Sentenza — n. 28670/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Andrea Salkanovic alla pena di tre anni di reclusione, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata infraquinquennale, per i reati di cui agli artt. 322 e 337 cod. pen., commessi il 21 aprile 2019. Dalle sentenze di merito si evince che l'imputato, mentre era in corso un controllo di polizia nei confronti di suoi congiunti, dapprima si rivolgeva agli agenti in tono minaccioso, ingiungendo loro di lasciare in pace i suoi parenti visto che era Pasqua e poi offriva agli agenti del vino che aveva presso un deposito per evitare di essere condotto in Questura. Successivamente, mentre veniva accompagnato negli uffici, si opponeva con violenza dando calci e pugni al pannello divisorio della volante e testate al finestrino posteriore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 323-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 28670/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le condotte poste in essere in Questura, invece, in quanto successive al compimento dell'atto di ufficio, sono inidonee ad integrare l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salkanovic Andrea, nato a Segrate il 21/5/1997 avverso la sentenza de111/10/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Andrea Salkanovic alla pena di tre anni di reclusione, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata infraquinquennale, per i reati di cui agli artt. 322 e 337 cod. pen., commessi il 21 aprile 2019. Dalle sentenze di merito si evince che l'imputato, mentre era in corso un controllo di polizia nei confronti di suoi congiunti, dapprima si rivolgeva agli agenti in tono minaccioso, ingiungendo loro di lasciare in pace i suoi parenti visto che era Pasqua e poi offriva agli agenti del vino che aveva presso un deposito per evitare di essere condotto in Questura. Successivamente, mentre veniva accompagnato negli uffici, si opponeva con violenza dando calci e pugni al pannello divisorio della volante e testate al finestrino posteriore.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'imputato denuncia: 1.1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese da Roemo Salkanovic e Denisa Sulejmanovic - i congiunti dell'imputato sottoposti a controllo, i quali avevano riferito che parole riferibili al vino ed alla Pasqua - in sostanza equivocate dagli agenti - erano state proferite da un loro congiunto e non dall'imputato; 1.2. violazione di legge per la ritenuta sussistenza del reato di istigazione alla corruzione in presenza di un comportamento inidoneo a porre in pericolo il bene protetto e, dunque, in mancanza di offensività della condotta.
La semplice offerta di vino agli agenti, peraltro nel giorno della ricorrenza pasquale, non era caratterizzata da serietà e idonea a turbare psicologicamente gli agenti. Inoltre, l'invito, proferito mentre l'imputato veniva accompagnato in Commissariato, era inidoneo ad indure gli agenti ad omettere un atto dell'ufficio; 2.2. erronea applicazione della legge penale, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. per assenza degli elementi costitutivi del reato e carenza di motivazione. La condotta oppositiva si è risolta in una forma di resistenza passiva.
Le condotte poste in essere in Questura, invece, in quanto successive al compimento dell'atto di ufficio, sono inidonee ad integrare l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto per motivi generici, perché si risolvono nell'invito alla Corte a procedere ad una rivisitazione delle risultanze di prova non consentita nel giudizio di legittimità, e manifestamente infondati 2. La Corte di merito, in particolare, ha esaminato le deduzioni difensive che riguardavano la identificazione dell'imputato come la persona che aveva proferito le parole con le quali l'imputato, intervenuto a servizio di controllo dei congiunti già in corso, aveva tentato, dapprima con atteggiamento spavaldo, poi offrendo del vino agli agenti, di evitare il controllo dei congiunti e, infine, aveva opposto resistenza (scalciando contro il vetro divisore dell'auto di servizio e insultando e spintonando gli agenti) mentre veniva accompagnato in Questura.
Nella sentenza impugnata è ben evidenziata la genericità delle dichiarazioni rese dai congiunti dell'imputato (nell'individuare chi avesse proferito le frasi di invito rivolto agli agenti) e la inattendibilità delle loro dichiarazioni chiaramente volte a tenere indenne da conseguenze penali il loro congiunto che, del resto, era intervenuto per impedire il controllo intrapreso proprio a carico dei parenti, poi sentiti come testi. I verbalizzanti, in linea con la ricostruzione riportata nel verbale di arresto, avevano descritto una scena non particolarmente confusa al momento del servizio, se non per la concitazione creata dall'imputato ed avevano reso univoche e convergenti dichiarazioni sia sulla individuazione dell'imputato che sul tenore delle frasi loro rivolte muovendo dalla iniziale spavalderia (a lasciar perdere i congiunti), passando per l'invito "a fare finta di niente" dietro l'offerta di vino agli agenti, per finire con la violenta opposizione che aveva caratterizzava la fase di accompagnamento in Questura dell'imputato.
Dalla ricostruzione degli eventi e dalle parole proferite dall'imputato nei confronti degli agenti, la Corte ha tratto la conclusione della serietà dell'offerta del ricorrente, onde ritenere configurabile il delitto di istigazione alla corruzione, serietà che non appare compromessa né dalle condizioni soggettive dell'imputato (che non era in condizione di alterazione psicofisica) né delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è svolto per la sua idoneità a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. Vero è, infatti, che non si è accertata la disponibilità da parte dell'imputato, di un deposito ove avrebbe conservato il vino offerto agli agenti ma sta di fatto che questi ha fatto riferimento non ad una generica ed indifferenziata offerta agli agenti ma proprio alla disponibilità di un "deposito" di vino e a tanto vino che aveva offerto agli agenti per indurli a non compiere l'atto del loro ufficio.
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio "ex ante", sicché la condotta può ritenersi inoffensiva solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità di essa, purché non sia del tutto irrisoria (Sez. 6, Sentenza n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680), irrisorietà, come anticipato, affatto comprovata e, anzi, smentita dal tenore letterale dell'offerta agli agenti non essendo necessario, invece, che sia specificata o quantificabile l'utilità promessa. 2.Sono manifestamente infondate anche le deduzioni che riguardano la configurabilità nei fatti descritti del delitto di resistenza che, secondo la prospettazione difensiva, si è risolta in una forma di resistenza passiva, quanto alla prima fase, e, quanto alle condotte poste in essere dall'imputato mentre si trovava negli uffici o vi veniva accompagnato, di una condotta successiva al compimento dell'atto.
La ricostruzione sviluppata nella sentenza, al di là di taluni aspetti di approssimazione dell'imputazione, rinvia ad un'azione che si è svolta secondo una dinamica che ha visto l'imputato dapprima colpire la porta dell'autovettura, per non farla chiudere; poi colpire con calci e pugni il vetro divisorio dell'auto e, infine, spintonare gli agenti minacciandoli una volta giunto in Questura. Una sequenza dinamica che non consente - tenuto conto che l'attività di verbalizzazione ai fini della identificazione doveva necessariamente compiersi nell'Ufficio - di isolare la condotta violenta e oppositiva perché tenuta nella fase successiva al compimento dell'atto di ufficio e men che mai, nel crescendo che ha caratterizzato l'azione oppositiva e violenta. di scomporre l'azione in segmenti che consentano di enucleare una mera resistenza passiva.
Come ben ha precisato la Corte di appello, le plurime condotte dell'imputato denotano la sua volontà di opporsi all'atto di ufficio degli operanti con il fine ultimo di impedire l'accompagnamento in Questura utilizzando, in gravità crescente, violenza alle cose prima ed alle persone poi al fine di perseguire il suo intento: la condotta dell'imputato non si è esaurita nella resistenza passiva che ha costituito solo il primo segmento di una condotta violenta poi proseguita verso la realizzazione della sua finalità che era quella di evitare identificazione e denuncia. 3.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio