Sentenza — n. 28672/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore della società Riso Scotti Energia s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha ridotto la somma confiscata ex art. 19 d.lgs. 231/01 a carico della società, determinandola in 3.584.234,04 euro e disponendo la restituzione alla società della residua somma in sequestro; ha confermato nel resto la sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Roma il 13 aprile 2016. Con detta sentenza la società Riso Scotti Energia (di seguito RSE) era stata dichiarata responsabile ex artt. 9, 13, 24 e 25 d.lgs. n. 231/01 degli illeciti amministrativi contestati ai capi D), E), F), G), correlati ai reati di truffa ai danni di un ente pubblico (Gestore dei Servizi Energetici, di seguito G.S.E.) e di corruzione, rispettivamente contestati ai capi A), B) e C), ai vertici societari (Radice Giorgio, Presidente del Cda, Francescone Giorgio, consigliere delegato, Scotti Angelo Dario, vice presidente nonché amministratore delegato di Riso Scotti spa, società proprietaria di Riso Scotti Energia in quanto detentrice del pacchetto di maggioranza delle quote di RSE), in concorso con Centili Franco (funzionario di G.S.E., incaricato della gestione delle pratiche relative all'incentivazione di energia elettrica in regime agevolato), e per l'effetto era stata applicata la sanzione pecuniaria di 400 quote per ciascun illecito per complessive 1600 quote, pari a 500 euro ciascuna, per un totale di 800 mila euro oltre alle sanzioni interdittive e alla confisca della somma di 8.584.243,04 sequestrata a carico di Riso Scotti Energia, poi ridotta nella misura prima indicata a seguito del documentato versamento di 5 milioni di euro a titolo integralmente risarcitorio in favore della parte civile GSE, che aveva revocato la costituzione nel giudizio di secondo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 19 d.lgs. 231/01, art. 238- bis cod. proc. pen, art. 197-bis cod. proc. pen, artt. 322-ter cod. pen, art. 322-ter cod. pen; Sentenza — n. 28672/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Premesso che in tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche il profitto derivato al corruttore dall'accordo corruttivo è assoggettato a confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., il cui ambito di applicazione risulta allargato dall'art. 322-ter cod. pen., il tema posto, più che riguardare la sussistenza del profitto derivato all'ente dalla corruzione, attiene alla sua confíscabilità in ragione della natura del profitto, che, consistendo nella mancata restituzione della somma, indebitamente incamerata per le ragioni esposte, non sarebbe profitto confiscabile, non sostanziandosi in un incremento patrimoniale, ma nella mera conservazione di un incremento già prodottosi.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Riso Scotti Energia s.p.a. avverso la sentenza del 06/02/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca, inammissibilità del ricorso nel resto; udito il difensore, avv. Giuseppe Di Trocchio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore della società Riso Scotti Energia s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha ridotto la somma confiscata ex art. 19 d.lgs. 231/01 a carico della società, determinandola in 3.584.234,04 euro e disponendo la restituzione alla società della residua somma in sequestro; ha confermato nel resto la sentenza appellata, emessa dal Tribunale di Roma il 13 aprile 2016. Con detta sentenza la società Riso Scotti Energia (di seguito RSE) era stata dichiarata responsabile ex artt. 9, 13, 24 e 25 d.lgs. n. 231/01 degli illeciti amministrativi contestati ai capi D), E), F), G), correlati ai reati di truffa ai danni di un ente pubblico (Gestore dei Servizi Energetici, di seguito G.S.E.) e di corruzione, rispettivamente contestati ai capi A), B) e C), ai vertici societari (Radice Giorgio, Presidente del Cda, Francescone Giorgio, consigliere delegato, Scotti Angelo Dario, vice presidente nonché amministratore delegato di Riso Scotti spa, società proprietaria di Riso Scotti Energia in quanto detentrice del pacchetto di maggioranza delle quote di RSE), in concorso con Centili Franco (funzionario di G.S.E., incaricato della gestione delle pratiche relative all'incentivazione di energia elettrica in regime agevolato), e per l'effetto era stata applicata la sanzione pecuniaria di 400 quote per ciascun illecito per complessive 1600 quote, pari a 500 euro ciascuna, per un totale di 800 mila euro oltre alle sanzioni interdittive e alla confisca della somma di 8.584.243,04 sequestrata a carico di Riso Scotti Energia, poi ridotta nella misura prima indicata a seguito del documentato versamento di 5 milioni di euro a titolo integralmente risarcitorio in favore della parte civile GSE, che aveva revocato la costituzione nel giudizio di secondo grado.
