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Sentenza — n. 28686/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28686/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28686/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari, Sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 23 dicembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti - tra gli altri - di Michele Carosiello, in quanto gravemente indiziato di partecipare, con ruolo apicale, all'associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui agli artt. 99 e 416-bis, commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo, cod. pen. e 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con specifico riguardo all'articolazione dell"ndrangheta denominata "cosca Serraino", con condotta in atto e con la recidiva.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 629 cod. pen, art. 309 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28686/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2.1. Sotto diverso aspetto, va rimarcato che, anche all'esito delle modifiche compiute agli artt. 292, comma 2, e 309, comma 9, cod. proc. pen. ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, continua a valere il consolidato principio di diritto alla stregua del quale, in considerazione dell'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide il ricorso ex art. 309 sono tra loro strettamente collegate e complementari, con la conseguenza che la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice (ex plurimis Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006 - dep. 30/01/2007, P.M. in proc.

Parole chiave

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partecipazione al reato estorsione corruzione nell'esecuzione forzata inchiesta mascherata reato di coazione inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Michele Carosiello chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 629 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., per avere il Tribunale confermato il provvedimento coercitivo nonostante l'assenza di elemento soggettivo con riguardo all'incolpazione di cui al capo 9), essendosi l'indagato limitato ad aiutare uno degli altri indagati con il ruolo di intermediario.
art. 309 cod. proc. pen
Di tali condivisibili principi non ha tenuto conto il ricorrente là dove, oltre a riproporre dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
Ed invero, in ossequio ai principi generali in tema di impugnazioni ed in particolare all'art. 591 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carosiello Michele nato a Cerignola il 30/08/1980 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari, Sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 23 dicembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti - tra gli altri - di Michele Carosiello, in quanto gravemente indiziato di partecipare, con ruolo apicale, all'associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui agli artt. 99 e 416-bis, commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo, cod. pen. e 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con specifico riguardo all'articolazione dell"ndrangheta denominata "cosca Serraino", con condotta in atto e con la recidiva.

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Michele Carosiello chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere i Giudici della cautela omesso di dare contezza delle ragioni della identificazione del Carosiello nei personaggi indicati nelle conversazioni intercettate come "testone" (quanto al capo 9) e "Michele testone" (quanto al capo 11). Sottolinea in particolare la difesa come il Collegio del gravame cautelare abbia omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni mosse col ricorso ex art.309 cod. proc. pen., nel quale si era evidenziato che - come si evince dalla conversazione con progr. 1476 (in cui Aprile afferma "no che me ne frega a me del venerdì") - le due persone coinvolte nelle estorsioni sub capi 9) e 11) sono diverse. 2.2.

Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., per avere il Tribunale confermato il provvedimento coercitivo nonostante l'assenza di elemento soggettivo con riguardo all'incolpazione di cui al capo 9), essendosi l'indagato limitato ad aiutare uno degli altri indagati con il ruolo di intermediario. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen., per avere il Collegio distrettuale confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare nonostante l'assenza di prova dell'elemento soggettivo in relazione all'incolpazione sub capo 11), essendosi l'indagato limitato a svolgere il ruolo di mediatore in favore della persona offesa Michele Cappellari per mitigare le pretese economiche avanzate nei suoi confronti. 2.4.

Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere il Giudice dell'impugnazione cautelare ritenuto sussistente la circostanza aggravante in oggetto - sub specie del c.d. metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa - con riguardo alle contestazioni cautelari di cui ai capi 9) e 11), stante l'assenza dei connotati della mafiosità della minaccia e la mancanza di qualunque rappresentazione alle vittime dell'utilizzo del denaro ricevuto per soddisfare le esigenze economiche delle famiglie dei detenuti o per coprire le loro spese legali. 2.5.

Violazione di legge processuale in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e correlativo vizio di motivazione, per avere il Tribunale ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari facendo mero richiamo alla presunzione di cui alla indicata norma e trascurando di considerare il tempo decorso dai fatti, risalenti al febbraio 2018.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.1. Preliminarmente, occorre rammentare come, col ricorso per cassazione, non siano coltivabili quei rilievi che, sia pure sotto la formale "insegna" della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, siano in effetti tesi ad sollecitare una rivalutazione di questa Sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, sospingendo questa Corte ad un sindacato eccentrico rispetto al giudizio di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ()cuti percepibili (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che concerna la valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 2.1. Sotto diverso aspetto, va rimarcato che, anche all'esito delle modifiche compiute agli artt. 292, comma 2, e 309, comma 9, cod. proc. pen. ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, continua a valere il consolidato principio di diritto alla stregua del quale, in considerazione dell'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide il ricorso ex art. 309 sono tra loro strettamente collegate e complementari, con la conseguenza che la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice (ex plurimis Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006 - dep. 30/01/2007, P.M. in proc.

Sarli e altri, Rv. 236036), con l'unico limite della motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, non sanabile dal Tribunale (ex plurimis Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365).

