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Sentenza — n. 28667/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28667/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28667/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Fanteria Paolo nato a Napoli il 8/08/1961 2. Berardo Domenico nato a Duronia il 30/06/1958 avverso la sentenza del 27/02/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; udito il Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato Francesco Bianchi del foro di Roma, difensore della parte civile Luca Bellocchi, in proprio e quale titolare Della Geslav sas, anche in sostituzione dell'avvocato Franco Carlini del foro di Roma, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avvocato Francesco Bianchi del foro di Roma, in qualità di sostituto dell'avvocato Vincenzo Giorgio Cotroneo, difensore della parte civile SCE Telecomunicazioni Srl, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

Regesto Legislator

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art. 319-quater cod. pen, artt. 185 cod. pen, art. 353 cod. pen, art. 15 cod. pen, art. 611 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28667/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In applicazione dell'art. 15 cod. pen., tale fattispecie legale deve ritenersi assorbita dalle condotte di cui alle contestazioni relative agli artt. 317 e 319-quater cod. pen. Quanto all'art. 611 cod. pen., deve osservarsi che le condotte costrittive non possono dirsi minimamente ipotizzabili in contesto di totale armonia come quello della citta militare della Cecchignola. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca delle statuizioni civili relative alla Geslav s.a.s. (capo G1). L'imprenditore Luca Bellocchi si è costituito sia per la Edil Geslav s.r.l. che per la Geslav s.a.s. In realtà la seconda società non ha mai eseguito lavori nei periodi contestati, né ha mai partecipato ad alcun bando.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti nozione di appalto pubblico nozione di ente aggiudicatore intesa sulle offerte d'appalto offerente escluso pratiche commerciali sleali

Disposizioni normative citate

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art. 319-quater cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26 giugno 2014 nei confronti di Paolo Fanteria e Domenico Berardo, ha riqualificato i fatti di concussione sub El), F1), G1), Il), C1), 01) nel delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen.
artt. 185 cod. pen
pen.; violazione di legge in relazione agli artt. 185 cod. pen.
art. 353 cod. pen
Le condotte erroneamente qualificate ex art. 353 cod. pen.
art. 15 cod. pen
In applicazione dell'art. 15 cod. pen., tale fattispecie legale deve ritenersi assorbita dalle condotte di cui alle contestazioni relative agli artt.
art. 611 cod. pen
Quanto all'art. 611 cod. pen., deve osservarsi che le condotte costrittive non possono dirsi minimamente ipotizzabili in contesto di totale armonia come quello della citta militare della Cecchignola.
art. 129 cod. proc. pen
In presenza di statuizioni civili, l'applicazione acritica dell'art. 129, comma 2, cod.
art. 578 cod. proc. pen
La pronuncia ex art. 578 cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
In presenza di statuizioni civili, l'applicazione acritica dell'art. 129, comma 2, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

1. Fanteria Paolo nato a Napoli il 8/08/1961 2. Berardo Domenico nato a Duronia il 30/06/1958 avverso la sentenza del 27/02/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; udito il Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato Francesco Bianchi del foro di Roma, difensore della parte civile Luca Bellocchi, in proprio e quale titolare Della Geslav sas, anche in sostituzione dell'avvocato Franco Carlini del foro di Roma, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avvocato Francesco Bianchi del foro di Roma, in qualità di sostituto dell'avvocato Vincenzo Giorgio Cotroneo, difensore della parte civile SCE Telecomunicazioni Srl, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

