Sentenza — n. 28654/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Libranti Lucido Giuseppe, nato a Palermo il 12/5/1973 Lombardo Giuseppe, nato a Palermo il 22/5/1977 Vassallo Giuseppe Antonio, nato ad Altofonte il 21/12/1961 Buzila Valica, nato a Sinesti (Romania) il 26/5/1970 dalla parte civile Associazione di Volontariato Comitato AddioPizzo dalla parte civile F.A.I. Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane dalla parte civile Landa Margherita dalla parte civile Misuraca Filippo nel procedimento a carico di: Libranti Lucido Giuseppe, nato a Palermo il 12/5/1973 Lombardo Giuseppe, nato a Palermo il 22/5/1977 Vassallo Giuseppe Antonio, nato ad Altofonte il 21/12/1961 Buzila Valica, nato a Sinesti (Romania) il 26/5/1970 avverso la sentenza del 20/5/2019 della Corte di appello di Palermo , . :Ai visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati e si è rimesso alla Corte in merito ai ricorsi delle parti civili. uditi i difensori delle parti civili avvocato Valerio D'Antoni che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse di Margherita Landa e Filippo Misuraca nonché, quale sostituto processuale, dell'avvocato Pietro Cascio, in difesa della parte civile Alessandro Allotta; dell'avvocato Ettore Barcellona, in difesa delle parti civili Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo e Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre, Onlus; dell'avvocato Katia La Barbera, in difesa delle parti civili Francesco Rappa, Comune di San Giuseppe Jato e Comune di San Cipirello; dell'avvocato Giuseppe Di Stefano, per la parte civile Rosalia Palermo; dell'avvocato Giovanni Rizzuto, per la parte civile Comune di Monreale, conclude per la conferma della sentenza impugnata; quale sostituto processuale dell'avvocato Salvatore Caradonna, in difesa delle parti civili ricorrenti Associazione di Volontariato Comitato AddioPizzo, FAI, Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane, insiste per l'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato Francesca Giansante, sostituto processuale dell'avvocato Gaetano Fabio Lanfranco, per le parti civili Confesercenti-Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi Provinciale di Palermo e Confcommercio Palermo, chiede al conferma della sentenza impugnata; l'avvocato Valerio Vianello Accorretti, difensore di fiducia di Lombardo Giuseppe; l'avvocato Emilio Chiarenza, difensore di fiducia di Giuseppe Antonio Vassallo, e, sostituto processuale dell'avvocato Giuseppe Avarello, difensore di fiducia di Buzila Valica; l'avvocato Fabio Ferrara e Giuliano Dominici, difensore di Lucido Giuseppe Libranti, insistono per l'accoglimento dei ricorsi degli imputati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 411 cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 412 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 28654/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Erroneamente i rilievi difensivi sono stati superati nella sentenza impugnata che ha valorizzato la esistenza di un conflitto tra fazioni mafiose; una conversazione del ricorrente con il padre; le modalità dell'agguato e le modalità di scomparsa (lupara bianca) della vittima. Elementi che, tuttavia, non possiedono la valenza dimostrativa univoca richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità dell'aggravante in quanto non idonei a dimostrare la persistenza del proposito delittuoso sul piano temporale; Motivo n. 3: violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ai fini della ritenuta sussistenza del reato di estorsione di cui al capo 11).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Libranti Lucido Giuseppe, nato a Palermo il 12/5/1973 Lombardo Giuseppe, nato a Palermo il 22/5/1977 Vassallo Giuseppe Antonio, nato ad Altofonte il 21/12/1961 Buzila Valica, nato a Sinesti (Romania) il 26/5/1970 dalla parte civile Associazione di Volontariato Comitato AddioPizzo dalla parte civile F.A.I. Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane dalla parte civile Landa Margherita dalla parte civile Misuraca Filippo nel procedimento a carico di: Libranti Lucido Giuseppe, nato a Palermo il 12/5/1973 Lombardo Giuseppe, nato a Palermo il 22/5/1977 Vassallo Giuseppe Antonio, nato ad Altofonte il 21/12/1961 Buzila Valica, nato a Sinesti (Romania) il 26/5/1970 avverso la sentenza del 20/5/2019 della Corte di appello di Palermo , . :Ai visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati e si è rimesso alla Corte in merito ai ricorsi delle parti civili. uditi i difensori delle parti civili avvocato Valerio D'Antoni che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse di Margherita Landa e Filippo Misuraca nonché, quale sostituto processuale, dell'avvocato Pietro Cascio, in difesa della parte civile Alessandro Allotta; dell'avvocato Ettore Barcellona, in difesa delle parti civili Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo e Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre, Onlus; dell'avvocato Katia La Barbera, in difesa delle parti civili Francesco Rappa, Comune di San Giuseppe Jato e Comune di San Cipirello; dell'avvocato Giuseppe Di Stefano, per la parte civile Rosalia Palermo; dell'avvocato Giovanni Rizzuto, per la parte civile Comune di Monreale, conclude per la conferma della sentenza impugnata; quale sostituto processuale dell'avvocato Salvatore Caradonna, in difesa delle parti civili ricorrenti Associazione di Volontariato Comitato AddioPizzo, FAI, Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane, insiste per l'accoglimento dei ricorsi; l'avvocato Francesca Giansante, sostituto processuale dell'avvocato Gaetano Fabio Lanfranco, per le parti civili Confesercenti-Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi Provinciale di Palermo e Confcommercio Palermo, chiede al conferma della sentenza impugnata; l'avvocato Valerio Vianello Accorretti, difensore di fiducia di Lombardo Giuseppe; l'avvocato Emilio Chiarenza, difensore di fiducia di Giuseppe Antonio Vassallo, e, sostituto processuale dell'avvocato Giuseppe Avarello, difensore di fiducia di Buzila Valica; l'avvocato Fabio Ferrara e Giuliano Dominici, difensore di Lucido Giuseppe Libranti, insistono per l'accoglimento dei ricorsi degli imputati.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Assise di appello di Palermo ha confermato, con la ritenuta continuazione tra reati, la condanna di Lucido Giuseppe Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno, in relazione al reato di omicidio, commesso il 22 marzo 2012, in danno di Giuseppe Billitteri, reato aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e al reato di cui all'art. 411 cod. pen., per la soppressione del cadavere della vittima. I ricorrenti rispondono anche del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere partecipato all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra militando, Giuseppe Lombardo, nel clan denominato Montelepre, Lucido Giuseppe Libranti nella famiglia di Monreale e Giuseppe Antonio Vassallo mantenendo i contatti con la famiglia di Altofonte.
I ricorrenti rispondono altresì di alcuni reati di furto di bestiame; di condotte estorsive, Giuseppe Lombardo, e del reato di abuso in atti di ufficio, contestato al Libranti, beneficiano della mancata contestazione di una contravvenzione al codice della strada. Buzila Valica, in parziale riforma della sentenza del 3 febbraio 2017 della Corte di Assise di Palermo, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991 (d'ora innanzi 416-6/5.1 cod. pen.) è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro duecento di multa ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Alessandro Allotta, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 5 e 8 cod. pen., commesso in Altofonte il 12 marzo 2012, ascrittogli al capo 23).
2. La sentenza è stata impugnata, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. da Lucido Giuseppe Libranti, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Antonio Vassallo, Valica Buzila e dalle parti civili Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane, Comitato AddioPizzo, Filippo Misuraca, Landa Margherita. 2.1. Lucido Giuseppe Libranti denuncia: Motivo n.1: vizi cumulativi della motivazione, anche per travisamento delle risultanze processuali ed erronea valutazione delle risultanze probatorie alla stregua dei criteri di cui all'art.192 cod. proc. pen..
Un elemento centrale della ricostruzione posta a fondamento della sentenza di primo grado consisteva nella individuazione, sulla scorta della geolocalizzazione del telefono cellulare di Giuseppe Billitteri, della sua presenza presso i capannoni di Altofonte la mattina del 22 marzo 2012, tra le ore 10.15 e le ore 10.20. Da qui, secondo la ricostruzione accusatoria, la vittima si sarebbe mossa a bordo della sua Toyota nera in compagnia del Libranti, preceduti dall'auto Mitsubishi del Lombardo, per recarsi presso l'abitazione di Giuseppe Antonio Vassallo.
In appello la difesa aveva denunciato l'approssimazione del dato derivante dalla geolocalizzazione del telefono cellulare della vittima tenuto conto che detti capannoni risultavano raggiungibili, solo in via residuale e con bassa percentuale di probabilità, dalla cella di via Regione Siciliana, lontana parecchi chilometri, e che risultava agganciata, nell'occasione, dal cellulare del Billitteri. La Corte di appello aveva ritenuto assolutamente indispensabile disporre un accertamento peritale onde accertare la geolocalizzazione dell'apparecchio cellulare del Billitteri tra le ore 10.21 e le ore 10:24 ma aveva poi omesso di valutare le risultanze della perizia - da qui il vizio di travisamento della prova- che era pervenuta alla conclusione che alle ore 10:21,47 e 10.21,48 l'utenza del Billitteri aveva agganciato la cella UMTS di via Regione Siciliana che ha una capacità di propagazione del segnale inferiore ai due chilometri di distanza in linea d'aria sicché deve ritenersi che la vittima dell'omicidio si trovava in quel frangente ben distante dai capannoni di Altofonte.
A seguire, l'utenza cellulare aveva agganciato altra cella GSM, in località Villagrazia, con la conseguenza che deve ritenersi che il Billitteri si trovasse in una zona di confine tra le due celle ma ben lontano dal luogo del presunto incontro con Libranti. Sono, pertanto, erronee le conclusioni alle quali la sentenza è pervenuta valorizzando, in danno dell'imputato, un dato di natura meramente congetturale vieppiù perché ha ritenuto, in mancanza di prova, che Giuseppe Billitteri avesse solo in quel momento riacceso il telefono cellulare. Ancora.
A fronte delle conclusioni della perizia, secondo la quale era altamente improbabile che il Billitteri si trovasse presso i capannoni, la sentenza impugnata ha concluso che non poteva ritenersi esclusa, anche se non compiutamente provata, la presenza del Billitteri in zona. A carico dell'imputato vengono, in buona sostanza, posti i limiti derivanti dalla prova di geolocalizzazione. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è inficiata, altresì, dalla erronea individuazione dell'autovettura della vittima, la Toyota nera come quella che alle ore 10:41 aveva transitato, venendo ripresa dalla telecamera di un negozio, in via degli Astronauti.
Secondo le dichiarazioni del collaboratore Giuseppe Micalizzi, che l'aveva incrociata, a bordo dell'autovettura si trovavano la vittima e Giuseppe Lucido Libranti, provenienti, secondo la ricostruzione accusatoria, dai capannoni di Altofonte. Nella sentenza impugnata, a conferma delle dichiarazioni del Micalizzi, si osserva che Libranti non aveva altro modo di allontanarsi dai capannoni. Ma le dichiarazioni del Micalizzi sono state contraddette dal contenuto della perizia di trascrizione della conversazione (progr. 614), intercettata a bordo dell'autovettura Mitsubishi, conversazione che, invece, collocava il Libranti sull'autovettura del Lombardo che era giunta a casa del Vassallo alle ore 10:30.
Diversa è l'interpretazione della conversazione data dal maresciallo Sorrentino, secondo il quale, invece, le parole proferite (unn'è Pinuzzu, unn'è Pinuzzu) erano state pronunciate dal Lombardo. La sentenza impugnata ha evidenziato la contraddittorietà del dato di prova, finanche ipotizzando che il collaboratore Micalizzi abbia mentito (nella identificazione del Libranti come occupante dell'autovettura) ma che restava immutato il rilievo che Lombardo era partito dal capannone in un momento precedente a quello del Libranti e in tempo per partecipare alle attività che sono immortalate nella intercettazione delle ore 10:44 e in quelle successive, rimanendo incerto solo chi fosse giunto a casa del Vassallo alle ore 10:30.
Altre erronee argomentazioni inficiano la ricostruzione della Corte secondo la quale, nelle riprese successive, a partire dalle ore 11:03, l'autovettura Toyota Yaris nera non era condotta dalla vittima ma dal Lombardo mentre il Libranti si trovava alla guida della Mitsubishi ripresa mentre imboccava via degli Astronauti andando a fermarsi davanti al civico 57 di Via Oria dove, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, Libranti aveva "prelevato" Giuseppe Lombardo, con il quale, qualche minuto prima, aveva scambiato poche parole, captate dalla microspia installata sulla Mitsubishi.
Secondo la sentenza impugnata in tali frangenti Giuseppe Lombardo aveva condotto l'auto della vittima nel luogo nel quale, l'indomani, sarebbe stata rinvenuta bruciata. Conclusione, questa, che deriva dalla circostanza che il luogo in cui Lombardo veniva prelevato si trovava a brevissima distanza dalla casa del Vassallo e dal luogo in cui l'auto sarebbe rinvenuta e che la telecamera non aveva ripreso Giuseppe Lombardo passare a piedi dall'incrocio. Anche tale ricostruzione, osserva il ricorrente, è affidata ad una congettura poiché, non potendo fidarsi delle dichiarazioni del Micalizzi (che aveva visto sull'auto Giuseppe Lucido Libranti, smentito dalle risultante delle intercettazioni) i giudici di appello devono collocare a bordo dell'auto altra persona ovvero il Lombardo poiché è solo la individuazione del conducente che, in buona sostanza, consente di individuare nella Toyota nera transitata da via degli Astronauti quella della vittima.
Il ragionamento indiziario della Corte è smentito dalle trascrizioni delle conversazioni intercettate che consentono di ricostruire i movimenti della Mitsubishi che: alle ore 10:57,40 si muove da casa del Vassallo; alle ore 10:59,55 si ferma all'altezza del negozio di ceramica di via degli Astronauti, la cui telecamera ne riprende il cofano, mentre le intercettazioni captano la discesa e salita di una persona; alle ore 11:00,15 percorre a ritroso la strada verso casa del Vassallo ed è registrata, a bordo, la presenza di due persone indicati come uomo 1 e uomo 2 e identificati in Libranti e Lombardo; alle ore 11:00,40 viene intercettato il passaggio dell'auto Toyota nera dalla telecamera del negozio di via degli Astronauti sicché alla sua guida non può trovarsi il Lombardo, che si trovava sulla Mitsubishi insieme al Libranti e che faceva ritorno a ritroso presso l'abitazione del Vassallo.
Altro punto sul quale si innestano le censure difensive è costituito dal giudizio di attendibilità del Micalizzi: la sentenza impugnata è confusa e contorta nella interpretazione dei dati della perizia — che ha identificato gli autori delle conversazioni indicate al punto che precede- affermando, salvo poi correggere il tiro, che fa fede, rispetto alle risultanze peritali, il riconoscimento del maresciallo Sorrentino. Motivo n. 2: analoghi vizi inficiano il giudizio di responsabilità in merito al reato di cui capo 4, relativo all'occultamento del cadavere di Billitteri.
L'elemento centrale della ricostruzione della sentenza impugnata è costituito dalle dichiarazioni rese dal Micalizzi secondo le quali egli ricevette (ma non dice da chi) l'incarico di seppellire il cadavere. Si tratta di dichiarazioni che la stessa Corte ha riconosciuto contrassegnate da opacità, incongruenze, inverosimiglianze, smentite non ultimo, il mancato rinvenimento del cadavere del Billitteri nel luogo in cui sarebbe stato occultato. La sentenza impugnata non fornisce alcuna spiegazione, essendo così inficiata da mancanza grafica della motivazione, sulla richiesta spiegata in via subordinata dalla difesa, ovvero ritenere il Libranti responsabile del reato di occultamento di cadavere, condotta, questa espressamente prevista dall'art. 412 cod. pen. al quale andrebbe ricondotta la condotta erroneamente sussunta nella più grave fattispecie di cui all'art. 411 cod. pen..
Motivo n. 3: erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione (art. 577 n. 3 cod. pen.) e di quella prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen., nella ritenuta forma dell'agevolazione mafiosa, sia per il reato di cui al capo 3) che per il reato sub capo 4). Le conclusioni della Corte di merito smentiscono la ricostruzione della sentenza di primo grado e si fondano su dati meramente congetturali in assenza del movente, rimasto incerto; in presenza delle modalità organizzative che registrano, attraverso Giuseppe Vassallo, il coinvolgimento estemporaneo e casuale del Micalizzi e delle stesse modalità organizzative dell'agguato poiché, non essendo stati registrati contatti tra la vittima e gli imputati, la sua convocazione sul luogo del delitto, viene affidata ad intermediari rimasti oscuri; regna infine confusione e contraddittorietà sulle modalità di esecuzione dell'omicidio mentre la premeditazione di un delitto comporta la organizzazione sulle modalità esecutive.
La sussistenza dell'agevolazione mafiosa viene affidata al contesto di aspra contesa per l'egemonia del gruppo mafioso che resta affidata ad una mera petizione di principio in quanto non è spiegato come e perché l'omicidio del Billitteri si collochi in tale contesto; Motivo n. 4: vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 416-bis cod. pen. e all'art.2, comma 4 cod. pen. in merito al trattamento sanzionatorio applicato e vizio di motivazione. In presenza degli illustrati deficit di prova non solo sul coinvolgimento diretto dell'imputato nel reato omicidiario ma del movente e causale che l'hanno determinato, si risolve in una petizione di principio l'assunto della Corte che dà per spiegata la condotta partecipativa del ricorrente al reato associativo di cui al capo 2), sulla scorta della commissione del reato di omicidio nel descritto contesto, In effetti la sentenza impugnata fonda la prova della partecipazione sulle dichiarazioni del Micalizzi, smentite nei più importanti tasselli che compongono la struttura dell'accusa da elementi significativi.
