Sentenza — n. 28684/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione specializzata per il riesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art.324 cod. proc. pen., avverso il decreto del 17 ottobre 2020. con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha ordinato il sequestro preventivo a fini di confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. della "Fallanca Colori s.r.l.", di cui Antonino Fallanca è amministratore e rappresentante legale, e del patrimonio aziendale comprensivo di beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie. 1.1. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il proponente ha presentato la richiesta ex art. 324 del codice di rito a titolo personale, e non quale rappresentante legale della società sequestrata, e che non risulta essere stata conferita da parte del legale rappresentante della "Fallanca Colori s.r.l." la prescritta procura speciale al difensore, in ossequio a quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 324 cod. proc. pen, art. 61 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28684/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fallanca Antonino nato a Cardeto il 13/08/1954 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. Giuseppe Nardo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione specializzata per il riesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art.324 cod. proc. pen., avverso il decreto del 17 ottobre 2020. con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha ordinato il sequestro preventivo a fini di confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. della "Fallanca Colori s.r.l.", di cui Antonino Fallanca è amministratore e rappresentante legale, e del patrimonio aziendale comprensivo di beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie. 1.1. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il proponente ha presentato la richiesta ex art. 324 del codice di rito a titolo personale, e non quale rappresentante legale della società sequestrata, e che non risulta essere stata conferita da parte del legale rappresentante della "Fallanca Colori s.r.l." la prescritta procura speciale al difensore, in ossequio a quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Antonino Fallanca chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 322, 568 cod. proc. pen., artt. 99 e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo, cod. pen. e 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. A sostegno del motivo, evidenzia che, come emerge chiaramente dalla lettura dell'atto di impugnazione, il ricorso dinanzi al Tribunale del riesame veniva proposto, non per conto della persona giuridica "Fallanca Colori s.r.l.", ma nell'interesse di Antonino Fallanca, in quanto indagato del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso; che, in particolare, il ricorrente intendeva far valere il proprio interesse vedere eliminati i provvedimenti legati alle condotte associative a lui ascritte strumentalizzando l'attività commerciale della predetta società, con particolare riguardo al riconoscimento dell'assenza di alcuna correlazione tra la gestione dell'impresa e le attività riconducibili al sodalizio criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Come si è già rilevato nel ritenuto in fatto, il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. presentato da Antonino Fallanca, in quanto da egli proposto personalmente senza spendere la qualità di legale rappresentante della società "Fallanca Colori s.r.l." e senza il conferimento della necessaria procura speciale al difensore. Nel ricorso dinanzi a questa Corte la difesa abbietta che, contrariamente a quanto rilevato dal Collegio della cautela, il ricorrente ha proposto la richiesta di riesame, non quale legale rappresentante della persona giuridica - id est della «persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione», situazione che avrebbe effettivamente richiesto il conferimento della procura speciale - bensì quale indagato, certamente legittimato a promuovere l'impugnazione, giusta il chiaro disposto dell'art. 322, comma 1, cod. proc. pen. che riconosce il diritto a ricorrere all'«imputato», cui è equiparata la «persona sottoposta alle indagini preliminari» ex art. 61 cod. proc. pen. 2.1.
Giudica la Corte che, quand'anche interpretato nei termini delineati dalla difesa nel ricorso per cassazione, la richiesta di riesame fosse comunque ab origine inammissibile. Inammissibilità originaria del ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. rilevabile anche in questa sede, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Ed invero, come si evince dalla lettura dell'incartamento processuale (cui questa Corte può direttamente accedere trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo; v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092;
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), Antonino Fallanca ha presentato il ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. avverso il provvedimento ablativo avente ad oggetto la società de qua ed i suoi beni, con una "nuda dichiarazione" d'impugnazione. Nella memoria depositata nell'udienza di discussione dinanzi al Collegio del merito cautelare, il ricorrente ha illustrato i motivi, con cui ha dedotto:
a) l'insussistenza del fumus boni iuris, con particolare riguardo alla ritenuta integrazione dei presupposti dell'incolpazione associativa ed al contestato coinvolgimento del prevenuto nelle estorsioni in danno di altre ditte che si rifornivano dalla "Fallanca Colori s.r.l.", pagando un sovrapprezzo costituente il "pizzo" da corrispondere alle cosche;
b) la mancanza del periculum in mora;
c) la sproporzione della misura cautelare. In tale memoria, il ricorrente non ha delineato in alcuna parte l'interesse personale quale indagato/imputato nel procedimento a suo carico - dunque non quale legale rappresentante "Fallanca Colori s.r.l." - alla restituzione delle res oggetto di ablazione intestate ad un soggetto terzo, id est alla società. Assenza di alcuna indicazione sul punto che rende inammissibile il ricorso per mancanza d'interesse. 2.3. Ed invero, come questa Corte ha già avuto nodo di chiarire l'indagato/imputato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione al riesame reale trova fondamento nella lettura sistematica delle disposizioni settoriali sulle impugnazioni cautelari reali di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. e di quelle generali sull'interesse all'impugnazione di cui agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen.). (da ultimo, Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020 Astolfi Rv. 280005-01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 27775304). Affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601). Ne discende che, con il ricorso per riesame ex art. 324 cod. proc. pen., l'indagato/imputato - pur legittimato a proporre ricorso a norma dell'art. 322, comma 1, stesso codice avverso il provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto beni intestati ad un terzo persona fisica o giuridica - non è legittimato ad azionare con il ricorso il proprio interesse, di rilevanza prettamente penale, a dimostrare l'assenza del fumus commissi delicti o l'assenza di un nesso di strumentalità della res rispetto alla commissione del reato, dovendo in primo luogo rappresentare le ragioni per le quali, pur essendo soggetto terzo rispetto al bene vincolato, sia interessato a chiedere la risoluzione dell'ablazione cautelare. 2.4.
A tale regula iuris non si è conformato Antonino Fallanca nel presentare la richiesta di riesame: egli non ha prospettato un interesse qualificato al ricorso nei termini testé delineati, non ha comprovato nè dedotto l'esistenza di una relazione diretta con i beni in sequestro suscettibile di fondare un concreto interesse alla relativa restituzione, autonomo rispetto a quello facente capo alla "Fallanca Colori s.r.l." (che avrebbe dovuto essere azionato da Antonino Fallanca nella qualità di legale rappresentante e di amministratore conferendo procura speciale ad hoc al difensore), limitandosi ad attaccare la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del nesso di strumentalità della società rispetto all'attività illecita (contestando trattarsi di "impresa mafiosa", funzionale alla realizzazione dell'attività criminale ovvero al reimpiego di capitali illeciti) e, dunque, a dedurre profili strettamente connessi all'interesse "personale", di rilievo penale, a vedere esclusa la propria responsabilità in ordine al reato-presupposto della cautela reale. 2.5.
Mancanza d'interesse al ricorso che, d'altronde, si riscontra, per le medesime ragioni, anche in relazione all'impugnazione proposta dinanzi a questa Corte.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d