La responsabilità della società era stata affermata in relazione alle condotte illecite dei dirigenti di RSE, Radice e Francescone, in concorso con il funzionario GSE, Centili Franco, ricostruite nella sentenza di patteggiamento emessa dal G.u.p. del Tribunale di Milano il 28/11/2011, acquisita ed utilizzata ex art. 238- bis cod. proc. pen., relativamente ai fatti storici accertati, confermati in dibattimento dalle dichiarazioni rese dai suddetti dirigenti, sentiti ex art. 197-bis cod. proc. pen., dall'ufficiale di p.g. che aveva svolto le indagini, dalla documentazione acquisita e dalle intercettazioni telefoniche, trascritte in dibattimento, che secondo i giudici di merito integravano un solido quadro probatorio, dimostrativo dei reati di truffa e corruzione commessi dagli organi apicali della società nell'interesse ed a vantaggio di RSE.
In entrambi i giudizi veniva escluso il concorso di Scotti Angelo Dario nel reato di truffa, invece, ritenuto per i reati di corruzione contestati ai capi B) e C), tuttavia dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello. Con valutazione conforme i giudici di merito hanno ritenuto provata la truffa, contestata al capo A), realizzata mediante il fraudolento e clandestino utilizzo di un secondo generatore di energia elettrica, non compreso nelle convenzioni stipulate con il gestore pubblico, che avevano ad oggetto solo l'impianto iniziale, verificato e certificato, in quanto rispondente per requisiti e caratteristiche tecniche, alle finalità pubbliche tese ad incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Proprio l'installazione del secondo generatore era stata alla base dello scambio di corrispondenza tra il gestore e la società e delle contestazioni di GSE, che, all'esito del sopralluogo del maggio 2009, aveva accertato il funzionamento dei due generatori sin dal 2005 e la falsità delle comunicazioni della società circa la natura di "mera riserva" del secondo generatore e l'installazione fino al gennaio 2009 di un "cavo di collegamento ponte" tra i due generatori, che trasferiva l'energia dal primo al secondo. Avendo il gestore precisato sin dal 2005 che l'energia prodotta dal secondo generatore, estraneo alle convenzioni CIP 6 e privo della qualifica IAFR (p.11 sentenza di primo grado), doveva intendersi esclusa dal regime tariffario agevolato, veniva richiesta la restituzione degli importi corrisposti per un ammontare di oltre 7 milioni di euro, indebitamente percepiti dalla società a titolo di incentivazione per l'energia fraudolentemente immessa in rete dal secondo generatore.
L'ingente importo da restituire era alla base delle condotte corruttive contestate ai capi B) e C), comprovate dalla sentenza di patteggiamento prima indicata, dalle ammissioni del Radice e del Francescone nonché dai numerosi riscontri acquisiti dagli inquirenti in ordine ai contatti telefonici ed agli incontri tra i vertici societari ed il Centili, funzionario corrotto di GSE, alle intercettazioni telefoniche, alla falsa fatturazione creata dal commercialista Farina (deceduto nel corso del giudizio), su disposizione dello Scotti, per creare la provvista in nero destinata al pagamento del prezzo della corruzione (100 mila euro al Centili), agli spostamenti del Radice per incontrare il Centili e consegnargli il denaro in varie tranche, agli accertamenti bancari sul conto della figlia del Centili, nonché in ordine ai servizi di osservazione attestanti la commistione tra varie tipologie di rifiuti per alimentare l'impianto.
I dirigenti della società avevano ammesso di aver cercato un contatto in GSE e di averlo trovato nel Centili, il quale aveva risolto il problema e addirittura predisposto l'atto del 10/12/2009, firmato da altro dirigente, con il quale GSE riconosceva il diritto di RSE ad ottenere le somme inizialmente contestate come non dovute e indebitamente percepite, evitando a RSE di restituire l'ingente importo inizialmente richiesto. L'esito positivo della vicenda favoriva la conclusione di altro accordo corruttivo, oggetto del capo C), tra il Radice, il Francescone, il Centili e il Raffaelli, funzionari GSE (che avevano definito le loro posizioni con sentenze di patteggiamento del G.u.p. di Milano e di Pavia), per assicurare assistenza a RSE e ad altre società del gruppo Scotti in pratiche analoghe dietro un compenso annuo di 15 mila euro ciascuno, ugualmente provenienti da apposita provvista in nero creata su ordine dello Scotti.Accertate le responsabilità dei dirigenti e degli organi apicali della RSE, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità della società per i correlati illeciti, risultando indubbio che l'azione dei vertici societari era stata diretta e si era risolta a vantaggio della società, che non aveva dimostrato di aver predisposto misure o moduli organizzativi per prevenire gli illeciti dei dirigenti.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di RSE, che deduce: 1.1 violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 5, 9 e 24 d.lgs. 231/01 e 640 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di truffa contestato al capo A), quale reato presupposto del correlato illecito amministrativo, contestato al capo D), nonché vizio di motivazione per mancato esame delle deduzioni difensive e omessa valutazione di prove decisive. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità della società per il capo D) in rapporto al reato presupposto di truffa aggravata, contestato al capo A), commesso dagli organi apicali dell'ente nell'interesse e a vantaggio dello stesso: in particolare, il reato presupposto sarebbe stato commesso dal legale rappresentante e dall'amministratore delegato nell'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante incenerimento di biomassa, procurandosi l'ingiusto profitto, costituito dal pagamento a tariffa agevolata da parte di G.S.E. spa anche dell'energia prodotta da un secondo generatore, abusivamente collegato al primo ed unico generatore, previsto nelle convenzioni stipulate il 21 novembre 2002 e 12 marzo 2004, quindi, energia ulteriore, prodotta con modalità diverse da quelle previste e oltre i limiti fissati in 7 MK.
L'affermazione di responsabilità era stata fondata sul materiale probatorio acquisito in dibattimento, sulla documentazione acquisita, sulla testimonianza dell'ufficiale di p.g. e sugli elementi rilevabili dalla sentenza di patteggiamento emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Milano il 28/11/2011 nei confronti del Radice, del Francescone e del Centili, utilizzabile ex art. 238- bis cod. proc. pen. Con l'atto di appello si contestava l'illegittima valutazione della sentenza di patteggiamento ex art. 238-bis cod. proc. pen. e la mancata valorizzazione degli ulteriori elementi probatori acquisiti in dibattimento di segno contrario, consistenti, in particolare, nell'assenza nelle convenzioni di un vincolo contrattuale circa l'impiego di un solo generatore.
Era stato, infatti, evidenziato che: il secondo generatore era in realtà un gruppo turbina-alternatore, inserito nell'impianto autorizzato; non esisteva un vincolo contrattuale relativo ai punti di consegna per l'immissione dell'energia in rete; l'energia proveniente dal secondo generatore non poteva considerarsi in eccedenza, rientrando nei limiti di potenza autorizzati; la nota del 10 dicembre 2009, con la quale G.S.E. riconosceva la 4 A legittimità degli incentivi per l'energia prodotta e immessa in rete nel punto C, non poteva ritenersi illegittima sol perché predisposta dal funzionario corrotto di G.S.E., non risultando dimostrata l'erroneità del parere favorevole o l'irregolarità dello stesso, approvato e condiviso dai superiori Barberis e Montanino, estranei a qualsiasi accordo corruttivo, e confermato dall'audit interno, cosicché con tale atto si riconosceva la liceità del profitto conseguito dalla società Riso Scotti Energia e l'assenza di danno per G.S.E. Di tali elementi la Corte di appello non ha tenuto conto, eludendo l'obbligo di confronto con le deduzioni difensive e rendendo una motivazione apparente.
La Corte si limita a ritenere che l'impianto convenzionato era solo quello originariamente previsto con unico generatore e unico punto di allaccio alla rete elettrica, senza chiarire quali clausole contrattuali non consentivano l'attivazione di un secondo gruppo e l'utilizzo di un secondo punto di consegna, e senza valutare la compatibilità del nuovo assetto dell'impianto con le disposizioni convenzionali, riconosciuta dalla nota di G.S.E. del 10 dicembre 2009 e dall'audit interno, confermata in dibattimento dai testi Barberis, Montanino e dalla circostanza che G.S.E. non si è costituita parte civile per la truffa contestata al capo A).
La Corte ha del tutto ignorato tali profili nonché la dedotta insussistenza dell'ingiusto profitto e del relativo danno, atteso che i pagamenti ricevuti da Riso Scotti Energia erano relativi ad energia effettivamente prodotta e consegnata a G.S.E., che, pertanto, non ha subito alcun danno. Si segnala la decisività delle questioni e degli elementi trascurati, in quanto potenzialmente in grado di determinare un esito opposto del giudizio. 1.2 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 19 d. Igs. 74/2000 nonché vizio della motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca disposta per gli illeciti amministrativi contestati ai capi F) e G) e ai delitti presupposto di corruzione, contestati ai capi B) e C).