Né soccorre il principio della frazionabilità della chiamata. La Corte di merito si impegna nell'individuare riscontri alle parole del Micalizzi in relazione ad altra vicenda (la scomparsa di tale Gaspare Di Maggio) estranea agli addebiti oggetto di contestazione e si aggancia la condotta partecipativa dell'imputato a progetti criminali rimasti privi di riscontri individualizzanti; appare affidata ad una petizione di principio la conclusione che avesse la disponibilità di armi, reato per il quale è stato assolto, e si innesta l'affermazione di responsabilità penale non sulla enucleazione di elementi che denotino la condotta partecipativa ma sull'appartenenza ad un ambiente.
La sentenza impugnata valorizza visite, presenze, incontri, enunciazioni dell'imputato (che si mostra a conoscenza della geografia mafiosa) evidenziando che egli sposava in pieno e con convinzione il progetto di ristrutturazione dei mandamenti, ma senza indicare l'elemento di prova sul quale tale conclusione si fondi ed affidando la prova dell'attivismo del ricorrente nell'accaparramento di appalti alla sola parola del Micalizzi, rimasta priva di riscontri ovvero smentita, quanto alla vicenda Alpin, dalla circostanza che il ricorrente non solo non aveva imposto la sua impresa ma, anzi, aveva rifiutato il lavoro.
Erroneo, perché riconducibile a frequentazioni per ragioni di lavoro, anche il riferimento a discorsi, contatti e rapporti con imprenditori locali, elementi che sono privi di valenza indiziante perché, comunque, riconducibili ai rapporti di lavoro del Libranti. Indimostrata la ricorrenza delle aggravanti della disponibilità di armi e di quella di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. ritenute sussistenti in forza dell'autoevidenza degli elementi che connotano l'associazione mafiosa ma che, invece, dovrebbero essere oggetto di precisa dimostrazione con riferimento all' articolazione territoriale nella quale militava l'imputato e dovendo essere dimostrato, in concreto, sia il ruolo apicale che la disponibilità di armi e la finalizzazione all'acquisizione e accaparramento di risorse economiche.
Erroneo il calcolo della pena agganciato a quella prevista per effetto della legge n. 69 del 2015 a fronte di decreto che dispone il giudizio del 8 aprile 2014 e non potendosi, in punto di colpevolezza, ritenere la protrazione della condotta fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.Nel composito motivo sub n. 5 la difesa denuncia l'incertezza del compendio probatorio che fonda la dichiarazione di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 24 (furto di bestiame) e che viene ricostruito sul riconoscimento di voci, di dubbia affidabilità, nel corso di intercettazioni che segnalavano attività illecita in corso di esecuzione, chiarita solo ex post a seguito della denuncia.
Nessun riscontro individualizzante avvalora i dati così descritti. Quanto al reato di abuso sub capo 22) la responsabilità dell'imputato è stata ricondotta alla massima di esperienza del cui prodest confondendo, così, il piano del vantaggio conseguito dal ricorrente con la prova del concorso morale nell'abuso dei coimputati. Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha valorizzato una risalente indagine, di cui si sconosce l'esito, omettendo di adottare misure di contenimento della sanzione finale rispetto ad un imputato al quale non era contestata, diversamente da altri, alcuna recidiva. 2.2.
Giuseppe Lombardo denuncia: Motivo 1: violazione di legge, in riferimento agli artt. 575 e 577 cod. pen., e vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata ha valorizzato elementi non univocamente conducenti ai fini della responsabilità dell'imputato. In particolare non vi è certezza sul movente perché sono emerse possibili altre causali dell'omicidio del Billitteri; le dichiarazioni di Giuseppe Micalizzi non sono attendibili, sono smentite dal mancato ritrovamento del cadavere della vittima nel luogo in cui sarebbe stato seppellito; non sono adeguatamente riscontrate dagli elementi individuati in sentenza, ovvero la ricostruzione degli spostamenti dell'autovettura; l'interpretazione delle conversazioni intercettate non è certa: non quella sulla richiesta dei "lacci" (n. 609), richiesta del tutto compatibile con la professione di pastore del Lombardo; non consente un riferimento certo al fatto quella con Lo Cascio; ambigui sono i dati che emergono dall'analisi dei movimenti dell'autovettura e dal ritrovamento del cellulare della vittima.
Ancora più incerti i risultati delle acquisizioni della rinnovazione probatoria ovvero la presenza del Billitteri nel capannone di Altofonte e la individuazione del conducente della Toyota nera della vittima; sull'orario dell'allontanamento dell'auto del Lombardo dal capannone, invertito nella ricostruzione della sentenza impugnata, per renderlo compatibile con la possibilità che alla guida del veicolo Toyota non si trovasse il Lipranti che, invece, risultava a bordo dell'autovettura Mitsubishi. La sentenza travisa addirittura i dati di prova nella individuazione di chi potrebbe avere collocato l'auto della vittima nel luogo del rinvenimento tanto è vero che all'ora del transito il ricorrente viene intercettato mentre conversa con Lipranti;
Motivo n. 2: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante ex art. 7 I. 203/1991, ricostruita sulla base del mero contesto mafioso in cui sarebbe maturato il delitto non essendo, invece dimostrata la causale mafiosa del reato; analoghi vizi inficiano la ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione: l'assenza del movente; la mancanza di prove certe su incontri precedenti con la vittima ed il coinvolgimento improvviso del Micalizzi erano stati valorizzati dalla difesa, nei motivi di appello, per confutare la sussistenza dell'aggravante.
Erroneamente i rilievi difensivi sono stati superati nella sentenza impugnata che ha valorizzato la esistenza di un conflitto tra fazioni mafiose; una conversazione del ricorrente con il padre; le modalità dell'agguato e le modalità di scomparsa (lupara bianca) della vittima. Elementi che, tuttavia, non possiedono la valenza dimostrativa univoca richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità dell'aggravante in quanto non idonei a dimostrare la persistenza del proposito delittuoso sul piano temporale; Motivo n. 3: violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ai fini della ritenuta sussistenza del reato di estorsione di cui al capo 11).
La Corte ha erroneamente valorizzato il contenuto di un'unica conversazione intercettata inidonea a superare le contraddizioni e carenze delle dichiarazioni rese dalla presunta persona offesa, Marcello Aloisio, e dal De Simone; Motivo n. 4: analoghi vizi e mera acritica adesione all'ipotesi ricostruttiva della sentenza impugnata caratterizzano anche la motivazione della Corte con riferimento alla estorsione in danno del Misuraca; Motivo n. 5: inidonea la prova, ricavata dalla geolocalizzaizone dell'auto al momento dei presunti furti, caratterizza la valutazione delle emergenze probatoria con riguardo agli episodi di furto;
Motivo n. 6: infine, con riguardo al reato associativo, la cui motivazione si regge su quella del coinvolgimento nell'omicidio Billitteri, nel piano per la soppressione di Vincenzo Madonia e i reati fine di cui ai capi 11) e 12) (estorsioni) ed i frequenti incontri con Mulè, è inidonea a rendere conto della sussistenza di un contributo all'associazione e valorizza elementi del tutto inadeguati al fine di integrare l'elemento materiale e psicologico del reato associativo. Motivo n. 7: contraddittoria è illogica la motivazione sulla pena, incentrata sulla mera gravità del fatto, e trascurando la possibilità di riconoscere all'imputato un beneficio sanzionatorio. 2.3.
Giuseppe Antonio Vassallo denuncia: Ricorso avvocato Giovanni Garbo Motivo n. 1: violazione di legge, artt. 125, 192 e 546 comma 1, cod. proc. pen., e art. 416- bis cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 2. La sentenza impugnata, da qui il vizio di apparenza di motivazione, si riporta ad una precedente condanna per reato associativo del Vassallo ma non ne aggancia ad altri elementi concreti il giudizio di colpevolezza (partecipazione a riunioni e conversazioni) limitandosi a valorizzare i riferimenti all'imputato emersi dalle conversazioni fra altri soggetti e pretermette la valutazione degli elementi offerti dalla difesa che, invece, aveva evidenziato il rispetto delle prescrizioni impostegli con la sorveglianza speciale e con i controlli ai quali, per oltre un decennio, era stato sottoposto.
Motivo n. 2: analoghi vizi inficiano l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di omicidio che la sentenza impugnata ha incardinato sulla circostanza che l'omicidio del Billitteri sarebbe stato consumato a casa dell'imputato ma senza fornire indicazione di prove che ne indichino il concorso all'asserita azione omicidiaria e il contributo dell'imputato. La sentenza si fonda sulle contraddittorie affermazioni del Micalizzi ma non spiega né il tranello che sarebbe stato utilizzato per attirare la vittima nell'abitazione dell'imputato né quello dispiegato in danno del Micalizzi, contattato da Francesco Vassallo per coadiuvare gli autori nello spostamento del cadavere della vittima che, dopo essere stato collocato sull'auto Mitsubishi del Lombardo era stato caricato su quella del Micalizzi, che aveva poca benzina ed era priva di assicurazione;
Motivo n. 3: violazione di legge, in relazione agli artt. 2,4, 7 legge 210/1957 n. 895 e art. 7 d.l. 203/1991 L'ipotesi delittuosa è stata ritenuta sussistente sulla base di una intercettazione senza che la stessa sia supportata da circostanze oggettive di prova; Motivo n. 4: violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen.(capo 23). Anche a questo riguardo la condanna si fonda sulle risultanze di una intercettazione ma trascurando le dichiarazioni della persona offesa che, fino a dieci giorni prima della denuncia, aveva trovato al pascolo tutti gli animali.
L'interpretazione della sentenza impugnata è dunque priva di ragionevole fondamento. Ricorso avvocato Emilio Chiarenza Motivo n. 1: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen e art. 416-bis cod. pen.. La sentenza impugnata, omettendo il confronto con i motivi di appello, si connota per apoditticità ed apparenza della motivazione della condanna per il reato associativo dal momento che non riempie il vuoto, di oltre venti anni, dalla prima condanna; evoca le intercettazioni telefoniche che non riguardano direttamente il ricorrente e il cui contenuto è stato posto a fondamento dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.
Né le conversazioni intercettate, e poste a fondamento delle condanne per reati estorsivi, denotano la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti. La sentenza ne segnala incontri e contatti con i sodali, in particolare con Lucido Libranti che, all'analisi, si rivelano sporadici anche tenuto conto del fatto che il ricorrente, per lunghi periodi dell'anno, dimorava a Cuba. Ne valorizza l'ingerinnento in una manovra tesa a riequilibrare gli assetti mafiosi del mandamento di San Giuseppe Jato ma in termini puramente assertivi dal momento che tale iniziativa era incompatibile con la scarcerazione del presunto ideatore dell'operazione, Stefano Sciortino.
Il coinvolgimento del ricorrente è, comunque, frutto di mere ipotesi investigative non potendosi neppure escludere, avuto riguardo al contenuto dei dialoghi intrattenuti dall'imputato, che le sue informazioni siano frutto di millanterie e del tentativo di accreditarsi tenuto conto che il ricorrente non era neppure uomo d'onore e, quindi, difficilmente poteva conoscere i fatti inerenti alla consorteria. Le dichiarazioni del Micalizzi che lo chiamano in causa sono generiche e sono rimaste prive di riscontro, come emerge in relazione alla vicenda della soppressione del Billitteri;
Motivo n. 2: violazione di legge e vizio di motivazione inficiano anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 6 cod. pen., la natura oggettiva della circostanza non può sovrapporsi, ai fini della individuazione degli elementi costitutivi, all'accertamento della esistenza in concreto di un rapporto sinallagnnatico tra i proventi illeciti frutto delle attività delittuose dell'associazione e il loro investimento in attività economiche non essendo a ciò sufficiente il dato notorio che l'associazione mafiosa reinveste i suoi proventi in attività economiche;Motivo n. 3: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 575, 577 cod. pen..
La sentenza impugnata e quella di primo grado, stante l'autonomia del percorso motivazionale delle due decisioni, non si possono leggere come "doppia conforme", soprattutto ai fini della rilevanza del vizio di travisamento della prova, ma sono inficiate dal medesimo errore essersi, cioè, affidate a dati frutto della mera intuizione degli inquirenti. La sentenza impugnata ha ritenuto accertate tre circostanze che si rivelano smentite dalle evidenze probatorie:
1. che sull'autovettura del Lombardo, il Mitsubishi, vi fosse il proprietario della stessa nel percorso che va dai capannoni di via Altofonte all'abitazione del Vassallo;
2. che sull'auto Toyota della vittima prendessero posto questi e Giuseppe Lucido Libranti;
3. che Libranti, prima di arrivare all'abitazione del Vassallo, avesse incontrato il Micalizzi. La sentenza impugnata difetta del giudizio di attendibilità del Micalizzi; ne giustifica la reticenza, assegnandogli il ruolo di utile idiota, in modo da attenuare il coinvolgimento nella vicenda e non ne rileva il contrasto con precisi elementi emersi dal processo, come la ricostruzione della ragione per la quale Micalizzi si sarebbe recato, ma chiamato da Francesco Vassallo, a casa di questi per avere il denaro necessario, a suo dire, a coprire un assegno che, invece, lo Scalavino - sentito in dibattimento - aveva dichiarato di avere coperto un mese prima.
La Corte incorre in un ulteriore travisamento delle dichiarazioni del Micalizzi, il quale aveva escluso che Francesco Vassallo conoscesse la ragione della sua visita, affermando che Micalizzi era stato attirato, dal Vassallo, in un tranello, con la scusa del prestito, dal momento che lo stesso Micalizzi ha riferito di avere chiesto il prestito a Vassallo Francesco - che è rimasto estraneo alle indagini sull'omicidio- solo una volta che si era trovato a casa di Giuseppe Antonio Vassallo. Erronea interpretazione del contenuto della perizia in merito alla identificazione degli autori delle conversazioni progr. 612 e 619 del 22 marzo 2012.
La Corte ritiene erronea la individuazione dei loquenti effettuata dal perito (Di Gangi) ed esatta quella dei Carabinieri nella identificazione della persona (Lombardo e non Libranti) autore della domanda "Unn'è Pinuzzo unn'è Pinuzzo" alla stregua del riconoscimento operato dai Carabinieri piuttosto che della ricostruzione, con mezzi sofisticati dei periti, pur dando atto della esattezza, nella prima parte, della ricostruzione della perizia, e dell'errore nell'attribuzione delle voci del maresciallo Sorrentino. Comunque la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata stravolge il senso di quella sostenuta dall'Accusa dal momento che colloca il Libranti sull'auto Mitsubishi e non sulla Toyota della vittima.
Né una conferma alla ricostruzione della Corte (sulla presenza di Billitteri nel capannone di Altofonte) viene dalla perizia Belmonte che colloca le quattro conversazioni partite dall'utenza nella vallata di Altofonte (perché agganciano le celle di via Regione Sicilia) così riducendo drasticamente la possibilità che il Billitteri si trovasse presso i capannoni di Altofonte dove avrebbe incontrato gli imputati Lombardo e Lipranti. Ne consegue che non sono provate le circostanze a monte della visita del Libranti e del Billitteri a casa del Vassallo: ovvero che Libranti abbia lasciato i capannoni con l'auto del Billitteri;che i due abbiano incontrato Micalizzi; che Lombardo si trovasse, da solo, a bordo della propria autovettura.
Analoghi errori, nella identificazione (per traslazione) dei loquenti si registrano in relazione alla conversazione n. progressivo 619. Anche in questo caso la sentenza impugnata fa riferimento ad un errore del perito, corretto con riferimento alle dichiarazioni del maresciallo Sorrentino che, invece, aveva confermato la riconducibilità al Micalizzi di uno dei loquenti (l'uomo 3), non confermata dal perito, vieppiù perché la Corte, richiamando la deposizione del maresciallo Sorrentino che aveva fatto riferimento al loquente individuandolo una volta in Lombardo e una volta in Libranti.
Modalità e luogo dell'omicidio: la sentenza di primo grado aveva ritenuto accertato che l'omicidio fosse avvenuto per strangolamento presso l'abitazione del Vassallo ma la sentenza impugnata, per contrastare le obiezioni difensive sulla incompatibilità di tale ricostruzione con gli stretti tempi registrati tra il passaggio della Toyota Yaris del Billitteri (alle ore 10:40) e la commissione dell'omicidio (appena due minuti) la Corte di Assise di appello ha ritenuto che l'omicidio potesse essere stato commesso con un'arma di piccolo calibro, tipologia dell'omicidio, questa, incompatibile con la mancata perdita ematica della vittima (nessun riferimento ha fatto a questo riguardo Micalizzi) e con la circostanza che l'abitazione del Vassallo sorge in luogo abitato e che davanti alla stessa passano auto e persone riducendo altresì il tempo di percorrenza (un minuto) dell'auto Toyota nell'arrivo a casa Vassallo;
Motivo n. 4: in mancanza di contatti del Vassallo con i correi, la Corte affida ad un dato ipotetico la tesi che i contatti potessero essere stati tenuti dal fratello di Francesco Vassallo, Girolamo. La premeditazione è esclusa dalla circostanza che la soppressione del cadavere del Billitteri fu affidata, in modo del tutto casuale, al Micalizzi. Anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è ricostruita, in termini del tutto ipotetici ed in assenza di individuazione della causale del delitto, valorizzando la personalità del Billitteri, contrastata dal dato che questi non era uomo d'onore; il contesto ambientale, ricostruito sulla base di elemento labile e correlato alle fibrillazioni che si registravano nel mandamento di San Giuseppe lato.
Si tratta di elementi poco significativi poiché le indagini svolte non hanno neppure accertato se la causale dell'omicidio fosse ricollegabile alla personalità della vittima o costituisse una risposta a pretese del Billitteri o del nipote di questi, Sergio Damiani. Infine sono stati valorizzati elementi generici e indeterminati quali le modalità dell'omicidio e l'intraneità dei responsabili all'associazione: da qui i denunciati vizi di violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza. Motivo n. 5: in merito al furto in danno di Allotta Alessandro, la prova viene dedotta dalla conversazione intercettata il 12 marzo ma dalle dichiarazioni dell'Allotta emerge che il furto era stato commesso tra la fine di marzo e inizio del mese di aprile sicché la conversazione intercettata il 12 marzo non poteva riferirsi a tale fatto e solo travisando la prova la Corte ha potuto affermare la colpevolezza dell'imputato. 2.4.
Buzica Valica denuncia: - Motivo n. 1: violazione di legge, in relazione agli artt. 192, cod. proc. pen. e artt. 42 e 43, 624 e 625 nn. 5 e 8 cod. pen., e vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità non essendo acquisita la prova piena dell'attribuibilità al ricorrente della commissione del fatto. Unica prova a carico è costituita dalla conversazione, intercettata in data 12 marzo 2012, il cui contenuto non ne consente la individuazione né quale partecipe della conversazione - non è chiaro, infatti, in base a quali univoci elementi il marescialle De Cicco abbia potuto riconoscere la voce dell'imputato - né in base all'indicazione nominativa poiché non è univocamente riconducibile all'imputato, trattandosi di un nome diffuso, quello di Valentino al quale i conversanti facevano riferimento.
Sul piano logico, a fronte dei passaggi argomentativi della sentenza nella quale si fa riferimento alla serialità di furti commessi da specialisti, non si giustifica l'attribuzione al ricorrente di tale unico episodio la cui attribuzione, in buona sostanza, viene operata sulla base del rapporto di lavoro come custode alle dipendenze del Lombardo. Il ricorrente, inoltre, non è a parte neppure della ulteriore conversazione richiamata nella sentenza impugnata (quella del 14 marzo 2012) e delle ragioni per le quali Lombardo intendesse rinunciare anche ai cento euro che spettavano a Valentino poiché dalla conversazione non risulta né chi fosse tale Valentino né la causale della dazione della somma.
Non rileva nei confronti dell'imputato la denuncia di furto, presentata dalla persona offesa ma a distanza di tempo (il 27 aprile 2012) dalla data del presunto furto di bestiame. All'imputato non fa riferimento alcuna fonte dichiarativa del processo, neppure il collaboratore Micalizzi né sono argomentati nella sentenza impugnata il dolo ovvero la coscienza e volontà della condotta partecipativa al furto che, a ben vedere, la Corte ha fondato sull'affermazione del Lombardo, sul compenso extra da attribuire a Valentino ed al quale il Lombardo intendeva rinunciare ma, a ben vedere, senza che alcun elemento diretto consenta di ricondurre all'imputato e alla precisa causale di compenso per la partecipazione al furto stesso. 2.5.
Parte civile Associazione di Volontariato Comitato AddioPizzo Unico motivo: violazione di legge, in relazione agli artt. 1-3, 12 e 17 del d.m. 55/2014 come modificato per effetto del d.m. 37/2018 e vizio di motivazione della statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della predetta parte civile a carico degli imputati Lucido Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo. La Corte territoriale non ha motivato le ragioni della liquidazione della somma di euro 1,276,00 attestandosi su un importo decisamente inferiore rispetto non solo all'importo liquidabile, in relazione ai giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte di Assise, ma anche rispetto alla soglia minima inderogabile di euro 3.497,00 che, nel caso, andava aumentata nella misura del 30% poiché il difensore, avvocato Salvatore Caradonna, assiste anche un'altra parte processuale, cioè il F.A.I.
Il giudice di merito, pur attestandosi su una somma decisamente inferiore rispetto alla soglia minima non ha motivato le ragioni di tale scelta. 2.6. Parte civile Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane Unico motivo: violazione di legge, in relazione agli artt. 1-3, 12 e 17 del d.m. 55/2014 come modificato per effetto del d.m. 37/2018 e vizio di motivazione della statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della predetta parte civile a carico degli imputati Lucido Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo.
La Corte territoriale non ha motivato le ragioni della liquidazione della somma di euro 1,276,00 attestandosi su un importo decisamente inferiore rispetto non solo all'importo liquidabile, in relazione ai giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte di Assise, ma anche rispetto alla soglia minima inderogabile di euro 3.497,00 che, nel caso, andava aumentata nella misura del 30% poiché il difensore, avvocato Salvatore Caradonna, assiste anche un'altra parte processuale (Comitato AddioPizzo). Il giudice di merito, pur attestandosi su una somma così inferiore rispetto alla soglia minima non ha motivato le ragioni di tale scelta. 2.7.
Parte civile Landa Margherita, Motivo unico: violazione di legge, in relazione agli artt. 1-3, 12 e 17 del DM 55/2014 come modificato per effetto del d.m. 37/2018 e vizio di motivazione della statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della predetta parte civile a carico degli imputati Lucido Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo. La Corte territoriale non ha motivato le ragioni della liquidazione della somma di euro 1,276,00 attestandosi su un importo decisamente inferiore rispetto non solo all'importo liquidabile, in relazione ai giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte di Assise, ma anche rispetto alla soglia minima inderogabile di euro 3.497,00.
Il giudice di merito, pur attestandosi su una somma così inferiore rispetto alla soglia minima non ha motivato le ragioni di tale scelta. 2.8. Parte civile Filippo Misuraca, Motivo unico: violazione di legge, in relazione agli artt. 1-3, 12 e 17 del DM 55/2014 come modificato per effetto del d.m. 37/2018 e vizio di motivazione della statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della predetta parte civile a carico degli imputati Lucido Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo. La Corte territoriale non ha motivato le ragioni della liquidazione della somma di euro 1,276,00 attestandosi su un importo decisamente inferiore rispetto non solo all'importo liquidabile, in relazione ai giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte di Assise, ma anche rispetto alla soglia minima inderogabile di euro 3.497,00.
Il giudice di merito, pur attestandosi su una somma così inferiore rispetto alla soglia minima non ha motivato le ragioni di tale scelta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Lucido Giuseppe Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo limitatamente alla determinazione della misura della pena inflitta in aumento per la continuazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.t, pen. loro contestato al capo 2), nonché alla liquidazione delle spese sostenute nel grado di appello dalle parti civili ricorrenti Filippo Misuraca, Landa Margherita, Comitato AddioPizzo e F.A.I. -Federazione delle Associazioni antiracket ed antiusura italiane. I ricorsi di Lucico Giuseppe Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo, che in relazione a più motivi lambiscono la inammissibilità, devono essere rigettati nel resto, con conseguente dichiarazione di irrevocabilità del giudizio di penale responsabilità degli imputati predetti in ordine ai delitti a ciascuno di essi rispettivamente ascritti e delle statuizioni civili e penali della sentenza impugnata diverse da quelle oggetto del disposto annullamento con rinvio.
Il ricorso di Valica Buzila è inammissibile. 2.11 nucleo centrale della sentenza impugnata, e correlativamente nei motivi di ricorso, è costituito dalla ricostruzione della partecipazione degli imputati all'omicidio in danno di Giuseppe Billitteri, comprovato, secondo le convergenti sentenze di merito, dalle risultanze delle operazioni di intercettazione ambientale in corso sul suv Mitsubishi, di proprietà di Giuseppe Lombardo e sul quale era installato anche un gps per la geolocalizzazione dell'autovettura; dalle riprese di una telecamera di sicurezza di un negozio sito lungo via degli Astronauti di Altofonte che hanno ripreso, alle ore 10:38 il passaggio dell'autovettura Toyota, di colore nero, di Giuseppe Billitteri a bordo della quale si trovavano questi e Lucido Giuseppe Libranti e, dopo l'omicidio, il passaggio, alle ore 10:58, della medesima auto e del suv; le risultanze delle operazioni di intercettazione ambientale, captate attraverso le microspie installate a bordo del suv Mitsubishi Pajero che, alle ore 10:30, hanno registrato l'arrivo dell'autovettura nel cortile dell'abitazione di Giuseppe Antonio Vassallo e, nei minuti successivi, un frammento dell'omicidio ovvero del suo epilogo con il caricamento sull'autovettura della vittima o con il suo spostamento; dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuseppe Micalizzi, assolto dal reato di omicidio ma condannato, oltre che per il reato associativo, per quello di soppressione di cadavere.
E' intervenuta condanna irrevocabile, per la partecipazione all'omicidio di Billitteri, di Francesco Lo Cascio, proprietario della masseria nella quale, a detta del Micalizzi, Giuseppe Billitteri era stato seppellito e dove, a cura del Micalizzi, il cadavere era stato trasportato dallo stesso Micalizzi che lo aveva prelevato nel cortile dell'abitazione di Giuseppe Antonio Vassallo, luogo dell'omicidio. Numerosi sono i rilievi dei difensori dei ricorrenti al giudizio di attendibilità del Micalizzi ed alla individuazione dei riscontri al suo dictum, a cominciare dalla denuncia di illogicità della sentenza impugnata in conseguenza del rovesciamento epistemico (denunciato nella premessa dei motivi di ricorso Libranti ma leggibile nelle pieghe dei ricorsi dei coimputati) del criterio di valutazione delle dichiarazioni, vizio che, secondo i ricorrenti, inficiava la sentenza di primo grado e condiviso dalla sentenza impugnata.
Le decisioni di merito, secondo tale ricostruzione, non si sottraggono alla censura di ambiguità nella individuazione della fonte di prova principale se, cioè, costituita dalle risultanze delle indagini, che sarebbero di per se autonome e idonee ad integrare gravi indizi di colpevolezza a carico di ciascuno degli imputati, ovvero dalle dichiarazioni di Giuseppe Micalizzi, inficiate in radice, quanto al giudizio di attendibilità del dichiarante, dalla sua pregressa conoscenza delle risultanze investigative essendo stato raggiunto - al pari dei coimputati, odierni ricorrenti - dall'ordinanza di applicazione della misura nella quale quelle stesse evidenze erano stato ampiamente sviluppate.
Come accennato, di particolare rilevanza, ai fini ricostruttivi, sono numerose conversazioni intercettate e fra queste, non ultime, quelle richiamate dai giudici del merito trattando la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa Cosa Nostra ( cfr. pagg. 328 e ss. della sentenza) in un conflitto che opponeva alla fazione di Monreale, quella di Altofonte, in cui si riconoscevano sia Giuseppe Lombardo che Libranti Giuseppe e che sponsorizzava l'ascesa a capo della famiglia mafiosa locale di Giuseppe Antonio Vassallo.
Eco di questi conflitti si rinviene proprio nel corso di una conversazione intercettata tra Lombardo ed il padre pochi giorni prima dell'omicidio nel corso della quale il padre, vedendolo rabbuiato, chiedeva a Giuseppe Lombardo spiegazioni, e questi alludeva ai problemi di Altofonte e Monreale nei quali sarebbe stato presto coinvolto essendo irrilevante che da loro (a Montelepre) la situazione fosse tranquilla. 3.Sarebbe estremamente complesso soffermarsi sul contenuto della sentenza impugnata ma, ai fini della valutazione dei rilievi difensivi dei ricorrenti, occorre, in sintesi fare cenno ad alcune risultanze processuali ed alla ricostruzione che ne hanno dato i giudici del merito.
In particolare, secondo le sentenze di merito la mattina del 22 marzo 2012 Giuseppe Lombardo e Lucido Giuseppe Libranti si sono a lungo trattenuti a bordo del suv del Lombardo in località Altofonte, nei pressi di alcuni magazzini di proprietà di tale Matteo Maniscalco, ove avrebbe dovuto recarsi la vittima, Giuseppe Billitteri. Le sentenze illustrano analiticamente le risultanze delle conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura Mitsubishi Pajero del Lombardo, sul quale era installato anche un impianto di geolocalizzazione che ne segnalava, ogni dieci secondi, i movimenti, nel corso di quello che viene descritto come un vero e proprio pattugliamento della zona.
In tale località - ma il dato è oggetto dei rilievi difensivi poiché, invece, secondo le risultanze della consulenza eseguita dalla Corte di appello di appello (consulenza Belmonte) non può ritenersi accertata la presenza di Billitteri presso i capannoni di Altofonte, località dalla quale la vittima, a bordo della sua autovettura, in compagnia di Lucido Giuseppe Libranti, aveva raggiunto l'abitazione del Vassallo, luogo dell'omicidio venendo visto, lungo la strada (in via dei Giardini) visto da Giuseppe Micalizzi. Secondo la sentenza impugnata è certo che: - alle ore 10:27 l'impianto di videosorveglianza di un negozio sito lungo la locale via degli Astronauti aveva registrato il passaggio dell'auto Mitsubishi Pajero del Lombardo a bordo della quale si trovava questi che, per primo, rispetto al Libranti e Billitteri, aveva lasciato il capannone del Maniscalco.
A Lombardo, inoltre, appartiene la voce dell'uomo che giunto presso l'abitazione del Vassallo alle ore 10:30 aveva chiesto "unn'è Pinuzzzu? Pinuzzu unn'è", ovvero l'appellativo con il quale in più occasioni veniva nominato Giuseppe Antonio Vassallo; la voce, come anticipato, registrata dal sistema installato sull'autovettura Mitsubishi Pajero è stata riconosciuta dal maresciallo Sorrentino come quella del Lombardo; - alle ore 10:38 il sistema di videosorveglianza del medesimo negozio aveva registrato il passaggio di un'autovettura Toyota di colore nero e, alle ore 10:58, in direzione inversa, il passaggio della medesima auto:
è in questa manciata di minuti che si sarebbe consumato - mediante strangolamento, soffocamento o anche con la esplosione di colpi d'arma da fuoco di arma di piccolo calibro — l'omicidio del Billitteri, nel cortile o nelle immediate adiacenze dell'abitazione di Giuseppe Antonio Vassallo. Nel passaggio delle ore 10:58, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, l'auto della vittima era condotta dal Lombardo che l'aveva abbandonata nel luogo, poco distante da via degli Astronauti, in cui l'auto era stata ritrovata il giorno seguente, interamente bruciata; - alle ore 10:39 il sistema aveva ripreso, tra gli altri passaggi effettuati prima e dopo, il passaggio dell'autovettura Lancia Thema di Giuseppe Micalizzi: il collaboratore aveva riferito di avere notato, lungo via dei Giardini (la strada che immette all'abitazione del Vassallo) proprio l'auto Toyota nera del Billitteri, condotta da questi e sulla quale prendeva posto Giuseppe Lucido Libranti; - alle ore 10:44 il gps aveva segnalato la presenza dell'autovettura Mitsubishi davanti l'abitazione del Vassallo ed è il frangente nel quale viene registrata, dalla microspia installata sull'autovettura, un'altra frase (issamulu per riversu, solleviamolo al contrario), riferita all'ormai cadavere della vittima; - alle 10:50 il sistema di videosorveglianza aveva registrato un ulteriore passaggio del Micalizzi.
Secondo le dichiarazioni del collaboratore, egli si era recato a casa del Vassallo ove aveva ricevuto l'incarico di trasportare il cadavere del Billitteri, già caricato sulla vettura Mitsubishi Pajero ma poi spostato sulla propria autovettura, mentre il Lombardo si sarebbe incaricato di condurre l'auto Toyota nera del Billitteri; - alle ore 10:57, 59 il sistema di videosorveglianza del negozio aveva registrato la presenza del suv Mitsubishi (a bordo del quale si trovava, secondo la sentenza impugnata, Lucido Giuseppe Libranti), in prossimità dell'incrocio di via degli Astronauti e l'operazione di inversione di marcia e, subito dopo, il passaggio della Toyota di colore nero che si dirigeva verso Monreale (in direzione cioè compatibile con quella del luogo dove venne trovata il giorno seguente l'auto bruciata del Billitteri); - alle ore 11:01, il sistema di videosorveglianza del negozio aveva registrato il passaggio della Lancia Thema del Micalizzi e poi del suv Mitsubishi che dopo la curva, aveva arrestato la marcia per consentire la salita del Lombardo, che aveva già lasciato l'auto Toyota della vittima poco lontano.
Durante il percorso del suv è stata intercettata e registrata la voce del Libranti che invitava il Lombardo a lanciare qualcosa che, alle successive indagini (effettuate dopo oltre sei mesi) aveva condotto, nel luogo identificato grazie al tempo trascorso tra il passaggio della vettura e la pronuncia della frase, al rinvenimento del telefono cellulare di Giuseppe Billitteri. Gli spostamenti successivi del Libranti sono stati ricostruiti sulla scorta dei dati del traffico telefonico r._ del suo cellulare mentre quelli del Lombardo, che aveva accompagnato Micalizzi presso la masseria del Lo Cascio, luogo di seppellimento del Billitteri, sono stati ricostruiti sulla scorta delle conversazioni intrattenute con Micalizzi prima e con Lo Cascio, attraverso le operazioni di intercettazione a bordo del suv e i movimenti registrati dal gps.
I giudici di merito hanno valorizzato, ai fini della decisione di condanna, il contenuto delle conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura Mitsubishi o nelle sue immediate adiacenze e, in particolare della conversazione n. 614 - che segue le operazioni di pattugliamento presso i capannoni del Maniscalco - durante la quale dapprima Lombardo e Libranti manifestano il timore di essere notati in quei luoghi mentre si recano presso il capannone. Si tratta di una intercettazione di lunga durata che riproduce anche una conversazione successiva, avvenuta presso il capannone e nella quale interviene anche un soggetto terzo (uomo 3), che gli inquirenti ritengono possa essere Giuseppe Billitteri.
Ulteriore conversazione di rilievo è stata ritenuta la conversazione - avente il progressivo n. 619 - che registra, alle ore 10:57, la voce di Giuseppe Libranti, mentre sale a bordo del suv Mitsubishi (poi ripreso dopo pochi secondi dal sistema di videosorveglianza) impartire alcune direttive al Lombardo (..no! Ri cà! Ri sutta?) e, a seguire, sia la voce del Micalizzi che quella del Libranti; la voce del Libranti, che, dopo che aveva preso a bordo Lombardo, chiede a questi dove l'avesse lasciata, riferita all'auto della vittima; la risposta del Lombardo (dà sutta, dà sutta) e l'invito a Lombardo a buttare fuori qualcosa che, come anticipato, si è accertato, essere il telefono cellulare della vittima.
I successivi spostamenti del Libranti e del Lombardo venivano monitorati attraverso le celle di aggancio del cellulare del Libranti e dello stesso Lombardo segnalato, alle ore 11:43, mentre era fermo in un luogo sullo scorrimento veloce dell'autostrada dove - e il dato è riprodotto nella conversazione n. 612 - aveva incontrato Giuseppe Micalizzi che aveva scortato all'ovile di Francesco Lo Cascio ove il gps del suv lo dava presente alle ore 11:54,30. Da tale ricostruzione - secondo i giudici di merito - è possibile inferire la enucleazione di tre distinti momenti e la individuazione dei ricorrenti cioè: a. quello dell'attesa della vittima presso il capannone di Altofonte da parte del Lombardo e del Libranti; b. il viaggio di andata del Lombardo, a bordo della sua automobile, verso l'abitazione del Vassallo dove sarebbe stato consumato l'omicidio e il viaggio della vittima, in compagnia di Lucido Giuseppe Libranti verso la medesima abitazione; c. il ritorno dall'abitazione del Vassallo (dopo l'omicidio del Billitteri nel frattempo caricato sulla lancia thema del Micalizzi) delle tre autovetture ovvero di quella del Micalizzi; dell'auto Toyota nera della vittima, condotta dal Lombardo, che l'aveva abbandonata lungo la strada, venendo poi prelevato dal Libranti e del suv Mitsubishi, condotto dal Libranti, che lungo la strada aveva prelevato il Lombardo.
Infine il viaggio dell'auto del Micalizzi, accompagnato dal Lombardo, verso l'ovile del Lo Cascio dove venne approntata la buca nella quale la vittima venne seppellita.3.E' su ciascuno di questi segmenti ricostruttivi che si appuntano, come anticipato, le censure delle difese che svolgono argomenti in parte coincidenti e che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente. Si tratta di motivi generici, anche per aspecificità e, comunque involgenti apprezzamenti di puro merito, e infondati, quanto ai denunciati vizi di motivazione e di travisamento della prova nei quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata che ha ritenuto accertato l'incontro di Giuseppe Billitteri con gli imputati nella zona industriale di Altofonte, nei pressi del capannone industriale dove si trovavano Lucido Giuseppe Libranti e Giuseppe Lombardo e dei segmenti successivi, che danno atto del convergere, presso l'abitazione di Giuseppe Antonio Vassallo, di Giuseppe Lombardo, alla guida del suv; della vittima e di Lucido Giuseppe Libranti e della ripartenza del Libranti e del Lombardo dall'abitazione del Vassallo, dopo l'omicidio.
Ritiene il Collegio che un limite comune alle censure difensive - anche quelle relative ai segmenti successivi dell'azione omicidiaria - è costituito dalla lettura frazionata degli elementi che i giudici di merito hanno posto a fondamento della ricostruzione in fatto: è senz'altro corretto il metodo di analizzare la valenza del dato indiziario onde apprezzarne i requisiti di gravità e precisione, operazione che, secondo i canoni di interpretazione illustrati dall'art. 192 cod. proc. pen., si accompagna alla verifica della concordanza degli elementi di prova.
Non è, invece, corretta l'operazione di frantumazione del compendio indiziario soprattutto quando, come nel caso in esame, il compendio indiziario sia costituito da elementi di natura obiettiva tratti dalla risultanze di operazioni di intercettazione telefonica, dalle riprese del sistema di videosorveglianza e dal sistema di localizzazione che sono significativamente convergenti con il racconto del Micalizzi che, come ben osservato dalla sentenza impugnata, potrebbe essere stato reticente sulla sua conoscenza del progetto omicidiario ma la cui presenza è attestata (dal sistema di videosorveglianza) sia lungo via degli Astronauti che nelle sue adiacenze ed il cui racconto coincide - senza sfasature e contrasti - con i dati obbiettivi attestati dal sistema di videoripresa, da quello di geolocalizzazione del suv e dal contenuto delle conversazioni intercettate. 3.1.Sul primo segmento dell'azione - l'attesa della vittima nella zona industriale di Altofonte e l'incontro con la vittima - si appuntano, in particolare, il primo motivo di ricorso di Librandi; il primo motivo di ricorso del Lombardo e il terzo motivo di ricorso (avvocato Chiarenza) del Vassallo.
E' segmento, come intuibile, fondante della ricostruzione dei giudici di merito poiché costituisce l'antefatto dell'omicidio ed il punto di partenza del dipanarsi degli eventi successivi. La difesa dei ricorrenti, in particolare quella del Libranti e del Lombardo che sono del resto gli imputati interessati dal primo segmento dell'azione omicidiaria, ha concentrato la propria attenzione sulla ricostruzione di tale fase che consta delle risultanze delle intercettazioni eseguite a bordo dell'autovettura Mitsubishi, che registrano le voci del Libranti e del Lombardo e la loro presenza sul posto e, quindi, si risolvono in un elemento probatorio di valenza pressocché indiscutibile e di un elemento che non è altrettanto certo, costituito dall'incontro con Giuseppe Billitteri.
Secondo i verbalizzanti la voce del Billitteri si registra anche nella lunga conversazione progr. 614 potendo identificarsi questi nel terzo uomo, la cui voce, brevemente, compare nella conversazione. Gli imputati, richiamando le risultanze della perizia Belmonte, sostengono che, invece, sulla scorta delle celle agganciate dal cellulare della vittima alle ore 10:21,47 e 10:21,48 questi era ben distante dai capannoni di Altofonte e che, pertanto, non poteva essersi incontrato con Lombardo e Libranti. Deve, innanzitutto, escludersi che la sentenza impugnata non abbia esaminato le conclusioni del perito Belmonte (che la stessa Corte di merito aveva nominato al precipuo scopo, come chiarito in sentenza, di verificare proprio la incompatibilità dei dati risultanti dal traffico telefonico della vittima con la sua presenza presso i capannoni di Altofonte) dal momento che nelle pagine da 294 a seguire sottopone ad una puntuale analisi sia la portata dell'accertamento richiesto che le sue conclusioni, accertamento che, come precisato in sentenza, aveva ad oggetto quattro contatti telefonici partiti o comunque relativi all'utenza telefonica del Billitteri, e non solo i due richiamati nel ricorso.
La sentenza impugnata ha ricostruito tutti gli spostamenti dell'auto Mitsubishi dalla partenza del Lombardo dal suo casolare, al prelievo del Libranti agli spostamenti — documentati dal gps - nella zona circostanze al capannone di Matteo Maniscalco dove, stando alla ricostruzione, i due a bordo del suv avevano raggiunto il cancello di ingresso alle ore 10:11 manifestando il timore di poter essere visti e, addirittura, che qualcuno potesse averne annotato il numero di targa. Il suv, dopo essersi fermato al termine di una strada scoscesa, alle ore 10:21 era segnalato di nuovo in movimento e si stava allontanando dal capannone con a bordo una sola persona che gli inquirenti, al momento dell'arrivo a casa del Vassallo alle ore 10:30 hanno individuato in quella del Lombardo.
Osserva il Collegio di merito che è proprio dalle ore 10:21 che il cellulare del Billitteri, fino a quel momento risultato non raggiungibile dalle chiamate del Maniscalco, era tornato visibile tanto da essere raggiunto dapprima dagli snns che gli segnalavano i precedenti tentativi di chiamata del Maniscalco; poi da una telefonata senza risposta e (alle ore 10:24), dalla chiamata (della durata di 42 sec.) al Maniscalco con la quale Billitteri aveva disdetto il loro appuntamento. Le risultanze della perizia Belmonte hanno documentato, secondo la ricostruzione della sentenza, l'impegno di celle diverse, talvolta con brusco handover tra l'inizio e la fine del contatto, impegno che è compatibile con la presenza di quell'utenza nella zona dei capannoni e che consente, con certezza, di escludere la incompatibilità dei contatti riportati dai tabulati con la presenza sul luogo ma non anche di identificare esattamente il luogo in cui l'utente si trovasse dal momento che lo stesso perito aveva confermato che non è solo l'ampiezza di irradiazione del segnale che determina l'impegno di una cella determinata e non di una contigua da parte dell'utenza di interesse ben potendo accadere che due soggetti che si trovano nello stesso luogo impegnano celle diverse e che due utenze, ubicate in luoghi diversi, impegnino la stessa cella.
La Corte di merito ha ritenuto altresì accertato, sulla base dei ripetuti contatti del telefono del Billitteri, che questi impegnava diverse celle ma tutte afferenti (ovvero idonee a coprire la vallata in cui era ubicato il sito di interesse); ha dunque fornito una spiegazione non illogica della ragione per cui il telefono cellulare del Billitteri, in occasione dei contatti, avesse agganciato una sola volta la cella ubicata in luogo più vicino al capannone fermo restando che tutte le celle agganciate coprono la vallata; che l'aggancio è condizionato da una pluralità di elementi (in primo luogo la natura del segnale trasmesso e la qualità dell'apparecchio telefonico) e spiegando i mutamenti di cella (anche repentini e nella forma di handover) o in ragione della circostanza che il telefono fosse fermo in una zona di confine e agganciasse il segnale migliore tra quelli trasmessi dalle varie celle ovvero che l'apparecchio fosse in movimento così da passare da una zona coperta da una cella UMTS ad una coperta da un segnale gsm.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni complete - che hanno cioè esaminato e analizzato tutto il complesso del materiale probatorio - e sostenute da argomentazioni logiche che si sottraggono a rilievi in sede di legittimità. Come noto il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato non è quello di rivalutare la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi dovendo, viceversa, verificare la effettività della motivazione della sentenza impugnata che deve corrispondere alla utilizzazione di argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica e che non sia internamente contraddittoria oltre a non essere logicamente incompatibile con altri atti del processo.
Nell'operazione di giudizio, infatti, entrano in gioco un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di questi dati obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione. Il controllo del giudice di legittimità, a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, non può risolversi, pena la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, in una lettura frazionata ed atomistica - secondo il delineato canovaccio logico proposto dalla difesa- dovendo, invece, compiersi una valutazione unitaria e globale, sulla scorta della motivazione dispiegata dal giudice del merito, e sulla permanenza della resistenza logica del ragionamento del giudice stesso.
Anche sul punto del denunciato travisamento della prova è bene precisare che questo vizio, che si realizza allorché si introduca nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, il sindacato della Cassazione resta, tuttavia, quello di sola legittimità, sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche nel caso in cui venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, non senza trascurare la decisività della prova, che si suppone erroneamente valutata.
Non sarebbe, dunque, sufficiente, che i passaggi argomentativi della decisione si pongano in contrasto con uno specifico atto del processo (nel caso le risultanze della perizia Belmonte, come sintetizzate nei ricorsi) che sia astrattamente idoneo a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante, contrasto che, nel caso in esame, è da ritenersi escluso in ragione delle dettagliate argomentazioni con le quali i giudici di appello hanno esaminato le risultanze dell'accertamento stesso. Non va, infine, omesso, sul piano della complessiva tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, che le conclusioni alle quali i giudici di appello sono pervenuti, quanto alla ricostruzione di questo primo segmento della condotta, non segnalano alcuna distonia con gli eventi ripresi dal sistema di videosorveglianza installato lungo via degli Astronauti che attestano il passaggio dapprima del suv del Lombardo (alle ore 10:27) e poi (alle ore 10:38) dell'autovettura della vittima, entrambi in direzione dell'abitazione di Giuseppe Antonio Vassallo confermando, anche per tale via, la ricostruzione degli inquirenti sulla circostanza che il suv con a bordo solo Giuseppe Lombardo (e non anche Lucido Giuseppe Librandi) era partito per primo dal capannone di Altofonte e la compatibilità dell'orario di partenza con quello di passaggio in via degli Astronauti, tenuto conto del tempo medio di percorrenza.
Del resto è certa anche la presenza della vittima a casa del Vassallo e il riferimento al suo cadavere nella conversazione delle 10:44. 4.Anche i comuni motivi di ricorso (il primo motivo dei ricorsi Libranti e Lombardo; il secondo motivo del ricorso Vassallo, a firma dell'avvocato Garbo; il terzo motivo del ricorso Vassallo, a firma dell'avvocato Chiarenza) che censurano per vizio di violazione di legge e vizio di motivazione la valutazione delle dichiarazioni rese da Giuseppe Micalizzi sono generici e infondati. Il denunciato vizio di motivazione è insussistente alla stregua delle valutazioni sviluppate dalla Corte di merito sul giudizio di credibilità del Micalizzi e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni che hanno trovato significativi elementi di riscontro: i ricorsi, per questi aspetti, riproducono, senza adeguato confronto critico con le valutazioni espresse dalla Corte di appello, le censure che erano state devolute ai giudici del merito che ne hanno esaminato, fin dal giudizio di primo grado, le implicazioni e le ricadute sulla linearità e completezza delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore e sulle stesse ragioni di un possibile atteggiamento difensivo del Micalizzi, inteso cioè, ad evitare il diretto coinvolgimento nell'omicidio del Billitteri; coinvolgimento che, in ipotesi, sarebbe derivato dalla sua preventiva conoscenza dell'omicidio e dell'aiuto anticipatamente offerto ai correi, per l'occultamento del cadavere della vittima.
Val bene rilevare che se è vero che il percorso di valutazione della chiamata in correità o in reità, presuppone la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e quella dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, è anche vero che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico- temporale (S.U.
Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2103, Aquilina, in motivazione). Rileva, ai fini della logicità della motivazione, che, sulla base della concreta dinamica delle dichiarazioni accusatorie, la Corte abbia verificato la credibilità soggettiva del Micalizzi escludendone, con argomentazioni ragionevoli, la propensione a rendere dichiarazioni calunniose e che abbia esaminato il contenuto intrinseco delle dichiarazioni stesse affermando che si tratta di dichiarazioni puntuali, logiche e costanti nel tempo al netto di enfatizzazioni (quale avere vissuto l'arresto come un momento di liberazione per affrancarsi dal rapporto di soggezione verso Giuseppe Libranti; o la individuazione del momento in cui aveva deciso di collaborare, a suo dire già al momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare) e di marginali discordanze che trovano giustificazione ragionevole nel tentativo del Micalizzi di allontanare da sé il sospetto di essere stato coinvolto nella soppressione del Billitteri prima della commissione dell'omicidio, minimizzando le proprie responsabilità e che, soprattutto, secondo la ricostruzione delle sentenze di merito, si incrociano e saldano con elementi obiettivi a carico dei coimputati che non possono essere frutto di ricostruzione preordinata e malevola diretta ad occultare la responsabilità propria o di persone diverse dagli imputati nel reato di omicidio.
La Corte di merito, piuttosto che trincerarsi dietro la pronuncia di irrevocabilità della sentenza di assoluzione del Micalizzi, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, si è fatta carico di scandagliare le dichiarazioni del Micalizzi (cfr. pag. 190 e ss.) e le ragioni allegate dal Micalizzi a giustificazione delle sue ripetute visite a casa del Vassallo (dove poi aveva incontrato Libranti e gli altri imputati e gli venne chiesto di prelevare il cadavere del Billitteri, per portarlo nella masseria di Camporeale dove, una volta giunto, aveva scoperto l'identità della vittima che si celava nel fagotto che aveva trasportato) e, così, le ragioni della sua presenza (il "girovagare" attestato dalle videoriprese della stessa telecamera di via degli Astronauti) nelle vicinanze del luogo dell'omicidio.
