Sentenza — n. 28679/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Venuti Roberto Natalino, nato a Saronno il 25/12/1968 2. Tamburrano Martino Carmelo, nato a Massafra il 16/7/1958 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Fulvio Troncone che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentito il difensore di Roberto Natalino Venuti, avvocato Giuseppe Alamia, che anche in sostituzione del difensore di Martino Carmelo Tamburrano insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 318 cod. proc. pen, art. 324 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen, artt. 185 cod. pen, artt. 42 Cost; Sentenza — n. 28679/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione, in linea con le affermazioni, in ambito sovranazionale, del principio in esame sia nelle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che nel sistema della CEDU.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Venuti Roberto Natalino, nato a Saronno il 25/12/1968 2. Tamburrano Martino Carmelo, nato a Massafra il 16/7/1958 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Fulvio Troncone che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentito il difensore di Roberto Natalino Venuti, avvocato Giuseppe Alamia, che anche in sostituzione del difensore di Martino Carmelo Tamburrano insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in rubrica, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Roberto Natalino Venuti e Martino Carmelo Tamburrano avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Taranto aveva disposto, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte civile Comune di Grottaglie, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dei predetti per un valore complessivo di euro 1.221.516,70 euro e, in particolare, euro 616.847,00 per Tamburrano ed euro 345.938 per Venuti. Roberto Natalino Venuti e Martino Carmelo Tamburrano sono imputati del reato di cui agli artt. 81, 110, 319, 321, 112, n. 1 cod. pen., per condotte commesse dall'agosto 2017 al sino al 14 marzo 2019, nel processo pendente dinanzi al predetto Tribunale.
In particolare si procede, per quel che qui rileva, per il reato di corruzione ascritto al Tamburrano, presidente della Provincia di Taranto, in relazione all'adozione della determina n. 45 del 5 aprile 2018 di ampliamento della discarica di Grottaglie in favore della società Linea Ambiente s.r.I., di cui era procuratore speciale Roberto Natalino Venuti, atto illegittimo (annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5985 del 28 novembre 2018 per evidenti profili di illogicità e irragionevolezza), provvedimento a fronte del quale il Tamburrano riceveva dalla società Linea Ambiente s.r.l. la somma di euro cinquemila mensili attraverso Pasquale Lonoce, amministratore di fatto della 2Lecologica s.r.I., e la consegna di un'automobile Mercedes. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., i ricorrenti denunciano plurimi vizi di violazione di legge e chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
In particolare: 2.1.Roberto Natalino Venuti denuncia: 2.1.1. violazione di legge, art. 178, comma 1, lett. c) 309, comma 9-bis, 324 comma 7, cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza con la quale il Tribunale ha disatteso, all'udienza del 24 novembre 2020, la richiesta di differimento della trattazione dell'udienza nel corso della quale non è stato possibile presentare e discutere i motivi di riesame e l'udienza si è tenuta in presenza del difensore di ufficio; 2.1.2. nullità dell'ordinanza impugnata che ha integrato la carente ed inesistente motivazione dell'ordinanza genetica, in violazione delle previsioni di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. sia sulla sussistenza del fumus boni iuris che sulla fondatezza della pretesa risarcitoria che deve essere configurata non sulla astratta legittimazione attiva del Comune costituito parte civile sulla fondatezza della pretesa nella misura indicata incorrendosi, altrimenti in un automatismo. 2.2.
Il difensore di Martino Carmelo Tamburrano denuncia con unico e articolato motivo: violazione di legge e carenza di motivazione sulla qualificazione soggettiva, quale parte civile, del Comune di Grottaglie fideisticamente ricavata, peraltro definendo persona offesa il semplice danneggiato dal reato, dal provvedimento genetico non essendo allegati agli atti la dichiarazione di costituzione di parte civile rilevante ai fini della legittimazione. Soprattutto l'ordinanza impugnata è priva di motivazione, nella parte che espone la causa petendi, e, quindi, della valutazione della necessità, adeguatezza e proporzionalità del sequestro conservativo rispetto alla pretesa fatta valere.
