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Sentenza — n. 28682/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28682/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28682/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 8 gennaio 2021 il Tribunale di Firenze ha riformato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 11 dicembre 2020 nei confronti di Tiziano Pandolfo, sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di mesi otto, applicatagli per avere, quale imprenditore titolare della "Tiziano Pandolfo s.r.l.", costituito e preso parte ad un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e la fede pubblica, operante nel Comune di Vagli dal 2009 - data di insediamento del coindagato Mario Puglia, ritenuto promotore e fondatore dell'associazione nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e di stabile componente delle giunte comunali anche come sindaco e vicensindaco — e alla quale hanno aderito anche altri imprenditori, nonché vari dipendenti e collaboratori facenti capo al predetto ufficio amministrativo.

Regesto Legislator

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art. 353-bis cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28682/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la conseguente revoca della misura cautelare in atto. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Parole chiave

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amministrazione infedele qualificata reati contro i doveri d'ufficio e professionali corruzione di pubblici ufficiali stranieri imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico inchiesta per appropriazione indebita reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 353-bis cod. pen
Con un terzo motivo si deducono i medesimi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del concorso morale nei contestati delitti di turbata libertà nella scelta del contraente ex art. 353-bis cod. pen.
art. 110 cod. pen
In ordine ai primi due motivi di doglianza deve anzitutto rilevarsi come, in tema di associazione per delinquere, la condotta di partecipazione si distingua da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen.
art. 626 cod. proc. pen
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pandolfo Tiziano, nato il 13/04/1981 a Barga (LU) avverso la ordinanza del 08/01/2021 del Tribunale di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv. Tullio Padovani e Avv. Andrea Da Prato, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 8 gennaio 2021 il Tribunale di Firenze ha riformato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 11 dicembre 2020 nei confronti di Tiziano Pandolfo, sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di mesi otto, applicatagli per avere, quale imprenditore titolare della "Tiziano Pandolfo s.r.l.", costituito e preso parte ad un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e la fede pubblica, operante nel Comune di Vagli dal 2009 - data di insediamento del coindagato Mario Puglia, ritenuto promotore e fondatore dell'associazione nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e di stabile componente delle giunte comunali anche come sindaco e vicensindaco — e alla quale hanno aderito anche altri imprenditori, nonché vari dipendenti e collaboratori facenti capo al predetto ufficio amministrativo.

2. Nell'interesse del predetto indagato hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo sei motivi il cui contenuto viene qui seguito sinteticamente indicato. 2.1. Con un primo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1), per avere l'ordinanza impugnata erroneamente assunto quale indizio di tale partecipazione il concorso morale previo accordo in ciascuno dei reati-fine che avrebbero visto l'indagato come beneficiario dell'altrui condotta e al contempo, quale indizio di tale concorso morale nei reati-fine ipotizzati a suo carico, nient'altro che la pretesa partecipazione all'associazione: vizio, questo, aggravato dal fatto che il Tribunale ha escluso il requisito della gravità indiziaria per l'unica ipotesi di reato — un delitto di falso commesso da pubblici ufficiali - nella quale si contestava il coinvolgimento dell'indagato quale concorrente materiale in uno dei delitti-scopo.

Non esaminati dal Tribunale risultano, inoltre, i motivi di riesame legati al mutamento della originaria contestazione associativa ad opera del Giudice delle indagini preliminari, atteso che le due distinte ed autonome associazioni di cui ai capi la) e lb) sono state riunite in una sola ipotesi associativa (quella di cui al capo 1) nell'ordinanza impositiva della misura cautelare: dato, questo, che il ricorrente assume a riprova del fatto che gli ipotizzati reati associativi sarebbero stati costruiti per mero "accumulo" delle posizioni dei singoli concorrenti nei vari delitti-scopo, nella totale assenza di alcun elemento organizzativo e programmatico autonomo ed ulteriore rispetto alla realizzazione di ciascuno di tali reati. 2.2.

Con un secondo motivo, inoltre, si censurano analoghi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso morale nei contestati delitti di falso ideologico (capi 4, 6, 8, 15, 18 e 23), avendo l'ordinanza impugnata eluso la trattazione delle specifiche censure difensive mosse verso i risultati di una consulenza geologica disposta per accertare lo stato dei luoghi oggetto di ricognizione nelle coeve attestazioni di somma urgenza dei lavori, in un tempo in cui — marzo 2020 — la condizione dei luoghi era stata inevitabilmente modificata proprio a causa dei lavori in questione.

Fatta eccezione per il concorso materiale nel reato di cui al capo 23), la cui configurabilità il Tribunale del riesame ha escluso, per ciascuna delle altre vicende in contestazione l'ordinanza impugnata si è limitata ad aderire acriticamente alle valutazioni espresse nella richiamata consulenza tecnica, omettendo di prendere in esame gli elementi a discarico prospettati dalla difesa e di specificare quali fossero gli elementi indiziari idonei a dimostrare il concorso morale del Pandolfo nella realizzazione dei delitti di falso, al di là del fatto che egli sarebbe stato il mero beneficiario di tali operazioni. 2.3.

Con un terzo motivo si deducono i medesimi vizi in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del concorso morale nei contestati delitti di turbata libertà nella scelta del contraente ex art. 353-bis cod. pen. (capi 5, 7, 9, 16, 19 e 24), mancando l'oggetto materiale della condotta tipizzata nella relativa fattispecie: il preteso mezzo fraudolento perturbatore, ossia la falsa attestazione di urgenza, si colloca a monte della procedura di selezione del contraente, mirando in ipotesi ad evitare la selezione comparativa, sicché lo stesso non è servito a determinare, nel corso di una procedura pubblica finalizzata alla scelta del contraente, il contenuto di un bando o di altro analogo atto, essendo anzi intervenuto, stando all'accusa, per evitare la competizione tra più offerte. 2.4.

Con un quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del concorso nelle plurime ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio di cui ai capi 5), 7), 9), 16), 19) e 24), avuto riguardo all'assenza di qualsiasi dazione o promessa di utilità da parte del privato al pubblico ufficiale, la cui condotta sembra piuttosto assimilabile alle tipiche cadenze descrittive del delitto di abuso d'ufficio: manca, in particolare, nella stessa formulazione dell'imputazione provvisoria, qualsiasi riferimento non solo al prezzo della corruzione, ma anche al preteso sinallagma tra il privato ed il pubblico ufficiale.

Ulteriori omissioni della motivazione vengono censurate con riferimento alla mancata risposta alle obiezioni difensive volte a contestare l'attribuzione di un rilievo corruttivo ad alcuni acquisti di terreni posti all'asta dal Comune di Vagli da parte di altra società dell'indagato. 2.5. Il quinto motivo censura l'omesso esame dello specifico motivo inerente alla configurabilità del delitto di cui agli artt. 110, 482 cod. pen., per come contestato nel capo 46), ed il sesto motivo, infine, deduce violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, 3 ,s* sotto il profilo della omessa considerazione dei necessari requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. In ordine ai primi due motivi di doglianza deve anzitutto rilevarsi come, in tema di associazione per delinquere, la condotta di partecipazione si distingua da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale, e della "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata (da ultimo, v. Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105). La condotta associativa, infatti, implica la conclusione di un "pactum sceleris" fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche "per facta concludentia" (cfr.

Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 261475). V'è altresì da considerare che la prova dell'esistenza dell'associazione non può essere desunta dalla sola molteplicità dei reati-fine, lì dove a questi abbiano partecipato esclusivamente alcuni dei presunti associati, senza che tali reati siano rappresentativi di un programma delittuoso comune e che vi sia quanto meno la consapevole connivenza degli altri sodali (Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270370). A tale quadro di principi non si è uniformata l'ordinanza impugnata, che, nel valorizzare una serie di circostanze (ad es., l'esistenza di un "programma" tra corrotti e corruttori) completamente sovrapponibili all'oggetto del contestato pactum sceleris, consistente proprio nella vendita della funzione, ha individuato quale elemento indiziario della partecipazione associativa la mera condizione di beneficiario di alcuni affidamenti di lavori, in assenza di ulteriori dati o elementi di riscontro, se non il fatto — del tutto neutro ai fini della dimostrazione della gravità della base indiziaria - che l'indagato risultava talora presente all'interno dell'ufficio tecnico comunale per motivi legati alla risoluzione di problemi riguardanti la sua società.

Non individuati risultano, in particolare, il ruolo che il ricorrente avrebbe concretamente rivestito all'interno della contestata associazione e le condotte a lui addebitabili in relazione alla posizione di partecipe del sodalizio, tenuto conto del fatto che non sono emerse condotte collaborative o sinergiche "ulteriori" rispetto alla struttura degli ipotizzati accordi corruttivi, alla cui matrice sinallagmatica non può affatto ridursi l'identificazione del delitto associativo. Difettano, allo stato, sia le condizioni per la configurabilità della condotta di partecipazione dell'indagato all'associazione per delinquere in contestazione (al di là delle numerose anomalie ed opacità nei comportamenti evidenziati dall'impugnata ordinanza in relazione alla disamina dei rapporti intrattenuti con il coindagato Puglia e, in una occasione - quella descritta con riferimento alla contestata violazione del divieto di subappalto nel capo 17) -, con i dipendenti dell'ufficio tecnico, allorquando si sarebbero resi disponibili ad individuare la soluzione di un problema redigendo un atto falso quanto alla data e all'oggetto), sia gli elementi indiziari dell'ipotizzato concorso morale nei reati di falso ideologico, non avendo l'ordinanza impugnata specificamente esaminato il complesso degli elementi a discarico prospettati dalla difesa con riguardo alle contestate valutazioni espresse nella consulenza tecnica ivi richiamata (per quel che attiene alla sussistenza degli eventi franosi e alla successiva esecuzione e ultimazione dei lavori), né specificato quali siano state le forme dei comportamenti in concreto assunti dal Pandolfo ai fini della realizzazione a titolo concorsuale degli ipotizzati delitti di falso, al di là della circostanza che egli sarebbe stato il mero beneficiario delle relative operazioni.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione ai motivi - terzo e quarto - concernenti le ulteriori ipotesi di reato di cui agli artt. 353-bis e 319 cod. pen., la cui configurabilità riposa, nella delineazione della prospettiva accusatoria, proprio sulle circostanze inerenti alla contestata falsità dei verbali di somma urgenza quali presupposti che legittimavano le procedure di affidamento dei relativi lavori pubblici. 3.1. Non risulta in particolare individuato, sotto tale profilo, quale sia stato, in termini di gravità del quadro indiziario, il contributo in concreto posto in essere dall'indagato nella realizzazione delle contestate condotte di turbativa, al di là della mera qualità di beneficiario dei relativi affidamenti.

Anche in relazione alla ipotesi di turbativa di cui al capo 10) l'ordinanza impugnata non ha preso compiutamente in esame i rilievi difensivi formulati in merito all'intervenuto affidamento dei due distinti appalti pubblici in favore di due imprese distinte: circostanza di fatto, questa, dalla quale non può di per sé inferirsi l'illegittimità del procedimento amministrativo in assenza di ulteriori elementi indiziari in grado di dimostrare l'artificioso frazionamento delle opere oggetto di affidamento. 5 5ci( 3.2. Sotto altro, ma connesso profilo, non emergono dall'ordinanza impugnata precisi elementi indiziari con riferimento alla configurabilità sia del prezzo della corruzione, sia del necessario sinallagma tra il privato ed il pubblico ufficiale.

Né può ritenersi sufficiente, al riguardo, il fine di favorire l'impresa aggiudicataria dei lavori in affidamento diretto, con riferimento alla contestata assenza dei presupposti previsti dal codice degli appalti pubblici. Per quel che attiene al versamento della somma di euro quarantamila dal Pandolfo al Puglia - contestata nel capo 31) - l'ipotizzata sua ricezione in vista delle future condotte contrarie ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale non ha considerato il profilo di doglianza prospettato dalla difesa in merito alla circostanza per cui tale somma sarebbe stata versata al Puglia quale corrispettivo tracciabile e documentato nell'ambito di una compravendita immobiliare del 2016, la cui simulazione in ragione del valore irrisorio del bene ceduto non ha ricevuto il sostegno di una congrua base indiziaria.

Né l'eccessività del prezzo versato dall'indagato potrebbe ricavarsi dalla comparazione del valore di appezzamenti confinanti, anch'essi oggetto di compravendita da parte del Puglia, atteso che l'altra operazione immobiliare cui ha fatto riferimento l'ordinanza impugnata (ossia una scrittura privata intervenuta il 17 agosto 2015 tra lo stesso Puglia ed altra persona) costituisce oggetto di una contestazione provvisoria formulata per il delitto di truffa nel capo 36), ove si addebita al predetto coindagato di aver carpito la fiducia dell'altra parte aggiungendo indebitamente negli spazi in bianco della scrittura un numero elevato di particelle mai oggetto di vendita, sicché alcun elemento utile di raffronto, allo stato, sembra potersene ricavare per desumere il valore dei beni venduti dal Puglia al Pandolfo.

Analoghi vizi di illogicità dell'argomentazione investono la disamina di un'altra compravendita di terreni - contestata al Puglia nel capo 32) - sotto il profilo della obiettiva idoneità a rappresentare, data la diversità dell'oggetto, un valido elemento di raffronto comparativo per valutare la congruità del prezzo praticato al Pandolfo, mentre del tutto omesso risulta l'esame delle circostanze allegate dalla difesa a sostegno sia della effettiva corrispondenza del prezzo al valore del bene, sia della piena sua riconducibilità alle finalità proprie delle attività imprenditoriali del Pandolfo.

Non risulta sorretta, peraltro, da un congruo sostegno indiziario l'efficacia causale della compravendita immobiliare avvenuta nel 2016, rispetto agli affidamenti contestati in sede cautelare, in quanto verificatisi a distanza di anni dalla corresponsione dell'ipotizzato pretium sceleris. Giova richiamare, sul punto, l'insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088), secondo cui, ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di un'altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione.

Il reato, dunque, è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo tra il pubblico agente ed il privato (cfr. Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144.

4. Parimenti fondata, infine, deve ritenersi la doglianza inerente all'assenza dei necessari requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati, non essendovi traccia, nella ordinanza impugnata, della presenza di elementi indicativi recenti, significativamente idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che l'adozione della misura cautelare de qua è chiamata a fronteggiare (da ultimo v. Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Assorbita, allo stato, deve ritenersi, in quanto priva di rilievo a fini cautelari la doglianza incentrata sulla configurabilità del delitto di cui agli artt. 110, 482 cod. pen., sì come contestato nel capo 46).

5. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la conseguente revoca della misura cautelare in atto. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la misura ca