Sentenza — n. 28671/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABolelli Alfredo, nato a Taranto il 7/7/1957 2. De Beaumont Michele, nato ad Avellino il 26/1/1958 3. Marangini Fabio, nato a Napoli il 17/5/1965 4. Pace Severo, nato a Bione il 28/2/1963 avverso la sentenza del 14/11/2019 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che conclude per l'annullamento senza rinvio per estinzione de reato per prescrizione; uditi per i ricorrenti: l'avvocato Davide Adami, in difesa di Fabio Marangini, l'avvocato Tommaso Rotella per Alfredo Bolelli, l'avvocato Francesco De Beaumont e l'avvocato Gianluca Venturini per Michele De Beaumonti, l'avvocato Andrea Ricci per Severo Pace, difensori che si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 353-bis cod. pen, artt. 353-bis cod. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 353 cod. pen; Sentenza — n. 28671/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di questa Corte si è occupata di individuare il perimetro applicativo della norma in esame individuandone i presupposti anche rispetto alla contigua fattispecie di cui all'art.353 cod. pen. ed ha affermato che il reato è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto (Sez. 6, Sentenza n. 15849 del 12/02/2019, Imperadore, Rv. 275544).
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Bolelli Alfredo, nato a Taranto il 7/7/1957 2. De Beaumont Michele, nato ad Avellino il 26/1/1958 3. Marangini Fabio, nato a Napoli il 17/5/1965 4. Pace Severo, nato a Bione il 28/2/1963 avverso la sentenza del 14/11/2019 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che conclude per l'annullamento senza rinvio per estinzione de reato per prescrizione; uditi per i ricorrenti: l'avvocato Davide Adami, in difesa di Fabio Marangini, l'avvocato Tommaso Rotella per Alfredo Bolelli, l'avvocato Francesco De Beaumont e l'avvocato Gianluca Venturini per Michele De Beaumonti, l'avvocato Andrea Ricci per Severo Pace, difensori che si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Michele De Beaumont e Severo Pace alla pena, rispettivamente, di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa e di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 353-bis cod. pen., commesso in Brescia dal novembre 2011 al settembre 2012 e, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale ha condannato, per il medesimo reato, Alfredo Bolelli alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 450 di multa e Fabio Marangini alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.
Secondo la contestazione, gli imputati, in concorso tra loro, con collusioni e mezzi fraudolenti turbavano il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando del Comune di Brescia, curato da Giandomenico Ganci - nei cui confronti si è proceduto separatamente - e da Severo Pace, per la partecipata Brescia Mobilità, e, comunque, il contenuto degli atti prodromici all'aggiudicazione per la realizzazione di una piattaforma integrata del traffico (impianti e regolamentazione semaforica; acquisizione e dati del traffico; realizzazione di un maxischermo), violando i doveri di osservare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione nell'affidamento dell'appalto pubblico.
Collusioni e mezzi fraudolenti consistiti nell'avere individuato, ex ante, la Mizar s.p.a. - di cui era amministratore delegato Alfredo Bolelli e dipendente Fabio Marangini - e la Siemens s.p.a quali aggiudicatarie dell'appalto che, a loro cura, predisponevano i capitolati tecnici a base delle forniture della gara; facendo in modo che tra i fornitori delle aggiudicatarie vi fossero Michele De Beaumont - professionista e titolare dello Studio De Beaumont ingegneria dei Trasporti, s.r.l. che teneva direttamente i rapporti con gli aggiudicatari come sopra individuati e otteneva, come contropartita, la fornitura del sistema integrato CUBE, per la elaborazione e aggiornamento delle informazioni viabilistiche, nonché della matrice e dei modelli di traffico in ambiente CUBE; e, per la fornitura del videowall, la società 3Services s.r.I.; da ultimo previsto il ricorso alla procedura negoziata ex art. 56-57 del Codice degli appalti in violazione delle ipotesi in cui, normativamente, può ad essa farsi ricorso e ciò al fine di evitare che venissero presentate offerte ulteriori da parte di soggetti diversi da quelli collusi. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i difensori degli imputati denunciano plurimi vizi di violazione di legge e vizi di motivazione e chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1.i ricorsi di Alfredo Bolelli e Fabio Marangini muovono dalla denuncia del vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. poiché la Corte d" appello, in presenza di sentenza di assoluzione in primo grado e appello del Procuratore generale, non ha accolto l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con la escussione dei testi indicati e dell'interrogatorio degli imputati.
Alfredo Bolelli evidenzia la sorprendente affermazione con la quale la Corte ha rigettato la richiesta difensiva (non sussisteva l'obbligatorietà della riassunzione in quanto non vi era stata una censura, da parte dell'appellante, dell'attendibilità delle dichiarazioni) poiché, invece, la portata delle conversazioni intercettate, il contesto di riferimento e la possibilità di attribuire le condotte ai singoli imputati erano state ricostruite attraverso le dichiarazioni rese nel dibattimento dai testi escussi, dal personale di polizia giudiziaria e dagli stessi esami degli imputati ed erano, quindi inscindibilmente connessi alla valutazione del contenuto delle intercettazioni;
Alfredo Bolelli denuncia inoltre: 2.2. carenza o mancanza di motivazione in relazione ad importanti elementi di prova emersi nel corso del giudizio e travisamento nella ricostruzione temporale di alcuni fatti decisivi. La riforma della sentenza di assoluzione è avvenuta solo sulla base delle conversazioni intercettate e non si è in presenza di motivazione rafforzata. I giudici di appello hanno completamente pretermesso la valutazione delle prove diverse dalle intercettazioni telefoniche, ampiamente riportate, senza alcun confronto critico con i contenuti dichiarativi e con le precisazioni tecniche rese dai testi, così incorrendo in numerosi errori di valutazione direttamente incidenti sulla ricostruzione del ruolo di Bolelli.
La Corte incorre in un travisamento del fatto poiché nel novembre 2011 non si stava lavorando ad alcun bando di gara e l'amministrazione (cfr. dichiarazioni della teste Lorenzini, in particolare) era impegnata sul fronte del conseguimento del finanziamento regionale. In vista della scadenza del termine previsto per il finanziamento Regionale, le società Mizar e Siemens erano state insistentemente sollecitate dal Comune per indicare le caratteristiche tecnologiche dei sistemi esistenti e da loro separatamente forniti anni addietro, dovendo illustrare le specifiche tecniche per l'aggiornamento dei due sistemi e per la loro integrazione in un nuovo Piano, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale.