Il Tribunale di Taranto si arresta alla valutazione di non manifesta infondatezza ma non esamina, se non in termini di mera apparenza, le questioni proposte dalla difesa sulla consistenza e quantificazione della pretesa risarcitoria fatta automaticamente discendere dal contenuto della costituzione di parte civile. 2.3. Con memoria pervenuta il 23 marzo 2021 la parte civile, Comune di Grottaglie, ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. Premesso che il Comune di Grottaglie non aveva ricevuto avviso di fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Tribunale del Riesame, deduce la inammissibilità della richiesta di differimento della data dell'udienza di riesame richiamando le disposizioni che regolano (art. 24, comma 4, d.l. 137 del 28 ottobre 2020) la materia in una al contenuto del decreto del 12 novembre 2020 del Presidente del Tribunale di Taranto nel quale sono riportati, e pienamente operativi al 21 novembre 2020, gli indirizzi PEC del Tribunale.
Ha evidenziato, inoltre, che la richiesta di prenotazione per gli accessi in cancelleria, compresa quella del riesame, è possibile tramite un sistema centralizzato organizzato dal Consiglio dell'Ordine, sistema al quale non ha fatto ricorso la difesa del Venuti. L'istanza di differimento, pertanto, non possedeva la qualità di documento informatico sia perché non era sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata sia perché inviata ad indirizzo di posta elettronica diverso da quello individuato per il deposito con valore legale tenuto conto che, comunque, previa prenotazione attraverso il sistema indicato, poteva essere depositata presso il Tribunale del Riesame.
Sugli ulteriori motivi richiama l'atto di costituzione di parte civile del Comune di Grottaglie, nel quale veniva riportato lo Statuto dell'Ente e, quindi, i principi che ne governano l'azione amministrativa, ineludibilmente frustrata dal provvedimento di ampliamento della discarica (oggetto del giudizio penale) che ha prodotto, per diversi mesi (fino all'annullamento in sede amministrativa) l'incremento delle quantità dei rifiuti conferite passate da mille tonnellate a settimana a milleduecento tonnellate al giorno con i danni, nonché l'incremento delle immissioni moleste anche acustiche e impatto visivo, certificati dall'ARPA Puglia oltre ai danni di immagine collegati alla pubblicazione di articoli di stampa, innescati dal Tamburrano e volti a tutelare l'accordo corruttivo convenuto con il Venuti infine i danni connessi alla lesione degli interessi legittimi, prospettazioni che il Tribunale di Taranto poneva a fondamento dell'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile.
All'udienza del 15 giugno 2020, dinanzi al Tribunale, il Comune di Grottaglie aveva depositato, in allegato alla testimonianza del sindaco D'Alò, documentazione dalla quale si evinceva che il Comune di Grottaglie aveva riportato un danno, conseguente dal mancato pagamento delle royalties per oltre sei milioni di euro. Nel provvedimento genetico il Tribunale aveva richiamato, mutuandone il contenuto, l'istanza della parte civile con la conseguenza che, nel provvedimento, non è rinvenibile carenza di motivazione nella individuazione del fumus boni iuris e periculum in mora che sottendono le valutazioni pregresse svolte dal Tribunale in sede di ammissione della costituzione di parte civile e di acquisizione della documentazione prodotta, con valutazioni (il riferimento alla natura plurioffensiva del reato e la diversa natura dei danni conseguenza per la natura ed eccezionale entità dei danni risarcibili) richiamati nell'ordinanza impugnata che non si risolvono nei passaggi argomentativi richiamati dai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E' fondato, con rilievo assorbente rispetto alla valutazione degli ulteriori motivi di ricorso, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Roberto Natalino Venuti relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di differimento dell'udienza di riesame del 24 novembre 2020, inammissibilità che ha comportato, per il mancato esame della richiesta dell'imputato, una violazione delle esigenze connesse al concreto esercizio del diritto di difesa.