Il Tribunale aveva disposto la confisca della somma di 7.683.933,46 euro quale profitto del reato di corruzione di cui al capo B) e degli illeciti amministrativi di cui ai capi F) e G), trattandosi della somma che Riso Scotti Energia avrebbe dovuto restituire a G.S.E. sulla base di quanto richiesto nella nota del 21 ottobre 2009 e non più restituita per effetto dell'accordo corruttivo. Nell'atto di appello si contestava tale valutazione, ritenendo erroneo considerare la mancata restituzione del presunto vantaggio indebito lucrato con la truffa come autonomo profitto conseguito mediante gli accordi corruttivi, senza specificare quali sarebbero stati i vantaggi ricollegabili alle corruzioni contestate ai capi B) e C).
In particolare, si evidenziava che la corruzione di cui al capo C) riguardava agevolazioni future, non ancora fornite, mentre per il capo B) la mancata restituzione delle somme indebitamente conseguite con la truffa di cui al capo A), non poteva considerarsi un ulteriore arricchimento patrimoniale, avendo la corruzione consentito di conservare i pagamenti già ottenuti: quindi, gli accordi corruttivi non avevano procurato un ulteriore incremento patrimoniale, ma solo la conservazione di quanto già ottenuto, come peraltro indicato nel capo di imputazione.
Anche tali censure risultano eluse nella sentenza impugnata, che si limita a ritenerle assorbite dalla riduzione dell'importo confiscato e comunque, inidonee a giustificare la restituzione del residuo importo. 1.3 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 19 d.lgs. 74/00 relativamente alla mancata revoca totale della confisca disposta in rapporto all'illecito amministrativo sub D) ed al delitto presupposto di truffa. Il Tribunale aveva disposto la confisca per equivalente fino alla concorrenza di 8.584.243,04 euro, costituente il profitto del reato di truffa di cui al capo A), reato presupposto dell'illecito amministrativo di cui al capo D), nonché quale profitto di detto illecito, trattandosi del vantaggio economico di diretta derivazione dalla truffa, consistente nella somma erogata da G.S.E. in pagamento dell'energia fornita da Riso Scotti Energia alle tariffe più vantaggiose previste dal regolamento CIP6 anziché di quella prodotta dal solo generatore GRO1 e nei limiti delle due convenzioni.
Con l'atto di appello era stato segnalato che nel caso di specie le irregolarità si erano verificate nella fase di esecuzione del contratto, il che non rendeva illecite le prestazioni eseguite, che comunque, erano state eseguite a vantaggio della controparte, che ne aveva tratto beneficio, cosicché il corrispettivo non poteva considerarsi profitto confiscabile. Anche su tale punto la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi, non affrontando il tema della legittimità della confisca nella sua interezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1 II primo motivo è inammissibile perché propone censure non deducibili, in quanto, sebbene formalmente dirette a denunciare violazioni di legge e vizi di motivazione per omessa considerazione di deduzioni difensive e di prove decisive, sostanzialmente investono il merito e si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dei fatti e degli elementi di prova in una chiave ricostruttiva, ritenuta più corretta e persuasiva dalla ricorrente: operazione preclusa in questa sede, deputata solo a verificare la correttezza, la completezza n e la non manifesta illogicità del percorso argomentativo dei giudici di merito, verifica che nel caso di specie ha esito positivo.
Il ricorso in realtà, non si confronta con la lineare ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e con quella ancor più puntuale e completa della sentenza di primo grado: motivazioni che si saldano e integrano e che danno conto dei fatti accertati a carico dei dirigenti di RSE, i quali hanno definito, al pari del Centili, le rispettive posizioni con sentenza di patteggiamento dinanzi al G.u.p. di Milano, legittimamente acquisita nel presente giudizio. La contestazione sul punto, formulata nel ricorso, è destituita di fondamento perché trascura che gli imputati sono stati esaminati in dibattimento e hanno reso dichiarazioni pienamente ammissive, confermative della ricostruzione accusatoria sia in ordine alla truffa che alle corruzioni, logicamente e cronologicamente connesse alla prima, essendo scaturita dalla scoperta degli artifici e delle falsità dichiarate dalla società la richiesta di restituzione da parte del gestore pubblico delle somme indebitamente percepite per anni da RSE a tariffa agevolata e la conseguente ricerca di una soluzione da parte dei vertici societari, trovata ingaggiando e corrompendo il Centili.