Nel suo interrogatorio, anche questo non valutato, Bolelli aveva ben spiegato come, in nome di una buona prassi, a prescindere da chi si aggiudichi la gara, devono essere indicate le caratteristiche tecniche del sistema da integrare, tanto più quando si è in presenza di un sistema complesso rispetto al quale l'amministrazione comunale non è in possesso di idonee competenze tecniche e di aggiornamenti del sistema, realizzati nel corso degli anni, aspetti, questi, dei quali si era occupato il dipendente della Mizar, Fabio Marangini. Tanto porta ad escludere che si fosse, nel novembre 2011, in presenza di collusioni per la stesura dei bandi di gara.
Analoga omessa valutazione delle risultanze dibattimentali si registra con riferimento alle deposizioni dei testi e dei dipendenti del Comune sulla circostanza che nel bando fosse stato inserito un vincolo tecnico che prevedeva l'utilizzo di un software (CUBE) programmato per elaborare i modelli di traffico cittadino, con la finalità di favorire Mizar e De Beaumont, che, come consulente esterno, avrebbe dovuto gestirne l'utilizzo. L'istruttoria dibattimentale (le dichiarazioni del test Brignone, in particolare) aveva, invece, chiarito che Cube era un sistema operativo in uso presso il Comune di Brescia, che ne aveva acquistato le licenze di uso e curato i relativi aggiornamenti, fin dall'anno 2006 in parallelo a quello di Brescia Mobilità.
Rileva che abitualmente le amministrazioni pubbliche vincolano i bandi di gara ai software esistenti, poiché l'utilizzo e impiego di programmi alternativi comporta costi per l'acquisto e la gestione. Sotto altro aspetto, attraverso il teste Bigotti, Mizar aveva comprovato di non avere interesse alla gestione del software CUBE, avendone uno proprio e che il sistema integrato progettato era indipendente dall'utilizzo di qualsiasi macro o micro-simulazione. Anche De Beaumont aveva riferito, nel corso del suo interrogatorio, che il mantenimento del software CUBE realizzava un risparmio per il Comune ed aveva precisato che egli era solito lavorare su diversi sistemi in uso presso i committenti.
La Corte di merito, a sostegno delle sue conclusioni, si è affidata a mere sensazioni di un teste (Sbardella) che era poco a conoscenza delle complesse questioni tecniche sottese all'affidamento delle commesse; ha erroneamente valorizzato il contenuto delle intercettazioni intercorse tra Bolelli e De Beaumont, durante conversazioni avvenute in un momento in cui Bolelli confidava nel fatto che Michele De Beaumont fosse consulente del Comune, circostanza, questa che non risulta smentita dalle prove acquisite e che il giudice di primo grado, assolvendo Bolelli e Marangini, aveva, invece, ben compreso precisando che De Beaumont giocava, in realtà, una partita personale con il funzionario Gangi sperando di ottenere il prezioso incarico (per il quale aveva ricevuto una corrispettivo di 240.000,00 euro) per la modellazione del traffico da parte del Comune.
Solo successivamente la Mizar aveva "subito" l'imposizione del Comune di farsi carico anche del servizio elaborazione dati, ma la decisione di affidarlo a De Beaumont era maturata in epoca successiva alle condotte contestate e con le modalità tipiche del mercato di riferimento; 2.3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per la mancanza del fatto tipico previsto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 353-bis cod. pen.. La Corte di appello ha concentrato la propria attenzione sulle determinazioni di Brescia Mobilità di far ricorso, in mancanza dei requisiti di legge per il superamento dei massimi stabiliti dalla legge, al procedimento di cui all'art. 57 Cod.
Appalti ma il ricorrente è rimasto estraneo a tale fase decisionale avendo appreso solo dal coimputato De Beaumont quali erano state, sul punto, le decisioni dell'Amministrazione. A fronte di tali determinazioni l'imputato era rimasto sorpreso venendo rassicurato dal suo interlocutore sulla almeno apparente legittimità della decisione: prima di questo momento Mizar e Siemens avevano fornito all'amministrazione comunale, partecipando a tavoli tecnici nel contraddittorio, le informazioni tecniche per partecipare al bando del finanziamento regionale ed avevano verificato la fattibilità della integrazione fra i due sistemi già in uso.
Successivamente alla decisione di procedere a trattativa privata, Bolelli ha partecipato, secondo una prassi lecita e consolidata, alla scrittura dei capitolati tecnici che costituiscono le basi del negozio convenuto tra le parti, condotta che si può, al più, configurare quale post factum non punibile nel quale non è ravvisabile alcun comportamento idoneo a incidere sullo svolgimento della gara;Fabio Marangini denuncia inoltre l'erroneità nella quale è incorso la Corte di appello che avrebbe dovuto rilevare la inammissibilità dell'appello del Procuratore generale per incoerenza e carenza degli elementi richiesti dagli artt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e 591, comma 2 (oggi comma 4), cod. proc. pen..
Osserva, in particolare, che il Pubblico Ministero aveva prodotto la sentenza di applicazione pena a carico dei coimputati, Gangi e Moras, il cui contenuto tuttavia, non superava la equivocità degli elementi evincibili dalle conversazioni intercettate valorizzate dall'inquirente con i motivi di appello ai fini della riforma della sentenza di assoluzione e senza un adeguato confronto critico con le argomentazioni con le quali, invece, il Tribunale le aveva ritenute non decisive poiché proprio la complessa attività istruttoria svolta aveva comprovato che il Marangini non rivestiva nella società del Bolelli, una posizione idonea a poter influenzare in alcun modo la libertà di scelta, essendo mero impiegato della società interessata a fornire la commessa.
