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Sentenza — n. 28662/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28662/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28662/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari , a seguito di gravame interposto dall'imputato Domenico Fucci avverso la sentenza emessa il 20 marzo 2013 dal Tribunale di Trani-sezione distaccata di Andria, in parziale riforma della decisione,ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 75,comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena inflittagli in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. in ordine al quale è stata confermata la responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 378 cod. pen; Sentenza — n. 28662/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75,comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena inflittagli in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. in ordine al quale è stata confermata la responsabilità.

Parole chiave

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favoreggiamento partecipazione al reato imputazione per reati di stupefacenti istigazione e aiuto al suicidio pericolo di traffico di stupefacenti atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 378 cod. pen
159 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena inflittagli in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fuccí Domenico, nato a Andria il 2/3/1982 avverso la sentenza del 3/2/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d..I. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari , a seguito di gravame interposto dall'imputato Domenico Fucci avverso la sentenza emessa il 20 marzo 2013 dal Tribunale di Trani-sezione distaccata di Andria, in parziale riforma della decisione,ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 75,comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena inflittagli in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. in ordine al quale è stata confermata la responsabilità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con atto del difensore, deduce: 2.1. Con il primo motivo,violazione dell'art. 378 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento basata sulla indimostrata tesi secondo la quale il reato di spaccio presupposto fosse noto al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo,mancanza di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99,quarto connma,cod. pen., rilevandosi che la sua esclusione porterebbe alla prescrizione del reato.

3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4. Il primo motivo è infondato. La sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha fondato la responsabilità dell'imputato ricorrente sull'accertamento secondo il quale egli ebbe contezza della cessione di stupefacente, avendovi assistito al pari dei Carabinieri usciti da una posizione defilata per intervenire, in tale momento avendo incitato allo spacciatore a fuggire ("scappa,scappa,i carabinieri")ponendo nel nulla il tentativo dei CC di sorprenderlo da tergo ed impedendone così l'arresto.

5. Il secondo motivo è infondato avendo la Corte risultando congruo il giudizio della sentenza sul presupposto della recidiva reiterata infraqurquennale che ha considerato la •incidenza dei numerosi precedenti penali del ricorrente sul suo comportamento, avendo egli continuato a delinquere.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/3/2021. Il Componente estensore Il Presidente Ang lo Capozzi Renato Giuseppe Bricchet