Sentenza — n. 28038/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 12 marzo 2021 il Tribunale dell'Aquila ha parzialmente annullato quella del G.I.P. del Tribunale di Avezzano del 15 febbraio 2021 con riguardo ai capi 12 e 20, ha confermato la gravità indiziaria nei confronti di Livio Paris in relazione alle contestazioni di cui ai capi 14 (art. 353 cod. pen.), 15 (art.479 cod. pen.), 18 (art. 353-bis cod. pen.) e 19 (art. 479 cod. pen.) e ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'interdizione dall'esercizio della professione per anni uno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 353 cod. pen, art. 353-bis cod. pen, art. 479 cod. pen; Sentenza — n. 28038/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Avezzano del 15 febbraio 2021 con riguardo ai capi 12 e 20, ha confermato la gravità indiziaria nei confronti di Livio Paris in relazione alle contestazioni di cui ai capi 14 (art. 353 cod. pen.), 15 (art.479 cod. pen.), 18 (art. 353-bis cod. pen.) e 19 (art. 479 cod. pen.) e ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'interdizione dall'esercizio della professione per anni uno.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Paris Livio, nato il 07/05/1979 ad Avezzano Avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del Tribunale dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 12 marzo 2021 il Tribunale dell'Aquila ha parzialmente annullato quella del G.I.P. del Tribunale di Avezzano del 15 febbraio 2021 con riguardo ai capi 12 e 20, ha confermato la gravità indiziaria nei confronti di Livio Paris in relazione alle contestazioni di cui ai capi 14 (art. 353 cod. pen.), 15 (art.479 cod. pen.), 18 (art. 353-bis cod. pen.) e 19 (art. 479 cod. pen.) e ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'interdizione dall'esercizio della professione per anni uno.
2. Ha proposto ricorso il Paris tramite il suo difensore.
3. Con successiva memoria il difensore ha depositato motivi nuovi.
4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
5. Con atto dell'8 giugno 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito dell'intervenuta sostituzione della misura interdittiva con il divieto di dimora in Celano.
6. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.
7. L'intervenuta rinuncia comporta l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza pronunce accessorie in ragione dei separato provvedimento di sostituzione della misura interdittiva, che ha comportato il parziale soddisfacimento degli interessi del ricorrente. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/6/2021 Il Consigliere estensore Il Pr` sidente Massimo R ./ . !areni GioraTd Fidelbo DEPOSITATO IN CAN