente anche quelli di Erminio Basta, nella voce "spesa familiare media annua" non si è però tenuto conto dei costi relativi a tale componente aggiuntivo del nucleo familiare, né di eventuali altre spese sostenute dalla donna ed incidenti sul reddito complessivo della famiglia, per cui non possono computarsi gli incrementi di reddito riportati dalla consulenza relative alla medesima Basta in assenza di detrazioni dei relativi costi di mantenimento; che non v'è ragione di discostarsi dal valore relativo alla "spesa familiare media annua" in relazione alla "spesa media mensile familiare alimentare, non alimentare e totale per regione e numero dei componenti" calcolato sulla scorta dei dati raccolti dall'Istat nel periodo 1997 - 2015 (come proposto dal consulente tecnico della difesa), posto che tali parametri, seppure indicativi, si attagliano al caso sub iudice in quanto prendono in esame la spesa media delle famiglie della Regione Calabria; che, nel corso dell'indagine, non è comunque emerso, né la difesa ha fornito un principio di prova, che il nucleo familiare del Castellano conducesse un tenore di vita - in relazione alla spesa alimentare e non alimentare - al di sotto della soglia media e pari alla soglia di povertà; che la consulenza tecnica non ha evidenziato elementi nuovi tali da dimostrare l'erroneità del calcolo della spesa media Istat effettuato dalla Guardia di Finanza.
Infine, il Collegio ha aggiunto che i costi di costruzione del fabbricato sostenuti tra il 2007 e il 2008 (ammontanti a 256.000 euro, secondo quanto riportato nella consulenza redatta dall' Ing. Ciccopiedi allegata alla consulenza di parte), non conteggiati dagli inquirenti, rendono la sproporzione reddituale del nucleo familiare rispetto ai beni acquisiti non inferiore ma addirittura maggiore di quella già calcolata (v. pagine 3 - 5 del provvedimento in verifica). 3.2. Sulla scorta di quanto testè rilevato, non v'è materia per affermare che il provvedimento impugnato sia affetto da una motivazione assente o anche soltanto apparente, avendo il Tribunale dato (congrua) risposta ad ogni rilievo mosso dall'istante ed illustrato - in termini puntuali ed esaustivi - la ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti per poter superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in capo alla coniuge del proposto o comunque per provare la legittima provenienza del bene attinto dal provvedimento di sequestro.
La decisione in verifica risulta, d'altronde, perfettamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice secondo cui, in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, sussiste, a carico del titolare apparente di beni, una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente (nella specie: coniuge dell'indagato), non svolge un'attività tale da procurargli il bene, per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo (Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv.
Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013 - dep. 2014, Patanè, Rv. 258790 - 01; 6, n. 3889 del 24/10/2000 Boglioni, Rv. 217488 - 01).
4. Conclusivamente, l'impugnazione proposta dalla Lascenzione si risolve, pertanto, nella denuncia di un vizio di motivazione e/o nella sollecitazione ad una rivisitazione delle valutazioni discrezionali dei Giudici della cognizione, non consentite con il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. 4.1. Dalla declaratoria d'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d