Sentenza — n. 28685/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 10 novembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di Antonino Fallanca, in quanto indagato di partecipazione, con ruolo apicale, all'associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui agli artt. 99 e 416-bis, commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo, cod. pen. e 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con specifico riguardo all'articolazione di Indrangheta denominata "cosca Serraino", con condotta in atto e con la recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28685/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Immune da vizi coltivabili con il ricorso per cassazione è anche il profilo delle esigenze cautelari attaccato con il secondo motivo. 3.1. Ineccepibilmente, il Tribunale distrettuale ha invero richiamato il disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando come la duplice presunzione ivi contemplata non risulta superata da alcun elemento di segno contrario, neanche dedotto dalla difesa, in grado di dimostrare che l'indagato abbia stabilmente deciso i propri legami con la consorteria criminale, nell'ambito della quale è a pieno titolo inserito.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fallanca Antonino nato a Cardeto il 13/08/1954 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, avv. Giuseppe Nardo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 10 novembre 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di Antonino Fallanca, in quanto indagato di partecipazione, con ruolo apicale, all'associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui agli artt. 99 e 416-bis, commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo, cod. pen. e 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con specifico riguardo all'articolazione di Indrangheta denominata "cosca Serraino", con condotta in atto e con la recidiva.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Antonino Fallanca chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 99 e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo, cod. pen. e 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e correlativo vizio di motivazione. A sostegno del motivo, la difesa rileva che il Tribunale del riesame non ha motivato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa "cosca Serraino", limitandosi a richiamare per relationem la motivazione del provvedimento coercitivo genetico senza confrontarsi con le doglianze e le censure mosse nella richiesta di riesame (assenza di riscontri alle dichiarazioni rese da Innocenzio Macheda, insufficienza e contraddittorietà del narrato dei collaboratori di giustizia Giuseppe Liuzzo, Antonino e Daniele Filocamo).
Aggiunge che il Tribunale distrettuale ha inoltre trascurato di confrontarsi con la spiegazione alternativa fornita dalla difesa alle emergenze delle intercettazioni ambientali (segnatamente prog. n. 3536 del 3 febbraio 2018, prog. 8754 del 21 settembre 2019, prog. n. 8756 del 21 settembre 2019, prog. n. 8803 del 23 settembre 2019 e n. 9284 del 13 ottobre 2019), rimarcando che da esse non si evince il coinvolgimento di Antonino Fallanca in alcuna cena di 'ndrangheta né, più in generale, in alcuna attività imprenditoriale illecita, che l'accenno alla "svolta" si riferisce esclusivamente al successo economico del prevenuto e che il "Nino" menzionato in alcune conversazioni non è stato identificato con certezza nel Fallanca.
Sotto diverso aspetto, il ricorrente lamenta l'omessa risposta alle specifiche questioni sottoposte al vaglio del Collegio della cautela in relazione alla contestata attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giuseppe Liuzzo, Antonino e Daniele Filocamo ed al portato conoscitivo delle dichiarazioni dei medesimi (quanto alle dichiarazioni di Liuzzo, in relazione: alla identificazione del "Nino" in Antonino Fallanca); all'assenza di elementi dimostrativi della sua intraneità nell'associazione mafiosa o anche solo della sua vicinanza alla famiglia Serraino; alla spiegazione lecita della sua partecipazione alla fiera di Bologna; alla giustificazione fornita quanto all'esecuzione dei lavori di pittura senza corrispettivo; quanto alle dichiarazioni rese dai fratelli Antonino e Daniele Filocamo (in relazione alla genericità e alla contraddittorietà delle loro accuse quanto alla consegna di una pistola, alla presenza del ricorrente al rito di affiliazione di Antonino Filocamo, all'appartenenza del Fallanca alla cosca Serraino, al mancato pagamento della merce da parte dei vertici della cosca e di Maurizio Cortese, alle ipotizzate estorsioni in danno delle ditte interessate da lavori in Reggio Calabria).
Infine, la difesa ha posto in luce come, contrariamente a quanto assunto dai Giudici della cautela, dalle dichiarazioni rese il 15 ottobre 2020 da Maurizio Cortese emergano elementi favorevoli al Fallanca, e non a carico. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1, lett.
a) e c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 99 e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen. e 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e correlativo vizio di motivazione, in particolare, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia argomentato la ritenuta sussistenza dei pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa sulla scorta dell'automatica applicazione della presunzione di pericolosità derivante dalla contestazione associativa, errando nell'attribuzione del precedente specifico per partecipazione ad associazione mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è destituito di fondamento in ordine a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Giudica invero la Corte che, avendo riguardo al discorso giustificativo complessivo quale risulta dalla lettura integrata dell'ordinanza cautelare c.d. genetica e di quella resa all'esito del giudizio di riesame, i Giudici della cognizione cautelare abbiano dato esaustiva e non illogica contezza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 2.1. Secondo la contestazione provvisoria, Antonino Fallanca farebbe parte della cosca Serraino con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore ed espressione imprenditoriale della cosca, rivestendo compiti di responsabilità apicali nella zona di Cardeto, agevolando la latitanza dei sodali, assicurando il mantenimento in carcere ed elargendo somme di denari ai sodali, investendo nelle sue attività imprenditoriali proventi delle attività illecite della cosca di appartenenza e di quella alleata di Rosmini, custodendo le armi e fornendole agli associati in caso di necessità, avvalendosi dell'influenza e della capacità persuasiva del sodalizio mafioso per imporre l'acquisizione di commesse o l'acquisto di merce presso l'attività commerciali e, comunque, sfruttando la rete di relazioni della 'ndrangheta reggina per acquisire sempre maggiori fette di mercato.