L'appellante aveva, invece valorizzato il contenuto delle conversazioni per inferirne la prova della sua autonomia gestionale ma potenziando un dato probatorio, tratto dal contenuto delle conversazioni intercettate e che, ex se, non era sufficiente a dimostrare la sussistenza del fatto e che non acquisiva maggiore capacità dimostrativa in forza della sentenza di applicazione pena prodotta e, comunque, non confermato dalle prove dichiarative acquisite inficiate dalla mancata riassunzione in appello; 2.4. cumulativi vizi di motivazione e travisamento degli atti in relazione alla ritenuta autonomia gestionale del ricorrente, rispetto all'amministratore delegato della Mizar s.p.a. comprovata dal contenuto delle conversazioni intercettate in quanto destinatario dei capitolati pronti per la revisione finale, in data 1 marzo 2012; partecipe delle riunioni con gli altri due (De Beaumont e Gangi, ovvero il funzionario comunale che adottò la delibera di affidamento diretto); suggeritore dell'uso di Skipe, per poter parlare con maggiore libertà.
Dopo avere riportato la sentenza di assoluzione, con il cui contenuto la sentenza impugnata non si confronta, il difensore rileva che la sentenza impugnata non spiega la rilevanza della condotta dell'imputato, che si è coordinato con un soggetto estraneo alla procedura di affidamento, ovvero De Beaumont e non spiega come il suo apporto tecnico abbia potuto incidere sulla commissione del reato dovendo essere individuato un atto tipico del procedimento amministrativo idoneo ad assurgere ad elemento costitutivo del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen.;
3. Severo Pace denuncia la nullità della sentenza impugnata che ha individuato nella entità dell'appalto conferito il vizio di legittimità della procedura di affidamento diretto, limite (di un milione di euro) eliminato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e, pertanto non più in vigore al momento del fatto; violazione, che peraltro, avrebbe dovuto essere rilevata dal funzionario del Comune che seguiva il relativo procedimento; nullità della sentenza che ha omesso il confronto critico con il contenuto della consulenza Ambrosino, ritenuta non rilevante, e, invece, approfondita nella parte in cui esaminava la necessità del ricorso alla procedura di affidamento diretto per il risparmio che tale scelta comportava e, all'opposto la implementazione dei costi del ricorso ad una ditta estranea.
La Corte non ha valutato la circostanza che il ricorrente 5 7_, 1 estraneo ai colloqui con De Beaumont, tenuti dal Gangi, che era ben attento a non rivelare al Pace i suoi rapporti con De Beaumont. Né la Corte ha esaminato la documentazione allegata alla memoria difensiva e dalla quale emerge la costante interlocuzione del Pace con i collaboratori e dirigenti della propria azienda, interlocuzione idonea ad escludere il carattere fraudolento della condotta dell'imputato; 4.Michele De Beaumont evidenzia che la scelta del Sostituto Procuratore generale di non impugnare l'assoluzione della Corbetta e i motivi di ricorso proposti per gli imputati Marangini e Bolelli inficiano la ricostruzione accusatoria minando l'impianto della sentenza di primo grado dal momento che la liceità della procedura negoziale senza pubblicazione di bando non era stata contestata neppure dal primo giudice.
Anche l'intervenuta assoluzione della Corbetta mina la struttura del reato in contestazione che, per la sua integrazione, prevede il concorso almeno fra tre soggetti. Denuncia, con il primo motivo l'erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 353-bis cod. pen. e 57 d.lgs. n. 163 del 2006: la Corte di appello, da qui il vizio di carenza di motivazione, non ha esaminato la produzione dell'imputato relativa alla interpretazione sulla concreta portata dell'art. 57 cit. e delle direttive fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia oltre che dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale il principio di trasparenza e di concorrenza che le amministrazioni devono seguire nello svolgimento della propria attività contrattuale e, più in generale, nei rapporti con i terzi non escludono la possibilità di fare ricorso alla trattativa privata quando sussistono determinati presupposti e siano fatti salvi i canoni generali di ragionevolezza e perseguimento dell'interesse pubblico e dalla giurisprudenza contabile secondo la quale, in relazione ai contratti di forniture, la pubblica amministrazione può affidare il contratto unicamente ad un operatore determinato qualora si accerti che il bene in questione sia l'unico fornito sul mercato in grado di soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione.
Conclusione fatta propria anche dall'AVCP (vedi parere dell'Il maggio 2009) quando sussistano oggettivi motivi che non consentono l'apertura di appalto a confronto concorrenziale motivi di natura tecnica. La Corte di appello ha errato nella interpretazione dei presupposti che consentivano il ricorso alla trattativa diretta. I testi Frattini e Mattiello (pubblici funzionari mai indagati) hanno sostenuto che ricorrevano i presupposti di affidamento diretto ai soggetti fornitore precedenti. Rileva, inoltre, che la Corte ha letto in malam partem le risultanze delle intercettazioni e gli imputati, sottopostisi ad esame, hanno ben spiegato che cosa intendessero dire nella conversazione del 14 febbraio 2012 durante la quale commentavano la scelta, fatta da altri e a ciò deputati, della trattativa privata, essendosi limitati ad esprimere i loro dubbi sulla procedura seguita ma sulla quale il ricorrente non aveva alcun potere di incidenza.
Né la condotta accertata (attraverso le intercettazioni, costellate di omissis) è funzionale alla realizzazione di condotte collusive poiché, invece, le sue osservazioni, relative ad aspetti tecnici da inserire nei bandi, erano funzionali a far conseguire risparmi di spesa al Comune ed a ottimizzare il conseguimento del finanziamento regionale;4.2. vizio di motivazione stante l'insanabile contrasto di giudicati che si realizza a seguito dell'assoluzione della Corbetta dal reato ascrittole. Non è esatto che l'imputato avesse imposto l'utilizzo del programma CUBE, di cui il Comune era già licenziatario, e che costituiva un prerequisito necessario del bando che il Comune poteva gestire attraverso professionalità dell'Ente.
Il Comune di Brescia aveva già il programma ed aveva formato molte professionalità per la sua applicazione e utilizzazione; 4.3. mancanza e carenza di motivazione sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di Michele De Beaumont, Severo Pace, Alfredo Bolelli e Fabio Marangini, proposti per motivi in buona parte inammissibili, impongono alla Corte la valutazione di un tema in diritto costituito dalla configurabilità del reato di cui agli artt. 353-bis cod. pen. in relazione alla individuazione della condotta tipica del reato tenuto conto delle particolari modalità della procedura seguita poiché è indiscutibile che nel corso della procedura di selezione del contraente attraverso un bando di gara, il Comune di Brescia ha poi proceduto - ex abrupto come evidenziato nei ricorsi - alli affidamento diretto dei lavori alle società Mizar s.p.a. e Siemens s.p.a. attraverso le determine n. 1830 e 1831 del 26 luglio 2012, in violazione delle previsioni di legge per cui può farsi ricorso per tale tipologia di affidamento ed al fine di evitare che venissero presentate ulteriori offerte, provenienti da soggetti diversi da quelli collusi.
