Sentenza — n. 28655/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza con cui Manzione Rosario Luigi è stato condannato per il reato di usura in danno di Panico Mario. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando otto motivi. 2.1. Con i primi due si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; si evidenzia come la Corte di cassazione avesse annullato la precedente sentenza affidando alla Corte il compito di valutare nuovamente l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed il profilo relativo alla determinazione degli interessi corrisposti. La Corte di appello non avrebbe fatto alcunchè: non avrebbe riascoltato la persona offesa e si sarebbe limitata a ricostruire i fatti in modo del tutto diverso, facendo riferimento ad un tasso di interessi difforme (60%) rispetto a quello indicato dal Tribunale (che aveva indicato quello del 29,30 °/0), sostituendo anche il riferimento al quantum della somma restituita.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il sesto motivo si deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte di appello, pur sollecitata dalla parte. Il reato sarebbe stato commesso fino al 30.9.2005, la pena a cui fare riferimento sarebbe quella di sei anni di reclusione e il regime della prescrizione sarebbe quello successivo alle modifiche apportate nel 2005. Con le due circostanze aggravanti speciali ritenute, per le quali avrebbe dovuto essere compiuto un unico aumento di pena fino alla metà, la pena di riferimento sarebbe quella di nove anni di reclusione e quindi il termine massino di prescrizione sarebbe quello di undici anni e quattro mesi a cui dovrebbero aggiungersi le sospensioni indicate in sentenza. 2.4.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Manzione Rosario Luigi, nato a Sicignano degli Alburni il 21/06/1957; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 17/02/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate nell'interesse della parte civile Panico Mario
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza con cui Manzione Rosario Luigi è stato condannato per il reato di usura in danno di Panico Mario.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando otto motivi. 2.1. Con i primi due si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; si evidenzia come la Corte di cassazione avesse annullato la precedente sentenza affidando alla Corte il compito di valutare nuovamente l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed il profilo relativo alla determinazione degli interessi corrisposti. La Corte di appello non avrebbe fatto alcunchè: non avrebbe riascoltato la persona offesa e si sarebbe limitata a ricostruire i fatti in modo del tutto diverso, facendo riferimento ad un tasso di interessi difforme (60%) rispetto a quello indicato dal Tribunale (che aveva indicato quello del 29,30 °/0), sostituendo anche il riferimento al quantum della somma restituita.
In tal modo la Corte avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, il divieto di reformatio in peius - perché avrebbe aggravato la contestazione e la ricostruzione fattuale senza appello del Pubblico Ministero - ed il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione. 2.2. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si lamenta violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato senza tenere conto delle discrasie fra la prova dichiarativa assunta ed il contenuto degli accertamenti tecnici compiuti nel corso del giudizio. 2.3.
Con il sesto motivo si deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte di appello, pur sollecitata dalla parte. Il reato sarebbe stato commesso fino al 30.9.2005, la pena a cui fare riferimento sarebbe quella di sei anni di reclusione e il regime della prescrizione sarebbe quello successivo alle modifiche apportate nel 2005. Con le due circostanze aggravanti speciali ritenute, per le quali avrebbe dovuto essere compiuto un unico aumento di pena fino alla metà, la pena di riferimento sarebbe quella di nove anni di reclusione e quindi il termine massino di prescrizione sarebbe quello di undici anni e quattro mesi a cui dovrebbero aggiungersi le sospensioni indicate in sentenza. 2.4.
Con il settimo e l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata senza considerare lo stato di incensuratezza, il lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione del fatto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
3. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato, con cui si riprendono le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, quanto ai primi due motivi.2. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 57778 del 14/11/2018, aveva annullato la precedente condanna perché la motivazione presentava illogicità manifeste in ordine alla determinazione del capitale prestato e dell'interesse praticato; si trattava, avevano ragionato i Giudici della Seconda Sezione penale, di profili accertati attraverso un processo valutativo delle dichiarazioni della persona offesa, "che su entrambi i temi ha fornito dichiarazioni decisive" (così la Corte), ritenuta tuttavia viziato, perché in contrasto con le prove documentali e, soprattutto, con le risultanze tecniche che, attraverso la ricostruzione del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti, avevano indicato tassi di interesse "decisamente" inferiori rispetto a quelli cui aveva fatto invece riferimento la persona offesa, anche in ragione dell'accertamento dell'entità del capitale mutuato.
Dunque, secondo la Corte di cassazione, l'accertamento dei fatti avrebbe dovuto essere compiuto attraverso una diversa e più corretta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, alla cui stregua si sarebbe dovuto ricostruire il senso e la portata dei rapporti economici tra l'imputato e la stessa parte civile, anche alla luce della altre emergenze probatorie. Questo era il perimetro a cui la Corte di appello avrebbe dovuto attenersi nel giudizio di rinvio al fine del corretto accertamento dei fatti.
3. La Corte di appello di Napoli, con una motivazione obiettivamente sbrigativa, ha sostanzialmente svuotato l'obbligo di accertamento ad essa rimesso dalla Corte di cassazione, da una parte, ribadendo il giudizio di attendibilità della persona offesa, e, dall'altra, costruendo il giudizio di responsabilità dell'imputato sul c.d. "pattuito" tra le parti, cioè su quanto, secondo la persona offesa, sarebbe stato convenuto e non invece su quanto in concreto corrisposto dal debitore. La Corte, inoltre, liberatasi dal compito probatorio di verificare se le dichiarazioni sul c.d. "pattuito" trovassero almeno riscontro nella ricostruzione obiettiva del rapporto economico tra le parti, ha affermato che non vi sarebbe discrasia tra quanto riferito da Panico e il contenuto di una missiva, apparentemente non omogena, e comodamente ritenuto che le dichiarazione della stessa persona offesa- secondo cui vi sarebbe stato un prestito di 56 mila euro con obbligo di corrispondere interessi pari al 5% del capitale ogni mese, per un totale del 60% annuo- sarebbero attendibili perché riscontrate dalle dichiarazioni di altri testi relative al prestito che Manzione aveva corrisposto a Panico, alle difficoltà economiche di questi, al fatto che l'imputato si comportasse "come una banca", ai numero assegni rintracciati, alla esistenza di un preliminare di vendita immobiliare.
E tuttavia, ciò che avrebbe dovuto essere provato alla luce delle dichiarazioni della persona offesa non era se tra le parti vi fosse stato un prestito oneroso, ma se quel rapporto, per come sviluppatosi nel tempo, avesse i caratteri usurari richiesti dalla norma incriminatrice. Ciò che non è affatto chiaro nel sincopato ragionamento probatorio della Corte di appello di Napoli è:
a) perché le dichiarazioni della persona offesa sul c.d. "pattuito" dovrebbero essere considerate attendibili anche nel caso in cui fossero smentite dagli accertamenti compiuti in ordine all'effettivo contenuto del rapporto obbligatorio avuto con l'imputato;
b) perchè le dichiarazioni della persona offesa sul c.d. "pattuito" sarebbero attendibili per posizione, e, dunque, prescindendo dal verificare la loro compatibilità con le ricostruzioni contabili compiute sulla base della documentazione acquisita. Una motivazione carsica, viziata, violativa delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione.
4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata; la Corte di appello di Napoli accerterà i fatti nel senso indicato e verificherà se ed in che limiti sia configurabile il reato contestato, allo stato non estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della