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Sentenza — n. 28673/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28673/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28673/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Reggio Emilia ai danni di Roberto Bigi, ritenuto responsabile del reato di corruzione propria perchè quale collaboratore e fratello del titolare della autoscuola "Cooperative autoscuole reggiane" avrebbe consegnato a Antonino Barone, funzionario della Motorizzazione civile di Reggio Emilia, alcune banconote da 50 euro per indurlo a favorire i i clienti della detta autoscuola nel corso degli esami per l'abilitazione alla guida realizzati dal Barone il pomeriggio del 30 gennaio 2013.

Regesto Legislator

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art 318 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28673/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo risposa su censure che, se non inammissibili, sono comunque manifestamente infondate. 2.1. La congiunta lettura delle due sentenze di merito descrive la seguente ricostruzione in fatto della vicenda a giudizio. Nel corso di una più ampia indagine realizzata per il tramite di intercettazioni ambientali e telefoniche e servizi di osservazione, resi anche mediante videoriprese estese agli uffici della Motorizzazione di Reggio Emilia, è stato accertato il coinvolgimento in diversi fatti di corruzione di Antonino Barone, funzionario della detta amministrazione, separatamente giudicato (per aver patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., anche in relazione al fatto ora allo scrutinio della Corte).

Parole chiave

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corruzione istruzione penale per appropriazione indebita inchiesta per falsità atti irregolarità finanziarie esame d'idoneità alla guida violazione grave delle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art 318 cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bigi Roberto, nato a Reggio emilia il 10 maggio 1965 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13 luglio 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto con rinvio alla Corte territoriale competente sentito il difensore, avvocato Alessandro Sivelli, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per le ragioni espresse nel ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Reggio Emilia ai danni di Roberto Bigi, ritenuto responsabile del reato di corruzione propria perchè quale collaboratore e fratello del titolare della autoscuola "Cooperative autoscuole reggiane" avrebbe consegnato a Antonino Barone, funzionario della Motorizzazione civile di Reggio Emilia, alcune banconote da 50 euro per indurlo a favorire i i clienti della detta autoscuola nel corso degli esami per l'abilitazione alla guida realizzati dal Barone il pomeriggio del 30 gennaio 2013.

2. Propone ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia e adduce, in primo luogo, vizio di motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio, interpretato in termini manifestamente illogici. Si evidenzia nel ricorso che la valutazione di responsabilità riposa su tre diverse circostanze indiziarie, nessuna delle quali in grado di supportare adeguatamente il giudizio di responsabilità. Le videoriprese che raffiguravano il Barone mentre estraeva da una pratica alcune banconote dopo aver effettuato gli esami non consentivano di affermare che la pratica in questione fosse relativa all'autoscuola del Bigi o che comunque, all'interno della detta pratica le banconote fossero state inserite dal ricorrente, il quale, peraltro, aveva preso parte solo alla sessione di esame del mattino e non a quelle del pomeriggio, curate da altri dipendenti della medesima impresa.

Aspetto, quest'ultimo, in relazione al quale, peraltro, le due sentenze di merito sarebbero entrate in contraddizione. Quanto alla telefonata occorsa sempre in quella data, nel corso della quale il ricorrente ebbe a chiedere al coimputato se avesse guardato " dentro la pratica", la difesa evidenzia che il tenore del colloquio era tale da poter essere interpretato nel modo più vario, risultando così privo di quella univocità probatoria utile a supportare la prova della responsabilità, nel caso ricavata dalla Corte territoriale solo alla luce della ritenuta inverosimiglianza della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa.

Infine, in relazione alla intercettazione del colloquio tra l'imputato e la compagna dopo l'applicazione della misura cautelare, se ne rimarcava la sostanziale inconferenza probatoria alla luce del complessivo tenore della conversazione che, se giustamente apprezzato, avrebbe consentito ai giudici del merito di pervenire ad una conclusione diversa da quella privilegiata. Con un secondo motivo la difesa contesta la qualificazione del fatto in termini di corruzione propria. Anche a voler ritenere che la dazione indebita fosse correlata alle prove d'esami svolte dai clienti dell'autoscuola del Bigi, si rimarca l'assenza di elementi sia per affermare che la stessa fosse il corrispettivo pattuito per uno o più determinati atti (cosi da comprendere in se la funzione rivestita), sia per individuare l'atto contrario ai doveri d'ufficio, concordato o realizzato, fatto oggetto del mercimonio, non potendosi escludere la diversa ipotesi della corruzione impropria solo in ragione della natura discrezionale dell'attività da rendere da parte del soggetto qualificato, così come ritenuto dalla Corte territoriale.