A questo riguardo, i motivi di ricorso proposti da tutti i ricorrenti, con le precisazioni che seguono, non sono manifestamente infondati. Ne consegue che, in presenza di ricorso non manifestamente infondato e non sussistendo ragioni per il proscioglimento nel merito degli imputati, il Collegio deve constatare la intervenuta prescrizione del reato, maturata il 10 giugno 2020 con decorrenza dal 26 luglio 2012, data di adozione delle delibere di affidamento dei lavori, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per un totale di mesi due e giorni diciotto (in conseguenza della dichiarazione dei difensori all'astensione indetta dalla categoria di appartenenza) e di quella di giorni 64, collegata all'art. 83 del d.l. 128 del 2020, in concomitanza della sospensione dei termini per la proposizione dell'odierno ricorso a seguito della sentenza di appello depositata - all'esito della riserva di giorni 90 - in data 29 gennaio 2020 con la conseguenza che l'entrata in vigore dei decreti legge adottati per far fronte all'emergenza COVID ha comportato lo slittamento del termine per il deposito dei motivi di impugnazione previsto in giorni 45. 2.11 motivo di ricorso proposto da Fabio Marangini relativo alla inammissibilità, per genericità, dell'appello del Procuratore generale, rilevabile in ogni stato e grado successivo, è manifestamente infondato.Il tema proposto attiene alla argomentazioni con le quali il Pubblico Ministero aveva confutato il contenuto delle intercettazioni, ritenute equivoche dal Tribunale sul punto della individuazione del contributo partecipativo del Marangini alla commissione del reato quale condotta di collusione.
Sostiene il ricorrente che gli elementi nuovi allegati dall'appellante - la sentenza di applicazione pena nei confronti di uno dei coimputati, Giandomenico Ganci e le determine Anac del 6 aprile 2011 e 14 dicembre 2011 - non possedevano valenza idonea a confutare le conclusioni del Tribunale incentrate sulla posizione funzionale del Marangini nella società Mizar s.p.a. che, da semplice impiegato e non avendo poteri decisionali, non poteva recare un contributo rilevante al fine di influenzare la scelta del contraente. Rileva il Collegio che la censura sulla valutazione del materiale probatorio nella fase di merito può compiutamente svolgersi anche attraverso la prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali, secondo uno schema ricorrente dei motivi di appello.
Il giudizio di appello, rispetto al giudizio di legittimità, non costituisce, infatti, un mezzo a critica vincolata del provvedimento impugnato ma un'impugnazione di merito con la quale si rimette al giudice di appello la rivalutazione del compendio probatorio. Legittimamente, pertanto, l'appellante propone una lettura alternativa del materiale di prova confrontandosi con la valutazione compiuta dal giudice di primo grado, lettura che supera il vaglio di inammissibilità quando non si risolva in una critica indifferenziata della condanna ma si esplichi attraverso il confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata con l'appello indicando concreti elementi fattuali, pertinenti agli elementi non considerati dal primo giudice e volti a confutare il decisum della sentenza di primo grado.
Corretta, pertanto, risulta la conclusione con la quale la Corte di appello ha ritenuto superata positivamente la valutazione di ammissibilità l'appello del Procuratore generale evidenziando che la sentenza di primo grado non aveva preso in considerazione, nella sua completezza, il materiale intercettativo e si era, pertanto, risolta in una valutazione apparente delle evidenze di prova, inficiata dall'esame del contenuto delle conversazioni intercettate che rinviavano al contributo del ricorrente nella realizzazione della condotta criminosa. 3.Anche i comuni motivi di ricorso di Alfredo Baleni e Fabio Marangini sul mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con la escussione dei testi indicati dalla difesa e l'interrogatorio degli imputati sono manifestamente infondati.
Dai motivi di ricorso si evince che la difesa aveva chiesto, in limine, la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. poiché la "rilettura" delle intercettazioni avrebbe necessariamente richiesto, in caso di ribaltamento della sentenza di proscioglimento, una nuova valutazione delle prove dichiarative, trattandosi di un contesto processuale nel quale era impossibile scindere i due mezzi di prova. Sulla rilevanza della richiesta rinnovazione dell'istruttoria, con i motivi di ricorso, i difensori hanno evidenziato che testi, consulenti e dipendenti del Comune assunti in primo grado "avevano spiegato molto di un settore tecnologico complesso, dei vincoli fisiologicamente presenti su impianti già esistenti e destinati all'aggiornamento, dell'assenza di reali alternative all'interno del particolare mercato di riferimento, dei rapporti fra gli imputati".
Rileva il Collegio che il richiamo, quale vizio di violazione di legge, al comma 3-bis dell'art.603 cod. proc. pen. è erroneo poiché l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, anche di ufficio, scatta solo in presenza di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448). Il testo della norma e la ratio che ha informato la modifica dell'art. 603 cod. proc. pen.- in linea con la interpretazione dell'art. 6 della CEDU data dalla Corte Edu nella sentenza Dan ci Moldavia e dalle Sezioni Unite di questa Corte con al nota sentenza Dasgupta (Sez.
U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487) - collegano la rinnovazione istruttoria in appello alla necessità che il giudice di appello non si limiti alla lettura cartolare della prova dichiarativa ma che il giudizio sulla prova sia preceduto dal contatto diretto tra la fonte probatoria e il giudice stesso. Nel caso in esame la prova dichiarativa non era oggetto dei motivi di appello poiché il Procuratore generale aveva censurato la lettura, apparente e parziale, delle risultanze delle intercettazioni telefoniche il cui contenuto era stato valorizzato dal Tribunale per inferirne il giudizio di inidoneità del ruolo degli imputati nella condotta collusiva.