2. Non è in contestazione la ricostruzione della vicenda processuale sulla base degli atti prodotti dal difensore del Venuti, allegati al ricorso, e della ricostruzione in fatto sviluppata dal Tribunale nell'ordinanza con la quale, a verbale, è stata dichiarata inammissibile la richiesta di differimento dell'udienza. Ed invero, con richiesta del 21 novembre 2020, l'imputato, personalmente, con istanza autenticata dal difensore, aveva chiesto il differimento dell'udienza del 24 novembre 2020 allegando di non avere ricevuto copia dell'ordinanza e degli atti allegati a fondamento della misura.
Tale richiesta, a mezzo PEC, era stata inoltrata all'indirizzo del Tribunale, sezione misure di prevenzione e faceva seguito alla richiesta con la quale, il giorno precedente, dopo avere ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza, anche il difensore del Venuti aveva chiesto - con missiva a mezzo PEC diretta all'indirizzo di posta elettronica misure di prevenzione del Tribunale - l'accesso urgente al Tribunale del riesame per il rilascio delle copie, rappresentando di non avere ricevuto l'ordinanza genetica e di non poter prendere visione degli atti del fascicolo cautelare poiché, stante l'emergenza COVID, il difensore non aveva avuto accesso alla cancelleria.
All'udienza del 24 novembre 2020 il Tribunale del riesame, dopo avere acquisito - a mezzo della cancelleria - l'istanza del 21 novembre 2020 dichiarava inammissibile la richiesta di differimento sul rilievo che: a. l'istanza di differimento del 21 novembre 2020 non era stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis e 128 cod. proc. pen.; b. non risultava trasmessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, d. Igs. 137 del 2000 per il deposito con valore legale poiché non era stata inoltrata ad uno dei tre indirizzi di PEC individuati nel provvedimento, previsto dall'art. 24, ed emessi in data 6 e 9 novembre 2020 dal direttore generale dei sistemi informativi e informatizzati del Ministero della giustizia, né con le modalità ivi previste, in particolare con la firma digitale o firma elettronica qualificata che risultava assente.
La difesa del Venuti, in allegato ai motivi di ricorso, ha prodotto oltre agli atti innanzi indicati il decreto n. 114 del Presidente del Tribunale di Taranto adottato in data 12 novembre 2020 ch in applicazione dei provvedimenti legislativi per il contenimento della diffusione del COVID, aveva previsto l'accesso dell'utenza (parti e difensori) previa prenotazione — telefonica o telematica - ad orari fissi e differenziati e la propria richiesta in tal senso alla quale non era stata fornita risposta. Il difensore ha rilevato che essendo la richiesta di rinvio presente agli atti del fascicolo processuale sarebbe stato comunque compito del giudice verificare se le ragioni del rinvio addotte fossero pretestuose ovvero collegate a ragioni di ordine sostanziale e l'erroneità del riferimento del Tribunale alla norma di cui all'art. 24 del d.lgs. 197 del 2020 sia perché la sanzione dell'inefficacia della trasmissione a mezzo PEC riguarda solamente gli atti di cui al comma 1 e quelli individuati ai sensi del comma 2 ma non anche gli atti indicati al comma 4 dell'art. 24, che sono esclusi dalla previsione di inefficacia ai sensi del comma 6, art.
