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Sentenza — n. 28660/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28660/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28660/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dall'imputato Costantino brio avverso la sentenza emessa in data 9 maggio 2016 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione che ha riconosciuto il predetto imputato colpevole dei reati ascrittigli ai capi a) (art. 314 cod. pen. per l'appropriazione della complessiva somma di euro 4.625 relativa alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche nel Comune di Martano) e b) (artt. 61 n. 2, 81, 490, 476 cod. pen. in relazione alla distruzione di undici bollettari relativi all'anno 2012 e sette bollettari relativi all'anno 2013),condannandolo a pena di giustizia,con statuizioni in favore della parte civile costituita.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. pen, art. 490 cod. pen; Sentenza — n. 28660/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto è orientamento ormai consolidato che il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art.314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata (Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242), risultando - pertanto - irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie la restituzione da parte del ricorrente, successivamente al suo arresto, della somma di euro 4.018,00.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato tassa di bollo non pagata traente appropriazione indebita di trattenute salariali inchiesta per sottrazione d'imposta concussione

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dall'imputato Costantino brio avverso la sentenza emessa in data 9 maggio 2016 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione che ha riconosciuto il predetto imputato colpevole dei reati ascrittigli ai capi a) (art. 314 cod.
art. 490 cod. pen
Con il primo nnotivo,mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 490 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da brio Costantino, nato a Breno il 12/9/1961 avverso la sentenza del 25/11/2019 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. Fabrizio Lamanna e avv. Carlo Caracuta, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore della parte civile Comune di Martano, avv. Gabriele Giannaccari in sostituzione dell'avv. Gaiampaolo Giosa, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dall'imputato Costantino brio avverso la sentenza emessa in data 9 maggio 2016 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione che ha riconosciuto il predetto imputato colpevole dei reati ascrittigli ai capi a) (art. 314 cod. pen. per l'appropriazione della complessiva somma di euro 4.625 relativa alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche nel Comune di Martano) e b) (artt. 61 n. 2, 81, 490, 476 cod. pen. in relazione alla distruzione di undici bollettari relativi all'anno 2012 e sette bollettari relativi all'anno 2013),condannandolo a pena di giustizia,con statuizioni in favore della parte civile costituita.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che,con atto del difensore,deduce: 2.1. Con il primo nnotivo,mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 490 cod. pen. desunta in via presuntiva dalla commissione del reato di peculato senza rispondere a tutte le argomentazioni difensive proposte in appello (accesso al luogo di ~dia dei bollettari di tutti gli operatori e addetti all'ufficio di polizia municipale;smarrimento dei bollettari che non può essere escluso per la mancanza di un registro di carico e scarico dei bollettari;assenza di vantaggi dalla soppressione dei bollettari in capo all'imputato). 2.2.

Con il secondo motivo,inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione alla assenza della condotta di appropriazione,desunta dalla sola circostanza che le somme erano nella disponibilità del ricorrente. Il fatto che questi non abbia versato immediatamente tali somme non può portare a ritenere integrata una condotta di appropriazione. A tal riguardo non è del tutto pertinente il riferimento della sentenza all'art. 227 del R.d. 23 maggio 1924 n. 827 che contiene la clausola "salvo che sia altrimenti disposto da speciali regolamenti": dalla semplice verifica di questi risulta la previsione del versamento della tassa nel mese di gennaio di ogni anno, al contrario dell'obbligo di immediato versamento delle somme riscosse ritenuto in sentenza.

Ma la circostanza di maggior rilievo è rappresentata dal fatto che il ricorrente non si è mai appropriato della somma ma ne aveva semplicemente, in ragione del suo ruolo, la disponibilità tanto da averla restituita nelle more delle indagini della presente vicenda processuale. 2.3. Con il terzo motivo,inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento del peculato d'uso, ipotizzabile anche in relazione a beni di natura fungibile quali il denaro che può essere restituito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. La Corte di merito ha risposto ai motivi di appello - in relazione dei quali il ricorrente lamenta la mancata considerazione - senza incorrere in vizi logici e giuridici. La Corte ha razionalmente valorizzato l'esclusiva responsabilità del ricorrente nella gestione del servizio in relazione alla quale egli aveva dato le regole per la riscossione (qualsiasi vigile che avesse ricevuto somme a titolo di TOSAP doveva consegnarle entro 24 ore dal ricevimento - o al più all'inizio del mese successivo - nelle mani dello Iorio) e le indicazioni sulla utilizzazione dei bollettari.