3. Di tali condivisibili principi non ha tenuto conto il ricorrente là dove, oltre a riproporre dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. ed a non confrontarsi con l'apparato logico argomentativo svolto in risposta dal Tribunale distrettuale - circostanze già di per sé danti luogo ad inammissibilità delle doglianze - muove censure comunque non coltivabili in questa sede, sollecitando una non consentita rilettura delle emergenze processuali in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. 3.1. Con riguardo al primo rilievo, il Collegio del merito cautelare ha dato puntuale e non illogica risposta all'omologa questione dedotta dal Carosiello con il riesame illustrando la pluralità di elementi convergenti che hanno consentito di identificare il ricorrente nella persona indicata nelle captazioni come "testone" o "Michele testone", segnatamente:

a) il fatto noto agli inquirenti, per essere già emerso in altri procedimenti penali, che il ricorrente era soprannominato "testone";

b) la circostanza che le vittime delle estorsioni abitassero a Cerignola, città di origine del ricorrente;

c) il fatto, emerso alcune intercettazioni, che Alessandro Aprile si incontrasse con il "testone" presso una "comunità", essendo in quel periodo l'indagato sottoposto agli obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, con l'autorizzazione a recarsi presso una comunità terapeutica dal lunedì al venerdì;

d) la circostanza che il rinvio dell'appuntamento con "Michele" fosse saltato per l'esigenza rappresentata da questi di accompagnare la figlia ad una visita medica (emerso nella conversazione intercettata in ambientale il 5 marzo 2018) abbia trovato puntuale riscontro nell'istanza presentata dal difensore di Michele Carosiello alla Corte d'appello di Firenze di autorizzazione a recarsi presso il policlinico di Milano ad accompagnare la figlia per essere sottoposta ad una visita specialistica dermatologica (v. pagine 23 e 24 dell'ordinanza impugnata). 3.2.

Analoghe considerazioni valgono quanto alle deduzioni mosse in ordine all'incolpazione di estorsione sub capi 9) e 11). Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, il Collegio del riesame ha congruamente disatteso l'analoga doglianza dedotta con il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., là dove ha ripercorso le emergenze processuali a carico (soffermandosi, in particolare, su alcuni passaggi delle intercettazioni stimati rilevanti), ha posto in luce gli elementi a carico da esse tratte ed ha poi convincentemente delineato il contributo agevolatore assicurato da Carosiello ai fini della realizzazione dei delitti (v. pagine 24 e dell'ordinanza impugnata).

4. Non sfugge alla censura di inammissibilità neanche la doglianza concernente la ritenuta integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 4.1. Ed invero, il Tribunale ha attentamente delineato gli elementi stimati dimostrativi del metodo mafioso, in particolare, quanto al capo 9), le parole minacciose profferite dal Carosiello all'indirizzo della vittima ("guagliò, mettiti a posto perché i compagni qua sono roba nostra sennò ti rompiamo le corna e non lavori neanche più a Cerignola e roba varia"), stimate - non irragionevolmente - chiaramente evocative della contiguità del prevenuto ad un'associazione mafiosa e funzionali a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, quale effetto del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso anzichè di un criminale comune.

Quanto al capo 11), il Collegio ha richiamato alcuni passaggi delle intercettazioni da cui emerge il tenore delle minacce indirizzate al venditore ambulante Michele Cappellari ed ha evidenziato - anche in questo caso, con considerazioni non manifestamente illogiche - le ragioni per le quali esse debbano ritenersi evocative della provenienza da un gruppo che controlla il territorio, impone ai commercianti il pizzo e indica anche la merce che essi sono autorizzati a vendere (v. pagine 28 e 29 dell'ordinanza impugnata). 4.2. Quanto poi al profilo dell'agevolazione mafiosa - esattamente qualificata dal Tribunale come avente natura soggettiva, così correggendo il tiro del primo Giudice della cautela che aveva riconosciuto all'aggravante natura oggettiva -, non può non essere rilevato che, a prescindere dalla fondatezza o meno della deduzione difensiva quanto all'assenza di prova circa la consapevolezza del Carosiello che il profitto delle estorsioni fosse destinato ad alimentare le casse della "Società Foggiana" (v. pagine 30 e 31 dell'ordinanza impugnata), la censura non risulta comunque sorretta da interesse ed è, pertanto, inammissibile.

Ed invero, in ossequio ai principi generali in tema di impugnazioni ed in particolare all'art. 591 cod. proc. pen., per proporre ricorso è necessario avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562). Non può pertanto ravvisarsi alcun interesse a rimuovere dal provvedimento coercitivo la contestazione della circostanza sotto tale profilo, atteso che - essendo stato l'elemento circostanziale convincentemente stimato integrato (almeno in termini gravità indiziaria) con riguardo al metodo mafioso - l'ipotetica decisione favorevole quanto all'agevolazione mafiosa non potrebbe tradursi in un vantaggio concreto per il ricorrente: l'eliminazione di tale (alternativo) presupposto della circostanza aggravante non avrebbe difatti alcun immediato riflesso sull'an o sul quomodo della misura cautelare, permanendo l'altro presupposto dell'art. 416-bis.1 cod. pen..

5. Anche l'ultimo motivo in punto esigenze cautelari risulta ripetitivo di deduzioni già coltivate con il ricorso per riesame.5.1. Al riguardo il Collegio del gravame cautelare ha ineccepibilmente rilevato, per un verso, che nella specie opera la duplice presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. derivante dalla contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.; per altro verso, che, in ogni caso, sussiste nell'attualità il periculum líbertatís nonostante il decorso di tre anni dai fatti, stante la perdurante operatività della "Società foggiana", i numerosi precedenti penali del Carosiello, espressivi della sua particolare pericolosità (e tali da giustificare la contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale a pena eseguita), la circostanza che egli commetteva i reati per cui si procede allorquando era sottoposto a misura cautelare personale, sfruttando - per finalità delinquenziali - l'autorizzazione concessa a frequentare una comunità di recupero. 5.2.

Scevro da vizi coltivabili in questa sede è anche l'ultimo passaggio in punto di scelta della misura, là dove i Giudici dell'impugnazione cautelare hanno posto l'accento sulla impossibilità di fare affidamento sulla capacità di autocontrollo del prevenuto e sulla conseguente impraticabilità di misure cautelari meno afflittive di quella carceraria (pagine 31 e seguenti dell'ordinanza impugnata). Puntuale argomentare del Tribunale cui il ricorrente non ha contrapposto alcuna specifica deduzione o considerazione, incorrendo nell'aspecificità del rilievo.

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 maggio 2021 Il c