Udito l'avvocato Francesco Bianchi del foro di Roma, in qualità di sostituto dell'avvocato Alberto Bonu del foro di Roma, difensore delle parti civili Vincal srl e Alessandro Calvario, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avvocato Cristina Pettinelli, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Lorenzo Giva del foro di Roma, difensore delle parti civili Celani Maurizio e C.M.A srl, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avvocato Manuela Polito del foro di Roma, difensore della parte civile Domenico Gentuli e TSA srl, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi del foro di Roma, difensore di fiducia di Fanteria Paolo, che si è riportato ai motivi di ricorso; udito l'avvocato Lorenzo Contrada del foro di Roma, difensore di fiducia di Berardo Domenico, che si è riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 26 giugno 2014 nei confronti di Paolo Fanteria e Domenico Berardo, ha riqualificato i fatti di concussione sub El), F1), G1), Il), C1), 01) nel delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine a tali delitti nonché in ordine a tutte le residue imputazioni di associazione per delinquere, induzione indebita, turbata libertà degli incanti aggravata, minaccia per costringere a commettere un reato loro ascritte, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.

La Corte di appello ha, inoltre, condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, revocando le provvisionali e le liquidazioni dei danni disposte dal Tribunale. 1.1. Stando alla ricostruzione dei Giudici di merito, Fanteria, capo del servizio amministrativo del Comando dei Supporti delle Forze Operative Terrestri dell'Esercito Italiano, avente sede nella città militare di Cecchignola, nonché Presidente delle varie Commissioni per la valutazione delle offerte richieste e Berardo, direttore dei lavori del minuto mantenimento, in concorso con altro militare in servizio presso il suindicato Comando, avevano creato il c.d. "sistema Cecchignola" in base al quale gli imprenditori che si aggiudicavano gli appalti erano scelti anche sulla base della tangente richiesta (10%) ed ottenuta, con utilità realizzate dagli associati e stimate per un valore non inferiore a 1.200.000,00 euro. 1.2.

Come si è detto, tutte le ipotesi di concussione sono state riqualificate, in parte dal Tribunale e in parte dalla Corte territoriale, nella fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen. e tutti i reati sono stati dichiarati prescritti.

2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Berardo e Fanteria, con due distinti atti aventi identico contenuto, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 319-quater e 319 cod. pen. La Corte ha errato nel ritenere sussistente la fattispecie dell'induzione indebita piuttosto che quella della corruzione, posto che, dalle emergenze processuali, emerge con tutta evidenza la posizione di "parità" fra pubblico ufficiale e imprenditore. La Corte territoriale non si è confrontata con i motivi di appello della difesa che evidenziavano che le risultanze istruttorie portavano ad accertare che: -sussisteva un rapporto di cordialità e confidenza tra i militari e i titolari delle ditte appaltatrici; -erano costituiti cartelli tra imprese, che venivano di volta in volta creati surrettiziamente, giovandosi di ditte costituite a tal fine, intestate a familiari o prestanome; -alcune ditte non pagavano il 10% che avrebbe costituito la tangente corrisposta ai pubblici ufficiali senza per questo subire alcun torto; -alcune ditte pagavano solo in caso di guadagni cospicui; -da alcune intercettazioni indicate nell'atto di appello emergeva pacificamente il ruolo attivo e paritario degli imprenditori; -da una conversazione telefonica si evinceva che le costituite parti civili temevano che l'impostazione accusatoria fosse tesa a qualificare gli imprenditori come correi e non come persone offese. 2.2.

Vizio di motivazione con riferimento alle ipotesi qualificate come induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen.; violazione di legge in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 578 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili. Manca nella sentenza impugnata un ragionamento logico-giuridico sulla presenza dell'abuso che avrebbe limitato la libertà di autodeterminazione del privato. Ossia manca una spiegazione sul perché le condotte andrebbero considerate come indebite induzioni, mentre la presenza di qualificazioni giuridiche che possono implicare la revoca delle statuizioni civili impone una approfondita analisi del perché si propenda per l'uno piuttosto che per l'altro reato.‹ ..