La Corte di merito, infatti, non ha mancato di indicare gli elementi che puntualmente corroborano la ricostruzione "difensiva" del Micalizzi evidenziando che fin dal contatto telefonico della mattina del 22 marzo intercettato con Libranti (alle ore 8:00) si evince che era stato lo stesso Micalizzi, interpellato su dove si trovasse, a riferire al Libranti di un suo pregresso e indifferibile impegno; che era stato il cugino dell'imputato Giuseppe Antonio Vassallo (Francesco Vassallo) a contattarlo (due volte) per dargli appuntamento e per sollecitargli l' incontro che avvenne una prima volta direttamente per strada, ripreso dalla telecamera di via degli Astronauti, ripresa che ne riproduce anche l'avviarsi dei due verso casa di Giuseppe Antonio Vassallo, teatro dell'omicidio, corroborando, così, il racconto del Micalizzi secondo il quale egli non aveva alcun appuntamento con Giuseppe Antonio Vassallo ma con Francesco Vassallo e che a casa di questi venne condotto proprio da Francesco Vassallo, con una ricostruzione che, sul piano dei tempi, si incrocia con quella della sua assenza da casa del Vassallo al momento dell'omicidio poiché Micalizzi vi giunse (in occasione della seconda visita, sempre su chiamata di Francesco Vassallo) in un momento successivo alla pronuncia della fatidica frase (issamulu per riversu, solleviamolo al contrario) che dà atto della consumazione dell'omicidio del Billitteri.
La Corte di merito ha evidenziato, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la correttezza del percorso ermeneutico seguito nella valutazione cd. frazionata dell'attendibilità del dichiarante ma si tratta di uno scrupolo davvero eccessivo del giudicante, in assenza di elementi che indichino la "falsità" delle dichiarazioni del Micalizzi, o di una loro parte, falsità che la stessa Corte di merito ha escluso pur dando atto che la ricostruzione del Micalizzi si prestava al sospetto nella parte in cui il collaboratore aveva ricostruito la protesta di estraneità all'omicidio; sospetto che, tuttavia, la stessa Corte ha escluso - sulla base dell'analisi dei descritti dati fattuali - pervenendo alla conclusione che la presenza di Giuseppe Micalizzi sul posto fosse stata, in realtà, preordinata e strumentalizzata dai coimputati in vista di conferirgli l'incarico del trasporto del cadavere del Billitteri, ed affermando che, comunque, tale prospettazione non incide sul nucleo essenziale della ricostruzione della responsabilità dei correi alla stregua della rilevanza e qualità dei riscontri.
Sono, anche a questo riguardo, corrette le coordinate in diritto alla stregua delle quali la Corte di appello ha esaminato la sussistenza di "riscontri diretti" alle dichiarazioni del Micalizzi con riguardo alla posizione di questi e che si sono dimostrate puntualmente documentate sia con riferimento ai suoi spostamenti lungo via degli Astronauti - escludendone la presenza presso l'abitazione del Vassallo al momento dell'omicidio - sia con riferimento alle ragioni dei suoi contatti con Francesco Vassallo (in ragione del collegamento della richiesta di aiuto finanziario con l'antefatto, costituito dalla consegna di assegni allo Scalavino).
Ma sono del pari logicamente ineccepibili e corrette le argomentazioni con le quali la Corte ha ritenuto confermate le dichiarazioni del Micalizzi nella parte in cui chiamano in causa i coimputati e, segnatamente, Lucido Giuseppe Libranti, indicato dal Micalizzi come la persona che si trovava in auto con la vittima al momento in cui aveva incrociato l'auto Toyota nera lungo via dei Giardini, dopo che l'auto era transitata lungo via degli Astronauti (venendo ripresa dalla telecamera del negozio) oltre che nella parte in cui Giuseppe Micalizzi ha ricostruito il trasbordo della vittima sulla sua auto e il trasporto all'ovile del Lo Cascio, descrivendo i movimenti suoi e dei coimputati, anche questi avvalorati dalle riprese della telecamera; dai movimenti del suv del Lombardo e dalle risultanze delle intercettazioni, oltre che dall'analisi delle celle agganciate dal telefono del Libranti.
Si intrecciano strettamente con il tema dell'attendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe Micalizzi i motivi di ricorso proposti da ciascun ricorrente (il primo motivo dei ricorso Libranti e Lombardo; il secondo e terzo motivo dei ricorsi Vassallo proposti, rispettivamente, dagli avvocati Garbo e Chiarenza) sulla ricostruzione delle conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura Mitsubishi Pajero e sulla identificazione della persona che sarebbe giunta a casa del Vassallo alle ore 10:30. Secondo le dichiarazioni del collaboratore, egli aveva visto, incrociandoli lungo la via che conduce all'abitazione del Vassallo (via dei Giardini), l'autovettura Toyota condotta da Giuseppe Billitteri sulla quale si trovava Libranti Lucido Giuseppe.
Secondo la ricostruzione difensiva la ricostruzione del Micalizzi è contraddetta dal contenuto e dalla identificazione del loquente nel Libranti nella conversazione numero 614 che alle ore 10:30 "registra" l'arrivo dell'autovettura Mitsubishi Pajero presso l'abitazione di Giuseppe Vassallo (è la conversazione nella quale la microspia installata sull'autovettura ha intercettato l'arrivo e le parole pronunciate (Unn'è Pinuzzu? Pinuzzu unn'è"): la conseguenza di tale errore, secondo i ricorrenti, travolge non solo l'attendibilità del Micalizzi ma la ricostruzione dei fatti compiuta dagli inquirenti secondo la quale la vittima era stata "attirata" dal Lombardo e dal Librandi in un tranello, sottesogli nell'appuntamento presso i capannoni di Altofonte.
Anche questi motivi di censura erano stati proposti alla Corte di merito che li ha esaminati alle pagg. 209 e segg. della sentenza impugnata ribadendo le conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici di primo grado, secondo le quali la voce della persona giunta a casa del Vassallo alle ore 10:30 non era quella del Libranti ma quella del Lombardo, alla stregua delle dichiarazioni rese dal maresciallo Sorrentino, reiteratamente escusso sul punto, e che, in forza della conoscenza maturata attraverso le intercettazioni, aveva buona conoscenza della voce sia del Lombardo che di quella del Libranti e, quindi, assolutamente affidabile nell'identificazione dell'appartenenza della voce udita.
La sentenza impugnata contiene la ricostruzione della lunga conversazione intercettata mentre ancora, pacificamente, i loquenti si trovavano presso i capannoni di Altofonte e qui viene riportata la sequenza Uomo 1 e Uomo 2 (che pronunciano frasi ricondotte dagli inquirenti - rispettivamente- al Lombardo ed al Libranti sulle quali si inseriscono parole (non meglio ricostruite in perizia) pronunciate da persona non meglio identificata Uomo 3. La Corte di merito ha confutato la conclusione della difesa osservando che la sequenza Uomo 1 (corrispondente a Lombardo) e Uomo 2 (corrispondente a Libranti) vale solo per la prima parte della conversazione, fino a quando l'auto (dopo la terza sosta) varca il cancello di ingresso dei capannoni mentre nella parte successiva (quella che secondo la ricostruzione fa riferimento alla conversazione intercettata presso i capannoni e quando si sentono le voci di un uomo che parla con qualcuno fuori dall'auto) e che registra anche la ripartenza dell'auto non coincide con la precedente identificazione ma con la mera sequenza delle voci dei loquenti che sono state, infine, identificate dal maresciallo Sorrentino e da questi attribuite all'uno o all'altro degli imputati e, precisamente, al Lombardo a partire dalla pronuncia della parola "vabbè" mentre si trova a bordo dell'auto.
E' inutilmente enfatizzato dalla difesa dei ricorrenti un passaggio finale della deposizione del maresciallo Sorrentino (in cui questi attribuisce la frase al Libranti) a fronte delle reiterate precisazioni del maresciallo Sorrentino nel corso dell'esame e della certezza della identificazione del loquente, più volte confermata. Le argomentazioni della Corte territoriale - che ha esaminato sia il contenuto della perizia di trascrizione che il contenuto della consulenza del Pubblico Ministero - sono fondate su un dato affidabile, quale quello del riconoscimento da parte del verbalizzante e si saldano con l'osservazione degli inquirenti secondo la quale è inverosimile che sull'auto Mitsubishi Pajero si trovassero, nella fase del ritorno dai capannoni di Altofonte fino all'arrivo a casa del Vassallo, due persone (cioè Lombardo e Libranti) che, durante la prima parte della intercettazione, avevano conversato fra loro e che, invece, nel quarto d'ora trascorso tra il momento in cui l'auto aveva lasciato il capannone (dalle ore 10:15 alle ore 10:29:32) al momento dell'arrivo a casa del Vassallo non avrebbero pronunciato alcuna parola: resterebbe inspiegabile, secondo questa ricostruzione, anche come uno dei due (il Lombardo, se l'auto fosse stata condotta dal Libranti) potesse essere giunto presso l'abitazione del Vassallo in tempo per partecipare alle attività immortalate nelle intercettazioni a partire dalle ore 10:44 e poi in quelle successive.
Anche per questo aspetto la lettura convergente del materiale indiziario compiuta dalla Corte territoriale viene illogicamente scomposta nelle censure difensiva che ne operano una valutazione parcellizzata soprattutto in riferimento al contenuto della ulteriore conversazione intercettata (si tratta della conversazione avente n. 619 con inizio alle ore 10:57) che la Corte di merito ha letto in una alle risultanze della geolocalizzazione satellitare dell'auto Mitsubishi e che hanno consentito la precisa collocazione dell'autovettura dapprima presso l'abitazione di Giuseppe Vassallo (in concomitanza con la intercettazione ambientale n. 615 delle ore 10:44 in cui si sente la frase "isamulu per riverso"); poi in prossimità dell'incrocio tra via Discesa Giardini e via degli Astronauti - registrando una conversazione nel corso della quale è sempre l'interlocutore identificato con Libranti che dà una indicazione stradale (No, ri cca, ricca'); il movimento dell'auto con il ritorno dell'auto verso casa del Vassallo e poi, alle ore 11:03 la sosta all'altezza del civico 57 di via degli Astronauti dove, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, Lombardo si era ricongiunto con Lucido Giuseppe Libranti che si trovava alla guida dell'auto Mitsubishi, dopo avere lasciato l'auto Toyota del Billitteri in un luogo facilmente accessibile da via degli Astronauti, luogo dove l'auto venne trovata bruciata il giorno seguente.
Una ricostruzione, conclude al Corte di merito, che è compatibile con le distanze che potevano essere coperte nei brevi minuti intercorsi (circa tre minuti) tra le conversazioni intercettate e spostamenti delle auto, in più occasioni ripresi dalla telecamera del negozio di via degli Astronauti, e che smentisce, proprio attraverso l'accurata analisi della sequenza di voci, che sul suv si siano sempre trovate due persone. La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto confermate le dichiarazioni del collaboratore facendo corretta applicazione delle regole di diritto che, con riguardo alla portata dei riscontri esterni in relazione al dictum dell'art. 192 cod. proc. pen., esigono che i riscontri debbano riferirsi ai fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione agli specifici reati che gli si addebitano e che siano univocamente interpretabili come conferma dell'accusa essendo, invece, inidonei a tale verifica esterna quelli che, per la loro genericità di riferimenti, appaiono opinabili e congetturali non potendosi allegare incondizionata attendibilità al dichiarante, senza alcuna reale ed esaustiva verifica, sotto il profilo intrinseco e sotto quello estrinseco, del contenuto delle sue dichiarazioni accusatorie.
Come noto non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le molte, Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607). Secondo le precisazioni della giurisprudenza di questa Corte ciò, peraltro, non implica che siano ammissibili e valutabili solo prove concernenti gli elementi essenziali della fattispecie contestata (la condotta, l'evento, la causalità, l'elemento soggettivo), poiché il criterio di pertinenza attiene a tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti (Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 09/12/2003, Nucci, Rv. 227245) perché l'oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell'accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.).
Ritiene il Collegio che gli elementi di conferma dell'ipotesi di accusa nell'odierna vicenda, quali illustrati nella sentenza impugnata con riferimento ai tre segmenti della ricostruzione e, dunque, alla ricostruzione dell'omicidio di Giuseppe Billitteri ed alla individuazione degli imputati quali autori, attengono ad elementi qualificanti che chiamano in causa direttamente ciascun imputato e che si innestano sul tessuto narrativo costituito dal racconto di Giuseppe Micalizzi che ne consente la ricostruzione in chiaro, racconto sul quale gli elementi di riscontro, secondo la logica valutazione fattane dai giudici di merito, si correlano senza distonia alcuna, anzi, con perfetta concludenza al narrato del collaboratore confermandone la credibilità soggettiva e l'attendibilità della chiamate in reità dei ricorrenti e, così, smentendo la tesi difensive - della inattendibilità del dichiarante- che costituisce il vero oggetto dei motivi di ricorso derivandone, da questa, a cascata, la incomprensibilità o, comunque, difficoltà di lettura degli elementi esterni cd. di riscontro, cioè le conversazioni intercettate; le riprese della telecamera di via degli Astronauti; le risultanze delle operazioni di geo-localizzazioni del suv del Lombardo.
Il racconto di Giuseppe Micalizzi chiama direttamente in causa Lucido Giuseppe Libranti, come accompagnatore della vittima a casa del Vassallo e i tre imputati come le persone presenti a casa di Giuseppe Francesco Vassallo dopo la consumazione dell'omicidio e dove, proprio da Giuseppe Lucido Libranti, Micalizzi ricevette precise indicazioni per trasportarne il cadavere nel luogo in cui doveva essere seppellito. Ma Lucido Giuseppe Libranti è presente, insieme a Lombardo, nelle descritte conversazioni intercettate prima dell'omicidio, nella vicina zona industriale di Altofonte, zona dalla quale Libranti non poteva che essersi allontanato in compagnia della vittima e, sempre Libranti, è presente, subito dopo l'omicidio, a bordo del suv che, come attestato dalle riprese lungo via degli Astronauti, dalle intercettazioni e dal servizio di geolocalizzazione dell'auto, si sposta dall'abitazione del Vassallo a via degli Astronauti per prelevare Giuseppe Lombardo che si era incaricato di occultare l'auto del Billitteri.
Giuseppe Micalizzi indica con precisione la casa di Giuseppe Antonio Vassallo come il luogo dove venne convocato e dove prelevò il cadavere del Billitteri, e anche a questo riguardo le sue dichiarazioni si saldano con le risultanze delle operazioni di geolocalizzazione del suv Mitsubishi Pajero e con le parole proferite da Lombardo al suo arrivo (unn'è Pinuzzu, unn'è Pinuzzu), che confermano come proprio l'abitazione del Vassallo fosse stato il luogo designato per la consumazione dell'omicidio - attestato dalla macabra frase, pronunciata a omicidio consumato e in fase di spostamento del cadavere, "issamulu per riversu" - e, dunque, il luogo ove doveva essere condotta la vittima per la programmata esecuzione dopo che Lombardo e Libranti si erano assicurati di agganciarlo presso i capannoni del Maniscalco.
Certa, dunque, è la presenza di Giuseppe Lombardo a casa del Vassallo, alla stregua delle risultanze del servizio di geolocalizzazione del suv e delle parole, proferite al suo arrivo. Sono elementi - di prova diretta e logica - che danno conto della partecipazione di ciascuno degli imputati al fatto e nei termini che fondano la relativa contestazione non essendo, invece, necessario, secondo la erronea prospettazione dei ricorsi, che i "riscontri" possiedano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in tal caso, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, Sentenza n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. ).
Con argomenti logicamente ineccepibili la sentenza impugnata ha avvalorato il giudizio di concludente valenza indiziaria delle dichiarazioni del Micalizzi soprattutto tenuto conto che la dinamica dell'omicidio si è consumata nel volgere di un brevissimo tempo, secondo una cadenza che non consente di ipotizzare che l'incontro con il Billitteri fosse stato programmato per ragioni diverse da quelle del condurlo a casa del Vassallo per eliminarlo - l'attesa della vittima ed i timori palesati dal Libranti e dal Lombardo nella protratta fase di attesa del Billitteri mentre si trovavano presso il capannone del Maniscalco sono stati palesati dai due imputati mentre erano ancora sul posto; dinamica che ha consentito ai giudici del merito di escludere altresì che l'epilogo dell'omicidio si sia poi determinato per ragioni estemporanee: una ricostruzione, questa che trova, ancora una volta, solido aggancio probatorio - secondo la sentenza impugnata- nel contenuto delle conversazioni intercettate la mattina dell'omicidio e intrattenute dal Lombardo con un operaio dell'azienda, quando il Lombardo era rientrato per prelevare i lacci (venendo ammonito dal padre sul come usarli, perché pericolosi) ma anche nelle parole con le quali Giuseppe Lombardo aveva "rintuzzato" le lamentele di Francesco Lo Cascio, che si era lamentato di non essere stato preavvertito per tempo - meglio descritte di seguito - e qui rilevanti ai fini del consapevole coinvolgimento di Giuseppe Lombardo non solo nell'agguato teso alla vittima ma anche nella predisposizione degli strumenti per commettere l'omicidio e nelle successive attività, per il seppellimento della vittima.
Ed è insuscettibile di censure, sul piano logico, l'affermazione della Corte di merito secondo la quale era certa la disponibilità di Giuseppe Antonio Vassallo alla consumazione dell'omicidio presso la sua abitazione esulando dalla logica che la convocazione del Billitteri presso l'abitazione del Vassallo fosse avvenuta all'insaputa o contro la volontà di questi tenuto conto dell'epilogo che vi si sarebbe consumato, comprovato dalla presenza del suv nelle pertinenze dell'abitazione dell'imputato; dalla frase, proferita al suo arrivo dal Lombardo, che chiedeva a Pinuzzu dove si trovasse e dalla macabra frase (alziamolo al contrario) che attesta lo spostamento della vittima, una volta compiuto l'omicidio.
A carico dell'imputato assume, infine, rilievo il racconto del Micalizzi che a casa dell'odierno imputato, e in ben due occasioni, venne convocato la mattina del fatto, attraverso Francesco Vassallo. Alla ricostruzione di tale scabra e succinta azione - consumatasi in poco meno di due ore se si pensa che alle ore 10:11 Lombardo e Libranti erano ancora impegnati nel pattugliamento del capannone del Maniscalco e che alle ore 11:01 la telecamera di via degli Astronauti registra il passaggio dell'auto Lancia Thema del Micalizzi sulla quale si trovava il cadavere della vittima - la difesa dei ricorrenti oppone, con i motivi di ricorso, valutazioni ulteriori volte alla ricostruzione alternativa del fatto sia evidenziando vuoti probatori come il mancato rinvenimento del cadavere del Billitteri nel luogo indicato dal Micalizzi - quando è accertata, secondo le logiche conclusioni della sentenza impugnata, la difficoltà di precisa individuazione del luogo di seppellimento, viste le caratteristiche dei luoghi e che la sera dell'omicidio la masseria del Lo Cascio fu oggetto di perquisizione in esito alla quale questi era estremamente sospettoso delle ragioni della ricerca, sì che potesse essersi indotto allo "spostamento" del cadavere della vittima; sia la mancanza di riscontri all'ulteriore chiamata in correità del Micalizzi nei confronti del Libranti, in una vicenda estranea a quella oggetto della sentenza odierna - vicende che, secondo elementari regole di grammatica probatoria devono ciascuna essere oggetto di specifici riscontri senza che tale carenza per l'una contagi per inefficacia gli elementi positivamente acquisiti in relazione ad altra; sia le difficoltà nella ricostruzione della causale omicidiaria, che lo stesso Micalizzi non era stato in grado di indicare agli inquirenti; infine i dubbi sulle concrete modalità di perpetrazione dell'omicidio, che la Corte di merito riconduce a modalità esecutive anche diverse da quella del soffocamento attraverso i lacci, ma irrilevanti atteso il chiaro esito dell'azione consumata in danno della vittima: si tratta, in conclusione, di carenze e approssimazioni che non incidono sull'analisi della tenuta del percorso motivazionale che, in positivo, i giudici di merito hanno posto a fondamento del giudizio di colpevolezza degli imputati e, dunque, insuscettibili, sul piano logico, di ingenerare dubbi sulla ricostruzione della responsabilità degli odierni ricorrenti. 5.Possono essere esaminati congiuntamente anche i motivi di ricorso (terzo motivo del ricorso Libranti; secondo motivo del ricorso Lombardo; terzo motivo del ricorso Vassallo, avvocato Garbo e quarto motivo del ricorso avvocato Chiarenza) che riguardano la sussistenza delle aggravanti contestate in relazione al reato di omicidio.
I giudici di merito, pur ritenendo incerto e non precisamente individuato il movente dell'omicidio di Giuseppe Billitteri, hanno ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione e quella dell'agevolazione mafiosa, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., questa comune anche al reato di soppressione di cadavere. La Corte di assise d'appello ha, invece, escluso quella del metodo mafioso. 5.1.Le argomentazioni della Corte di merito in relazione all'aggravante della premeditazione sono incensurabili e muovono dalla puntuale confutazione - perché irrilevanti - delle obiezioni difensive che, analizzando la ricostruzione in fatto, evidenziavano aspetti incongruenti e, dunque, incompatibili con la preordinazione dell'omicidio, obiezioni che sono riproposte con i motivi di ricorso e che, in buona sostanza, si rivelano aspecifiche.
Secondo la difesa dei ricorrenti le circostanze di fatto accertate quali il coinvolgimento, a suo dire estemporaneo, di Giuseppe Micalizzi per il trasporto del cadavere; la scelta del luogo stesso dell'omicidio (una casa di abitazione, in un comprensorio abitato che esponeva al rischio che i residenti o telecamere di sicurezza registrassero movimenti sospetti); il mancato preavviso al Lo Cascio, di cui questi si era lamentato con Giuseppe Lombardo, al suo arrivo alla masseria; l'abbandono dell'auto della vittima in un luogo limitrofo a quello dell'omicidio, denotano una buona dose di improvvisazione e l'assenza di un'oculata pianificazione del delitto.
La Corte di merito ha puntualmente esaminato le circostanze indicate dalla difesa escludendo che possano essere interpretate, secondo la chiave di lettura proposta dalla difesa, come elementi che denotano la improvvisazione del delitto disvelato e ricostruito attraverso elementi del tutto imprevisti per gli imputati, cioè la presenza del gps e delle operazioni di intercettazioni in corso sull'autovettura di Giuseppe Lombardo; la presenza della telecamera nel negozio di ceramiche lungo via Degli Astronauti; le stesse dichiarazioni di Giuseppe Micalizzi che è divenuto collaboratore di giustizia, tradendo il patto di solidarietà che lo legava alla mafia e a Lucido Giuseppe Libranti, in particolare.
La sentenza impugnata, in ragionato confronto critico con gli specifici rilievi della difesa e proseguendo nell'analisi degli elementi a carico degli imputati e che direttamente denotano la preordinazione dell'organizzazione del delitto, ha esaminato sia l'aspetto, apparentemente occasionale, del coinvolgimento del Micalizzi, evidenziando che, in realtà, questi era stato attirato sul luogo, fosse o meno consapevole del fatto, fin dal mattino presto (alle ore 8:30 era stata intercettata la telefonata del Libranti che gli chiedeva dove si trovasse) e che a lungo si era trattenuto in zona (come attestato dalle riprese della videocamera che ne documentavano il via vai); sia la scelta del luogo dell'omicidio - la casa di Giuseppe Antonio Vassallo - ubicata, per chi lo raggiunga da via Giardini, in un luogo isolato, distante dalle abitazioni e raggiungibile senza passare davanti ad altre abitazioni, scelta, comunque, imposta dalla necessità di rassicurare la vittima che difficilmente si sarebbe recata ad un appuntamento convenuto in un luogo nascosto; sia la disponibilità di Giuseppe Antonio Vassallo, certamente acquisita prima della visita della mattina dell'omicidio, a prescindere da elementi che ne comprovino rapporti diretti con i complici nei giorni precedenti, e che può desumersi dal consenso alla commissione di un così grave fatto in luogo nella sua disponibilità e, in qualche misura, comprovata anche dalla telefonata a Vassallo Francesco con la quale Giuseppe Antonio Vassallo aveva convocato il cugino che, immediatamente, si era precipitato a casa.
La Corte ha, poi, evidenziato che la conversazione intercettata (la 640) tra Giuseppe Lombardo e Lo Cascio non denota che questi non fosse stato fosse stato avvertito prima che Lombardo, Micalizzi ed il penoso carico giungessero all'ovile ma solo che non era stato preavvertito dell'imminente arrivo e delle concrete modalità del fatto (addirittura si aspettava due e non un solo cadavere) e che il commento del Lo Cascio, neppure significa che non vi fosse preparato tanto è vero che Lombardo non dovette spendere alcuna parola per spiegargli cosa dovesse fare aggiungendo che, anche lui, era stato avvertito solo quella mattina.
Sulla scorta delle intercettazioni (in particolare della conversazione n. 609), la Corte ha ricostruito anche i movimenti di Giuseppe Lombardo la mattina dell'omicidio evidenziando che l'imputato, già uscito di casa vi aveva fatto ritorno per prendere i lacci che chiese all'operaio della masseria rispondendo in malo modo a questi che chiedeva che uso che dovesse farne, ed al padre, che gli raccomandava di fare attenzione nell'uso, che "si, sarebbe stato attento". E' poi comprovato, dagli eventi del mattino, che Lombardo non si era recato a lavoro e, quindi, certamente i lacci non gli erano serviti per occuparsi del bestiame.
La sussistenza dell'aggravante della premeditazione trova conferma, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, nelle operazioni di pattugliamento del territorio del luogo convenuto per l'appuntamento con la vittima (attestato dalle risultanze di localizzazione del gps e dalle conversazioni intercettate innanzi illustrate) e, soprattutto, del sopralluogo eseguito da Lucido Giuseppe Libranti alcuni giorni prima dell'omicidio nel luogo dell'incontro con la vittima. La sentenza impugnata rinvia, infatti, al sopralluogo eseguito la mattina del 19 marzo 2012 dall'imputato ai capannoni di Altofonte, in compagnia di Domenico Billecci (a nulla rilevando che questi sia rimasto estraneo alle indagini sull'omicidio) essendo stata accertata sui luoghi sia la presenza dell'auto - sulla quale era installato il gps - che quella del Libranti stesso, attraverso l'analisi delle celle telefoniche agganciate nel corso delle conversazioni intrattenute.
Tale sopralluogo, eseguito tre giorni prima dell'omicidio, consente, secondo la ragionata e condivisibile ricostruzione della Corte territoriale che ha fatto sul punto corretta applicazione dei principi di questa Corte in materia (Sez. 5, Sentenza n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149), di ritenere sussistente un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi peraltro escludere - in ragione della concreta dinamica temporale e dello snodo degli avvenimenti, quali innanzi ricostruiti - che la decisione dell'omicidio sia stata occasionale ovvero estemporanea.
Sono parimenti corrette, e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, le osservazioni della sentenza impugnata nella parte in cui (pag. 331 e pag. 335) affronta specificamente il tema della compatibilità dell'aggravante della premeditazione con la mancata precisa individuazione della casuale dell'omicidio di Billitteri, posto che la preordinazione può ben essere dimostrata, e quindi legittimamente ritenuta sussistente prendendo a base le modalità di consumazione del delitto, indipendentemente dal fatto che venga individuato il motivo per cui esso è stato commesso (Sez. 1, Sentenza n. 7948 del 25/05/1992, Trainito, Rv. 191243), e nel caso positivamente comprovata dalla ricostruzione in fatto del sopralluogo, dell'incontro con la vittima e delle modalità esecutive dell'omicidio del Billitteri e, nonda ultimo per valenza del dato indiziario che ne emerge dal contenuto della conversazione del 20 marzo 2012, cioè due giorni prima dell'omicidio Billitteri intrattenuta da Giuseppe Lombardo con il padre e nel corso della quale Giuseppe Lombardo annuncia al padre che è iniziata una guerra di mafia e che lui non potrà tirarsi indietro, solo perché nella sua zona la situazione è più tranquilla. 5.2.1 giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente anche l'aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno concluso la risalente discussione sulla natura dell'aggravante in esame affermandone la natura soggettiva trattandosi di aggravante che inerisce ai motivi a delinquere e precisando che tale aggravante si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.
U., Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). A precisazione di tale connotato si è ribadito che la forma aggravata in esame esige che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché l'aggravante non sia priva di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione.
Trattandosi invero di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo. Tale finalità, inoltre, non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione.
La ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso - si osserva - non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice ma è essenziale alla configurazione del dolo intenzionale, la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma e della presenza di elementi oggettivi a riscontro della offensività della condotta, che non assume alcuna pericolosità ulteriore ove non abbia alcuna possibilità o potenzialità di realizzazione.
La ricostruzione ermeneutica impone quindi un approccio alla fattispecie, che vada al di là della classificazione formale, e l'intenzione dell'agente deve assumere una connotazione oggettiva, esplicitando gli effetti della condotta e comprende anche elementi di carattere obiettivo, «quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore» (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077).
A questo riguardo i motivi di ricorso, che si concentrano esclusivamente sulla mancata precisa individuazione della causale o movente dell'omicidio, si connotano in termini di aspecificità poiché non si confrontano con l'intero - e del tutto congruo - percorso argomentativo della sentenza impugnata.I giudici di merito, ricostruiscono il movente dell'omicidio di Giuseppe Billitteri, individuando una pluralità di elementi che denotano la sussistenza della finalità dell'agevolazione mafiosa tra i quali le modalità attuative dell'omicidio, secondo la famigerata tecnica della lupara bianca; il coinvolgimento a vario titolo nelle diverse fasi dell'omicidio di soggetti intranei all'associazione, fra i quali Libranti, accreditato soggetto emergente per le zone di Pioppo e Monreale, o in predicato per assumere un ruolo di rilievo, come Giuseppe Antonio Vassallo, e lo stesso Giuseppe Lombardo, appartenente ad una nota famiglia mafiosa di Montelepre e lui stesso "uomo d'onore", per finire con Giuseppe Micalizzi; l'accertata assenza di motivi di risentimento o contrasti personali con la vittima, che esclude la riconducibilità dell'omicidio a ragioni di carattere personale e inerenti alla vita privata degli imputati o di alcuni di loro; infine il contesto omertoso e di ostacolo o non collaborazione alle indagini che ha caratterizzato proprio quei soggetti che più erano vicini alla vittima (quali Matteo Maniscalco, cioè la persona dalla quale Giuseppe Billitteri avrebbe dovuto recarsi la mattina dell'omicidio; i componenti della famiglia Amatuzzo, che erano amici della vittima, raggiunti prima del delitto da frequenti sms del Billitteri ma che fanno a gara per prendere la distanza dalla vittima, dopo la sua scomparsa).
Ancora la Corte di merito ha richiamato il contenuto dei messaggi inviati dal carcere dai fratelli Damiani alla moglie di uno di essi; la conversazione tra tali Billecci e La Ciuria, intercettati nel corso delle indagini mentre si accordano per mettere in atto un vero e proprio depistaggio, se interrogati sulla sorte del Billitteri (che questi si era allontanato per l'estero, per motivi personali) in una alle infauste conseguenze prospettate per l'Amatuzzo se avesse persistito nella sua ostinata ricerca di verità sulla sorte del cognato (vuole morire pure lui) unite al consiglio a starsene quieto e pensare alla propria famiglia, elementi, questi dai quali si evince che è proprio la famiglia Damiani ad essere sotto tiro.
Ma, prosegue la sentenza impugnata, non è il solo rapporto di parentela con Sergio Damiani ad illuminare il movente mafioso dell'omicidio: il collaboratore Fabio Manno ha indicato la propensione della vittima a fare affari illeciti con personaggi di estrazione mafiosa, anche senza onorare gli impegni presi, facendosi forte del suo legame con Sergio Damiani. Ad avviso del Collegio gli elementi testé illustrati non sono esaustivi ai fini della individuazione della finalità agevolativa dell'associazione Cosa Nostra risolvendosi in elementi che descrivono il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio del Billitteri: volendo generalizzarne l'efficacia rappresentativa, il percorso motivazionale della sentenza impugnata si risolverebbe nell'affermazione che ogni delitto di mafia è connotato dalla finalità agevolativa, affermazione che si pone in netto contrasto con la enunciata necessità della tipizzazione, sul piano del dolo specifico e della concretezza degli elementi di valutazione, della finalità di agevolazione.
Ma, come si è anticipato, la sentenza impugnata non si limita a descrivere l'omicidio come delitto di mafia ma contiene la descrizione degli elementi strutturali che consentono di individuare e ricostruire l'aggravante della finalità agevolativa in esame: esclusa, infatti, con certezza la ricorrenza di altri moventi dell'omicidio del Billitteri (precise e ricorrenti sono le affermazioni in tal senso sia con riferimento generico alla scomparsa della vittima che alla inesistenza di contrasti personali degli imputati autori del reato a spiegazione del delitto), la sentenza impugnata, in più passaggi argomentativi, ricostruisce la guerra di mafia in corso nei circondari di San Giuseppe Jato e Partinico e alle zone di Monreale e Altofonte e si sofferma sull'operazione di "riscrittura" della geografia territoriale attraverso un'operazione che viene chiaramente descritta sia nelle conversazione del 27 febbraio 2012, protagonista Giuseppe Lucido Libranti, secondo la quale Giuseppe Marfia sarebbe stato affiancato da Giuseppe Antonio Vassallo e che, nella sua cruda dimensione di guerra di mafia viene descritta e annunciata proprio dall'imputato Giuseppe Lombardo, al padre, nella decritta conversazione del 20 marzo 2012, cioè due giorni prima dell'omicidio Billitteri.
Si tratta di una circostanza di assoluto rilievo che, come anticipato, è stata ritenuta giustamente rilevante, dalla Corte di Assise di Appello anche come prova della ritenuta premeditazione dell'omicidio. Si tratta di un vero e proprio outing nel corso del quale Giuseppe Lombardo al padre, che lo vede rabbuiato e teso (siddiato) risponde inizialmente che le acque sono un po' agitate ma poi si lascia andare ad esternazioni molto più esplicite rivelando che una guerra è iniziata (accuminciaru a puliziare i peire) perché ci sono problemi ad Altofonte e lo stesso a Monreale (dda ci su problemi, ad Altofonte già ci su problemi, a Monreale u stessu) e aggiunge che egli non può tirarsi indietro solo perché a Montelepre la situazione è più tranquilla (solo une nui autriun ce n'è problemi.
Eh che fa? Un ha currere?). Si tratta di una conversazione - glissata nella ricostruzione difensiva, osservano i giudici di appello- da cui la sentenza impugnata, alla luce delle evidenze intercettative tratte dalla ricostruzione della situazione dei mandamenti, ha correttamente inferito la conclusione che Giuseppe Lombardo aspettava solo il segnale per entrare in azione, segnale che ricevette la mattina del 22 marzo 2012 quando, dopo essere uscito venne contattato da Libranti e fece ritorno a casa per prelevare i lacci recandosi, poi, insieme al Libranti, in località Altofonte dove i due incontrarono la vittima dando così corso al programma di soppressione che non fu certo programmato nei pochi minuti dell'incontro con Libranti e che, invece, costituiva l'epilogo della "pulizia" già iniziata e nella quale era giocoforza Giuseppe Lombardo dovesse entrare.
Non si tratta, peraltro, di elementi isolati dal momento che le affermazioni del Lombardo - pur così sintetiche - vanno poste in relazione con altre conversazioni, illustrate nella sentenza impugnata alle pagg. 74 e ss.. Si tratta di conversazioni intercorse a partire dal 27 febbraio 2012 nel corso delle quali Giuseppe Lombardo racconta a Francesco Vassallo della sua affiliazione e delle regole di strutturazione dei mandamenti mostrandosi a conoscenza delle dinamiche in atto nelle cosche locali, compreso l'affiancarnento di Vassallo Giuseppe Antonio (Pinuzzu, nella conversazione intercettata) al Marfia nella reggenza di Altofonte; della conversazione del 14 marzo 2012 - sempre fra i predetti - in cui emerge la piena consapevolezza del Lombardo dei nuovi assetti del "supermandamento"; infine della conversazione del 21 marzo 2012 durante la quale, discutendo con Giuseppe Lo Voi, l'imputato si interroga sulla figura di Giuseppe Marfia, capo della famiglia di Altofonte, posto che il progetto di ristrutturazione dei mandamenti prevedeva il passaggio della famiglia al mandamento di San Giuseppe Jato, con la conseguenza che gli affari del territorio acquisito avrebbero dovuto essere gestiti dai vertici di quel mandamento e non da quello di Villagrazia, capeggiato dal Benedetto Capizzi.
Conclusivamente, le parole di Giuseppe Lombardo danno conto di una vera e propria chiamata alle armi - e non di una generica contrapposizione armata fra clan mafiosi - chiamata alle armi nella quale va collocato, per espressa affermazione del Lombardo, l'omicidio di Giuseppe Billitteri, omicidio che corrisponde agli interessi del gruppo criminale nel quale si collocavano tutti gli imputati e che non si pone in contrasto - alla stregua degli elementi valutabili in positivo - con la scalata al vertice del supermandamento che costituiva l'interesse del Libranti, che agiva da vero e proprio protagonista e regista delle operazioni, del Vassallo - che ne era auspicato capo - e del Lombardo, pronto ad intervenire nonostante l'apparente marginalità del conflitto in corso con gli interessi del mandamento di appartenenza. 6.E' manifestamente infondato il motivo di ricorso proposto da Giuseppe Lucido Libranti (secondo motivo di ricorso) sulla qualificazione del reato ascrittogli al capo 3).
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, precisato che nel delitto di occultamento di cadavere - in cui il ricorrente chiede di riqualificare il fatto - il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel delitto di soppressione o sottrazione o distruzione di cadavere, il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui (Sez. 1, Sentenza n. 1000 del 11/09/2018, dep. 2019, Rv. 274789).
L'interramento, con l'utilizzazione di un escavatore, del cadavere del Billitteri - in linea con le istruzioni del Libranti che aveva indirizzato Giuseppe Micalizzi all'ovile del Lo Cascio - è stato correttamente valorizzato dalla Corte di merito per escludere che il celannento fosse temporaneo, ossia deliberatamente operato in modo che il cadavere potesse essere ritrovato e restituito, ed ha fondato la ragionevole conclusione che l'interramento, secondo le intenzioni dell'agente, venne operato in modo tale che il cadavere venisse definitivamente sottratto, con elevato grado di probabilità, alle ricerche altrui. 7.Le censure di Lucido Giuseppe Libranti sulla sussistenza del reato associativo (quarto motivo di ricorso) si rivelano generiche e prive di fondamento.
La sentenza impugnata non ha valorizzato a carico dell'imputato il solo reato omicidiario inferendo, dalla causale della soppressione di Giuseppe Billitteri, come innanzi indicata, la prova della condotta di partecipazione dell'imputato alla cosca di Monreale, ma ha evidenziato che il ricorrente era, da tempo risalente, attenzionato dagli inquirenti e sottoposto a intercettazioni telefoniche il cui contenuto (anche nei rapporti intrattenuti con Giuseppe Micalizzi che ha indicato l'imputato come il veicolo della sua conoscenza con Lombardo e Vassallo) aveva trovato ampia eco nelle indagini di polizia che ne documentavano contatti e frequentazioni.
La sentenza impugnata ha dunque esaminato altre fonti probatorie - il cui risultato si pone perfettamente in linea con il coinvolgimento dell'imputato nell'omicidio del Billitteri, innanzi illustrato - per individuarne e descriverne il ruolo di capo mafia del Libranti ricostruendo episodi risalenti all'anno 2011 che avevano interessato tali Santo Porpora e Salvatore Giordano, vittime di daenneggiamenti; la nutrita corrispondenza epistolare intrattenuta dal ricorrente con Francesco Sorrentino e, soprattutto, le intercettazioni telefoniche che, unitamente alle acquisizioni documentali, ne comprovavano la partecipazione a lavori di subappalto in cointeressenza con ditte facenti capo direttamente o per interposta persona ad esponenti mafiosi di spicco, quali i lavori svolti in subappalto per l'impresa di Salvatore Buzzetta e per quelle dei fratelli Buffa; il suo ruolo di collettore di somme di denaro destinate a esponenti di spicco detenuti (il menzionato Sorrentino, il Buffa e lo stesso Badagliacca, ruolo comprovato dal contenuto di colloqui intercettati in carcere e riferiti in dibattimento dagli inquirenti).
Sempre le conversazioni intercettate ne avevano comprovato - al di là del diniego opposto dal responsabile del cantiere- l'ingerimento in relazione a lavori appaltati dalla ditta Alpin; il suo ingerinnento nella vicenda relativa alla collocazione di slot machine nella sala scommesse di Monreale alla stregua di intercettazioni che lo vedevano coinvolto (come persona che contava) nella controversia che opponeva Antonino Giurintano alle pretese di Vincenzo Madonia. La sentenza impugnata ne ha ricostruito, altresì, la partecipazione a incontri riservati e summit mafiosi, risalenti agli anni 2007 e 2011 e, in tempi più recenti, il suo ingerinnento agli incontri per dirimere contrasti nella gestione di pascoli in contrada Petrusa di Monreale.
Infine i giudici del merito hanno valorizzato le intercettazioni più recenti intercorse con Francesco Vassallo nel corso delle quali direttamente il ricorrente, che si mostra ben a conoscenza delle dinamiche dei rapporti tra le cosche locali, auspica il passaggio del territorio di Altofonte da Villagrazia a San Giuseppe Jato ed una conseguente ridistribuzione degli interessi economici di quel territorio: una tematica, questa, strettamente collegata al tema della causale del delitto Billitteri, innanzi esaminata, e che ha trovato ulteriori riscontri non solo nella descritta conversazione intrattenuta da Giuseppe Lombardo con il padre ma anche nel contenuto delle conversazioni intercorse tra Giuseppe Lombardo e Francesco Vassallo che quella geografia territoriale confermano.
E', dunque, su tale compendio indiziario che si innestano le dichiarazioni del Micalizzi che conferma, attualizzandolo, il protagonismo dell'imputato in tutti i tradizionali settori riconducibili al sodalizio fra cui il traffico di sostanze stupefacenti; "la messa a posto" di imprese; le estorsioni e danneggiamenti a scopo di estorsione; i furti di bestiame e gli omicidi (quello di Gaspare Di Maggio oltre a quella esaminato del Billitteri). Secondo le corrette conclusioni che la Corte di merito ha tratto da tale panorama dichiarativo e compendio intercettativo, l'addebito ascritto all'imputato non si risolve nella "mera qualifica di uomo d'onore" ma implica un contributo partecipativo e rilevante, all'attività dell'associazione Cosa Nostra attraverso uno dei clan territoriali nei quali la consorteria si articolava e nelle operazioni di creazione del supermandamento in cui il Libranti era fattivamente impegnato, a prescindere dell'effettivo raggiungimento di tale scopo .8.
Non meritano miglior sorte i motivi di ricorso che investono la sussistenza del reato associativo per Giuseppe Lombardo. La sentenza impugnata, nell'attribuire al contenuto della conversazioni ambientali intercettate in via diretta che si sono innanzi descritte, una specifica valenza probatoria a livello di gravità indiziaria a carico del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte, fornendo una congrua motivazione. Al riguardo, è stato infatti chiarito che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati - quale indubbiamente sono i temi affrontati dai conversanti in quanto direttamente attinenti a settori vitali della cosca - sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria (Sez. 1, Sentenza n. 23242 del 6/05/2010, Ribisi, Rv. 247585, e Sez. 5, Sentenza n. 4977 dell'8/10/2009, Finocchiaro, Rv. 245579, che hanno affermato, con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, un principio che deve ritenersi estensibile, a maggior ragione, alle comunicazioni - di indubbia genuinità — tra soggetti inconsapevoli dell'attività di captazione in corso.
Nel caso di specie, la provenienza delle informazioni, tratte dal contenuto delle conversazioni intercorrenti tra Giuseppe Lombardo e Francesco Vassallo, consente di inferirne, anche alla luce della conversazione di Giuseppe Lombardo con il padre e del suo coinvolgimento nell'omicidio di Giuseppe Billitteri, il diretto coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche associative che non sono frutto di conoscenza indiretta ma della sua piena compenetrazione nelle strategie da adottare in vista di un riposizionamento delle singole famiglie nella geografia territoriale e in vista di assicurare il rispetto degli equilibri tra i diversi gruppi criminali nel territorio di riferimento.
Le conversazioni intercettate attengono alle alleanze da intessere al fine di conservare il dominio sul territorio di insistenza (e, dunque, sui traffici illeciti che ivi venivano svolti) ed evitare che altri possano intaccare il ruolo di primo piano che Lucido Giuseppe Libranti e lo stesso Lombardo si propongono di ricavare per se medesimi nel momento in cui riusciranno ad ottenere la collocazione di Giuseppe Antonio Vassallo in un ruolo direttivo della cosca, affiancandolo al Marfia. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha valorizzato a carico dell'imputato una circostanza di primario rilievo ove si rifletta che Giuseppe Lombardo, Lucido Giuseppe Libranti e Giuseppe Antonio Vassallo sono i responsabili dell'omicidio del Billitteri e che il loro ruolo, nel descritto contesto mafioso, non è quello di soggetti che riferiscono notizie apprese in merito a vicende ed iniziative dell'associazione ma quello di soggetti che partecipano a fatti che li coinvolgono direttamente e in vista di adottare le determinazioni e le strategie più opportune nell'interesse della cosca.
Gli elementi di fatto descritti nella sentenza impugnata, di carattere convergente, attestano come le circostanze oggetto dei colloqui captati siano espressione della personale compartecipazione del ricorrente alle dinamiche criminali dell'associazione, nella consumazione di reati-fine tipici della consorteria (come i reati di estorsione) e di indirizzamento dei voti degli associati, in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Giardinello del 2012, in favore di Angelo Giostra, e, infine, che egli è protagonista di "una chiamata alle armi", messa in campo con l'omicidio di Billitteri, condotte che danno ragionevolmente conto della sua effettiva disponibilità e contributo alla vita ed al rafforzamento dell'associazione.
9. La sentenza impugnata ha correttamente ricostruito, attraverso gli inequivocabili riferimenti al nome Pinuzzu con il quale è conosciuto e particolari più specifici quali la relazione intrattenuta con una donna cubana ai quali i loquenti fanno riferimento, la perdurante e qualificata militanza dell'imputato nelle fila di Cosa Nostra - attestata, per fatti più risalenti, dalla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.: infondati si rivelano, pertanto, i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Giuseppe Antonio Vassallo in relazione al reato associativo.
Il ricorrente è stato individuato come la persona più prossima "alla scalata" nell'ambito del super mandamento di Camporeale alla costruzione del quale lavoravano i coimputati Giuseppe Lombardo e Lucido Giuseppe Libranti e che riceve definitivo suggello nella sua partecipazione diretta, avendo messo a disposizione la sua casa, per l'omicidio del Billitteri. Oltre alla precedente condanna la Corte di merito ha valorizzato a carico dell'imputato le dichiarazioni del Micalizzi ma, soprattutto, a conferma della mai messa in discussione partecipazione a Cosa Nostra, la sua individuazione come persona destinata a rivestire un ruolo di primo piano nel quadro del riassetto del clan con l'accorpamento del "mandamento " di San Giuseppe Jato con quello di Partinico in modo da costituire il super mandamento di Cannporeale e l'affiancamento a Giuseppe Marfia nel ruolo di vertice del superclan.
Si tratta di elementi di prova, rivenienti dai descritti contenuti dichiarativi e dalla intercettazioni in corso, che univocamente danno conto del contributo partecipativo dell'imputato al reato associativo, genericamente contrastati con i motivi di ricorso.
10. Sono infondati i motivi di ricorso che investono la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod. pen. motivi sui quali si soffermano, in particolare, i ricorsi di Lucido Giuseppe Libranti e Giuseppe Antonio Vassallo. La Corte di merito muove dal rilievo che si tratta di aggravanti di natura oggettiva e che ineriscono all'associazione criminosa unitariamente considerata e non alla posizione o condotta dei partecipi richiamando, a questo riguardo, i principi recati dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U., Sentenza n. 25191 del 13 giugno 2014, Iavarazzo).
Osservano i giudici di appello che, quanto all'aggravante armata (pag. 423) una volta accertato che il sodalizio mafioso di cui i ricorrenti fanno parte è Cosa Nostra non occorre fare uno sforzo ulteriore e più specifico per dimostrare la sussistenza di entrambe le aggravanti. In particolare non necessita di ulteriore vaglio la circostanza, notoria, che Cosa Nostra è un'associazione armata né quella che la finalità strutturale di tale associazione è quella di acquisire e mantenere il controllo delle attività economiche delle zone di competenza e nelle quali vengono investiti i proventi dei traffici illeciti.
Cionondimeno la sentenza impugnata si è soffermata (pagg. 426 e ss.) sui concreti elementi che, con riferimento alle due aggravanti, coinvolgono direttamente i ricorrenti così individuandone elementi che, in ossequio alla regola subiettiva, consentono la soggettivizzazione della imputazione delle circostanze. Con riguardo alla disponibilità di armi, la Corte di appello ha richiamato un episodio specifico (si tratta dell'episodio Grimaudo, in relazione al capo 6) e la conversazione del 17 ottobre 2011 durante la quale sono proprio gli odierni ricorrenti, Lucido Giuseppe Libranti e Giuseppe Antonio Vassallo, che parlano di un revolver e della possibilità di prenderne uno nonché le dichiarazioni di Giuseppe Micalizzi, testimone della disponibilità di armi da parte del Libranti e del Lombardo.
La sentenza impugnata si è, infine, soffermata, sulle vicende di condanne per armi, nel procedimento principale definito con rito abbreviato per il coimputato Tocco a comprova della diretta disponibilità di armi da parte della compagine associativa di riferimento. A fronte di tali elementi i motivi di ricorso riguardanti la configurabilità dell'aggravante di cui al comma quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. risultano generici e comunque manifestamente infondati, in quanto reiterano deduzioni riferite alla sussistenza ed alla conoscibilità del presupposto di fatto, esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale sulla base di una valutazione accreditata da un consolidato e conforme orientamento giurisprudenziale (cfr.
Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252177) secondo la quale non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una famiglia mafiosa aderente all'organizzazione denominata Cosa Nostra, anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente, tanto tenuto conto della risalente e comprovata militanza di Vassallo nel contesto associativo; della qualità e dello spessore della militanza del Libranti nel gruppo di Monreale e della diretta riferibilità ad entrambi i ricorrenti di conversazioni nel corso delle quali viene in rilievo proprio l'opportunità di armarsi.
Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. devono, in primo luogo, essere richiamati i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato rilevato che tale aggravante ricorre quando gli associati intendano assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti e che tale ha natura oggettiva dovendo essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe. Occorre, poi, ai fini della sua configurabilità sia un intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrono gli stessi beni o servizi, sia che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Stucci, Rv. 278796;
Sez. 6, Sentenza n. 4115 del 27/06/2019, dep. 2020, Graziano, Rv. 278325). Anche con riguardo a tale aggravante la sentenza impugnata ha fondato la propria valutazione sul fatto che nel caso di specie è venuta specificamente in considerazione l'associazione denominata Cosa Nostra, in una delle sue ripartizioni territoriali, e che i ricorrenti sono stati assistiti dalla coscienza e volontà di far parte di tale sodalizio mafioso, operante sulla base di un consolidato schema organizzativo e con la piena consapevolezza della sua complessiva dimensione.
Sull'aggravante in esame, inoltre, la sentenza ha richiamato specifiche vicende (segnatamente le vicende Alpin e Avola) evidenziando come esse siano emblematiche della posizione dominante assunta da Lucido Giuseppe Libranti nel settore del movimento terra. A questo riguardo la sentenza ha analizzando le vicende delle aziende del Libranti, sponsorizzate dall'associazione mafiosa, in chiave di acquisizione del monopolio sul mercato e con la imposizione agli operatori economici della zona di vere e proprie estorsioni dalle quali derivavano proventi destinati ad essere reimpiegati nelle imprese, così pervenendo alla conclusione che la forza finanziaria delle imprese del Libranti era alimentata dal reimpiego dei proventi dei delitti.
Osservano i giudici del merito che l'impresa di Libranti è un'impresa mafiosa perché più che sponsorizzata era di pertinenza dei più autorevoli esponenti della cosca che ne erano soci occulti e, a questo riguardo, sono state richiamate le intercettazioni ambientali che denotano come i successi dell'imprenditore erano guardati con vivo interesse dai boss detenuti e poi con astio, via via che avevano registrato l'allontanamento del Libranti che aveva iniziato a gravitare intorno alle nuove leve emergenti in Monreale e Pioppo. La testimonianza del maresciallo D'Agostino, comandante della Stazione Carabinieri di Pioppo, ha consentito di accertare la presenza dell'imputato, diretta e attraverso ditte ritenute riconducibili come quella del Buzzetta e del La Corte Vincenzo, nella realtà economica locale mentre le intercettazioni in atti ne documentano il metodo di acquisizione che era, da una parte, quello di utilizzare l'impresa del Buzzetta, per non figurare (emblematiche le intercettazioni con Salvatore Buzzetta e Vincenzo La Corte ai quali l'imputato impartisce vere e proprie direttive) e, attraverso le parole di Francesco Sorrentino - titolare di una piccola impresa edile che ne parla con il fratello Rosario, detenuto — che parimenti descrive la posizione di monopolio assunta dal Libranti nel settore dell'edilizia ed il metodo impiegato che non era quello di imporre la tangente ma di far lavorare un mezzo, ovvero subappaltare i lavori di sbancamento, trasporto inerti e imporre le forniture.
E', questa, una metodologia che ha trovato corrispondenza nel racconto di Micalizzi, che ha descritto gli incendi, i danneggiamenti e le intimidazioni imposte a imprenditori e commercianti ed il cui scopo non era tanto quello di riscuotere tangenti ma quello di imporre sub appalti, camuffati da nolo a freddo di mezzi, forniture di materiali e manodopera. Significativa, nella ricostruzione della sentenza impugnata, la vicenda relativa ai lavori di cui era responsabile l'ingegnere Maenza, per i quali il Libranti impartiva al Micalizzi precise direttive sulle richieste e sul prezzo "fatto" che il Maenza deve corrispondere per i lavori di sbancamento che chiedeva in assegnazione (e la direttiva è accompagnata dall'inequivocabile riferimento alla conoscenza del luogo di abitazione dell'ingegnere).
Infine di rilievo una conversazione ambientale, intervenuta con tale Antonio, che discuteva con Libranti della revoca dei lavori di un tale Carmelo che con Antonio si era sfogato. Nel corso della conversazione Libranti osservava che aveva imposto la revoca necessaria perché il soggetto in questione non aveva chiesto l'autorizzazione a prendere i lavori prima della stipulazione del contratto di appalto e Antonio, confermando tale ricostruzione, rassicurava Librandi di non avere fatto il suo nome e, anzi, al suo interlocutore di avere detto "stai zitto, stai zitto" arrogando a se stesso la decisione anche se lui "faceva quello che gli veniva detto".
La Corte di merito ha dato adeguatamente conto della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'aggravante valorizzando non solo il dato notorio e l'appartenenza mafiosa del Libranti ma l'inserimento di questi nelle attività economiche del mandamento nel quale operava con posizione egemone, valorizzando la correlazione tra la consumazione di delitti, la gestione di attività imprenditoriali e la realizzazione di vantaggi ingiusti intesi quali aspetti complementari al controllo delle attività economiche, controllo diretto a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrivano beni e servizi ed efficacemente descritto dalle parole del Sorrentino ma anche da quelle del Micalizzi.
Tale aggravante è stata ritenuta applicabile anche a Vassallo Giuseppe Antonio valorizzando, con argomentazioni non manifestamente illogiche e corrette nell'applicazione dei descritti presupposti normativi, a carico di tale imputato, il vincolo che direttamente lo collegava al Libranti che ne era sponsor nell'operazione di ascesa al vertice del supermandamento al quale gli odierni ricorrenti erano impegnati.
11. Si contrassegnano per genericità i motivi di ricorso a riguardo dell'episodio di furto di bestiame proposti da Lucido Giuseppe Libranti. Anche per questo episodio la difesa contesta la riconducibilità della voce intercettata all'imputato dal momento che egli si trovava sull'auto del Lombardo: ma, a questo riguardo, è sufficiente richiamare il riconoscimento operato dal maresciallo Sorrentino, al quale la voce dell'imputato era ben nota, valorizzato dai giudici di merito - con un argomento non manifestamente illogico - per fugare il dubbio sulla identificazione del ricorrente anche tenuto conto che gli inquirenti avevano potuto constatare che a partire dal mese di maggio 2012 l'auto Mitsubishi era, per così dire, passata di mano venendo utilizzata dal Libranti.
Non hanno dunque fondamento - alla luce della precisione della localizzazione dell'auto e del contenuto delle conversazioni intercettate - le censure difensive sul coinvolgimento dell'imputato nel furto di bestiame e la Corte di merito ha dato risposta adeguata anche alle obiezioni difensive (il mancato intervento della Polizia in ascolto e il ritardo nella denuncia) osservando che la delicatezza e rilevanza dei fatti sui quali erano in corso le investigazioni (il reato associativo e quello di omicidio) non potevano essere compromesse da un intervento diretto a far cessare un furto flagrante di cui il proprietario della mandria, che pascolava allo stato brado, si era accorto solo dopo qualche giorno poiché gli autori del furto (su preciso suggerimento del Lombardo, debitamente intercettato) avevano lasciato sul posto uno dei capi di bestiame il cui campanaccio era in grado di confondere il proprietario della mandria sulla presenza dei capi nella zona in cui erano stati lasciati.
12. Aspecifici e manifestamente infondati sono i motivi di ricorso di Giuseppe Lucido Librandi sul reato di concorso in abuso di atto di ufficio. Le conversazioni intercettate che la Corte di appello ha valorizzato ai fini della condanna denotano non solo che l'imputato fu il beneficiario della condotta illecita ascrivibile al pubblico ufficiale ma, in relazione alla concreta dinamica dell'azione, che il provvedimento venne sollecitato dall'odierno imputato che, dunque, vi ha concorso offrendo un contributo causale rilevante alla commissione del fatto.
13. Si contrassegna per genericità il motivo di ricorso proposto da Giuseppe Lombardo in relazione alla condanna per i reati di furto di bestiame. Il ricorrente sollecita, con argomentazioni versate in fatto, una rivalutazione degli elementi di prova, rivenienti dalla localizzazione dell'auto dell'imputato sulla quale era installato il gps, e che ne attestano la presenza sui luoghi ove venivano consumati i furti e i dialoghi intercettati al momento del fatto o successivamente: la motivazione della sentenza impugnata è contestata con argomentazioni vaghe (la scarsa precisione dei rilievi con gps; la genericità dei riferimenti al vacche o altro durante le operazioni di furto) e meramente assertive, soprattutto alla luce delle denunce di furto dei capi di bestiame di mucche al pascolo brado che erano state sporte dai proprietari nel momento in cui si erano avveduti della scomparsa dei capi di bestiame di loro proprietà momento che non coincideva, giocoforza vista la tipologia del pascolo, con il momento della sottrazione dei capi di bestiame, riprodotta dai dialoghi intercettati che non erano, dunque, riconducibili a lecite operazioni di trasporto animali.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in merito alla conferma della condanna per i reati di estorsione poiché il ricorrente ripropone argomentazioni del tutto generiche (le contraddizioni e le carenze delle fonti dichiarative), inidonee a superare le precise argomentazioni con le quali la Corte di appello ha confermato (pag. 460 e ss.) l'affermazione di responsabilità.
14. Anche il ricorso di Giuseppe Antonio Vassallo, in merito alle condanne per detenzione e porto di arma comune da sparo (sub capo 6) e furto di bestiame è proposto per motivi indeducibili perché mera replica delle argomentazioni in fatto (la mancanza di riscontri al contenuto delle intercettazioni e la distanza temporale della denuncia rispetto al furto, ricostruito sulla scorta della localizzazione dell'auto e delle conversazioni intercettate) alle quali ha dato adeguata risposta la sentenza impugnata osservando che "il ritardo" nella denuncia di furto non è significativo anche tenuto conto della incerta ricostruzione del proprietario dei bovini sull'ultima volta in cui aveva controllato a mandria.
Vanno, infine, richiamate, sulla valenza probatoria delle risultanze delle intercettazioni — in quanto non necessitanti di riscontro- le argomentazioni che si sono svolte trattando la posizione del Lombardo ed evidenziando la significatività e serietà del contenuto della conversazione intercettata posta dalla Corte di merito a fondamento della condanna del Vassallo e del Libranti in relazione al reato loro ascritto al capo 6).
15. Si sottraggono a rilievi che possano essere condivisi in questa sede, a meno di quanto si dirà al punto che segue, le determinazioni in merito al trattamento sanzionatorio inflitto a Lucido Giuseppe Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo stante la imponente gravità del reato di omicidio anche in relazione alle sue concrete modalità di esecuzione ed al suo definitivo epilogo - con la distruzione del cadavere della vittima- che la Corte di merito ha ben evidenziato in sede di scelta del trattamento sanzionatorio, escludendo con argomenti che si sottraggono a rilievi in questa sede la ricorrenza di circostanze di fatto o della personalità degli imputati - quale dal fatto attestato- che potessero mitigarne la individuazione in concreto.
16. Non è corretto, viceversa, perché agganciato al parametro legale della pena vigente al momento della decisione, la determinazione dell'aumento di pena dell'isolamento diurno e che va calcolato con riferimento all'entità della pena prevista alla data di contestazione ed a quella del decreto che dispone il giudizio, risalente all'8 aprile 2014. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio su detto punto per la rideterminazione di tale aspetto del trattamento sa nzionatorio. 17.11 ricorso di Valica Buzila è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
Le censure del ricorrente ripropongono questioni - sulla sua identificazione e sulla possibilità di ricondurre il fatto al delitto di furto ed al correlativo elemento psicologico - già esaminate dai giudici del merito e risolte alla stregua di argomentazioni che non prestano il fianco ad alcun rilievo. In particolare nella sentenza impugnata (cfr. pag. 482) si dà atto che il ricorrente era presente a bordo dell'auto Mitsubishi, in uso al Lombardo, nel tardo pomeriggio del 12 marzo 2012, mentre era in corso il furto in località Portella della Paglia e la sua voce era ben nota al verbalizzante che ne ha effettuato il riconoscimento non solo perché aveva avuto modo di ascoltarla in occasione delle operazioni di intercettazione ma anche perché, essendo stati predisposti posti di blocco al rientro in paese dall'azienda dei Lombardo, il Buzila era stato più volte controllato dagli agenti potendone, così, ascoltare la voce.
Immancabilmente, inoltre, il predetto veniva apostrofato dal Lombardo con il nome Valentino nel corso delle operazioni di ascolto, anche quelle non immediatamente riferibili al fatto contestato. Le conclusioni della Corte, come anticipato logicamente argomentate, fanno coerente applicazione alla materia in esame dei principi di questa Corte secondo i quali il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017, De Cicco, Rv. 269900), elementi affatto allegati dall'imputato che si è limitato alla generica critica degli elementi di prova valorizzati dalla Corte.
La Corte di merito ha anche esaminato le risultanze delle intercettazioni per pervenire alla conclusione che quella riprodotta dalle conversazioni intercettate non era un'operazione di mero "recupero" di mucche al pascolo e di successiva cessione ma un'azione furtiva per la quale l'imputato, a ragione di un impegno extra lavorativo che gli era stato richiesto, sarebbe stato ricompensato con la somma di cento euro, della quale si discuteva in una delle conversazioni intercettate due giorni dopo. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna di Buzila Valica al pagamento delle spese processuali nel presente grado ed al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, Alessandro Allotta, come di seguito specificato e, stante la colpa nella proposizione di ricorso inammissibile, la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
18. La sentenza impugnata a deve essere annullata nei confronti degli imputati Lucido Giuseppe Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo in accoglimento dei ricorsi proposti dalle parti civili Filippo Misuraca, Landa Margherita, Comitato AddioPizzo e F.A.I. - Federazione delle Associazioni antiracket ed antiusura italiane, aventi ad oggetto la denuncia del vizio di omessa motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice territoriale per la liquidazione delle competenze professionali nella fase processuale tenutasi dinanzi alla Corte di assise d'appello con rinvio per l'esame di detto punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Infatti, sono state liquidate nell'importo complessivo di euro 2.552,00 oltre accessori, le spese processuali relativamente alle parti civili Filippo Misuraca e Landa Margherita nonché F.A.I.- Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura italiane e Comitato AddioPizzo, con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Salvatore Caradonna, e la medesima somma in favore dell'avvocato Ettore Barcellona quale procuratore antistatario, importi che, in carenza assoluta di motivazione, sono decisamente inferiori agli importi minimi, per singola voce liquidabile, previsti dalla Tabella di cui al d.m. 55 del 2014 e successivo aggiornamento con d.m. 37 del 2018 e che neppure prendono in considerazione la ricorrenza di più parti processuali a favore delle quali l'avvocato Salvatore Caradonna ha esercitato il mandato difensivo.
Nel caso in esame il giudice di merito si è limitato, nel dispositivo della sentenza, ad indicare gli importi liquidati senza alcuna motivazione sui criteri di liquidazione seguiti, omissione dalla quale deriva l'annullamento, in accoglimento del ricorso (Sez. 1, Sentenza n. 7900 del 12/12/2019, dep 2020, Lomma Claudio, Rv. 278474).
19. Premesso che il giudice deve procedere a una sola liquidazione delle spese processuali, salvo che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Sez. 5, Sentenza n. 34521 del 02/10/2020, Curatela Fallimento La Quadrifoglio scavi s.r.I., Rv. 279978), ritiene il Collegio che Lucido Giuseppe Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili ricorrenti, spese che - in applicazione del rammentato criterio e della riconducibilità del mandato difensivo ad una pluralità di parti e per posizioni solo parzialmente coincidenti - si liquidano in complessivi euro 4.570,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. per FAI- Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura italiane e per l'Associazione di Volontariato Comitato AddioPizzo, difese dall'avvocato Salvatore Caradonna e in complessivi euro 4.570,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., per Misuraca Filippo e Landa Margherita, difesi dall'avvocato Valerio D'Antoni.
Lucido Giuseppe Libranti, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili Di Palermo Rosalia, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato; Associazione degli industriali della Provincia di Palermo, Confindustria Palermo e Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus, difesi dall'avvocato Ettore Barcellona, spese che liquida in complessivi euro 4.570,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
Comune di Monreale, spese che liquida in complessivi euro 3.510,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Giuseppe Lombardo deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili: Comune di San Cipirello, Comune di San Giuseppe Jato e Francesco Rappa, spese che si liquidano in complessivi euro 5.616,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., parti civili difese dall'avvocato Katia La Barbera; Confesercenti- Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi - Provinciale di Palermo, spese che si liquidano in euro 3.510,00 per onorari, oltre spese generali al 15%„ I.V-.A. e C.P.A.
Giuseppe Lombardo, Buzila Valica e Giuseppe Antonio Vassallo devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Alessandro Allotta, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, tenuto conto che Valica Buzila è stato ammesso al patrocinio dello Stato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Libranti Lucido Giuseppe, Lombardo Giuseppe e Vassallo Giuseppe Antonio limitatamente alla determinazione della misura della pena inflitta in aumento per la continuazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. loro contestato al capo 2), nonché alla liquidazione delle spese processuali sostenute in grado di appello in favore delle parti civili Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura italiane, Associazione di Volontariato Comitato AddioPizzo, Misuraca Filippo e Landa Margherita e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Palermo.
Rigetta nel resto i ricorsi di Libranti Lucido Giuseppe, Lombardo Giuseppe e Vassallo Giuseppe Antonio. Dichiara inammissibile il ricorso di Buzila Valica e condanna detto ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna Libranti Lucido Giuseppe, Lombardo Giuseppe e Vassallo Giuseppe Antonio alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili ricorrenti, spese che si liquidano in complessivi euro 4.570,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. per la Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura italiane e per l'Associazione di Volontariato Comitato AddioPizzo, difese dall'avvocato Salvatore Caradonna e in Complessivi euro 4.570,00 per onorari,. oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., per Misuraca Filippo e Landa Margherita, difesi dall'avvocato Valerio D'Antoni.
Condanna altresì Libranti Lucido Giuseppe, Lombardo Giuseppe e Vassallo Giuseppe Antonio alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili: Di Palermo Rosalia, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato; Associazione degli industriali della Provincia di Palermo- Confindustria Palermo e Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus, difesi dall'avvocato Ettore Barcellona, spese che liquida in complessivi euro 4.570,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
Comune di Monreale, spese che liquida in complessivi euro 3.510,00 per onorari, oltre spese