Dopo avere dato conto del fatto che il presente procedimento nasce da un'articolata attività investigativa (denominata "Perfido" n. 2931/2017 DDA Trento) che ha consentito di disvelare l'operatività sul territorio trentino di una propaggine organizzativa di `ndrangheta collegata alle cosche calabresi Serraino, Iamonte e Paviglianiti, il Tribunale ha posto in luce come le risultanze dell'indagine "Perfido" abbiano costituito un formidabile riscontro agli elementi emersi nel procedimento c.d. "Pedigree" della DDA di Reggio Calabria (n. 3930/2017) concernente l'operatività della cosca Serraino (v. pagine 3 e seguenti dell'ordinanza impugnata).
Il Collegio ha quindi illustrato gli elementi integranti la gravità indiziaria della partecipazione di Antonino Fallanca alla "cosca Serraino" unitamente a Antonio Serraino, Francesco e Paolo Russo, rappresentati: dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Daniele e Antonino Filocamo (richiamato il vaglio di attendibilità compiuto dal Giudice per le indagini preliminari, nelle richiamate pagine 9 e seguenti dell'ordinanza genetica) e dai riscontri acquisiti grazie alle intercettazioni disposte nel procedimento "Perfido", ponendo in luce in particolare le parole intercettate di Innocenzio Macheda quanto alla partecipazione del Fallanca ai summit di `ndrangheta e del suo ruolo di reggente del locale di Cardeto (v. pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata).
Non irragionevolmente il Giudice dell'impugnazione cautelare ha posto l'accento sulla frase "Nino è tipo top manager, ed in effetti ha sfondato, ma lui è ormai fuori giri" lui solo 'ndrangheta e basta", in effetti riferibile - inequivocabilmente - alle sue performance in ambito criminale e non, come assunto dal ricorrente, nel settore imprenditoriale lecito. 2.2. Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, il Tribunale si è inoltre confrontato con i rilievi mossi con il riesame e, specificamente, ha escluso possibili millanterie da parte del Macheda, richiamando a corredo delle intercettazioni ambientali (ritenute autosufficienti ad integrare un quadro indiziario grave a carico del ricorrente) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Liuzzo e Daniele e Antonino Filocamo, di cui ha ripercorso i contenuti salienti (v. pagine 5 e seguenti dell'ordinanza impugnata).
In particolare, il Collegio distrettuale ha illustrato gli specifici passaggi delle dichiarazioni in cui i collaboratori hanno scolpito l'intraneità del Fallanca nell'organizzazione con il ruolo apicale di referente, quale capo del locale di Cardeto, ed ha poi sottolineato che l'indagato era capace di rifornire i sodali di armi; che le imprese edili vittime di estorsione erano costrette a rifornirsi di materiali edili dalla ditta del Fallanca e che gli esponenti del gruppo si rifornivano gratuitamente di materiale presso l'impresa del Fallanca. 2.3.
Tirando le fila delle considerazioni che precedono, la trama argomentativa intessuta dal Tribunale a fondamento della ravvisata partecipazione del Fallanca, con ruolo apicale, all'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetista si appalesa priva di lacune o di smagliature logico-giuridiche rilevabili nel giudizio di legittimità, in quanto poggiata su di una lettura unitaria e non parcellizzata delle plurime emergenze delle indagini e, in particolare, delle chiamate in reità/correità e delle captazioni (in ossequio al costante insegnamento di questa Corte della nomofilachia in tema di valutazione ex art. 273 cod. proc. pen., v. da ultimo, Sez. 4 1, n. 30415 del 25/09/2020, Di Giuro, Rv. 279789-01;
Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780-01). D'altronde, l'argomentare del Collegio distrettuale si allinea perfettamente alla lezione ermeneutica espressa da questa Corte regolatrice in materia di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, alla stregua della quale, a detti fini, è richiesto che vi sia prova non solo di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio implicante, cioè dello status di appartenenza, ma anche di un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale il soggetto "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238838).
3. Immune da vizi coltivabili con il ricorso per cassazione è anche il profilo delle esigenze cautelari attaccato con il secondo motivo. 3.1. Ineccepibilmente, il Tribunale distrettuale ha invero richiamato il disposto dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando come la duplice presunzione ivi contemplata non risulta superata da alcun elemento di segno contrario, neanche dedotto dalla difesa, in grado di dimostrare che l'indagato abbia stabilmente deciso i propri legami con la consorteria criminale, nell'ambito della quale è a pieno titolo inserito.
Non può omettersi in rilievo come i Giudici della cautela non si siano limitati a fare automatica applicazione della presunzione de qua, ma abbiano convincentemente argomentato la ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza, ponendo in luce la gravità dei fatti contestati (viste le specifiche modalità e circostanze), la loro ripetizione nel tempo, la trasgressività e la pericolosità dell'indagato (già condannato per associazione mafiosa), la sua perdurante intraneità nel sodalizio mafioso ed il sistema di relazioni da egli vantate della gravità dei fatti contestati (v. pagina 10 del provvedimento in rassegna). 3.2.
Non illogicamente motivato è anche il ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, poggiato dai Giudici del procedimento incidentale de libertate sulla natura delle principali prove a carico (appunto di natura dichiarativa) e sulla forza di intimidazione derivante dall'appartenenza alla cosca, suscettibile di condizionare le prove acquisende nel giudizio (v. pagine 8 e seguenti dell'ordinanza impugnata).
4. Dal rigetto del ricorso consegue de iure la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.