24. Ha evidenziato, infine, che la trasmissione a mezzo PEC non può, di per sé, essere ritenuta inefficace né tale sanzione può applicarsi in relazione alla erronea individuazione dell'account di posta non essendo stato indicato, nel richiamato decreto del presidente del Tribunale, alcun account per l'inoltro degli atti al Tribunale del Riesame. Legittimamente, pertanto, la richiesta era stata inoltrata all'indirizzo di posta elettronica del Tribunale, sezione misure di prevenzione, indicato sulla pagina web del Tribunale di Taranto, ove la richiesta era pervenuta e presso la quale era stata acquisita dal Tribunale del Riesame tanto da inserirla nel fascicolo processuale: tale istanza di rinvio, pertanto, doveva essere esaminata nel merito della richiesta difensiva e non già dichiarata inammissibile per ragioni formali. 3.Rileva preliminarmente il Collegio che deve ritenersi ammissibile il differimento dell'udienza di trattazione, previsto in generale dall'art. 309, comma 9 -bis cod. proc. pen., anche in materia di riesame del sequestro conservativo la cui disciplina (art. 318 cod. proc. pen.) richiama l'art. 324 cod. proc. pen. che, a propria volta, al comma 7, rinvia alle disposizioni in materia di riesame personale e alle disposizioni di cui all'art. 309, commi 9, 9 -bis e 10, cod. proc. pen. (vedi Sez.
U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266788). In particolare, l'art. 309, comma 9 -bis, cod. proc. pen. prevede il differimento dell'udienza se vi siano giustificati motivi che vanno individuati, in relazione alle prospettazioni delle parti, in motivi attinenti all'esercizio della difesa sostanziale che non siano meramente pretestuosi (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13049 del 3/03/2016, Ripani, Rv. 266189). 3.1. Nel caso in esame, e tanto rileva anche ai fini dell'ammissibilità dell'odierna impugnazione, l'imputato aveva rappresentato al Tribunale che le ragioni della richiesta di differimento attenevano finanche alla mancata conoscenza del provvedimento genetico, oggetto del ricorso, che non era stato notificato all'imputato stesso poiché trattandosi di sequestro presso banche, il provvedimento era stato notificato solo agli istituti di credito.
In ragione di tale deduzione del ricorrente è ravvisabile nella decisione del Tribunale di inammissibilità della richiesta di differimento una palese violazione di legge perché sono erronee le coordinate normative alla stregua delle quali la richiesta di differimento dell'udienza di trattazione è stata valutata e ritenuta inammissibile. 3.2. Va, invero, rilevato che l'art. 24 del d.l. 137 del 28 ottobre 2020 (poi modificato dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020) all'art, 24, comma 4, non prevedeva alcuna nullità per l'invio di atti tramite PEC poiché la inefficacia di tale modalità di deposito era limitata solo agli atti che avrebbero dovuto essere inviati al Portale Telematico, inviati con modalità diverse (appunto a mezzo PEC).
Non era, invece, prevista alcuna sanzione di nullità e men che mai di inefficacia per l'invio a mezzo PEC di tutti gli atti, documenti ed istanze per i quali, invece, era consentito il deposito mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n.
44. Tale deposito doveva essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati, pubblicato sul Portale dei servizi telematici, provvedimento che indicava, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e ulteriori modalità di trasmissione, qui irrilevanti. E' solo in sede di conversione del citato d.l. 137 (conversione attuata con la legge 18 dicembre 2020 n. 176, successiva all'ordinanza impugnata) che sono state previste sia le modalità di sottoscrizione digitale degli atti depositati che, in relazione agli atti di impugnazione e limitatamente a tali atti, specifiche modalità di sottoscrizione digitale e redazione anche degli allegati nonché deposito attraverso PEC all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, omissioni sanzionate con la inammissibilità dell'impugnazione stessa.