A fronte dell'appello del Pubblico Ministero gli imputati avrebbero, dunque, dovuto chiedere la riassunzione delle prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, richiesta soggetta, però, al limite di cui all'art. 603, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., che, cioè, non fosse possibile decidere allo stato degli atti, impossibilità che non appare debitamente allegata (da qui la aspecificità del motivo) neppure con il motivo di ricorso che si innesta su un tema in parte diverso, cioè quello dell'iter amministrativo seguito e dei presupposti che legittimavano la scelta dell'amministrazione alla procedura di selezione del contraente attraverso la procedura negoziata.
Anche su questo punto, tuttavia, le conclusioni del giudice di appello sono incensurabili dal momento che gli imputati avevano sollecitato una generica riassunzione delle prove testimoniali assunte nel dibattimento di primo grado, a fronte della mancanza di censure che con i motivi di appello, avessero investito la credibilità delle fonti dichiarative. 4.Sono generici e manifestamente infondati i motivi di ricorso proposti che investono la ricostruzione e valutazione del materiale probatorio svolto ai punti 2.2. del ricorso Bolelli; nel secondo motivo di ricorso proposto dal Marangini; il motivo sub 2.4 del ricorso De Beaumont e i motivi di ricorso di Severo Pace nella parte in cui contestano la ricostruzione della sentenza impugnata sul ruolo dei ricorrenti nella vicenda e, quindi, il contributo di ciascuno alla commissione del fatto.
Si tratta di motivi che hanno in comune, sia pure declinati in termini diversi, la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate nel mese di novembre 2011, funzionali, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, alla individuazione del contenuto del progetto da porre a base del finanziamento regionale e, quindi "estranei" alla predisposizione dei capitolati della gara per l'affidamento dei lavori e, quindi, la ricostruzione del contributo dei singoli imputati rispetto alle dinamiche ed ai contatti che le conversazioni intercettate hanno registrato, contatti confermati anche dagli esiti del servizio di osservazione che accompagnavano le operazioni di intercettazione: su questo prospettato errore i ricorrenti innestano la denuncia del vizio di motivazione, trasmondante nel vizio di travisamento della prova, e, comunque, quello di mancanza della motivazione rafforzata del decisum di condanna, censura, questa, più propriamente sviluppata nei motivi di ricorso del Bolelli e del Marangini.
Si tratta, come anticipato, di motivi manifestamente infondati. La sentenza di appello ha articolato una motivazione fondata sulla disamina completa e analitica di tutto il materiale di prova leggendo, senza cadute logiche men che mai evidenti, il contenuto delle conversazioni intercettate anche alla luce delle dichiarazioni rese dai funzionari del Comune di Brescia che erano stati escussi sull'iter amministrativo seguito e sui suoi antefatti e presupposti e si pone in ragionato confronto critico sia con i motivi di appello formulati dagli imputati Michele De Beaumont e Severo Pace (già condannati in primo grado) che con le argomentazioni che avevano condotto all'assoluzione degli imputati Alfredo Bolelli e Fabio Marangini e che, in buona parte, coincidono con la tesi difensiva che i predetti avevano allegato in appello per la conferma della sentenza di assoluzione.
La Corte di appello, facendo buon governo delle regole della logica, ha attribuito rilevanza ad elementi indiscutibili risultanti dalle conversazioni intercettate già nella prima fase in cui veniva registrato il contatto tra gli uffici comunali e i rappresentati delle società Mizar e Siemens (si tratta delle conversazioni intercettate nel mese di novembre 2011, mentre era in corso la procedura di finanziamento del progetto) e dalle quali emerge (cfr. pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata) sia l'insistenza di Giandomenico Ganci - cioè il funzionario del Comune responsabile del progetto - che di Michele De Beaumont per calibrare chirurgicamente il progetto oggetto di finanziamento sulla piattaforma CUBE (che non era utilizzata in quel momento da Siemens e da Mizar nell'ambito delle tecnologie di supporto ai loro prodotti) sia il coinvolgimento, già in questa prima fase, di Alfredo Bolelli e Fabio Marangini nelle operazioni tecniche di progettazione dell'intervento attraverso la predisposizione della documentazione tecnica da porre a base del finanziamento e l'accordo convenuto con la Siemens.
Esaminando l'aspetto che i contatti intercettati involgessero esclusivamente la predisposizione della documentazione utilizzabile per ottenere il finanziamento - cioè la tesi difensiva del Bolelli e del Marangini, leggibile, comunque, anche nella difesa degli altri ricorrenti - la Corte di merito ha approfondito (cfr. pagg. 26 e 27) la lettura della conversazioni intercettate (in particolare ha letto in combinato disposto le conversazioni Pace-Gangi e Ganci-De Beaumont); le risultanze degli incontri che avevano coinvolto (il 10 novembre 2011) sia Fabio Marangini (quale emissario della Mizar s.p.a.) che la funzionaria della Siemens e che (come riferiva Gangi a De Beaumont) "....hanno colto l'opportunità e che entro il mercoledì gli faranno sapere se riescono a trovare un accordo fra loro" rassicurando De Beaumont sia sulla chiarezza con la quale aveva parlato ai suoi interlocutori (aveva dato loro il capitolato di Firenze dove si precisa che esiste solo CUBE) sia sull'aggiornamento e che li aveva rassicurati sulla fattibilità del progetto aggiungendo "alla fine il budget che hanno a disposizione è piuttosto ampio".
Il contenuto della conversazioni intercettate, secondo i giudici di appello, è inequivoco e depone nel senso che già in questa fase l'obiettivo delle imprese non era solo quello, immediato, di fornire un supporto documentale all'amministrazione comunale in vista del conseguimento del finanziamento illustrando le caratteristiche dei sistemi che, ciascuna di loro aveva già fornito al Comune di Brescia e da questa utilizzato attraverso le proprie maestranze, ma, fin da questo momento, quello di determinare il contenuto dei capitolati da porre a base dell'affidamento dei lavori e dell' "accordo" tra le due società, coinvolgendo Michele De Beaumont e la tecnologia CUBE.