Inoltre, quanto ai bollettari da 1 a 5 dell'anno 2013, ha rilevato che gli stessi non furono messi a disposizione della autorità giudiziaria al momento della perquisizione - lo Iorio in tale occasione aveva negato di essere in possesso del denaro e della documentazione - essendo stati successivamente rinvenuti nella cassaforte di cui l'imputato ricorrente aveva l'esclusiva disponibilità dopo che questi era stato posto agli arresti. Ancora, il Giudice di appello ha considerato il rinvenimento della documentazione e del denaro nella predetta cassaforte dopo l'esecuzione degli arresti domiciliari nei confronti dello stesso imputato il quale soltanto poteva aver effettuato il deposito.Soccorre, infine, l'argomento, non certo illogico, della mancanza di interesse all'occultamento della documentazione da parte di qualsiasi altro soggetto diverso dall'imputato che si era appropriato delle somme portate dalla documentazione occultata e che, pertanto, aveva diretto interesse ad occultare in quanto chiara prova della sottrazione delle somme ivi riportate.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta pacifico il possesso delle somme riguardanti la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e eree pubbliche da parte dello Iorio che vi provvedeva direttamente - o tramite gli altri agenti che, a loro volta, ,..., 1 , consegnavano le somme riscosse allo Iorio - per gli anni 2012-2013 per il complessivo importo sopra indicato e l'omesso suo versamento nelle casse comunali. Del pari risulta provato che la somma in questione era rimasta nella disponibilità dello Iorio che la consegnava dopo l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari a suo carico a mezzo del difensore, e cioè anche un anno e otto mesi dopo la loro riscossione.

La Corte di merito dà quindi conto della omissione del versamento delle somme riscosse alla cassa comunale - con la loro contestuale appropriazione - considerando l'ordine di servizio dello stesso Iorio che stabiliva l'obbligo della loro consegna nelle sue mani nelle ventiquattrore da parte degli agenti che avevano proceduto alla riscossione, la prassi secondo la quale i singoli agenti consegnavano le somme riscosse nel mese allo Iorio all'inizio del mese successivo - così mettendo lo Iorio nelle condizioni di operare il versamento - e la sproporzione tra il momento in cui le somme erano venute in possesso dello Iorio e quello in cui queste dovevano essere versate nelle cassa comunali - non risultando versate fino a periodi superiori a diciotto mesi.

Del resto l'obbligo di immediato versamento delle somme riscosse è richiamato dalla stessa sentenza attraverso il condivisibile orientamento secondo il quale,in tema di riscossione di tributi comunali,nel caso di riscossione di denaro per conto della P.A., il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui il pubblico funzionario non versa le somme nelle casse dell'ente pubblico entro il giorno stesso della loro riscossione, come previsto dall'art. 227 del Regolamento generale della contabilità di Stato (Sez. 6,n. 12141 del 19/12/2008(dep. 2009),Lombardino,Rv. 243054),risultando generica l'asserzione difensiva - proposta solo in questa sede - circa le diverse disposizioni contenute nei regolamenti comunali circa i tempi del loro versamento nelle casse comunali.

Generico ed in fatto è poi l'assunto difensivo che ascrive la vicenda alla disorganizzazione della gestione degli introiti derivanti dalla ricossione della tassa, avendo la Corte di merito, del pari correttamente, escluso la buona fede dello Iorio considerando la sua condotta al momento dell'accertamento,volta a negare il possesso del denaro e dei bollettari, come pure la presenza di versamenti delle somme relative alla tassa del 2013 senza che fossero state versate quelle del 2012.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto è orientamento ormai consolidato che il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art.314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata (Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242), risultando - pertanto - irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie la restituzione da parte del ricorrente, successivamente al suo arresto, della somma di euro 4.018,00.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Si ritiene, infine, equo liquidare in favore della costituita parte civile Comune di Martano le spese sostenute per la rappresentanza e difesa nel presente giudizio come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Martano, che liquida in complessivi euro 35