In mancanza della prova dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (non potendosi affermare che nell'occasione gli esami non furono eseguiti regolarmente), l'unica configurazione possibile sarebbe quella di cui all'art 318 cod. pen., non a caso originariamente privilegiata dal Gip in occasione della applicazione della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso e la corretta qualificazione da ascrivere al fatto contestato che ne consegue, in termini di corruzione impropria in luogo di quella propria ritenuta, per contro, dalla Corte territoriale, impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Il reato si è infatti estinto per la prescrizione maturata successivamente alla proposizione del ricorso di legittimità, alla luce del diversi) e meno grave trattamento edittale previsto dalla fattispecie correttamente ascritta all'imputato.

2. Il primo motivo risposa su censure che, se non inammissibili, sono comunque manifestamente infondate. 2.1. La congiunta lettura delle due sentenze di merito descrive la seguente ricostruzione in fatto della vicenda a giudizio. Nel corso di una più ampia indagine realizzata per il tramite di intercettazioni ambientali e telefoniche e servizi di osservazione, resi anche mediante videoriprese estese agli uffici della Motorizzazione di Reggio Emilia, è stato accertato il coinvolgimento in diversi fatti di corruzione di Antonino Barone, funzionario della detta amministrazione, separatamente giudicato (per aver patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., anche in relazione al fatto ora allo scrutinio della Corte).

In particolare, Barone, all'esito delle prove pratiche funzionali al rilascio della patente di guida dallo stesso effettuate, era stato osservato mentre provvedeva a contare il danaro ricevuto dalle diverse autoscuole coinvolte nelle dette verifiche: segnatamente, secondo una prassi ripetuta, mentre estraeva banconote inserite all'interno delle pratiche cartacee relative alle prove di volta in volta eseguite. In linea con tale prassi, Barone, nel pomeriggio del 30 gennaio 2013, dopo aver terminato tre prove di esami riferibili all'autoscuola del fratello del Bigi, era stato ripreso, una volta rientrato presso il suo ufficio, mentre sfogliava le pratiche relative alle prove rese in precedenza, estraendo, da una di queste, alcune banconote, che provvedeva a contare e poi a riporre all'interno del taschino della propria camicia.

Circa un'ora dopo, lo stesso Barone, effettuate altre prove di esami, contattava telefonicamente l'autoscuola del fratello dell'imputato, cercando espressamente dell'odierno ricorrente, senza trovarlo, per una problematica burocratica (la sottoscrizione delle patenti) pacificamente eccentrica rispetto alla dinamica valutativa degli esami in precedenza svolti. Il coimputato veniva contattato immediatamente dopo dal ricorrente; e i due, nel corso del colloquio captato, discutevano del citato profilo burocratico ma il ricorrente, prima di interrompere la comunicazione, chiedeva espressamente al correo se avesse guardato "dentro la pratica", ricevendo dall'interlocutore una risposta affermativa e un ringraziamento. 2.2.

Questa la fotografica descrizione della vicenda a giudizio, emerge con immediatezza l'inidoneità delle doglianze prospettare con il ricorso, vanamente protese a scalfirne la granitica evidenza. Sono circostanze incontroverse, perché non messe in discussione o comunque risultano inadeguatamente contestate dal ricorso, sia quella della riconducibilità, delle somme rinvenute dal Bigi, quel pomeriggio, all'interno di una delle pratiche relative agli esami svolti, a un pregresso accordo corruttivo; sia quella della stretta contiguità cronologica tra siffatto ricezione mediata e gli esami di abilitazione svolti immediatamente prima, relativi a candidati seguiti dalla autoscuola del fratello del ricorrente, alla quale questi collaborava (non risulta che siano state svolte altre prove riferibili ad altre imprese immediatamente prima del fatto video-ripreso).

Ciò precisato, le conclusioni rese in sentenza, quanto alla pacifica riconducibilità al Bigi del pagamento indebito incamerato dal funzionario infedele si legano ad una lettura delle emergenze istruttorie priva di incongruenze logiche e estranea a profili di contradditorietà intrinseca, attesa l'immediatezza probatoria garantita dalla sinergica valutazione delle risultanze delle video-riprese siccome filtrate dal tenore della telefonata intercettata, in particolare con riferimento all'ultima parte del relativo dialogo ( coerentemente ritenuta dalla Corte territoriale, all'esito di un argomentare puntuale, unicamente riconducibile all'accordo corruttivo e non alle pregresse ragioni di interlocuzione tra i due protagonisti, afferenti vicende pacificamente estranee alla condotta illecita portata a giudizio).

A fronte di un tale quadro probatorio, il ricorso lega le relative censure ad aspetti tutt'altro che dirimenti, comunque prospettati in termini inadeguati. In particolare, il riferimento al colloquio intercettato occorso tra l'imputato e la compagna risulta già devalutato, nel suo portato probatorio, dalla stessa sentenza impugnata, che lascia riposare il giudizio di responsabilità su altri e più decisivi elementi di supporto; il tenore della telefonata occorsa tra i due concorrenti viene contestato adducendo chiavi di lettura alternative della relativa interlocuzione, neppure argomentate con la dovuta specificità, comunque estranee alle censure prospettabili in questa sede, perché non disvelano l'illogicità della valutazione privilegiata dalla sentenza impugnata; la correlazione tra gli esami svolti nell'interesse della scuola guida alla quale collaborava il Bigi e la citata dazione indebita, risulta contrastata senza il dovuto confronto con il rilievo logico da ascrivere sia alla prassi già riscontrata, disvelata dalle altre condotte illecite riferite al Barone, sia alla immediata contiguità temporale che nel caso ha legato l'incasso mediato del compenso illecito e le prove d'esami svolte in precedenza, relative a clienti della citata autoscuola; la mancata dimostrazione della materiale inserzione da parte dell'imputato, in una delle pratiche relative alla autoscuola del fratello, delle banconote rinvenute e incamerate dal funzionario corrotto è aspetto che non mette in discussione il pacifico e immediato coinvolgimento del Bigi nella vicenda in questione, attestato inequivocabilmente dal tenore della intercettazione più volte evocata, la cui lettura interpretativa, offerta dalla Corte territoriale, per come già rimarcato, non risulta utilmente attinta dal ricorso. 3.11 secondo motivo di ricorso è fondato.

Le emergenze in fatto descritte in sentenza consentono di affermare che nel caso vi è stata una dazione indebita al pubblico ufficiale per il compimento di una attività pacificamente riferibile alla sua funzione (l'esame funzionale al conseguimento della patente di guida), incontrovertibilmente connotata da discrezionalità valutativa. Non emergono, tuttavia, altri indicatori destinati a circostanziare ulteriormente il fatto. In particolare, non risultano messi in evidenza, elementi diretti a disvelare il tenore specifico assunto dal patto corruttivo, in particolar modo se tale da ricomprendere anche potenziali contegni contrari ai relativi doveri d'ufficio, piegando aprioristicamente l'attività di verifica all'interesse del privato; o, ancora, determinati aspetti fattuali che consentano di ricondurre con specificità tale dazione a una o più delle diverse pratiche esaminate in quella occasione dal ricorrente, di fatto gestite alterando le regole valutative correlate al genuino esercizio della discrezionalità legata alla funzione svolta.

In definitiva, il dato cristallizzato dalle emergenze istruttorie fotografa inequivocabilmente la presenza pacifica di una unica violazione, quella legata alla indebita ricezione di una utilità non dovuta causalmente correlata a una attività inerente la relativa funzione pubblica svolta dal Barone; non consente di affermare, e la sentenza non ne emargina la presenza, altre violazioni, dirette a comprovare un alterato utilizzo dei poteri correlati al ruolo del soggetto qualificato, piegato all'interesse del privato corruttore. In linea dunque con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo si veda, Sez. 6 , Sentenza n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Rv. 280342), del resto puntualmente evocata anche dalla parte pubblica nella relativa requisitoria scritta, al fatto contestato non poteva che darsi la veste giuridica offerta dall'ad 318 cod. pen. in luogo di quella erroneamente privilegiata dai giudici del merito.

Siffatta qualificazione impone l'annullamento della decisione impugnata ai sensi del primo comma dell'ad 129 cod. proc. pen. Considerando la data di consumazione del fatto (30 gennaio 2013), i limiti edittali previsti dall'ad 318 cod. pen. all'epoca vigenti (cinque anni di reclusione nel massimo), il reato si è infatti estinto, dopo la sentenza di appello (risalente al 13 luglio 2020), anche computando il periodo di sospensione previsto dall'art 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

P.Q.M.

Qualificato il fatto contestato a Bigi Roberto come corruzione per l'esercizio della funzione ai sensi dell'ad. 318 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per p