Tipologia di atti (quelli di impugnazione) ai quali faceva riferimento la sentenza di questa Corte n. 32566 del 3 novembre 2020 che, pur in mancanza di specifica disciplina, aveva ritenuto inammissibili i motivi nuovi trasmessi mediante PEC dal procuratore generale nell'ambito di una procedura incidentale cautelare ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. evidenziando la natura tassativa delle disposizioni del codice di rito (artt. 582 e 583 cod. proc. pen.) che disciplinano la presentazione e spedizione dell'atto di impugnazione. Ma una ulteriore, e definitiva, ragione di ordine sostanziale si oppone alla ricostruzione del Tribunale, come si è detto, non supportata dalla disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. 137 del 2020 e, cioè, la circostanza che la richiesta del 21 novembre 2020 di differimento dell'udienza del 24 novembre 2020 e quella del difensore del 20 novembre 2020, successiva al ricevimento dell'avviso di fissazione dell'udienza benché inviate alla cancelleria della locale sezione misure di prevenzione, erano state acquisite dal Tribunale del riesame, dopo ricerche di cancelleria ed erano quindi a disposizione del giudice.
Il Tribunale, sulla base di richieste che provenivano dall'imputato, la cui sottoscrizione era debitamente autenticata, e dal difensore costituito - irrilevante alla data di spedizione la sottoscrizione con firma digitale - aveva, quindi, piena contezza della richiesta di differimento e dei motivi, non manifestamente pretestuosi, allegati a sostegno della richiesta di rinvio della trattazione dell'udienza ed avrebbe dovuto esaminarne il merito verificando se le ragioni addotte rientrassero nei "giustificati motivi". L'art. 24 del d.l. 137 del 28 ottobre 2020, in ragione della emergenza epidemiologica, ha attivato il ricorso al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 e ai provvedimenti dirigenziali contenenti le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie della informatizzazione e della comunicazione per l'attuazione dell'art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), e, quindi, dell'invio a mezzo PEC presso una casella di posta elettronica dell'ufficio giudiziario per l'attuazione nel processo penale delle comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna.
Come noto l'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aveva riservato l'uso della PEC alla sola cancelleria, per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art.151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272741), sul rilievo che tale forma di comunicazione, disciplinata in generale dall'art. 2, comma 6, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (cd. "Codice digitale") presupponeva l'operatività del cd. processo telematico (art. 7, comma 10, d.
Igs. 159/2011) e, quindi un processo organizzato in base agli strumenti digitali. Nel procedimento penale non esiste, allo stato, un fascicolo telematico «che costituisce il necessario approdo dell'architettura digitale degli atti giudiziari, quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti», cionondimeno la diffusione dell'epidemia, la necessità di ridurre spostamenti e presenze massive negli uffici giudiziari, hanno imposto l'adozione, quale forma di deposito degli atti, della PEC attraverso disposizioni, quali quelle recate dall'art. art. 24 d.l. 137 del 2020, che hanno "ampliato" la categoria dell'utilizzazione della posta elettronica certificata (limitata alle notifiche) estendendola al deposito degli atti, ivi compresi gli atti di impugnazione che hanno costituito, in particolare, oggetto della disciplina in sede di conversione del d.l. 137 del 2020.
L'invio dell'atto, ai fini del deposito, presso una casella di posta elettronica diversa da quella espressamente dedicata al deposito degli atti presso l'ufficio giudiziario destinatario, è stato ritenuto dal Tribunale del riesame "inefficace" e, quindi, inidoneo alla produzione di effetti e, in primo luogo inidoneo a determinare l'obbligo del giudice che procede ad esaminare la richiesta della parte ma si tratta di una prospettazione erronea poiché, invece, nel momento in cui il giudice che procede riceve l'atto, ancorché trasmesso ad una diversa casella di PEC, non vi sono ragioni sostanziali per negare la validità ed efficacia del deposito poiché può ritenersi raggiunta la finalità dell'autore dell'invio.
Tanto sulla base dei principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo dell'atto, declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., principio che ha ormai assunto una valenza generale; che trova applicazione anche nel processo penale e da ultimo applicato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di deposito dell'atto di ricorso nella procedura cautelare (Sez. U., Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167) che, si afferma, produttivo di effetti se j tempestivamente pervenuto - anche se depositato presso ufficio diverso - all'ufficio che sarebbe stato competente a riceverne il deposito.