Il ricorso trascura che, come precisato dai giudici di merito, dalla documentazione acquisita risulta che, a fronte della comunicazione di RSE relativa all'installazione di un secondo generatore e di un secondo punto di connessione alla rete, il gestore aveva sempre precisato che le convenzioni avevano ad oggetto solo il primo ed unico generatore, che convogliava energia elettrica, proveniente da fonti rinnovabili, in un unico punto di collegamento con la rete. La prospettazione difensiva, che lamenta la mancata valutazione dell'assenza di vincoli contrattuali relativi all'ampliamento e al potenziamento dell'impianto, da ritenere pertanto, legittimo e giustificativo del mutato parere del gestore, non tiene conto di quanto sottolineato dai giudici di merito ovvero che le convenzioni riguardavano l'impianto controllato, verificato e ritenuto rispondente ai requisiti richiesti, che giustificavano l'applicazione della tariffazione agevolata per l'energia prodotta da fonti rinnovabili (legno e residui della lavorazione del riso), mentre alcuna verifica era stata effettuata per il secondo generatore, che non aveva la qualifica IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili): elemento questo che giustifica la posizione del gestore, che riconosceva la tariffa agevolata solo per l'energia prodotta dal primo generatore e immessa in rete nel punto A), applicando invece, i prezzi di mercato all'energia prodotta dal secondo generatore e immessa nel diverso punto rete (C), chiedendo altresì, la rideterminazione delle fatture dal 2005 al 2008.Proprio la differenza qualitativa del prodotto e del metodo di produzione erano alla base delle contestazioni del gestore e degli artifici cui aveva fatto ricorso la società, di cui si è detto nella ricostruzione in fatto (dapprima, sostenendo che il secondo generatore era "di riserva", poi, che riceveva energia dal primo generatore tramite un "cavo ponte"), smentiti dalle verifiche effettuate in sede ispettiva, poste a base della richiesta di restituzione dell'ingente importo percepito per anni dalla RSE, e dalle ammissioni dei dirigenti.
Anche l'obiezione relativa alla mancata considerazione da parte del giudice di appello della nota del dicembre 2009, con la quale la GSE riconosceva le ragioni della società e il diritto ai corrispettivi incentivanti, nella prospettazione della ricorrente elemento decisivo, in grado di escludere la sussistenza della truffa per mancanza dell'ingiusto profitto e del danno per il gestore pubblico, oblitera del tutto gli elementi di prova indicati dai giudici di merito, che provano l'esatto contrario ovvero che quell'inversione di rotta ("revirement" del parere negativo scaturito dall'ispezione del maggio precedente) fu frutto di corruzione e della memoria redatta dal Centili, in pieno conflitto di interessi, per favorire RSE (v. sul punto pag. 16 della sentenza di primo grado, ove si dà conto del dato falso indicato in detta memoria, della mancanza di plausibili spiegazioni del modificato parere da parte dei responsabili di GSE (Barberis e Montanino), specie in assenza di una nuova verifica dell'impianto; v. anche pag. 17, ove sono riportati i commenti intercettati dell'Ostellino, ugualmente contattato dal Radice per risolvere il problema, il quale dichiara di sapere dei problemi della società già da due anni prima dell'esecuzione delle misure cautelari nei confronti dei vertici di RSE (avvenuta in data 17/11/2010) nonché della natura illecita della produzione di energia da parte di RSE ("erano un affare, sono porcate che hanno fatto col gestore no? e hanno truccato tutti i..." nonché dell'utilizzo non solo di biomasse vegetali, ma anche di rifiuti di varia natura).
Ma soprattutto, il ricorso trascura le ammissioni del Radice e del Francescone, riportate nella sentenza di primo grado (p. da 18 a 24), i numerosi riscontri acquisiti sulla corruzione del Centili (p. da 24 a 26), sul potere decisionale e sul ruolo decisivo dello Scotti, sulle modalità di procacciamento della provvista in nero e sui tempi di pagamento nonché sulla corruzione del Centili e del Raffaelli per garantirsene l'assistenza per le pratiche delle altre società del gruppo Scotti dietro compenso di 15 mila euro annui, effettivamente corrisposti al Centili (v. p. da 32 a 34 sentenza di primo grado).
Risultano pertanto, destituite di ogni fondamento le censure difensive, motivatamente confutate con lineari, esaustive e logiche argomentazioni, fondate sulla pluralità e convergenza degli elementi probatori acquisiti, che smentiscono le tesi difensive.2. Infondati sono i motivi relativi alla confisca. Va premesso che, a seguito della trasmissione degli atti per competenza dall'AG milanese a quella romana per i reati di corruzione ascritti a Scotti Angelo Dario e al connesso reato di truffa nonché per i connessi illeciti ascrivibili all'ente, il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva disposto con decreto del 19/12/2011 il sequestro preventivo dei beni di Angelo Dario Scotti per un valore corrispondente al profitto del reato di corruzione, pari a 7.683,933,46, ovvero pari alla somma che RSE avrebbe dovuto restituire al gestore per il periodo gennaio 2005-dicembre 2008, e il sequestro per equivalente di somme e beni di RSE fino alla concorrenza di 8.584.243,04 euro, quale profitto del reato di truffa, come calcolato dal consulente del P.m..