In questo senso è chiarissima la conversazione intercettata fin dall'8 novembre 2011 tra Gangi e Pace nel corso della quale i due stabiliscono di prendere contatto con "i fornitori" cioè Mizar e Siemens con i quali fare le riunioni e che se sono intelligenti e ragionevoli, bene se no abbandoniamo. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata i tempi dell'accordo venivano supervisionati dal Gangi che si premurava di informare De Beaumont sul contenuto delle conversazioni, ivi compresa la richiesta di sostituire CUBE con altro sistema operativo (Izum) che gli era pervenuta dalla società Mizar s.p.a. ed alla quale aveva dato risposta negativa.
Chiarissime sono anche le conversazioni valorizzate dalla Corte e intervenute tra Gangi e Pace, nel corso delle quali i due sottolineano come la piattaforma CUBE costituisca "un prerequisito", "una condizione sine qua non altrimenti neppure si guarda all'offerta tecnica "la strappiamo", piattaforma CUBE che si identifica in De Beaumont che ne avrebbe avuto la gestione attraverso un contratto di consulenza e puntualmente ragguagliato dal Ganci in esito agli incontri con le imprese. La Corte, a questo riguardo, ha ben evidenziato che il prerequisito CUBE fosse stato imposto alle società Mizar e Siemens, che, però, lo avevano accettato.
E', dunque, già in questa prima fase che, nell'interesse di De Beaumont - le conversazioni intercettate sono inequivoche - viene inserito nel progetto da finanziare sia l'interfaccia con la procedura CUBE che non faceva parte dei programmi Mizar s.p.a e Siemens s.p.a. fino a quel momento in uso nel Comune di Brescia e richiesto l'accordo delle società Mizar e Siemens, affatto limitato a fornire ragguagli tecnici per il progetto di finanziamento. Senza dubbio l'interfaccia con tale programma rappresentava un costo per la Mizar (lo dice chiaramente Marangini) ma questo vincolo, fortemente voluto dal De Beaumont, era quello che consentiva al De Beaumont di essere operativo e che le società avevano accettato.
Nel solco fin qui descritto, a comprova del fine perseguito dall'amministratore della Mizar, da Marangini, che si occupava dell'aspetto tecnico, redigendo i capitolati, del Pace - in costante interlocuzione non solo su aspetti tecnici ma dei progetti operativi da porre a base dell'appalto con Ganci - e da Michele De Beaumont si pongono le conversazioni intercettate nei mesi di febbraio e marzo 2012 quando, in vista dell'affidamento dei lavori, le due società Mizar e Siemens e De Beaumont, che nel frattempo aveva preso ad interfacciarsi con la Mizar s.p.a. incontrando sia Bolelli che Maragini, "lavorano" congiuntamente alla predisposizione dei capitolati per aggiornarli e completarli.
Erronea è dunque la lettura della sequenza che la difesa degli imputati propone con i ricorsi e tendente a "frammentare", sul piano temporale e diacronico, la vicenda concentrando l'attenzione sulla fase svoltasi nel mese di novembre 2011, riconducendola a contatti funzionali alla mera predisposizione del "progetto" di finanziamento. La proposta lettura, infatti, è non solo riduttiva, perché smentita dal tenore delle conversazioni, ma anche illogica dal momento che propone una lettura frammentaria e decontestualizzate delle risultanze probatorie amputando la fase svoltasi nel mese di novembre 2011 del suo naturale epilogo, realizzatosi nei mesi di febbraio e marzo 2012, nel quale agivano gli stessi protagonisti che avevano governato la prima fase e, in primo luogo, Michele De Beaumont e il sistema CUBE, da questi sponsorizzato.
In chiave convergente con le risultanze delle conversazioni intercettate la Corte di merito ha valorizzato le dichiarazioni rese sia dall'imputata Gaia Corbetta (la dipendente della società Siemens s.p.a.) che dai testi Sbardella e, soprattutto dal teste Trentini, i quali avevano confermato, a completamento delle risultanze delle intercettazioni, che il modello CUBE era funzionale a garantire gli interessi di De Beaumont e che chiunque altro non avesse accettato questo sistema sarebbe stato svantaggiato. Al riguardo il teste Trentini ha anche precisato che mentre per Brescia Mobilità (cioè uno dei due partners pubblici) non c'era necessità di rivolgersi ad un professionista esterno per la gestione dei flussi di informazioni per il Comune si, perché non c'erano le professionalità adeguate a gestire la piattaforma.
Pacifico è che il Comune aveva in uso la piattaforma CUBE ma dalle testimonianze emerge netta l'affermazione che non esisteva affatto la necessità di acquisire la piattaforma CUBE per la cd. modellazione del traffico che era stata imposta (un prerequisito; una condizione sine qua non, secondo la plastica espressione del Ganci nella conversazione con Pace) e che spiega la centralità del ruolo del De Beaumont ed il suo interesse diretto nella vicenda tanto che Mizar s.p.a. (che aveva altro sistema di gestione delle informazioni sui flussi di circolazione) aveva dovuto accollarsi la spesa.
Sulla scorta del complesso materiale probatorio acquisito, correttamente la Corte di merito ha ritenuto configurabili, fin dal novembre 2011, le condotte collusive dispiegate tra la società Mizar s.p.a. e, per essa, dagli odierni ricorrenti Bolelli e Maragini; Michele De Beaumont e Severo Pace per la predisposizione del bando di gara attraverso una condotta collusiva (fotografata dalle intercettazioni in corso) dispiegatasi fino al 16 marzo 2012 quando, a seguito di continue consultazioni e scambi di bozze predisposte e via via aggiustate secondo i bisogni insorti, venne stilato il documento definitivo trasmesso a Giandomenico Gangi che lo recepì e fece proprio.
Può, conclusivamente, affermarsi che la tesi - sostenuta dalla difesa di Bolelli - che la società Mizar s.p.a. si limitasse a fornire notizie tecniche in merito alla tipologia e caratteristiche del servizio già in corso (il sistema informatico di controllo e monitoraggio del traffico) è smentita dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla presenza, fin dalla fase genetica dei rapporti intercorsi tra la stazione appaltante (il Comune di Brescia, attraverso il Settore Mobilità e Trasporto Pubblico di cui era responsabile Giandomenico Ganci e la società partecipata Brescia Mobilità, di cui era dipendente Severo Pace), del De Beaumont, presenza che si snoda lungo tutta la fase di predisposizione dei capitolati da porre a base della gara per il conferimento dell'appalto.La sentenza impugnata con riferimento a ciascuno degli odierni ricorrenti ha individuato il contributo ai mezzi di collusione dispiegati lungo il descritto arco temporale, in particolare per Marangini, Pace e De Beaumont, esaminando anche gli apparenti indici di contrarietà degli imputati alla scelta della procedura negoziata che, su iniziativa di Giandomenico Ganci fece irruzione sulla scena delle trattative in corso per "costruire" il contenuto del bando di gara a misura delle società e del prodotto da queste offerto.
