Sentenza — n. 28665/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 giugno 2020 la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che dichiarava Francesco Macchia responsabile del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 371-bis cod. pen., per avere fornito false informazioni testimoniali al Pubblico Ministero nel corso delle indagini relative ad un procedimento penale per il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria a carico di Andrea Sapienza, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 384 cod. pen, art. 63 cod. proc. pen, art. 609 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28665/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base dei medesimi elementi, in definitiva, il Pubblico Ministero, data la emersione di elementi indiziari a carico del dichiarante, avrebbe dovuto interromperne l'esame quale persona informata sui fatti e procedere con gli avvisi di cui all'art. 63 cod. proc. pen. in considerazione della possibilità di incriminazione ai sensi dell'art. 371- bis cit.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Macchia Francesco, nato il 20/12/1963 a Udine avverso la sentenza del 16/06/2020 della Corte di appello di Trieste. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Renato Alberini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 giugno 2020 la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che dichiarava Francesco Macchia responsabile del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 371-bis cod. pen., per avere fornito false informazioni testimoniali al Pubblico Ministero nel corso delle indagini relative ad un procedimento penale per il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria a carico di Andrea Sapienza, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione.
2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., per avere la stessa Corte distrettuale riconosciuto che, nel momento in cui ha reso le sue dichiarazioni al Pubblico Ministero, il Macchia era interessato a prendere le distanze per non rimanere a sua volta coinvolto nell'indagine riguardante il Sapienza ed altre persone, così da sottrarsi al pericolo di essere incriminato per concorso nel reato di illecita attività di finanziamento.
Si assume, al riguardo, che la predetta causa di non punibilità, pur non essendo stata mai invocata dalla difesa, può essere per la prima volta proposta in sede di legittimità e può essere ivi rilevata anche d'ufficio. Plurimi, nel caso in esame, dovevano ritenersi, ad avviso del ricorrente, gli elementi di fatto che ne avrebbero imposto l'applicazione (la stretta frequentazione del Sapienza e la conoscenza, da parte del Macchia, della sua attività professionale di mero intermediario finanziario; la penetrante conoscenza delle indagini in corso; l'assenza di spiegazioni sul fatto che il finanziamento non gli fosse stato direttamente erogato e sul fatto che non gli fossero state consegnate le fatture o le ricevute di acquisto ecc.).
Sulla base dei medesimi elementi, in definitiva, il Pubblico Ministero, data la emersione di elementi indiziari a carico del dichiarante, avrebbe dovuto interromperne l'esame quale persona informata sui fatti e procedere con gli avvisi di cui all'art. 63 cod. proc. pen. in considerazione della possibilità di incriminazione ai sensi dell'art. 371- bis cit.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti, là dove risulta incentrato sulla prospettata configurabilità di un'esimente mai prima invocata nei giudizi di merito e per la prima volta dedotta in questa Sede, sulla base di un'alternativa, e come tale non consentita, ricostruzione della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, in considerazione della evidente necessità di svolgere, per il suo accertamento, indagini e attività di acquisizione probatoria orientate a stabilirne la eventuale ricorrenza in punto di fatto, ma di per sé esorbitanti, come è noto, dal perimetro del giudizio di legittimità.
2. Nel richiamare le condivise valutazioni già espresse dal primo Giudice a sostegno della completezza e inequivocità delle risultanze emerse dal quadro probatorio, la sentenza impugnata ha puntualmente disatteso le censure mosse dalla difesa confermando il vaglio di falsità delle dichiarazioni - dall'imputato rese, in fase di indagini preliminari, al Pubblico Ministero - di essersi rivolto ad una ditta (formalmente riconducibile a Cristian Cavinato ma di fatto gestita da Andrea Sapienza) al fine di effettuare un acquisto di mobili per il quale aveva poi richiesto ed ottenuto un finanziamento attraverso il Sapienza (a sua volta sottoposto a procedimento penale per il reato di abusivo esercizio di attività finanziaria), scegliendone ed ordinandone una serie per una spesa di euro quarantatremila, quando invece quella ditta, secondo quanto affermato dal suo stesso titolare (il Cavinato) ed accertato nel corso delle attività d'indagine, non vendeva affatto mobili, ma fungeva da mero schermo per far ottenere ai propri clienti dei finanziamenti al consumo, facendo figurare vendite di mobili in realtà mai avvenute.
3. Coerentemente accertata dai Giudici di merito la consapevolezza del mendacio sulla base di argomentazioni esaustivamente illustrate ed immuni da vizi logico-giuridici deducibili in questa Sede, irrilevante deve ritenersi, al fine qui considerato, la disamina dei vari, possibili, moventi che abbiano determinato l'imputato a rendere, in fase di indagini, le false dichiarazioni da lui poi confermate anche nel corso dell'esame dibattimentale. Al riguardo, peraltro, gli stessi Giudici di merito non hanno individuato con certezza il movente dell'azione criminosa, ma hanno fatto riferimento, attraverso una sequenza argomentativa sviluppata in forma perplessa, a un duplice ordine di ipotesi, per un verso valorizzando la possibilità che il Macchia - in frequente contatto con il Sapienza, del quale curava, all'epoca dei fatti, la contabilità - abbia reso false dichiarazioni al P.M. per agevolare la posizione del predetto indagato all'interno del procedimento penale a suo carico instaurato, per altro verso prospettando - data la frequentazione con il Sapienza e la preoccupazione di vedersi sospesi i propri affidamenti presso gli istituti bancari per essere stato iscritto come insolvente attesa la correlativa sospensione delle rate di finanziamento - il possibile intento di prendere le distanze dalla sua illecita attività per non rimanere coinvolto nell'indagine.
Ora, se, da un lato, rientra nei poteri della Corte di cassazione ricondurre ex officio, a norma dell'art. 609 cod. proc. pen., l'episodio ab origine contestato in un diverso ambito giuridico, escludendo la configurabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 371-bis cit. in relazione all'operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cit., dall'altro lato occorre considerare — e la notazione riveste carattere assorbente - che tale epilogo decisorio si rende possibile solo nell'ipotesi in cui la ricostruzione della vicenda in esame sia pacifica ed affatto controversa, sicché la sua corretta configurazione giuridica non comporti, diversamente da quanto rilevabile nel caso in esame, la necessità di un preventivo apprezzamento valutativo in punto di fatto (v., in motivazione, Sez. 6, n. 11874 del 08/01/2003, Cavaleri, Rv. 224259).
Ciò, vieppiù ove si considerino le implicazioni sottese alla costante linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 26570 del 13/06/2008, Montalbano, Rv. 241050; Sez. 6, n. 10271 del 15/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. 255716; Sez. 6, n. 19110 del 02/04/2015, Calabrò, Rv. 263504), secondo cui, in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, occorrendo, di contro, un effettivo danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione al quale l'esimente opera, in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione.
Né, infine, può tralasciarsi di considerare che il divieto di utilizzazione di dichiarazioni indizianti sancito dall'art. 63 cod. proc. pen. presuppone necessariamente che i fatti sui quali vede la deposizione possano oggettivamente, e non per il convincimento dell'interessato, condurre ad una sua eventuale incriminazione: profili, questi, evidentemente connotati da una valenza ricostruttiva della vicenda oggetto del tema d'accusa e necessitanti, nella prospettiva in tesi delineata dal ricorrente, lo svolgimento di accertamenti in punto di fatto che avrebbero dovuto previamente dedursi nella competente sede di merito e che, come tali, non possono trovare ingresso per la prima volta nel giudizio di legittimità.
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d