Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28039/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28039/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28039/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 4 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha prosciolto Maria Aurora Campanella dal delitto di cui al capo B), confermando per il resto la condanna della predetta in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975, contestata al capo A), e al delitto di resistenza di cui al capo C), e rideterminando la pena con la riduzione per il rito abbreviato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 28039/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con ordinanza del 14 luglio 2020, depositata il 23 aprile 2021, il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Antonio Scrugli avverso quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 30 dicembre 2019, revocando il sequestro preventivo di beni acquisiti fino al 2010 e confermandolo con riguardo a tutti gli altri beni, compresi la società Naturella Frutta s.r.l. e il relativo compendio patrimoniale, sequestro disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis e 644 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena riduzione della pena scemata imputabilità pena con condizionale parziale modifica della sentenza commisurazione della pena minorile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scrugli Antonio, nato il 02/04/1966 a Vibo Valentia Avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al veicolo tg. DS29234 e rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha prosciolto Maria Aurora Campanella dal delitto di cui al capo B), confermando per il resto la condanna della predetta in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975, contestata al capo A), e al delitto di resistenza di cui al capo C), e rideterminando la pena con la riduzione per il rito abbreviato.

2. Ha proposto ricorso la Campanella tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla corretta riduzione della pena per il giudizio abbreviato con riguardo alla contravvenzione. Sulla richiesta di riduzione della pena alla metà, la Corte non si era pronunciata, sebbene si trattasse di disposizione di favore, necessariamente applicabile nel caso in esame. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità della contravvenzione sub A), in quanto la Corte non aveva spiegato le ragioni per cui non fosse ravvisabile l'ipotesi di lieve entità, in rapporto alla natura dell'arma e agli altri elementi posti in evidenza, in particolare la giovane età e la complessiva valutazione della condotta di porto. 2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo C), in quanto non vì era attività doverosa del pubblico ufficiale, cui la ricorrente si era opposta, avendo solo tenuto una condotta semmai minacciosa o volta ad arrecare lesioni o percosse, reati peraltro non procedibili per difetto di querela.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio quanto alla pena stabilita per la contravvenzione con rideterminazione della pena complessiva in mesi quattro e giorni quindici di reclusione e declaratoria di inammissibilità per ìl resto.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria, contenente le conclusioni con cui si ribadiscono gli argomenti a fondamento dei tre motivi di ricorso.

5. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con ordinanza del 14 luglio 2020, depositata il 23 aprile 2021, il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Antonio Scrugli avverso quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 30 dicembre 2019, revocando il sequestro preventivo di beni acquisiti fino al 2010 e confermandolo con riguardo a tutti gli altri beni, compresi la società Naturella Frutta s.r.l. e il relativo compendio patrimoniale, sequestro disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis e 644 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso lo Scrugli tramite il suo difensore. Preso atto che il Tribunale aveva accolto la linea difensiva incentrata sull'individuazione di una linea di demarcazione temporale, al fine di stabilire un nesso tra i beni e i reati ipotizzati, sottolinea come fosse mancante la motivazione del provvedimento impugnato con riguardo a tre beni mobili registrati. In particolare deduce che il Tribunale aveva omesso di motivare in merito ad un motoveicolo Kawasaki, acquisito di seconda mano sulla base di 54 rate. Rileva inoltre che avrebbe dovuto reputarsi apparente la motivazione riguardante il Fiat Ducato, acquisito con finanziamento del 2012, in epoca antecedente al coinvolgimento dello Scrugli nel sodalizio mafioso, fatto risalire al 2014, dovendosi inoltre considerare che era stato al riguardo prodotto l'allegato 9.

Infine segnala che avrebbe dovuto reputarsi parimenti apparente la motivazione riguardante la Toyota Yaris tg. EF515FX, non avendo il Tribunale rilevato che il veicolo era quello consegnato a Liberata Serra a seguito della perdita di possesso per furto della medesima vettura, tg. DN794GL.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio quanto al motoveicolo Kawasaki e per il rigetto nel resto.

5. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Relativamente al Fiat Ducato e alla Toyota Yaris il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di beni inerenti alla società Naturella Frutta s.r.I., di cui ha confermato nel suo complesso il sequestro, in ragione della ritenuta riconducibilità dell'intero sviluppo dell'attività societaria e dei relativi proventi al pervasivo rapporto instaurato dal ricorrente con la consorteria. A fronte di ciò il motivo di ricorso fa riferimento all'epoca di un finanziamento, che avrebbe riguardato il Fiat Ducato e al fatto che la Toyota Yaris avrebbe dovuto considerarsi quella consegnata a Liberata Serra dopo la perdita di possesso per furto di altra analoga vettura, acquisita con finanziamento del 2009.Ma in realtà il Tribunale ha rilevato come fosse stata prodotta documentazione relativa a finanziamento del 2018 riguardante tale Giusi Liberata Fanelli, soggetto sconosciuto, e come la Toyota Yaris, intestata alla società, risultasse immatricolata nel 2012.

In questa sede sono genericamente riprodotti gli argomenti difensivi, senza alcun riferimento alla circostanza che si trattasse di beni intestati alla società e senza alcuna specifica illustrazione del contenuto e del significato dell'invocato allegato 9), fermo restando che nella memoria originariamente prodotta in sede di riesame con riferimento alla Toyota era stata fatta menzione del finanziamento del 2009 ed era stata in modo aspecifico dedotta la circostanza che si trattava di bene personale.

3. Quanto al motoveicolo Kawasaki, deve rilevarsi come in base alla stessa prospettazione difensiva risulti che si era trattato di acquisto coevo al coinvolgimento dello Scrugli nel sodalizio, risultando irrilevante il riferimento al pagamento rateale, a fronte della ravvisata pervasíva incidenza del collegamento con l'associazione mafiosa, al fine di dare contezza delle entrate di cui il ricorrente poteva disporre, ciò che si riflette anche su quanto destinato al pagamento delle rate pattuite.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/6/2021 Il Consigliere estensore /I M ssimo Ri a