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Sentenza — n. 28676/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28676/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28676/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 4 novembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Alessandro Di Pasquale con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui al capo 17)(artt. 74, commi 1, 2 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.1 cod. pen.) e 18)(artt. 81, 110 cod. pen.,73, commi 1, 4 e 6 d.P.R. n. 309/90 e 416-bis.1 cod. pen.).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28676/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 74, commi 1, 2 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.1 cod. pen.) e 18)(artt. 81, 110 cod. pen.,73, commi 1, 4 e 6 d.P.R. n. 309/90 e 416-bis.1 cod. pen.).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti atti istruttori penali passatore attività criminosa statuto di collaboratore dei servizi di intelligence lavoro del detenuto
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Pasquale Alessandro, nato a Catania il 28/11/1970 avverso la ordinanza del 7/12/2020 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato la ordinanza cautelare emessa il 4 novembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Alessandro Di Pasquale con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui al capo 17)(artt. 74, commi 1, 2 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.1 cod. pen.) e 18)(artt. 81, 110 cod. pen.,73, commi 1, 4 e 6 d.P.R. n. 309/90 e 416-bis.1 cod. pen.).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Di Pasquale deducendo: 2.1. Con il primo motivo, omessa motivazione, illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione indiziaria acriticamente desunta dalle conclusioni del primo Giudice. Non è stata presa in considerazione la ben diversa causale che giustificava la posizione del ricorrente e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non riescono a fornire elementi ai fini della gravità indiziaria non potendosi desumere dalla passata vicinanza del ricorrente al clan Nizza il suo attuale collegamento.

Né sono sufficienti la sua rilevata presenza sulla piazza in poche occasioni, tenuto anche conto di una incomprensibile captazione tra presenti. Anche per l'aggravante mafiosa deve essere censurata la sua apodittica affermazione in relazione alla duplice forma, in quanto i collaboratori di giustizia fanno riferimento ad un periodo diverso rispetto a quello in contestazione, né essa può essere giustificata dalla conoscenza da parte del ricorrente di alcuni coi ndagati. 2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari non essendosi considerata la risalenza dei fatti (dicembre 2018-gennaio 2019) che consente di escludere qualsiasi esigenza cautelare, segnatamente quella di reiterazione del reato e, comunque, superata la presunzione cautelare in considerazione della personalità del ricorrente, alla sua attuale condotta di vita ed al comportamento processuale tenuto sin nell'immediatezza.

3. Il ricorso è inammissibile.

5. Il primo motivo è proposto genericamente per questioni in fatto involgenti la rivalutazione del compendio indiziario - che non possono trovare accesso in sede di legittimità - incensurabilmente considerato dal Giudice della cautela che ha individuato la compagine associativa di cui fa parte il ricorrente - attiva in via Capo passero al civico 81 - attraverso le attività di video-ripresa delle piazze di spaccio, i riscontri costituiti dai sequestri dello stupefacente spacciato e le dichiarazioni degli acquirenti .Quanto al collegamento dell'attività illecita alla compagine mafiosa del clan Nizza - attraverso Lorenzo Michele Schillaci - soccorrono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appartenenti al clan (Bombace, Seminara, D'Arrigo, Corra) e le captazioni svolte (v. p. 4 e s. della ordinanza impugnata).

Quanto alla posizione del ricorrente, egli risulta inserito nel gruppo facente capo a Mario Maurizio Calabretta, segnalandosi - attraverso le video-riprese e per tutto il periodo in cui sono state effettuate ( dal 23 dicembre 2019 al 19 febbraio 2019) - la sua presenza attiva nella piazza di spaccio nella medesima fascia oraria dalle Ore 14 alle ore 17,30 con frequenza pressocché giornaliera ( v. pg. 6 e sg. della ordinanza). L'inserimento nel contesto di riferimento del ricorrente è confermato dalle dichiarazioni di Corra e Seminara e dalla sua partecipazione ai summit tenutisi con i responsabili delle piazze di spaccio e con Lorenzo Schillaci,elemento di collegamento tra il clan Nizza e le singole piazze di spaccio. 2.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che proposto genericamente per questioni in fatto, avendo il Giudice della cautela non solo considerato il mancato superamento nel caso di specie - per mancanza di elementi a riguardo - della doppia presunzione cautelare vigente in materia, ma valutato la sussistenza del pericolo di recidiva concreto ed attuale in rapporto alla natura dei fatti commessi dal ricorrente, realizzati secondo modalità seriali e di specifica professionalità, il quantitativo di stupefacente di diversa natura oggetto del traffico,i1 contesto di relazioni interpersonali in cui esso è inserito e la complesità dell'organizzazione a tale scopo costituita,peraltro collegata a circuiti mafiosi. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4.Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 25/3/2021. Il Componente estensore Il Presidente Anglo Capozzi Ren