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Sentenza — n. 28666/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28666/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28666/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 luglio 2019 il Tribunale di Vasto ha dichiarato Lhasni Ismail responsabile del reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3, cod. pen., condannandolo alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, riconosciuta la recidiva reiterata ed infra-quinquennale. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, cod. pen. attesa l'erronea quantificazione dell'aumento di pena operato per la contestata recidiva, che il Giudice ha effettuato senza considerare che nel caso di specie esso è predeterminato dalla legge nella misura di due terzi della pena base.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385, commi 1 e 3, cod. pen., condannandolo alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, riconosciuta la recidiva reiterata ed infra-quinquennale. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, cod. pen. attesa l'erronea quantificazione dell'aumento di pena operato per la contestata recidiva, che il Giudice ha effettuato senza considerare che nel caso di specie esso è predeterminato dalla legge nella misura di due terzi della pena base.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena riduzione della pena remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila nei confronti di: Lhasni Ismail, nato il 08/03/1984 in Marocco avverso la sentenza del 22/07/2019 del Tribunale di Vasto. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata, con la sua rideternninazione in quella di anni uno e mesi nove di reclusione ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 luglio 2019 il Tribunale di Vasto ha dichiarato Lhasni Ismail responsabile del reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3, cod. pen., condannandolo alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, riconosciuta la recidiva reiterata ed infra-quinquennale.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, cod. pen. attesa l'erronea quantificazione dell'aumento di pena operato per la contestata recidiva, che il Giudice ha effettuato senza considerare che nel caso di specie esso è predeterminato dalla legge nella misura di due terzi della pena base.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 marzo 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata, con la sua rideterminazione in quella di anni uno e mesi nove di reclusione ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché il riconoscimento da parte del Giudice della recidiva reiterata, qualificata dalla presenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen. (nella specie la infra- quinquennalità), comporta obbligatoriamente l'aumento di due terzi della pena base. Nel caso in esame quest'ultima è stata individuata nella misura di un anno di reclusione, quindi erroneamente aumentata di mesi sei e non di mesi otto, come avrebbe dovuto essere in ragione della predeterminazione per legge dell'aumento in due terzi della pena base ai sensi dell'art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, cod. pen.

2. La sentenza va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla entità della pena irrogata e per l'effetto rideterminata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., nella complessiva misura di anni uno e mesi otto di reclusione - e non di anni uno e mesi nove di reclusione come affermato nella requisitoria del Procuratore generale -, tenuto conto che la pena base era stata dal Giudice di primo grado individuata in un anno di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena a titolo di recidiva, che ridetermina in mesi otto di reclusione, così che la pena complessiva inflitta è pari a un anno e otto mesi di reclusione. Così deciso il 15 aprile 2021 Il