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Sentenza — n. 28678/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28678/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28678/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 4 novembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Salvatore La China con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui al capo 20) (artt. 74, commi 1, 2 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.l. cod. pen. in relazione alla attività svolta in via Capo Passero 81) e 22) (artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla attività svolta in via Capo Passero 169).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28678/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Salvatore La China deducendo violazione di legge e omessa e carente motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari - tenuto conto che il primo giudice ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in capo al ricorrente - non proporzionata alla limitata attività svolta dal ricorrente e non motivate rispetto al suo mutamento di vita che dal febbraio 2020 ha definitivamente abbandonato la sua residenza a via Capo Passero e si è trasferito in altro contesto, intraprendendo proficuamente la frequentazione del Ser.t. per disnnettere l'uso di stupefacenti, dedicarsi alla famiglia e al lavoro e superare l'indigenza economica che l'ha spinto allo spaccio.

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione di sicurezza carcerazione cautelativa lavoro del detenuto attività criminosa mantenimento della carcerazione preventiva casellario giudiziale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La China Salvatore, nato a Catania il 16/1/1998 avverso la ordinanza del 14/12/2020 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 4 novembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Salvatore La China con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui al capo 20) (artt. 74, commi 1, 2 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.l. cod. pen. in relazione alla attività svolta in via Capo Passero 81) e 22) (artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla attività svolta in via Capo Passero 169).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Salvatore La China deducendo violazione di legge e omessa e carente motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari - tenuto conto che il primo giudice ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in capo al ricorrente - non proporzionata alla limitata attività svolta dal ricorrente e non motivate rispetto al suo mutamento di vita che dal febbraio 2020 ha definitivamente abbandonato la sua residenza a via Capo Passero e si è trasferito in altro contesto, intraprendendo proficuamente la frequentazione del Ser.t. per disnnettere l'uso di stupefacenti, dedicarsi alla famiglia e al lavoro e superare l'indigenza economica che l'ha spinto allo spaccio.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle ragioni poste a base della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari fondate - al di là dell'insuperata presunzione relativa correlata sia alla ipotesi associativa che alla aggravante mafiosa contestata (capo 20) - sul pieno coinvolgimento del ricorrente nella illecita attività in entrambe le piazze di spaccio, svolta in modo seriale e professionale in un contesto criminale mafioso, al quale ineccepibilmente si aggiunge la considerazione della prosecuzione della condotta illecita il giorno stesso dopo il processo per direttissima in cui è stato condannato per spaccio. Ne consegue l'incensurabile giudizio di esclusiva adeguatezza della misura infrannuraria quale unica idonea a salvaguardare le cogenti ritenute esigenze, recidendo efficacemente le relazioni che hanno reso possibili le condotte criminose, risultando la misura adottata proporzionata alla gravità del fatto ed alla pena che si ritiene verrà irrogata all'esito del giudizio di merito.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 25/3/2021. Il Componente estensore Il Presidente Anglo Capozzi Renato Giuseppe Bricchetti DEPOSITAT