Una volta riconosciuta e affermata la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati di truffa aggravata e corruzione commessi dai vertici societari nell'interesse ed a vantaggio esclusivo dell'ente, che di detti reati risponde come fatto proprio in forza del rapporto di immedesimazione organica con i propri dirigenti, condannati per i reati presupposti, il Tribunale aveva disposto ex art. 322-ter cod. pen. e 19 d.lgs. 231/2001 la confisca della somma di 8.584.243,04 euro in sequestro a carico di RSE. In motivazione il Tribunale aveva precisato (p.42) che la confisca aveva ad oggetto il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato di truffa, contestato al capo A) e che la somma di 8.584.243,04 euro corrispondeva al profitto del reato di truffa, presupposto dell'illecito contestato al capo D) alla società ricorrente, mentre la somma di 7.683.933,46 euro corrispondeva al profitto del reato di corruzione, oggetto del capo B), quale reato presupposto dell'illecito di cui al capo F), trattandosi della somma che RSE avrebbe dovuto restituire al gestore in base alla richiesta dell'ottobre 2009, ma non più restituita per effetto dell'accordo corruttivo con il Centili oltre al prezzo della corruzione dei reati di cui ai capi B) e C), reati presupposto degli illeciti di cui ai capi F) e G), rispettivamente pari a 100 mila euro e 30 mila euro.
Le contestazioni relative al profitto della truffa si fondano sulla prospettazione difensiva, confutata al punto precedente: infatti, oltre all'insussistenza del reato, la ricorrente sostiene che non è confiscabile la somma indicata dal Tribunale quale profitto della truffa, in quanto la prestazione era stata comunque, erogata a beneficio della controparte, che ne aveva tratto vantaggio. L'obiezione trascura quanto già detto in merito alla sussistenza della truffa e alla circostanza che la somma chiesta in restituzione alla ricorrente aveva ad oggetto solo la differenza di prezzo indebitamente percepita per circa 4 anni per "energia convenzionata" che tale non era.
L'ingente importo corrispondeva, 9 fl infatti, al maggior prezzo pagato dal gestore secondo il provvedimento CIP n.6 del 92 rispetto al prezzo di mercato (0,22 euro a kw/ora a fronte del prezzo di mercato di 0,057 euro), come indicato nella sentenza impugnata, sicché è pacifico il danno subito dal gestore e il corrispondente ingiusto profitto incamerato nel corso degli anni dalla ricorrente. Ma soprattutto, la difesa trascura che risulta dagli atti (v. decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano, originariamente competente) che il consulente del P.m., funzionario di GSE, aveva sottratto, dalle somme indebitamente percepite dalla società per l'energia prodotta dal secondo generatore, il ricavato ottenuto dalla vendita di detta energia prodotta dal gruppo GRO2 e immessa in rete nel punto di connessione C) e tale circostanza priva di consistenza la contestazione difensiva relativa alla mancata considerazione, nella determinazione del profitto confiscabile, delle prestazioni comunque, eseguite da RSE in favore del gestore pubblico e del vantaggio da questi conseguito.
Ne deriva la legittimità della confisca del profitto derivante direttamente dal reato di truffa.
3. Correlato a detto profitto è il profitto della corruzione contestata al capo B), individuato nella somma che la società ricorrente avrebbe dovuto restituire al gestore a seguito delle contestazioni, ma che non fu restituita proprio grazie agli accordi corruttivi con il Centili, consentendo a RSE di evitare un ingente esborso e di conservare le somme già indebitamente incamerate. Come anticipato, la ricorrente sostiene che la corruzione non generò un autonomo profitto confiscabile, non essendo individuabili le concrete ricadute economiche ricollegabili alle corruzioni contestate ai capi B) e C), mancando in entrambi i casi l'ulteriore arricchimento patrimoniale e riguardando la seconda ipotesi corruttiva addirittura agevolazioni future, non ancora fornite.
Premesso che in tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche il profitto derivato al corruttore dall'accordo corruttivo è assoggettato a confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., il cui ambito di applicazione risulta allargato dall'art. 322-ter cod. pen., il tema posto, più che riguardare la sussistenza del profitto derivato all'ente dalla corruzione, attiene alla sua confíscabilità in ragione della natura del profitto, che, consistendo nella mancata restituzione della somma, indebitamente incamerata per le ragioni esposte, non sarebbe profitto confiscabile, non sostanziandosi in un incremento patrimoniale, ma nella mera conservazione di un incremento già prodottosi.
La contestazione si fonda sulla nozione di profitto confiscabile delineata dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il profitto sequestrabile a fini di confisca richiede sempre un reale spostamento di risorse economiche, ossia una visibile modificazione positiva del patrimonio di immediata e diretta derivazione dal reato (in motivazione, Sez. U, n. 29951 del 24 maggio 2004, Focarelli; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239924; Sez. U, n. 10280/08 del 25 ottobre 2007, Miragliotta, Rv. 238700), senza che possa pervenirsi ad una dilatazione o ad una estensione indiscriminata a qualsiasi vantaggio patrimoniale comunque, scaturente dall'illecito, dovendosi ritenere non consentita - pena la violazione del principio di legalità sotto i profili della tassatività e del divieto di analogia- l'ablazione del vantaggio derivante dall'omissione di spese illecitamente non sostenute, cui non corrisponda alcun aumento, ma solo una "non-diminuzione", del patrimonio.
Quindi, in mancanza di una posta economica positiva, di un'entrata, determinante un incremento ed un accrescimento patrimoniale, il mero risparmio di spesa, che lasci inalterato il patrimonio dell'autore del reato, non integra "vantaggio" o "profitto" confiscabile. Sul punto va tuttavia, considerato che anche il risparmio di spesa può correttamente rientrare nel perimetro del profitto confiscabile, ma solo a condizione che il vantaggio derivante dal risparmio si traduca in un immediato ed effettivo incremento del patrimonio, consistente in un risultato economico positivo, già identificabile in termini certi al momento della commissione del fatto, di modo da potersene affermare la pertinenzialità rispetto al reato (Sez. 6, n. 20179 del 10/03/2021, PM c/ Toto spa Costruzioni, Rv. 281306-01;
Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013 dep. 2014, Riva Fi.re Spa e altro, Rv. 257788-01). Nel caso in esame può ritenersi sicuramente dimostrata la stretta interdipendenza tra il mancato esborso della somma richiesta in restituzione dal gestore, pari a oltre 7 milioni 600 mila euro, indebitamente percepita da RSE nel corso degli anni, e la corruzione del Centili, e chiaramente accertato che il mancato esborso si tradusse in un mancato decremento patrimoniale per la società e nel consolidamento dell'incremento patrimoniale già ottenuto al momento della commissione del reato di corruzione, cosicché è certo che il vantaggio per la società non corrispose ad un valore positivo, ulteriore e immediato, integrante un effettivo incremento economico.
Ebbene, proprio tale considerazione dimostra che il profitto della corruzione corrisponde a quello della truffa, unico profitto confiscato nei confronti della società con conseguente esclusione della denunciata duplicazione. Va infatti, precisato che non è stato confiscato il profitto "non accrescitivo" per la società, di diretta derivazione dai reati di corruzione commessi dagli organi apicali dell'ente, ma, si ribadisce, unicamente il profitto del reato di truffa, come calcolato dal consulente del P.m., sicché non vi è stata alcuna violazione di legge né indebita dilatazione del concetto di profitto confiscabile da parte dei giudici di merito, che hanno fatto corretta applicazione dei principi richiamati in precedenza sulla nozione di profitto confiscabile, contrariamente all'assunto difensivo.
In realtà, l'equivoco su cui fa leva il ricorso nasce dalla diversa determinazione e quantificazione del profitto derivato dalla truffa rispetto a quello derivato dalla corruzione: il profitto della truffa non coincide con quello derivato dalla corruzione, in quanto quest'ultimo è di importo inferiore perché relativo solo al periodo 2005-2008 e corrisponde all'importo richiesto dal gestore con la nota dell'ottobre 2009, mentre la truffa riguarda un periodo più ampio (gennaio 2005- luglio 2009), come risulta dalla contestazione del capo A), che giustifica il maggior importo del profitto confiscato.
La natura conservativa del profitto della corruzione, che ha consentito alla società di non intaccare il proprio patrimonio e mantenere inalterato il profitto già incamerato, consente di identificare il profitto in quello già derivato dalla truffa, non essendo possibile colpire più volte, attraverso un'ingiustificata duplicazione di oneri a carico dell'ente, le medesime somme di denaro, una volta considerate in termini positivi, ossia come accrescimento patrimoniale, ed un'altra volta in termini negativi, come risparmio di spesa. E che non vi sia stata duplicazione del profitto è dimostrato anche dal fatto che non è stata disposta la confisca dei beni sequestrati allo Scotti, pur condannato per i reati di corruzione di cui ai capi B) e C), sebbene fosse stato legittimamente disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione, in conformità ai principi affermati da questa Corte in tema di responsabilità da reato degli enti (Sez.
U, n. 26654 del 27/03/2008 Fisia Italimpianti spa, Rv.239926-01; Sez. 6, n. 21222 del 25/01/2013, S.i.s.me.r. s.r.I., Rv. 256545-01; Sez. 6, n. 46215 del 14/10/2009, Malureanu, Rv. 246495- 01, secondo i quali il sequestro funzionale alla confisca del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente o indifferentemente sui beni dell'ente, che dal medesimo reato ha tratto vantaggio, e su quelli della persona fisica, che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto, come avvenuto nel caso di specie).
4. Quanto alla corruzione contestata al Centili e al Raffaelli al capo C), reato presupposto dell'illecito di cui al capo G) - per l'accertata conclusione dell'accordo con i due funzionari, che hanno definito la loro posizione con le sentenze di patteggiamento acquisite in atti, con la prevista erogazione della somma di 15 mila euro annui ciascuno, la predisposizione della provvista in nero per ordine dello Scotti e la corresponsione della somma di 15 mila euro al Centili, come già detto-, il riferimento al prezzo della corruzione contenuto nella sentenza di primo grado può risultare equivoco, ma è pacifico che la confisca non si riferiva alle somme già erogate ai pubblici ufficiali corrotti, qualificabili come prezzo del reato (e confiscate ai corrotti nei relativi procedimenti), bensì al profitto derivato al corruttore, che ha nell'entità del prezzo pagato il limite minimo.
E' infatti, certo che le somme di danaro erogate dal corruttore non possono essere sottoposte a sequestro nei confronti di quest'ultimo in vista della possibile confisca, in quanto già uscite dalla sua sfera patrimoniale ed entrate in quella del corrotto, ma è altrettanto certo che l'art. 322-ter cod. pen. ha esteso l'obbligatorietà della confisca al profitto del corruttore, assumendo l'entità del prezzo pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua determinazione (Sez. 6, n. 21941 del 20/04/2003 Piumetto, Rv. 226045-01) ed in tal senso deve intendersi il riferimento al prezzo della corruzione del Centili per il capo B), e del Centili e del Raffaelli per il capo C), con conseguente irrilevanza, anche per le ragioni esposte al punto precedente, del riferimento difensivo ai vantaggi futuri, eventuali e attesi, non ancora tradottisi in concreti termini economico-patrimoniali.
5. Da ultimo, va rilevato che correttamente, in presenza del documentato risarcimento del danno, l'importo della confisca è stato ridotto nella misura corrispondente di 5 milioni di euro ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 231/2001 e mantenuto per il residuo importo. La natura obbligatoria e ripristinatoria della confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 a carico degli enti non può infatti, comprendere la somma già restituita al soggetto danneggiato. Considerato che la confisca per equivalente costituisce uno strumento ablatorio, ripristinatorio di carattere afflittivo, strettamente conseguente alla commissione del reato, imposta nell'interesse collettivo con funzione specialpreventiva e dissuasiva, e trasferisce utilità all'erario, mentre il risarcimento del danno rimedia alla lesione patrimoniale subita dal danneggiato, ha natura compensativa ed è strumento del diritto civile, privo di carattere sanzionatorio, l'autonomia delle azioni impone soltanto di tener conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro da scomputare dal totale del profitto del reato, come dispone appunto la norma indicata, che in caso di responsabilità degli enti, prevede che la confisca deve essere disposta solo per quella parte del profitto del reato presupposto, che non possa essere restituito al danneggiato (Sez. 1, n. 39874 del 06/06/2018, Sicilfert srl).
Sul punto va evidenziato che la difesa della ricorrente con i motivi nuovi depositati in appello, nei quali dava atto della transazione conclusa con l'ente pubblico danneggiato, chiedeva soltanto "la revoca parziale della confisca con dissequestro e restituzione a RSE della somma di 5 milioni di euro, già oggetto di restituzione alla persona offesa e pertanto, non più confiscabile", disposta in sentenza, sicché la richiesta di revoca totale della confisca dedotta nel ricorso si fonda sulla prospettata insussistenza del reato d