L'attività di deposito mediante PEC presso un account diverso da quello che sarebbe legittimato alla ricezione costituisce un invio irregolare e solo per il concomitante intervento di fattori esterni (ad es. l'inoltro alla cancelleria del giudice competente da parte di quella che lo ha ricevuto) l'atto così depositato potrebbe pervenire all'attenzione del giudice che procede, con la conseguenza che il mittente non può che assumere il rischio per la scelta di non avere seguito le regole di invio, ivi compresa quella della corretta individuazione della casella del destinatario del deposito, sicchè non potrà dolersi né del mancato inoltro, da parte del destinatario che abbia ricevuto l'atto, al giudice che procede né di mancate attività di ricerca del giudice che sarebbe stato competente a riceverlo.
Tale "irregolarità" non è, invece, idonea a produrre la inefficacia dell'atto stesso in relazione ai suoi effetti tipici una volta che esso sia pervenuto all'attenzione del giudice che procede avendo l'atto assolto al suo scopo. Del resto il mittente, sulla base del certificato di invio, può rilevare agevolmente la erroneità nella individuazione del destinatario ponendovi rimedio. Nel caso di deposito degli atti da parte dei difensori, l'utente che effettua l'inoltro è particolarmente qualificato e la modalità di invio è assistita, in funzione dei controlli che incombono al difensore diligente e della successiva fase di impugnazione, dall'ulteriore garanzia delle annotazioni dell'atto inviato e del suo inserimento sia nel fascicolo telematico che in quello cartaceo, annotazioni e inserimenti che erano già previsti dal comma 5 dell'art. d.l. 137 cit. e che sono stati meglio precisati dalla legge di conversione.
In ragione delle considerazioni svolte si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di Roberto Natalino Venuti, per carenza assoluta di motivazione, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che comprende anche il caso di motivazione apparente in merito all'istanza di differimento della decisione. La conseguenza della nullità è, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata perché si proceda a nuova udienza camerale in cui la parte potrà sviluppare le proprie difese nel rispetto dell'ulteriore spazio per deliberare. 4.Per ragioni diverse, e che comportano l'annullamento con rinvio, anche il ricorso di Martino Carmelo Tannburrano è fondato.
Il Tribunale della cautela ha condiviso le argomentazioni poste a base del sequestro conservativo disposto dal giudice che procede alla trattazione del dibattimento in primo grado a carico del Tamburrano, ravvisando il fumus boni iuris, necessario e sufficiente all'adozione della cautela reale, in ragione della pendenza del processo penale; sussistente la legittimazione attiva del Comune di Grottaglie, costituito parte civile nel giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti per effetto del reato e quantificati, nella domanda di costituzione di parte civile, in dieci milioni di euro.
Quanto al periculum in mora, ha evidenziato che non è richiesta la ricorrenza di atti dispositivi e patrimoniali o altri iniziative dei debitori atte a depauperare la propria capienza patrimoniale poiché il periculum è integrato dalla circostanza che il patrimonio del debitore non appaia abbastanza capiente per soddisfare il credito azionato. Effettivamente l'ordinanza genetica era molto sintetica in relazione alla esposizione in fatto (limitandosi, dopo i vari considerato con richiami alla giurisprudenza di legittimità) a fare atto che si era in presenza di domanda avanzata dalla persona offesa e che "anche in caso di eventuale accoglimento della domanda risarcitoria per una somma notevolmente inferiore alla quantificazione offerta dalla parte civile, il valore del compendio sequestrato potrebbe comunque rivelarsi insufficiente al soddisfacimento delle pretese creditori, anche in considerazione dell'obsolescenza a cui sono soggetti alcuni beni e del valore di realizzo delle vendite coattive, notoriamente più basso rispetto al corrispondente prezzo di mercato dei singoli beni".
Su tale apparato argomentativo è legittimamente intervenuto il Tribunale del riesame, non configurandosi secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, una motivazione di mera apparenza in merito alla legittimazione del Comune di Grottaglie, costituito parte civile in qualità di danneggiato del reato di corruzione, ad avanzare la richiesta di sequestro conservativo. Nell'ambito del giudizio di non manifesta infondatezza sul fumus boni iuris rimesso alla valutazione del giudice che procede sono infatti corrette le conclusioni del Tribunale sulla legittimazione del Comune di Grottaglie, conclusioni adeguatamente ritagliate, secondo la prospettazione del provvedimento oggetto di ricorso, in base all'intervenuto decreto che dispone il giudizio e sulla qualificazione del Comune di Grottaglie come soggetto danneggiato dall'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto del patto corruttivo intervenuto tra Martino Carmelo Tamburrano, presidente della Provincia di Taranto, e Roberto Natalino Venuti, procuratore della società Linea Ambiente s.r.I., società a favore della quale sono stati adottati gli illegittimi - e oggetto di mercimonio - provvedimenti di ampiamento della discarica che hanno comportato un ingente sversamento di rifiuti.
Non risulta, dunque, manifestamente infondata la prospettazione posta a base della costituzione di parte civile che individua il Comune di Grottaglie come soggetto danneggiato dal reato dal momento che tale ente territoriale - che interviene nelle procedure rimesse alla Provincia per la individuazione delle aree interessate alla realizzazione delle discariche in quando il comune, quale ente preposto al territorio oggetto dell'intervento e, quindi, destinatario dei provvedimenti adottati dal Presidente della Provincia - ha sofferto gli effetti dannosi dell'azione nella quale si è concretizzato il fatto giuridicamente qualificato come reato di corruzione, atteso che il danneggiato, cui ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen. spetta il risarcimento del danno, non si deve necessariamente identificare con il soggetto passivo in senso stretto - nel caso del delitto di corruzione la Provincia di Taranto, di cui il ricorrente era presidente - ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione illecita del soggetto attivo del reato.
5. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile, è, altresì, necessaria - da parte del giudice che procede e del tribunale del riesame- una delibazione della pretesa risarcitoria da essa fatta valere con la costituzione nel processo penale strettamente correlata all'apprezzamento del periculum in mora e, quindi, al rischio che, all'esito del processo, la garanzia del credito nei confronti dell'imputato non possa trovare soddisfazione con il suo patrimonio, sicché è necessario che il provvedimento determini, almeno in termini approssimativi, il "quantum" del credito risarcitorio da garantire sulla base di dati oggettivi (Sez. 5, Sentenza n. 8445 del 1/2/2019, Spinazzè, Rv. 276123).
Benché il sindacato non possa spingersi sino a valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, poiché si verrebbe a determinare, in tal caso, una sovrapposizione col giudizio di cognizione, inconciliabile con la natura cautelare del provvedimento e con le cadenze procedimentali che lo caratterizzano, potendo esso essere adottato sin dal momento successivo all'esercizio dell'azione penale, e quindi prim'ancora che il dibattimento abbia avuto inizio, la valutazione rimessa al giudice non può esaurirsi nella mera "presa d'atto" della intervenuta dichiarazione di costituzione di parte civile nel giudizio instaurato, dichiarazione che, nella specie, contiene una individuazione del quantum della somma per la quale si è intrapresa la costituzione in dieci milioni di euro, importo che il Tribunale prima e il giudice cautelare poi hanno individuato quale ambito per l'autorizzabilità del sequestro, in relazione al danno che dal reato è conseguito.
Ma si tratta di una valutazione apparente, da qui la sussistenza del vizio di violazione di legge (cfr. Sez. U., sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693), perché fondata sulla mera prospettazione della parte civile contenuta nell'atto di costituzione e giustificata per una cifra ingente (oltre sei milioni di euro) con riferimento al danno conseguente al mancato pagamento delle royalties al Comune di Grottaglie da parte della società Linea Ambiente s.r.l. negli anni 2015, 2016 e 2017, riferimento affatto pertinente, ai fini dell'autorizzazione del sequestro, ad una ragionevole commisurazione della somma cui ricondurre il danno patrimoniale risarcibile per effetto del reato di corruzione per il quale si procede, e, quindi, il credito garantito con la misura del sequestro.