In presenza di statuizioni civili, l'applicazione acritica dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., volta ad eludere un approfondimento sul merito delle contestazioni, comporta un chiaro vizio motivazionale. La Corte di appello, se non altro per valutare la possibile revoca delle statuizioni civili, avrebbe dovuto valutare se i reati contestati, ancorché prescritti, fossero o meno sussistenti; solo entrando nel merito dei fatti oggetto di imputazione, la Corte avrebbe potuto esprimere un congruo giudizio sulla richiesta difensiva. L'evidente travisamento della prova in merito alle dichiarazioni delle parti civili e l'impossibilità di trincerarsi dietro l'intervenuta prescrizione ha determinato una chiara violazione di legge. 2.3.

Vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle parti civili costituite. La inattendibilità di Celani, Postoncini, Getuli, Bellocchi, Mocci, De Rosa è stata oggetto di tempestiva doglianza in sede di appello, con la allegazione delle intercettazioni dalle quali la stessa emergeva. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato associativo. Per ritenere sussistente l'associazione per delinquere si è fatto leva sul timore derivante dalla pubblica funzione, argomento palesemente smentito dall'istruttoria nel corso della quale era emerso che Fanteria e Berardo erano molto spesso in disaccordo tra loro e all'oscuro delle iniziative assunte l'uno rispetto all'altro e che era quindi impossibile che avessero posto in essere le loro condotte al fine di agevolare un non ben precisato sodalizio criminoso.

Il dibattimento ha dimostrato che i reali percettori del vantaggio patrimoniale erano gli imprenditori. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 353 e 611 cod. pen. Le condotte erroneamente qualificate ex art. 353 cod. pen. sono, in realtà, quell'atto contrario ai doveri di ufficio previsto quale elemento costitutivo dell'art.319 cod. pen., ovvero, comunque, quella condotta abusiva contestata agli imputati in relazione ai reati di cui agli artt. 317 e 319-quater cod. pen.

In applicazione dell'art. 15 cod. pen., tale fattispecie legale deve ritenersi assorbita dalle condotte di cui alle contestazioni relative agli artt. 317 e 319-quater cod. pen. Quanto all'art. 611 cod. pen., deve osservarsi che le condotte costrittive non possono dirsi minimamente ipotizzabili in contesto di totale armonia come quello della citta militare della Cecchignola. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca delle statuizioni civili relative alla Geslav s.a.s. (capo G1). L'imprenditore Luca Bellocchi si è costituito sia per la Edil Geslav s.r.l. che per la Geslav s.a.s. In realtà la seconda società non ha mai eseguito lavori nei periodi contestati, né ha mai partecipato ad alcun bando.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui all'art. 611 cod. pen. (capi C3, E3, F3, G3, 13 e 03) perché i fatti non sussistono. I ricorsi di entrambi gli imputati devono essere, nel resto, dichiarati inammissibili.

2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., laddove impone di dichiarare la causa estintiva quando non risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, deve coordinarsi con la presenza della parte civile e di una condanna in prime grade che impone, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., di pronunciarsi sulla azione civile; e che, in tali specifiche ipotesi, la valutazione della regiudicanda non deve avvenire secondo i canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di proscioglimento quando la prova della innocenza non risulti ictu °cui/.

La pronuncia ex art. 578 cod. proc. pen. impone, cioè, pur in presenza della causa estintiva, un esame approfondito di tutto il compendia probatorio, ai fini della responsabilità civile (Sez. U, sentenza n. 35490 del 28.5.2009, Tettamanti, Rv. 244273). In base a tali principi il proscioglimento nel merito non prevale rispetto alla immediata dichiarazione di una causa di non punibilità, salvo che in sede di appello, pur essendo sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare compiutamente il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, stante la presenza della parte civile (in termini, da ultimo, Sez. 2, n. 29499 del 23.05.2017, n.m., ove si è ribadito che l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna alla quale acceda anche la statuizione al risarcimento del danno impone al giudice di secondo grado di procedere ad esaminare funditus i motivi di doglianza, senza limitarsi al criterio di economia processuale ex art. 129, cod. proc. pen., con la precisazione che ove le censure vengano ritenute fondate, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, deve anche revocare le statuizioni civili). 2.1.Ciò detto, la sentenza di secondo grado è effettivamente scarna nella motivazione, erra nel sostenere che, essendo tutti i reati prescritti, deve trovare applicazione l'art. 129 cod. pen., essendovi statuizioni civili sulle quali provvedere e si limita a spiegare le ragioni per le quali i reati in contestazioni non possono essere riqualificati in corruzione (rectius istigazione alla corruzione) richiamando (pag. 46 e pag. 50 della sentenza di appello) le dichiarazioni degli imprenditori Mocci e Bertoncini che avevano riferito che l'imputato Fanteria aveva chiesto loro per potersi aggiudicare appalti all'interno della città militare di Cecchignola una tangente del 10%. 2.2.

Occorre, però, evidenziare che la sentenza di appello (pag. 54), affrontando i motivi di gravame, effettua un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, che, invece, è completa ed esaustiva, e sottolinea le ragioni per le quali non sussiste par condicio fra le parti, stante la non credibilità degli imputati Fanteria e Berardo. 2.3. Deve ricordarsi, a questo proposito, che, come più volte affermato da questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

In altre parole, in tema d'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati, come ha fatto nel caso di specie (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929;

Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008 Baretti, Rv. 239735). 2.4. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr.

Sez. 2, n. 12303 del 2010, non mass.). Quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Santapaola, Rv. 25643501). 2.5.Nel caso di specie, i motivi di appello sono generici perché non si confrontano con la sentenza di primo grado che in maniera molto chiara indica come elementi dai quali desumere l'impossibilità di configurare l'ipotesi corruttiva (pag. 52 della sentenza di primo grado): -le omogenee dichiarazioni degli imprenditori; -le conversazioni degli imputati intercorse tra loro e le parti offese, espressive della tracotanza e dello spirito di sopraffazione degli imputati -le dichiarazioni confessorie rese da Fanteria, Berardo, Mautone, e D'Amico durante le indagini preliminari, fatte oggetto di contestazione durante l'esame dibattimentale, avendo i predetti mutato versione e dichiarato che erano stati gli imprenditori a istigarli alla corruzione; -il sequestro di documentazione in bianco e di timbri afferenti alle ditte, rinvenute negli uffici dei militari; -il sequestro di una ingente somma di denaro, pari a 52.000 euro, che il Fanteria stesso ammetteva essere di provenienza illecita; -l'ispezione amministrativa che ha effettuato le verifiche sulle gare in questione.

Il Tribunale di Roma dà, quindi, corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013 -dep. 14/03/2014-, Maldera, Rv. 258475) 2.6. Il Tribunale di Roma, in conclusione, analizza le singole ipotesi di concussione contestate e, in taluni casi, lascia ferma l'imputazione, in altri casi riqualifica le concussioni in induzioni indebite, spiegando sempre perché non è configurabile la fattispecie corruttiva. La Corte di appello, dando applicazione ai principi di diritto richiamati nella sentenza di primo grado, riqualifica, infine, le residue ipotesi di concussione in induzione indebita e dichiara la prescrizione. 2.7.

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili proprio perché non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria essendo relativi a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui "l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata" (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 — dep. 22/02/2017 —, Galtelli, Rv. 268822) 3. Il terzo motivo è interamente versato in fatto e, quindi, inammissibile. 3.1. E' utile evidenziare che, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano, come nel caso si specie, in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). 3.2. Gli odierni ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa con motivazione congrua e priva di illogicità, dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.3.3.

E' possibile, come si è detto al paragrafo 2.3., che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, 3 Rv. 236181;

Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica nel caso in esame, posto che i giudici di merito esaminano le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e i motivi di appello non riguardano elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 3.4.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma proprio in relazione agli specifici punti indicati nell'impugnazione di appello ed ora riproposti alla cognizione della Corte di cassazione; si è fornita una risposta non manifestamente illogica ai segmenti di dichiarazioni dei testi di Celani, Postoncini, Getuli, Bellocchi, Mocci, De Rosa, che, secondo gli assunti difensivi, sarebbero contraddittori o smentiti da altre risultanze probatorie. 3.5 Di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

Le censure dedotte si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo.

Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Ne deriva l'inammissibilità del motivo.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché la Corte d'appello di Roma ha, con motivazione congrua e logica, evidenziato la sussistenza di una minima organizzazione strutturale, che, per quanto semplice e rudimentale, era efficiente, essendo durata dal 2006 al 2010 e con risultati più che apprezzabili per i promotori e compartecipi (Fanteria, Berardo, Mautone, D'Amico e Di Meo), in linea e perfettamente adeguata agli scopi criminali perseguiti.

Erra il difensore nel sostenere che, per ritenere sussistente l'associazione a delinquere, si è fatto leva sul timore derivante dalla pubblica funzione. 5.11 quinto motivo è manifestamente infondato, non potendosi l'art. 353 cod. pen. ritener assorbito nel reato di concussione o in quello di induzione indebita. Mette conto osservare che è configurabile il concorso formale tra il reato di corruzione e quello di turbata libertà degli incanti atteso che tali fattispecie criminose tutelano differenti beni giuridici: il primo protegge l'interesse dell'Amministrazione alla fedeltà e all'onestà dei funzionari e, dunque, i principi di corretto funzionamento, buon andamento e imparzialità nell'amministrazione della cosa pubblica; il secondo protegge la libertà di partecipazione alla gara e la regolarità formale e sostanziale del suo svolgimento (Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, Rv. 269830; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza custodiale, emessa per i reati corruzione e turbata libertà degli incanti, in relazione ad un accordo illecito intercorso tra il pubblico ufficiale ed il legale rappresentante di una società avente ad oggetto la promessa del primo di favorire la seconda, anche attraverso la fraudolenta sostituzione della proposta tecnica presentata da quest'ultima con altra più adeguata agli standard di gara, nell'aggiudicazione di una gara di appalto in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti e dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità).

6. È invece fondata la censura relativa alla sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 611 cod. pen. La sentenza di primo grado in tutti i casi in cui aveva riqualificato la condotta di concussione in quella di induzione indebita, aveva correttamente assolto per il reato di cui all'art. 611 cod. pen., evidenziando che non si potevano configurare gli elementi costitutivi della violenza o della minaccia. La Corte di appello non ha risposto al motivo specifico avente ad oggetto l'art.611 cod. pen., limitandosi a dichiarare prescritto il reato.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con riferimento ai capi C3, E3, F3, G3, 13 e 03.7. Il sesto motivo non è stato dedotto in appello e, quindi, è inammissibile. Occorre, comunque, osservare che in tema di questioni preliminari, la disposizione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. prevede che la questione relativa alla eventuale esclusione della parte civile sia posta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sia decisa immediatamente, imponendo alle parti processuali interessate di prospettare il rilievo immediato delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante che segue la verifica della costituzione delle parti.

Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l'ordine di prosecuzione ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare dell'ammissibilità della costituzione di parte civile abbia comunque svolto una qualsiasi attività processuale, senza avere sollevato la questione medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza (Sez. 5 n. 57092 del 15/11/2018, Cutuli, Rv. 274450)

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui all'art.611 cod. pen. (capi C3, E3, F3, G3, 13 e 03) perché i fatti non sussistono. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili: C.M.A. s.r.I., che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge, Getuli Domenico in proprio e quale legale rappresentante di TSA s.r.I., che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge, Calvario Alessandro in proprio e quale amministratore unico di VINCAL s.r.l. che liquida complessivamente in euro 4.500,00 oltre accessori di legge, Bellocchi Luca in proprio e quale amministratore di EDIL GES. [AV. s.r.I., che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge, GESLAV s.a.s.,