Quanto al Bolelli la sentenza impugnata ne ha descritto il contributo sia alla fase iniziale (del novembre 2011) quando diede disposizioni per la partecipazione alle riunioni del dipendente Fabio Marangini a seguito del contatto attivato dal Ganci fino alla sua comparsa in scena nel febbraio 2012 quale diretto interlocutore del De Beaumont. La sentenza richiama la conversazione del 17 febbraio 2012 e quelle a seguire quando, appresa dal De Beaumont, della intenzione di procedere a trattativa diretta l'imputato si occupò, a stretto contatto con De Beaumont, di esaminare il contenuto del capitolato e le modifiche da apportarvi per renderne confacente al prodotto offerto il contenuto e, soprattutto, delineare i costi di gestione.
Con riferimento al Marangini la Corte di merito ne ha evidenziato il contributo, in piena autonomia, nella predisposizione dei capitolati relativi al contenuto dei lavori e del servizio e occupandosi della predisposizione della bozze inviate, per l'aggiornamento, al De Beaumont e partecipando alle riunioni finalizzate a stabilire il contenuto dei capitolati tecnici della fornitura comunicandone l'esito al De Beaumont: si tratta di condotte non sussumibili nel mero compimento di attività di natura commerciale ma di attività della cui natura illecita l'imputato è pienamente consapevole tanto da proporre (cfr. pag. 45 della sentenza impugnata) l'uso di Skipe per parlare più liberamente delle attività di approntamento dei capitolati che aveva in corso di predisposizione.
La sentenza impugnata, riformando l'assoluzione del Marangini, ne ha evidenziato il protagonismo e contributo, in tandem con De Beaumont, nella preparazione ex ante dei capitolati tecnici poi recepiti dal funzionario comunale Gangi, responsabile del progetto in piena sintonia con l'imputato Severo Pace, quale emerge, per tutta la durata dell'operazione, dal contenuto delle conversazioni intercettate ed alla quale aveva dato l'imprimatur iniziale e che ne segue tutto l'iter venendo coinvolto anche nella composizione della commissione che, a trattativa privata, dovrà compiere l'analisi tecnica delle offerte (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata e la conversazione del 2 marzo 2012 con il Ganci ivi riportata).
5. Sono infondati i motivi di ricorso proposti in merito al profilo di illegittimità delle delibere di affidamento di Bresciainfo n. 1830 e 1831 del 26 luglio 2012 dell'importo di euro 1.415.000,00 per Mizar e 500.000,00 euro per Siemens (delibere poi revocate in autotutela dopo l'avvio delle indagini) e con le quali si procedeva con procedura negoziata, senza bando di gara, ai sensi degli artt. 56 e 57 d.lgs. 163 del 2006, all'assegnazione dei lavori per la realizzazione della piattaforma integrata del traffico alle società Mizar e Siemens s.p.a..
Non necessita di precisazioni il superamento del limite per la procedura di affidamento diretto che, in linea con la contestazione, costituisce solo l'ultimo tassello del sistema di collusioni allestito per l'affidamento dei lavori.Le intercettazioni in atti testimoniano la "sorpresa" dei protagonisti privati della vicenda (Alfredo Bolelli, Fabio Marangini e Michele De Beaumont) a fronte della decisione di procedere all' affidamento diretto presa dal Ganci perché ritenuta foriera del rischio di avventurarsi in carte bollate e ricorsi. A questo riguardo la Corte di merito ha richiamato la conversazione del 14 febbraio 2012 (intervenuta tra Marangini e De Beaumont, pag. 24 della sentenza impugnata), rischio che, sebbene renda più accorte le modalità di comunicazione fra gli imputati (incontrandosi su Skipe piuttosto che parlando al telefono) non determina i tre imputati - Bolelli, Marangini e De Beaumont - ad astenersi dalla prosecuzione della condotta collusiva continuando invece a predisporre i capitolati tecnici posti a base della scelta del contraente e che si erano rivelati particolarmente laboriosi anche per la parte che rinviava ai rapporti Mizar-Siemens, alle rispettive competenze e sopportazione dei costi.
Le deduzioni difensive dei ricorrenti, che a tale "sorpresa" fanno riferimento per escludere un loro contributo nella scelta addebitabile al solo Ganci e così, le contestazioni sulla illegittimità delle delibere, sollevate dai ricorrenti fra i quali Severo Pace che si concentra sul tema della incompetenza dell'imputato, non hanno fondamento. L'inquadramento in diritto della tipologia di lavori da eseguire e modalità di scelta del contraente è stato esaminato nella sentenza impugnata (pagg. 24 e 25) che ha richiamato l'art. 122 comma 7 del Codice degli Appalti, come modificato dal d.l. 13 maggio 2011 poi convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (in vigore dal 13 luglio 2011 e, dunque già all'epoca dei fatti) che prevede il ricorso alla procedura negoziata, nell'ambito dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per lavori di importo complessivo inferiore ad 1.000.000,00 di euro disciplinati dall'art. 57 del Codice Appalti.
La Corte ha escluso altresì, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Frattini che ricorressero le altre condizioni che, a norma dell'art. 57, giustificano il ricorso a tale procedura (in particolare appalti di forniture e/o servizi) non sussistendo né ragioni di estrema urgenza né altra tipologia di vincoli, derivanti dai contratti in corso, che rendevano necessario il ricorso alle ditte che avevano fornito al Comune di Brescia specifiche piattaforme per la gestione della mobilità cittadina. Di diverso tenore erano state, su questo punto, le conclusioni del Tribunale che aveva ritenuto ragionevoli sia le ragioni tecniche addotte a sostegno dell'affidamento diretto della commessa a Mizar e Siemens sia l'opzione del software CUBE, considerazioni, queste, superate dalla Corte territoriale sul rilievo che la scelta dell'ente pubblico si poneva in insanabile contrasto con il ricorso alla procedura di evidenza pubblica dal momento che non si era in presenza di tempi ristretti (che avevano condizionato il rilascio del finanziamento) e, comunque, insuscettibili di incidere sulla legittimità del sistema di scelta del contraente che, in materia di lavori pubblici, non è derogabile.
Le conclusioni della Corte territoriale non sono adeguatamente contestate, in particolare dai motivi di ricorso di Saverio Pace, di Alfredo Bolelli e di Michele De Beaumont che, ai fini della individuazione della modalità di selezione del contraente attraverso una procedura negoziata, richiamano genericamente una tipologia di rapporto (quello di fornitura o appalto di servizi) che non appare con immediatezza riconducibile alla tipologia del rapporto intercorso tra Bresciainfo e le società Mizar e Siemens. E' con riferimento a tali tipologie di appalti che rilevano vincoli tecnici, derivanti da sistemi già in uso, e, quindi la necessità di integrazione fra le varie componenti tecnologiche già esistenti e in opera suscettibili di "vincolare" il contenuto dei bandi di gara ai software esistenti che sono, invece, secondo l'opzione interpretativa della Corte di merito, irrilevanti nell'affidamento di lavori pubblici disciplinati dall'art. 122 comma 7 del Codice degli Appalti.
E che quella della Corte distrettuale sia un'opzione interpretativa corretta trova conferma nella circostanza che le delibere di affidamento sono state annullate in autotutela (senza impugnative da parte delle società) dopo l'espletamento di una consulenza che aveva concluso nel senso della necessità di procedura aperta, cioè con apposito bando, ai fini della selezione del contraente, procedura che (peraltro) secondo gli stessi imputati avrebbe dovuto essere seguita per evitare scivolamenti verso "il penale". 6.Le conclusioni alle quali la sentenza impugnata è pervenuta non sono, dunque, censurabili per vizio di motivazione o vizio di violazione di legge e sono univoche nell'individuare le collusioni e il mezzo fraudolento (tale contestato fin dal capo di imputazione, sicché alcun vizi di mancata contestazione è rinvenibile nella sentenza) alla scelta della procedura di negoziata senza bando per assicurare, escludendo ogni forma di pubblicità dell'operazione di selezione del contraente e, in radice, la possibilità di concorrenza, il risultato finale dell'operazione avuta di mira dagli odierni ricorrenti, ciascuno nella descritta qualità e, cioè, l'affidamento dei lavori alle ditte Mizar e Siemens.
Si tratta di conclusione che prescinde, in relazione alla fattispecie di concorso, dall'assoluzione della funzionaria Siemens, allegata dall'imputato De Beaumont a sostegno della tesi della impossibilità di configurare il reato: non è rilevante, infatti, il "numero di imputati" coinvolti ma il loro ruolo nella vicenda riconducibile alla pattuizione che interviene per turbare il procedimento di selezione tra soggetti che possono rivestire anche esclusivamente un ruolo privato (si pensi al caso in cui sono le ditte che devono partecipare alla gara che tra loro si accordano senza che tale collusione trovi rispondenza nel contenuto del bando) e che nel caso in esame, ai fini della configurabilità della collusione, ha trovato corrispondenza nei pubblici ufficiali preposti al procedimento (Giandomenico Ganci, separatamente condannato oltre che in Severo Pace).
Come noto la fattispecie di cui all'art. 353-bis cod. pen. è stata introdotta dall'art. 10 della I. 13 agosto 2010, n. 136: si tratta di una fattispecie che ha la chiara funzione di anticipare, attraverso la creazione di un reato cd. di pericolo, in modo residuale come evidenzia la clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art. 353-bis cod pen., la tutela penale in quelle situazioni in cui il turbamento del procedimento di scelta del contraente si è concretizzato nella illecita interferenza nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara, o di un suo atto equipollente, restando, però, la condotta al di fuori dell'area di applicazione dell'art. 353 cod. pen. per la ragione che la gara non sia stata indetta o il bando non si presenti, in concreto, influenzato dai comportamenti contestati a produrre la turbativa della gara.
La giurisprudenza di questa Corte si è occupata di individuare il perimetro applicativo della norma in esame individuandone i presupposti anche rispetto alla contigua fattispecie di cui all'art.353 cod. pen. ed ha affermato che il reato è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto (Sez. 6, Sentenza n. 15849 del 12/02/2019, Imperadore, Rv. 275544).
La vicenda in esame appare riconducibile proprio a tale fattispecie, come plasticamente evidenziato dalle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che gli imputati, colludevano tra loro proprio al fine di predeterminare il contenuto del bando di gara, il cui contenuto veniva strutturato su misura delle imprese affidatarie, anche se poi si faceva luogo all'aggiudicazione dei lavori attraverso la illegittima procedura di negoziazione. La sentenza impugnata, richiamato il compendio probatorio nella sua interezza, dà conto della esistenza di una collusione "a monte" dell'affidamento dei lavori e, cioè, di un accordo clandestino tra appaltante e appaltatore con evidente illecita interferenza nel procedimento amministrativo di scelta del contraente da parte dell'organo pubblico al quale era rimesso il procedimento di selezione.
La Corte di appello ha correttamente rilevato, ai fini dello scrutinio di qualificazione del fatto, rileva che è nella fase prodromica del procedimento che sono stati individuati in anticipo (e, quindi, ex ante) gli aggiudicatari Mizar e Siemens, poi effettivamente designati come destinatari della commessa pubblica grazie all'indebito ricorso alla procedura negoziata che Gangi aveva spuntato, e che si erano preoccupati di predisporne, attraverso il fattivo impegno di Alfredo Bolelli, Fabio Marangini e Michele De Beaumont, i capitolati tecnici oggetto del futuro bando di gara, con personalizzazione dei requisiti prescritti, così determinando ex ante la platea dei potenziali concorrenti ed escludendo la partecipazione dei potenziali concorrenti poi trasmigrati nelle determine del 26 luglio 2012 di affidamento dei lavori.
A tale data si è, dunque, perfezionato e consumato il reato