In materia di sequestro probatorio, con principio che deve essere esteso anche al sequestro conservativo per identità delle ragioni giustificative, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548) che la "la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato".
Nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione, in linea con le affermazioni, in ambito sovranazionale, del principio in esame sia nelle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che nel sistema della CEDU.
Il ragionamento, mutati i parametri di riferimento, vale anche per il sequestro conservativo: il periculum in mora, correlato al rischio che all'esito del processo la garanzia del credito non possa trovare soddisfazione con il patrimonio del debitore (S.U. sentenza n. 51660 del 25/9/2014, Zambito, Rv. 261118) presuppone la indicazione del quantum della misura cautelare reale e il principio di proporzione segna il limite entro il quale il diritto processuale di garanzia della parte civile, anche danneggiata dal reato - come nel caso - può comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni.
Il canone modale della proporzione trova poi espressione nella motivazione del provvedimento in relazione al periculum in mora e alla pretesa risarcitoria fatta valere dovendo il giudice necessariamente modulare il sequestro in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti: insomma una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione ed alla proporzione tra la pretesa fatta valere e il diritto della parte processuale sul quale la misura incide.
Vero è che il periculum in mora prescinde da eventuali comportamenti distrattivi o di dispersione, tuttavia il giudizio prognostico sulla mancanza di garanzia non può essere astratto e generico ma deve essere intimamente correlato alla entità del credito che viene fatto valere, dunque, all'entità presumibilmente accertata e che non si identifica con la mera indicazione riportata nell'atto di costituzione di parte civile ma richiede un apprezzamento, quantomeno complessivo e sintetico che il Tribunale ha individuato come somma di stima riconducibile al debito risarcitorio scaturente dagli accordi corruttivi intercorsi tra gli imputati ma non richiamando "criteri oggettivi".
Il Tribunale della cautela, pur dando atto della necessità di determinazione dell'importo del credito tutelato con il sequestro conservativo, almeno in via approssimativa, trattandosi di una quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura, della idoneità dell'eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione, e della necessità, pur nell'ottica di una quantificazione approssimativa, di determinazione del danno risarcibile ha certamente valorizzato il petitum della parte civile (obiettivamente imponente), non ha completato l'analisi - che pure aveva ritenuto indispensabile - con l'esame, necessariamente prognostico, del "concreto atteggiarsi delle voci di danno invocate" appiattendosi su un elenco (la gravità dei fatti; l'ampiezza dell'arco temporale interessato dalle condotte; l'eccezionale entità dei danni risarcibili per effetto alla significativa trasformazione subita dal territorio di Grottaglie sotto il profilo della salubrità dell'aria e delle falde acquifere; dell'inquinamento ambientale e acustico dell'impatto visivo e della fruibilità del paesaggio; la lesione dell'azione amministrativa del Comune in termini di perdita di chanches di utilizzazione del territorio e di compromissione della funzione pubblica in materia di gestione del territorio oltre al danno d'immagine) privo di del riferimento a dati oggettivi.
Si tratta, in conclusione, di una imprescindibile operazione, ricostruttiva e di motivazione, al fine della garanzia dei descritti principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità applicabili anche alle misure cautelari reali in ragione della incidenza di queste ultime su beni di rango costituzionale (v. Sez. 6, Sentenza n. 3504 del 24/10/2019, Taddei, Rv.278193; Sentenza n. 44899 del 9/7/2019, Schettini, Rv. 277679), operazione che il Tribunale del riesame dovrà effettuare fornendo adeguata motivazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnat