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Sentenza — n. 28683/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28683/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28683/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, Sezione misure di prevenzione, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto ad anni tre la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, applicata nei confronti di Michele Iannelli con decreto del Tribunale di Cosenza del 27 marzo 2019.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 284 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28683/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contesto nell'ambito del quale il buon comportamento carcerario o l'osservanza delle prescrizioni ex art. 284 cod. proc. pen. (unici elementi valorizzati dal ricorrente) costituiscono condotte doverose e pertanto - come correttamente rilevato dal Collegio di merito - di per sé non sintomatiche dell'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (v. pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato).

Parole chiave

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soggiorno illegale statuto di collaboratore dei servizi di intelligence durata minima di soggiorno soggiorno obbligato soggiorno settimanale prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Michele Iannelli chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 284 cod. proc. pen
Contesto nell'ambito del quale il buon comportamento carcerario o l'osservanza delle prescrizioni ex art. 284 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iannelli Michele nato a Cetraro il 18/12/1975 avverso la sentenza del 21/10/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, Sezione misure di prevenzione, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto ad anni tre la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, applicata nei confronti di Michele Iannelli con decreto del Tribunale di Cosenza del 27 marzo 2019.

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Michele Iannelli chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui eccepisce la violazione di legge in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. Evidenzia il ricorrente che, nell'argomentare l'attualità della pericolosità sociale, la Corte si è limitata ad elencare denunce, segnalazioni e il procedimento penale risalenti ad epoca antecedente all'anno 2016; che Iannelli è stato assolto dall'accusa di far parte di un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico; che non v'è certezza delle sue supposte frequentazioni con pregiudicati; che nessun accertamento è stato fatto circa l'eventuale impiego lavorativo del proposto, sicchè l'assunto secondo cui egli sarebbe privo di un impiego stabile sin dal 2017 risulta congetturale.

Sotto diverso aspetto, rileva che l'obbligo di dimora imposto al proposto è sorretto da una motivazione illogica, avendo la stessa Corte distrettuale evidenziato come le condotte socialmente pericolose da egli poste in essere siano state commesse in Comuni diversi da quello di residenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento e va pertanto disatteso.

2. Con il primo rilievo, il ricorrente contesta la valutazione circa l'attualità della pericolosità sociale nonostante il rilevante iato temporale intercorso fra le condotte ritenute sintomatiche e il provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale. 3.1. Nell'argomentare il giudizio di pericolosità sociale, la Corte d'appello ha preliminarmente rilevato che Iannelli risulta dedito ad attività delittuose a partire dal 1995 (allorchè poneva in essere plurime condotte di spaccio di stupefacenti oggetto di condanne irrevocabili); che il proposto è stato sottoposto ad una misura di prevenzione personale violandone le relative prescrizioni; che il medesimo non risulta avere mai svolto attività lavorativa e, prima di essere sottoposto a misura cautelare nell'anno 2015, è stato spesso controllato con soggetti pregiudicati, denunciati assieme a lui per associazione finalizzata ad attività di narcotraffico, delitto in relazione al quale è stato sottoposto a misura cautelare nel gennaio 2016, sicché egli deve ritenersi appartenente alla categoria dei soggetti pericolosi di cui all'art. 1, lett.

b) e c) d.lgs. n. 159 del 2011. 3.2. Con specifico riguardo al profilo dell'attualità della ritenuta pericolosità sociale, il Collegio di merito ha evidenziato, per un verso, che la mancata emersione di ulteriori fatti e comportamenti sintomatici di pericolosità, nell'intervallo dal mese di gennaio 2016 fino all'emissione del provvedimento genetico del marzo 2019, non è conseguenza di una mutata condotta di vita bensì dell'ininterrotto regime cautelare custodiale a cui il proposto è stato sottoposto;per altro verso, che non possono valere a far ritenere superata la delineata pericolosità sociale il buon comportamento carcerario dello Iannelli o l'osservanza delle prescrizioni relative al regime domiciliare, aggiungendo che la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, medesimo decreto (che impone il riesame della pericolosità sociale dopo due anni di sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione determinata dalla sopravvenuta detenzione per espiazione di pena) non è applicabile in caso di sottoposizione a custodia cautelare, come nella specie. 3.3.

Giudica la Corte che l'argomentare del Collegio di merito in punto di attualità della pericolosità sociale sia immune da vizi rilevabili con il ricorso per cassazione. 3.4. Per un verso, risulta ineccepibile l'osservazione secondo cui la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita al giudizio di primo grado, sebbene la motivazione debba tenere conto dell'eventuale anomala discrasia temporale tra i due giudizi, ove esistente, nonchè della risalenza nel tempo dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (ex plurimis Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135-01;

Sez. 1, n. 55052 del 18/07/2017 Carraturo, Rv. 272399-01). 3.5. Per altro verso, è immune da vizi anche l'ulteriore passaggio argomentativo, secondo cui, nella specie, non v'è materia per rilevare alcuna violazione dell'art. 14, comma 2-ter, che - nel prevedere la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena e nell'imporre la verifica della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria in caso di stato di detenzione protrattosi per almeno due anni - concerne in via esclusiva la sospensione della misura per l'esecuzione di una pena e non anche di una misura di prevenzione. 3.6.

Tanto premesso, i Giudici della prevenzione hanno comunque convincentemente illustrato le ragioni della reputata attualità della pericolosità sociale dell'interessato nonostante la soluzione di continuità fra il momento di sottoposizione a custodia cautelare (nel 2016) e l'adozione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione (nel 2019). La Corte d'appello ha invero poggiato il giudizio di attualità della pericolosità sociale su di un ragionamento che - oltre ad essere sorretto da una motivazione non inesistente né soltanto apparente - risulta immune dalla denunciata violazione di legge, là dove, per un verso, ha valorizzato la ventennale "carriera" criminale del proposto, contrassegnata da condotte di particolare gravità (traffico di droga ed altri gravissimi fatti, fonte di allarme sociale e di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico), sintomatiche dell'inclinazione del ricorrente a delinquere e dunque del rischio elevato di recidivanza; per altro verso, ha reputato - non irragionevolmente - inidonea a scardinare il giudizio di pericolosità sociale l'apparente discontinuità della serie interrotta di crimini (comunque per un intervallo temporale - tre anni - limitato, se rapportato all'arco temporale coperto dalle condotte delittuose sintomatiche di pericolosità) in quanto dovuta, non ad uno spontaneo cambiamento di vita, ma soltanto allo status detentionis.

Contesto nell'ambito del quale il buon comportamento carcerario o l'osservanza delle prescrizioni ex art. 284 cod. proc. pen. (unici elementi valorizzati dal ricorrente) costituiscono condotte doverose e pertanto - come correttamente rilevato dal Collegio di merito - di per sé non sintomatiche dell'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (v. pagine 4 e 5 del provvedimento impugnato).

5. E' inammissibile il secondo rilievo mosso dal ricorrente quanto alla censurata applicazione dell'obbligo di soggiorno. 5.1. Ed invero, la Corte distrettuale ha espressamente illustrato le ragioni che impongono l'adozione di tale prescrizione (ponendo in rilievo come le condotte socialmente pericolose siano state poste in essere dal proposto in comuni diversi da quello di residenza), di tal che la censura difensiva - là dove attacca la motivazione del provvedimento in quanto ritenuto illogica - si risolve in un vizio non coltivabile con il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione, come chiaramente stabilito dal comma 2 dell'art. 10 dello stesso d.lgs n. 159/2011 (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).

6. Dal rigetto del ricorso consegue de iure la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 maggio 2021 Il consi